Articolo 9 della Legge 25 giugno 1909, n. 422
Articolo 8Articolo 10
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25 luglio 1909
Art. 9.

Le cessioni di credito, di cui all'art. 7 della presente legge, e i contratti di apertura di credito fatti con cooperative e con Consorzi di cooperative da altri sodalizi cooperativi, Casse di risparmio, Banche popolari e qualsiasi altro Istituto di credito, per fornire le somme occorrenti alla esecuzione dei lavori pubblici, sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di centesimi 12 per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, decimi compresi.

Entrata in vigore il 25 luglio 1909