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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 651/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 593/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE LITE SPESE LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante in parziale riforma della sentenza n. 593/02/2024 appellata, notificata in data 03/06/2024: o in via principale, accogliere l'atto d'appello per i motivi ut supra, con condanna di Parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, secondo il complessivo importo recato dall'allegata nota;
o in via strettamente subordinata, accogliere l'atto d'appello per i motivi ut supra, con compensazione - totale o parziale - delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata rigettarsi l'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di onorari e spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA 4%, rimborso forfetario 15%, ed IVA 22% e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla contribuente Resistente_1 era notificato avviso di liquidazione n. 2021/009/CO/000000055/0/002, con il quale l'U.T. di Torino 1 - Atti Giudiziari della Direzione Provinciale recuperava le imposte di Registro,
Ipotecaria e Catastale dovute dalla Contribuente sull'acquisto della quota di ½ di proprietà dell'ex coniuge (sig. Nominativo_1) dell'immobile sito in Torino, Indirizzo_1, acquisto realizzato nell'ambito dell'Accordo Conciliativo n. 640/2021 del 14/04/2021 per effetto del quale il Tribunale di Torino estingueva la causa iscritta al R.G. 18904/2017.
La contribuente proponeva in data 27.9.2023 istanza di annullamento in autotutela, l'Ufficio rimaneva silente.
Il 21.11.2023 proponeva l 'impugnazione dell'avviso di liquidazione in sede giurisdizionale, trattandosi di controversia di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso proposto dalla Contribuente produceva anche gli effetti di un reclamo ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 (ratione temporis vigente), e non risultava procedibile ex lege fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (effettuata il
21/11/2023), entro il quale doveva preliminarmente ed obbligatoriamente svolgersi la procedura di mediazione tributaria. Col reclamo/ricorso la sig.ra Resistente_1 chiedeva l'annullamento del citato atto impositivo sulla base dei seguenti motivi:
1. perché, essendo stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato nel giudizio ordinario, ella sarebbe stata esonerata dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 115/2002; 2. per violazione dell'art. 19 della L. 74/1987, perché, ai sensi di tale norma, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”. Secondo un'interpretazione estensiva, inaugurata dalla Cassazione nel 2013 (Cass. n. 14157/2013) e confermata da recenti sentenze (Cass. nn. 3074/2021, 13840/2020 e 3110/2016), l'esenzione dalle imposte sarebbe espressamente prevista per: “- i provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, - i provvedimenti, non pronunciati nel giudizio di divorzio, ma comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale”, sicché - concludeva la Contribuente - “sarebbe un “non senso” escludere dall'esenzione fiscale un provvedimento di divisione giudiziale insorto in relazione ad un procedimento divorzile”; 3. (annullamento parziale) per violazione dell'art. 9, comma 9 della L. 488/1999 (secondo cui
“Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (= € 51.645,69)”). Secondo la Ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta a tassazione “solo la parte eccedente la franchigia e cioè € 5.354,31 (data dalla differenza del prezzo pattuito per il trasferimento di proprietà € 57.000,00 e la franchigia di esenzione), con applicazione non già dell'aliquota del 9% che ha applicato l'Ufficio, ma semmai del 2% (quale prima casa) essendo l'immobile di categoria A3 ed avendo la sig.ra Resistente_1 la residenza nel comune di Torino sullo stesso immobile oggetto di trasferimento come da espressa dichiarazione fatta in sede di conciliazione giudiziale di avvalersi in ogni caso dell'aliquota agevolata qualora l'atto fosse stato sottoposto a tassazione”.
L'Ufficio ricevuto il ricorso con l'istanza di reclamo in mediazione, senza convocare in mediazione la contribuente e definire in quella sede anche la sorte delle spese di lite, con provvedimento del 16.02.2024 annullava in toto l'avviso di liquidazione, riconoscendo che il trasferimento della quota di proprietà dell'ex coniuge sulla casa coniugale doveva ritenersi esente da ogni imposta e tributo, essendo avvenuto in esecuzione di un accordo che poneva fine ad una lite tra ex coniugi, sussistendo dunque i presupposti per l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987.
Nonostante la rituale notifica del predetto provvedimento di accoglimento integrale del reclamo/ricorso, in data 15/03/2024 la sig.ra Resistente_1 procedeva ugualmente a costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, incardinando la causa iscritta al R.G.R. 514/2024, avendo interesse a che le spese di lite venissero dalla Corte liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale ed al principio causalità rispetto alla domanda svolta.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio con richiesta di estinzione del processo ex art. 46 D.Lgs 546/1992 e richiedendo la condanna della ricorrente alle spese di lite “atteso il tenore del tutto ingiustificato e superfluo della condotta processuale della sig.ra Resistente_1, che aveva comunque deciso di incardinare il giudizio innanzi alla C.G.T. di Primo Grado”.
La Corte di Giustizia di primo grado con sentenza n. 593/02/2024 pronunciata il 21/05/2024, depositata in data 30/05/2024 e notificata all'Ufficio il 03/06/2024, dichiarava estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre oneri come per legge.
La decisione risultava argomentata nel seguente modo: “La Corte, constatato che la dimensione contenziosa posta in essere con la proposizione del reclamo/ricorso è venuta meno, per effetto del provvedimento di sgravio emanato dall'Agenzia delle Entrate, DP I di Torino, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 546/92. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'Ufficio e liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza virtuale, determinata dalla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente ed all'interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante, perciò, il sopravvenuto provvedimento di sgravio emanato dalla Amministrazione finanziaria. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 500,00”
Propone appello l'Ufficio per la parziale riforma della sentenza nella parte relativa all'addebito delle spese di lite a carico dell'Ufficio – per grave travisamento dei fatti di causa nonché per erronea applicazione del principio della soccombenza virtuale alla fattispecie. MOTIVI DI APPELLO La sentenza è illegittima e meritevole di riforma sul capo relativo alla condanna dell'Ufficio alle spese processuali in favore della
Contribuente, odierna Appellata. La condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite “in ragione del principio della soccombenza virtuale” è del tutto destituita di fondamento ed è palesemente erronea per manifesto travisamento dei fatti di causa. Come noto, la regola generale del codice di rito è rappresentata dal principio del victus victori, ossia al vincitore spetta la refusione delle spese di lite (art. 91 c.p.c.). La condanna alle spese trova fondamento nel principio di causalità, in base al quale i costi del processo vanno fatti gravare sulla Parte che avrebbe potuto evitare la lite e che, invece, vi ha dato causa. In altre parole, gli oneri del processo devono essere sopportati dalla Parte che, con il suo comportamento, ha reso necessaria l'attività del Giudice. A tal proposito si osserva che, se è vero che la valutazione della “soccombenza virtuale” deve riferirsi al tempo in cui è stata proposta l'impugnativa dalla Parte 6 (cfr., ex multis, Cass. Ord. n.
1098/2021) - momento in cui è possibile riscontrare la sussistenza dell'interesse ad agire in chi propone la domanda - è altrettanto vero che tale valutazione va correttamente contestualizzata in relazione alla fattispecie di causa e che deve comunque operarsi, evidentemente, all'interno di un processo che risulti (già) incardinato - per quanto concerne l'ambito tributario - innanzi alla C.G.T. adita. Nella fattispecie di causa, come già innanzi riportato, la fase processuale instaurata in data 15/03/2024 dalla sig.ra Resistente_1 - invero in modo defatigante e del tutto superfluo - è stata anticipata dall'obbligatorio esperimento ex art. 17- bis del D.Lgs. 546/1992 (ratione temporis vigente) del preliminare procedimento di mediazione tributaria;
i
Giudici di prime cure, pertanto, ai fini di una corretta regolamentazione delle spese processuali, avrebbero dovuto tenere debitamente conto dell'esito di tale procedimento, atteso che si trattava di istituto1 appositamente voluto dal Legislatore tributario proprio allo scopo di deflazionare il contenzioso tributario.
Non a caso, l'art. 17-bis, comma 2 del predetto D.Lgs., prevedeva l'improcedibilità del reclamo/ricorso fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica dello stesso. Ora, alla luce di quanto testé detto, nella presente vicenda, qui oggetto di giudizio, è avvenuto che: 1) a fronte della notifica del reclamo/ricorso in data 21/11/2023 - come si è detto improcedibile ex lege fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica - l'Ufficio provvedeva ad esitare il procedimento di mediazione tributaria, accogliendo integralmente le doglianze avverse e precisando, espressamente, di aver annullato “l'atto da Lei contestato” con provvedimento espresso del 16/02/2024; 2) a decorrere dalla notifica del citato provvedimento di accoglimento integrale l'interesse ad agire della Contribuente, e la conseguente necessità di instaurazione della controversia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, erano palesemente venuti meno e risultavano insussistenti;
3) conseguentemente, la successiva costituzione in giudizio della sig.ra Resistente_1, avvenuta in data 15/03/2024, non risultava in alcun modo supportata da un interesse giuridicamente apprezzabile conseguibile solo mediante l'instaurazione della controversia innanzi al Giudice. I Giudici di primo grado, pertanto, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto nella sentenza appellata, di fronte alla agevole constatazione che l'interesse della Contribuente a contestare la pretesa erariale accertata non risultava più sussistente al momento della costituzione in giudizio della Ricorrente (ossia nel momento in cui i Giudici erano venuti a conoscenza dell'impugnativa), avrebbero dovuto rigettare la pretestuosa richiesta avversa di condanna dell'Ufficio alle spese di lite, non essendo chiaramente configurabile alcuna “soccombenza virtuale” della scrivente D.P. nella fattispecie;
semmai, all'opposto di quanto deciso, Essi avrebbero dovuto provvedere a 'stigmatizzare' la condotta processuale di Controparte condannandola alle spese di lite in favore dell'Ufficio, posto che i costi del processo vanno fatti gravare sulla Parte che avrebbe potuto evitare la lite (la sig.ra Resistente_1) e che, invece, vi ha dato causa in modo inutile ed oltremodo defatigante. Peraltro, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero condivisi tali assunti, la ratio (deflattiva del contenzioso) della mediazione tributaria risulterebbe affetta da un grave vulnus, poiché in tutte le ipotesi in cui l'Ufficio abbia accolto integralmente le ragioni del reclamo/ricorso i Contribuenti potrebbero comunque determinarsi - strumentalmente - ad incardinare ugualmente la lite, al fine unico di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali per “soccombenza virtuale”. Viceversa, è del tutto evidente che non possa ritenersi configurabile soccombenza (neppure “virtuale”) allorquando l'accoglimento integrale delle doglianze oggetto della domanda della Parte e/o l'annullamento integrale delle pretese tributarie contestate siano intervenuti
ANTECEDENTEMENTE all'instaurazione/proposizione della lite innanzi al Giudice da parte della Ricorrente,
COME PACIFICAMENTE OCCORSO NELLA FATTISPECIE DI CAUSA, circostanze per cui i Giudici di prime cure avrebbero dovuto procedere, semmai, in luogo della corretta condanna della sig.ra Resistente_1 alle spese di lite in favore dell'Ufficio attesa la condotta processuale meramente dilatoria da Lei tenuta, all'eventuale compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ove ritenuti sussistenti i presupposti di legge (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 33157/2023). Per le ragioni descritte, se ne inferisce la necessità di riforma parziale della sentenza di primo grado, sul capo relativo alla condanna dell'Ufficio alle spese di lite in favore della Contribuente, odierna Appellata
Controdeduce parte contribuente per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio senza la regolamentazione delle spese di lite in sede di mediazione non determinava di per sé il venir meno dell'interesse ad agire. L'Amministrazione pur sollecitata in via stragiudiziale a voler annullare l'atto, non vi ha provveduto, costringendo la contribuente ad agire in sede giudiziale con notifica di un ricorso per proporre il quale occorre obbligatoriamente il ministero del difensore, è irragionevole e manifestamente ingiusto oltre che contrario al diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, pensare che il contribuente che è costretto a proporre un ricorso contenente la domanda di mediazione, sol per il fatto che l'Amministrazione non ha provveduto ad annullare prima, debba sostenere le spese della fase prodromica al deposito del ricorso. La Corte Costituzionale sul punto si è già pronunciata da tempo (sentenza n. 12.07.2005 n. 274) dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3 del
D.Lgs n. 546/1992 relativamente alla compensazione delle spese di lite nel caso di cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio. Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l'instaurazione della fase precontenziosa, stante il disposto delle norme sopra indicate, che ben si poteva evitare se solo l'Ufficio avesse annullato rispondendo all'istanza stragiudiziale di annullamento in autotutela del 27.09.2023. Per cui se l'annullamento da parte dell'Ufficio
è avvenuto dopo la notifica del ricorso contenente il reclamo/mediazione (che si è dovuto proporre avvalendosi del patrocinio di un avvocato essendo l'importo superiore a € 3.000,00) questo non determina ex se il venir meno dell'interesse ad agire in capo al contribuente se l'annullamento non è accompagnato dalla proposta di pagamento delle spese di lite. L'amministrazione solo dopo aver ricevuto il ricorso contenente il reclamo in mediazione ha provveduto ad annullare, ma anziché convocare la contribuente in mediazione e proporre un accordo anche sulle spese di lite, ha annullato il provvedimento senza nulla decidere sulle spese di lite.
Discende che l'appello dell'Ufficio deve essere respinto, la soccombenza anche nel presente grado comporta la condanna alle spese liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 500,00, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 651/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 593/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE LITE SPESE LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante in parziale riforma della sentenza n. 593/02/2024 appellata, notificata in data 03/06/2024: o in via principale, accogliere l'atto d'appello per i motivi ut supra, con condanna di Parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, secondo il complessivo importo recato dall'allegata nota;
o in via strettamente subordinata, accogliere l'atto d'appello per i motivi ut supra, con compensazione - totale o parziale - delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata rigettarsi l'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di onorari e spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA 4%, rimborso forfetario 15%, ed IVA 22% e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla contribuente Resistente_1 era notificato avviso di liquidazione n. 2021/009/CO/000000055/0/002, con il quale l'U.T. di Torino 1 - Atti Giudiziari della Direzione Provinciale recuperava le imposte di Registro,
Ipotecaria e Catastale dovute dalla Contribuente sull'acquisto della quota di ½ di proprietà dell'ex coniuge (sig. Nominativo_1) dell'immobile sito in Torino, Indirizzo_1, acquisto realizzato nell'ambito dell'Accordo Conciliativo n. 640/2021 del 14/04/2021 per effetto del quale il Tribunale di Torino estingueva la causa iscritta al R.G. 18904/2017.
La contribuente proponeva in data 27.9.2023 istanza di annullamento in autotutela, l'Ufficio rimaneva silente.
Il 21.11.2023 proponeva l 'impugnazione dell'avviso di liquidazione in sede giurisdizionale, trattandosi di controversia di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso proposto dalla Contribuente produceva anche gli effetti di un reclamo ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 (ratione temporis vigente), e non risultava procedibile ex lege fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (effettuata il
21/11/2023), entro il quale doveva preliminarmente ed obbligatoriamente svolgersi la procedura di mediazione tributaria. Col reclamo/ricorso la sig.ra Resistente_1 chiedeva l'annullamento del citato atto impositivo sulla base dei seguenti motivi:
1. perché, essendo stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato nel giudizio ordinario, ella sarebbe stata esonerata dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 115/2002; 2. per violazione dell'art. 19 della L. 74/1987, perché, ai sensi di tale norma, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”. Secondo un'interpretazione estensiva, inaugurata dalla Cassazione nel 2013 (Cass. n. 14157/2013) e confermata da recenti sentenze (Cass. nn. 3074/2021, 13840/2020 e 3110/2016), l'esenzione dalle imposte sarebbe espressamente prevista per: “- i provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, - i provvedimenti, non pronunciati nel giudizio di divorzio, ma comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale”, sicché - concludeva la Contribuente - “sarebbe un “non senso” escludere dall'esenzione fiscale un provvedimento di divisione giudiziale insorto in relazione ad un procedimento divorzile”; 3. (annullamento parziale) per violazione dell'art. 9, comma 9 della L. 488/1999 (secondo cui
“Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (= € 51.645,69)”). Secondo la Ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta a tassazione “solo la parte eccedente la franchigia e cioè € 5.354,31 (data dalla differenza del prezzo pattuito per il trasferimento di proprietà € 57.000,00 e la franchigia di esenzione), con applicazione non già dell'aliquota del 9% che ha applicato l'Ufficio, ma semmai del 2% (quale prima casa) essendo l'immobile di categoria A3 ed avendo la sig.ra Resistente_1 la residenza nel comune di Torino sullo stesso immobile oggetto di trasferimento come da espressa dichiarazione fatta in sede di conciliazione giudiziale di avvalersi in ogni caso dell'aliquota agevolata qualora l'atto fosse stato sottoposto a tassazione”.
L'Ufficio ricevuto il ricorso con l'istanza di reclamo in mediazione, senza convocare in mediazione la contribuente e definire in quella sede anche la sorte delle spese di lite, con provvedimento del 16.02.2024 annullava in toto l'avviso di liquidazione, riconoscendo che il trasferimento della quota di proprietà dell'ex coniuge sulla casa coniugale doveva ritenersi esente da ogni imposta e tributo, essendo avvenuto in esecuzione di un accordo che poneva fine ad una lite tra ex coniugi, sussistendo dunque i presupposti per l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987.
Nonostante la rituale notifica del predetto provvedimento di accoglimento integrale del reclamo/ricorso, in data 15/03/2024 la sig.ra Resistente_1 procedeva ugualmente a costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, incardinando la causa iscritta al R.G.R. 514/2024, avendo interesse a che le spese di lite venissero dalla Corte liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale ed al principio causalità rispetto alla domanda svolta.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio con richiesta di estinzione del processo ex art. 46 D.Lgs 546/1992 e richiedendo la condanna della ricorrente alle spese di lite “atteso il tenore del tutto ingiustificato e superfluo della condotta processuale della sig.ra Resistente_1, che aveva comunque deciso di incardinare il giudizio innanzi alla C.G.T. di Primo Grado”.
La Corte di Giustizia di primo grado con sentenza n. 593/02/2024 pronunciata il 21/05/2024, depositata in data 30/05/2024 e notificata all'Ufficio il 03/06/2024, dichiarava estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre oneri come per legge.
La decisione risultava argomentata nel seguente modo: “La Corte, constatato che la dimensione contenziosa posta in essere con la proposizione del reclamo/ricorso è venuta meno, per effetto del provvedimento di sgravio emanato dall'Agenzia delle Entrate, DP I di Torino, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 546/92. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'Ufficio e liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza virtuale, determinata dalla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente ed all'interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante, perciò, il sopravvenuto provvedimento di sgravio emanato dalla Amministrazione finanziaria. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 500,00”
Propone appello l'Ufficio per la parziale riforma della sentenza nella parte relativa all'addebito delle spese di lite a carico dell'Ufficio – per grave travisamento dei fatti di causa nonché per erronea applicazione del principio della soccombenza virtuale alla fattispecie. MOTIVI DI APPELLO La sentenza è illegittima e meritevole di riforma sul capo relativo alla condanna dell'Ufficio alle spese processuali in favore della
Contribuente, odierna Appellata. La condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite “in ragione del principio della soccombenza virtuale” è del tutto destituita di fondamento ed è palesemente erronea per manifesto travisamento dei fatti di causa. Come noto, la regola generale del codice di rito è rappresentata dal principio del victus victori, ossia al vincitore spetta la refusione delle spese di lite (art. 91 c.p.c.). La condanna alle spese trova fondamento nel principio di causalità, in base al quale i costi del processo vanno fatti gravare sulla Parte che avrebbe potuto evitare la lite e che, invece, vi ha dato causa. In altre parole, gli oneri del processo devono essere sopportati dalla Parte che, con il suo comportamento, ha reso necessaria l'attività del Giudice. A tal proposito si osserva che, se è vero che la valutazione della “soccombenza virtuale” deve riferirsi al tempo in cui è stata proposta l'impugnativa dalla Parte 6 (cfr., ex multis, Cass. Ord. n.
1098/2021) - momento in cui è possibile riscontrare la sussistenza dell'interesse ad agire in chi propone la domanda - è altrettanto vero che tale valutazione va correttamente contestualizzata in relazione alla fattispecie di causa e che deve comunque operarsi, evidentemente, all'interno di un processo che risulti (già) incardinato - per quanto concerne l'ambito tributario - innanzi alla C.G.T. adita. Nella fattispecie di causa, come già innanzi riportato, la fase processuale instaurata in data 15/03/2024 dalla sig.ra Resistente_1 - invero in modo defatigante e del tutto superfluo - è stata anticipata dall'obbligatorio esperimento ex art. 17- bis del D.Lgs. 546/1992 (ratione temporis vigente) del preliminare procedimento di mediazione tributaria;
i
Giudici di prime cure, pertanto, ai fini di una corretta regolamentazione delle spese processuali, avrebbero dovuto tenere debitamente conto dell'esito di tale procedimento, atteso che si trattava di istituto1 appositamente voluto dal Legislatore tributario proprio allo scopo di deflazionare il contenzioso tributario.
Non a caso, l'art. 17-bis, comma 2 del predetto D.Lgs., prevedeva l'improcedibilità del reclamo/ricorso fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica dello stesso. Ora, alla luce di quanto testé detto, nella presente vicenda, qui oggetto di giudizio, è avvenuto che: 1) a fronte della notifica del reclamo/ricorso in data 21/11/2023 - come si è detto improcedibile ex lege fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica - l'Ufficio provvedeva ad esitare il procedimento di mediazione tributaria, accogliendo integralmente le doglianze avverse e precisando, espressamente, di aver annullato “l'atto da Lei contestato” con provvedimento espresso del 16/02/2024; 2) a decorrere dalla notifica del citato provvedimento di accoglimento integrale l'interesse ad agire della Contribuente, e la conseguente necessità di instaurazione della controversia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, erano palesemente venuti meno e risultavano insussistenti;
3) conseguentemente, la successiva costituzione in giudizio della sig.ra Resistente_1, avvenuta in data 15/03/2024, non risultava in alcun modo supportata da un interesse giuridicamente apprezzabile conseguibile solo mediante l'instaurazione della controversia innanzi al Giudice. I Giudici di primo grado, pertanto, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto nella sentenza appellata, di fronte alla agevole constatazione che l'interesse della Contribuente a contestare la pretesa erariale accertata non risultava più sussistente al momento della costituzione in giudizio della Ricorrente (ossia nel momento in cui i Giudici erano venuti a conoscenza dell'impugnativa), avrebbero dovuto rigettare la pretestuosa richiesta avversa di condanna dell'Ufficio alle spese di lite, non essendo chiaramente configurabile alcuna “soccombenza virtuale” della scrivente D.P. nella fattispecie;
semmai, all'opposto di quanto deciso, Essi avrebbero dovuto provvedere a 'stigmatizzare' la condotta processuale di Controparte condannandola alle spese di lite in favore dell'Ufficio, posto che i costi del processo vanno fatti gravare sulla Parte che avrebbe potuto evitare la lite (la sig.ra Resistente_1) e che, invece, vi ha dato causa in modo inutile ed oltremodo defatigante. Peraltro, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero condivisi tali assunti, la ratio (deflattiva del contenzioso) della mediazione tributaria risulterebbe affetta da un grave vulnus, poiché in tutte le ipotesi in cui l'Ufficio abbia accolto integralmente le ragioni del reclamo/ricorso i Contribuenti potrebbero comunque determinarsi - strumentalmente - ad incardinare ugualmente la lite, al fine unico di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali per “soccombenza virtuale”. Viceversa, è del tutto evidente che non possa ritenersi configurabile soccombenza (neppure “virtuale”) allorquando l'accoglimento integrale delle doglianze oggetto della domanda della Parte e/o l'annullamento integrale delle pretese tributarie contestate siano intervenuti
ANTECEDENTEMENTE all'instaurazione/proposizione della lite innanzi al Giudice da parte della Ricorrente,
COME PACIFICAMENTE OCCORSO NELLA FATTISPECIE DI CAUSA, circostanze per cui i Giudici di prime cure avrebbero dovuto procedere, semmai, in luogo della corretta condanna della sig.ra Resistente_1 alle spese di lite in favore dell'Ufficio attesa la condotta processuale meramente dilatoria da Lei tenuta, all'eventuale compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ove ritenuti sussistenti i presupposti di legge (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 33157/2023). Per le ragioni descritte, se ne inferisce la necessità di riforma parziale della sentenza di primo grado, sul capo relativo alla condanna dell'Ufficio alle spese di lite in favore della Contribuente, odierna Appellata
Controdeduce parte contribuente per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio senza la regolamentazione delle spese di lite in sede di mediazione non determinava di per sé il venir meno dell'interesse ad agire. L'Amministrazione pur sollecitata in via stragiudiziale a voler annullare l'atto, non vi ha provveduto, costringendo la contribuente ad agire in sede giudiziale con notifica di un ricorso per proporre il quale occorre obbligatoriamente il ministero del difensore, è irragionevole e manifestamente ingiusto oltre che contrario al diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, pensare che il contribuente che è costretto a proporre un ricorso contenente la domanda di mediazione, sol per il fatto che l'Amministrazione non ha provveduto ad annullare prima, debba sostenere le spese della fase prodromica al deposito del ricorso. La Corte Costituzionale sul punto si è già pronunciata da tempo (sentenza n. 12.07.2005 n. 274) dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3 del
D.Lgs n. 546/1992 relativamente alla compensazione delle spese di lite nel caso di cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio. Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l'instaurazione della fase precontenziosa, stante il disposto delle norme sopra indicate, che ben si poteva evitare se solo l'Ufficio avesse annullato rispondendo all'istanza stragiudiziale di annullamento in autotutela del 27.09.2023. Per cui se l'annullamento da parte dell'Ufficio
è avvenuto dopo la notifica del ricorso contenente il reclamo/mediazione (che si è dovuto proporre avvalendosi del patrocinio di un avvocato essendo l'importo superiore a € 3.000,00) questo non determina ex se il venir meno dell'interesse ad agire in capo al contribuente se l'annullamento non è accompagnato dalla proposta di pagamento delle spese di lite. L'amministrazione solo dopo aver ricevuto il ricorso contenente il reclamo in mediazione ha provveduto ad annullare, ma anziché convocare la contribuente in mediazione e proporre un accordo anche sulle spese di lite, ha annullato il provvedimento senza nulla decidere sulle spese di lite.
Discende che l'appello dell'Ufficio deve essere respinto, la soccombenza anche nel presente grado comporta la condanna alle spese liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 500,00, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge