Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 200
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione del principio della soccombenza virtuale

    La Corte ritiene che l'annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio, senza la regolamentazione delle spese di lite in sede di mediazione, non facesse venir meno l'interesse ad agire della contribuente. L'Amministrazione, non avendo provveduto all'annullamento in via stragiudiziale, costrinse la contribuente ad agire in sede giudiziale, sostenendo spese legali, e pertanto non può esimersi dal pagamento delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 200
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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