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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3535/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. to SESSA FILOMENA, giusto Parte_1
mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 01.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente ed erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia l'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposto un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter sostitutive dell'udienza del
18.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del
1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr Cass. 22737/2013)
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
in tale accertamento il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in ordine alla domanda di attribuzione dell'assegno di invalidità, la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato va effettuata con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente all'assicurato, ossia che, in relazione all'età, capacità ed esperienza di quest'ultimo, non lo esponga ad ulteriore danno alla salute. (cfr. in tali sensi: Cass. 21 agosto 2004 n. 16522; Cass. 22 luglio 2002 n. 10714; Cass. 9 marzo 2001 n.
3519). E in questa direzione la stessa Corte ha specificato che nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte
(nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro (così Cass. 15 giugno 2001 n.
8101; Cass. 15265/2007)
Con la legge n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della "capacità di lavoro" a quello della
"capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione;
né l'indicata disciplina può ritenersi in violazione dell'art. 38 Cost., poiché essa offre sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendo ad essi il diritto all'assegno di invalidità (Cass. 17159/2011). Ciò posto, occorre evidenziare che il CTU, in seguito allo studio della documentazione sanitaria agli atti ed all'indagine anamnestica, ha affermato che il danno ergobiologico di maggiore rilevanza clinica nel quadro patologico da cui è affetta la ricorrente è costituito da
“ Rettocolite ulcerosa in trattamento con Filgotinib, diabete mellito in trattamento insulinico, esiti di laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale e poliartralgie in assenza di deficit funzionali”.
Secondo il parere del consulente nel corso della visita peritale è emerso un quadro motorio caratterizzato da masse muscolari normotoniche e normotrofiche in linea per età e costituzione, da riferita mobilizzazione dolorosa dei distretti articolari degli arti inferiori in assenza di limitazioni funzionali e da cambi posturali, stazione eretta e deambulazione possibili in piena autonomia senza necessità di appoggio né a terzi né ad ausili, e che, sottoposta a movimenti fisici, non mostrava né dispnea, né facile affaticabilità e né facile stancabilità.
Quanto al versante neurologico, l'ausiliario afferma che la ricorrente mostrava capacità intellettive superiori regolari, validi poteri mnesico cognitivi con buona memoria sia di fissazione che di rievocazione e soddisfacente performance.
Conclude, pertanto, il ctu che il quadro morboso da cui è affetta la sig.ra non è Parte_1 di entità tale da compromettere in maniera evidente l'autonomia e la capacità lavorativa della ricorrente, ragion per cui la stessa deve essere considerata affetta da un quadro patologico che non determina una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, come previsto dalla legge 222/84, e quindi non avente diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali rispetto alle quali alcuna specifica censura è stata mossa.
Il ricorso pertanto va disatteso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione parziale delle spese, specie considerando l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento delle condizioni sanitarie legittimanti l'invocata prestazione, in assenza di una regolare dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. sottoscritta dalla parte (essendo in atti solo la dichiarazione di esonero dal pagamento del contributo unificato).
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione di 1/3 delle spese di lite, liquidate per intero in €
1.775,00 oltre 15% per rimborso spese generali;
compensa tra le parti i restanti 2/3 delle spese processuali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino