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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2252/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/09/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 24 22077 OLGIATE COMASCO ITALIA con l'Avv. MOSSINO STEFANO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 24 22077 OLGIATE COMASCO ITALIA con l'Avv. MOSSINO STEFANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Gironico, in data 28/09/1996,
(anno 1996, atto n. 4, parte II, serie a);
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il COMO 04/12/1996 Persona_1
nata a [...] [...] Persona_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/09/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Trasferimenti immobiliari: i convengono, quale condizione essenziale e indispensabile per la CP_1 risoluzione delle questioni economiche relative alla loro separazione coniugale, la cessione della nuda proprietà dell' “immobile ex-casa-coniugale” in favore del figlio on riserva dell'usufrutto Persona_1 vita natural durante a favore del padre . Parte_2
Per l'effetto dispongono quanto segue:
1) la sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga irrevocabilmente a cedere al Parte_1
Sig. l'intera quota di sua proprietà (in ragione di 1/2 dell'intero immobile), dell' “ex-casa- Parte_2 coniugale” e descritto al seguente punto 3). Il Sig. si obbliga irrevocabilmente ad acquistare Parte_2 la detta quota di proprietà già appartenente alla . Pt_3
Il corrispettivo della cessione viene pattuito tra i coniugi in complessivi € 180.000,00 (centoottantamila).
Di detto importo la Sig.ra riconosce di avere già ricevuto prima d'ora dal marito l'importo di € Pt_1
160.000,00 (centosessantamila/00), tramite n. 4 bonifici rispettivamente di € 50.000,00, in data
12.03.2025, di € 50.000,00 in data 17.04.2025 e di € 30.000,00 in data 05.06.2025 e di € 30.00,00 in data
10.06.2025, doc. 12).
Dette somme sono state da essa utilizzate quale parziale provvista per l'acquisto dell'“ Pt_1 [...] di cui al punto n)1 delle premesse e già attribuito in nuda proprietà alla figlia Persona_3 [...]
e con diritto di usufrutto ad essa . Per_2 Parte_1
Il residuo importo di € 20.000,00 (ventimila/00) quale saldo prezzo dell'acquisto da parte del Pt_4 dell'intera quota di proprietà della dell' “Immobile ex-casa-coniugale” verrà pagato dal Sig. Pt_3
alla entro e non oltre il termine di anni tre decorrenti dal giorno dalla comunicazione Parte_2 Pt_3 di cancelleria del Tribunale di Como relativa al provvedimento di omologa della separazione personale tra i CP_1
2) Il Sig. , acquisita l'intera proprietà dell' “immobile ex-casa-coniugale” in seguito alla cessione Parte_2 della propria intera quota di comproprietà da parte della , in ragione di 1/2 dell'intero immobile, si Pt_3 obbliga irrevocabilmente a cedere al figlio ntero diritto di nuda proprietà del detto Persona_1 immobile, riservando a sé stesso il diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile medesimo.
3) Conseguentemente del detto “immobile ex-casa-coniugale”, una volta effettuati i suddetti trasferimenti, il figlio quisterà l'intera nuda proprietà con riserva dell'intero diritto di usufrutto vita Persona_1 natural durante al padre Sig. . Parte_2
Identificazione immobile: 1 n) In tal senso i recisano e si danno atto reciprocamente che la figlia ha già ottenuto il diritto CP_1 Persona_2 di nuda proprietà dell'immobile sito in Appiano Gentile (CO), via Vignetta 7, (di seguito “ Persona_3 parti ad € 200.000,00, è stato pagato da con provvista provieniente, nella misura di € 160.000,00, da Parte_1 trasferimenti economici effettuati prima d'ora in di lei favore dal . Pt_4 Immobile sito in Olgiate Comasco, Via Cascina Bella, 24, costituito da:
Villetta Unifamiliare sviluppantesi su due piani fuori terra, con area dui sedime e, per la parte scoperta, annessa di pertinenza, censita al N.C.E.U. dome segue: partita 2102, foglio 6, mappale 4301, V. Cascina Bella, n. 24, p. T-1, zona cens. U, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, superficie catastale mq 153, lire 1.687.550; la surriportata rappresentazione catastale deriva da denuncia di variazione (dell'originale mappale 4301) presentata all'U.T.E. di Como 1l 10.01.1997 n. D00171/97);
L'area di sedime e annessa circostante è censita in C.T., partita 3790, foglio 6, col mappale 4301, inc. prod.2, ar
13.50, RDL 2.025, RAL.
Coerenze, in linea di contorno da nord verso est: mappali 4300, 6906, 4656, 4335, 1514.
Il tutto come meglio indicato nell'atto di provenienza a rogito del Notaio di Como, in data 27.02 Persona_4
1997, n. 18712 di repertorio, n. 6697 di raccolta registrato a Como 1l 18.03.1997, n. 1002, Serie I/V
4) Entrambi gli atti definitivi dispositivi dei diritti immobiliari sia tra i direttamente fra loro sia tra il CP_1 sig. e il figlio rranno stipulati avanti al Notaio Dott. e Parte_2 Persona_1 Persona_5 non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della Cancelleria del Tribunale di Como relativa al provvedimento di omologa della separazione personale tra i Il detto termine sarà prorogabile CP_1 su concorde volontà dei Coniugi.
5) Tutte le imposte, spese ed onorari professionali dovuti in relazione ai sopraelencati atti notarili di cessione e trasferimento e qualsiasi atto ai medesimi collegato e/o necessario, saranno suddivise in misura paritaria tra i i quali ugualmente, invocando la causa di separazione matrimoniale e l'essenzialità dei detti CP_1 trasferimenti ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale, si avvarranno delle agevolazioni fiscali riconosciute per Legge.
6) Le spese relative all' “Immobile ex-casa-coniugale” (spese condominiali ordinarie e/o straordinarie, utenze domestiche, tributi, etc.) dalla data di deposito del presente ricorso faranno carico esclusivamente al Sig. . Parte_2
7) Autovetture: Le autovetture Peugeot tg BM986DM e Toyota tg AE096JD già di proprietà del Sig.
[...]
rimarranno di proprietà del medesimo, mentre l'autovettura Volkswaghen Golf tg CA478LZ verrà Pt_2 intestata alla Sig.ra Le spese di trapasso saranno a carico di entrambi i Coniugi in parti Parte_1 uguali tra loro. I i danno sin d'ora reciproca piena disponibilità per effettuare i detti trasferimenti CP_1 di proprietà.
8) Beni mobili: I i danno atto di avere già reciprocamente definito prima d'ora ogni aspetto relativo CP_1 alla divisone dei beni mobili, ivi compresi i beni e arredi contenuti nella casa coniugale
9) Definizione dei rapporti patrimoniali: I Coniugi, fatto salvo quanto espressamente convenuto nelle suestese Condizioni di separazione, e fatto salvo altresì l'esatto e completo adempimento delle relative pattuizioni, danno atto di avere definito ogni rapporto economico relativo alla loro separazione di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
10) Collaborazione e buona fede nell'adempimento degli obblighi di separazione: I si obbligano , in CP_1 ogni caso, reciprocamente, e in spirito di collaborazione e nel rispetto del principio di buona fede, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti nelle presenti condizioni di separazione, nonché ogni altro adempimento che si rendesse necessario o comunque utile per dare piena ed effettiva esecuzione agli accordi assunti, anche se non espressamente previsto, al fine di pervenire alla risoluzione complessiva e definitiva delle reciproche questioni personali e patrimoniali.
11) Acquiescenza alla sentenza: I Coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
12) Spese integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 28/09/1996, in Como con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gironico
(anno 1996, atto n. 4, parte II serie a);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/09/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 24 22077 OLGIATE COMASCO ITALIA con l'Avv. MOSSINO STEFANO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 24 22077 OLGIATE COMASCO ITALIA con l'Avv. MOSSINO STEFANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Gironico, in data 28/09/1996,
(anno 1996, atto n. 4, parte II, serie a);
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il COMO 04/12/1996 Persona_1
nata a [...] [...] Persona_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/09/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Trasferimenti immobiliari: i convengono, quale condizione essenziale e indispensabile per la CP_1 risoluzione delle questioni economiche relative alla loro separazione coniugale, la cessione della nuda proprietà dell' “immobile ex-casa-coniugale” in favore del figlio on riserva dell'usufrutto Persona_1 vita natural durante a favore del padre . Parte_2
Per l'effetto dispongono quanto segue:
1) la sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga irrevocabilmente a cedere al Parte_1
Sig. l'intera quota di sua proprietà (in ragione di 1/2 dell'intero immobile), dell' “ex-casa- Parte_2 coniugale” e descritto al seguente punto 3). Il Sig. si obbliga irrevocabilmente ad acquistare Parte_2 la detta quota di proprietà già appartenente alla . Pt_3
Il corrispettivo della cessione viene pattuito tra i coniugi in complessivi € 180.000,00 (centoottantamila).
Di detto importo la Sig.ra riconosce di avere già ricevuto prima d'ora dal marito l'importo di € Pt_1
160.000,00 (centosessantamila/00), tramite n. 4 bonifici rispettivamente di € 50.000,00, in data
12.03.2025, di € 50.000,00 in data 17.04.2025 e di € 30.000,00 in data 05.06.2025 e di € 30.00,00 in data
10.06.2025, doc. 12).
Dette somme sono state da essa utilizzate quale parziale provvista per l'acquisto dell'“ Pt_1 [...] di cui al punto n)1 delle premesse e già attribuito in nuda proprietà alla figlia Persona_3 [...]
e con diritto di usufrutto ad essa . Per_2 Parte_1
Il residuo importo di € 20.000,00 (ventimila/00) quale saldo prezzo dell'acquisto da parte del Pt_4 dell'intera quota di proprietà della dell' “Immobile ex-casa-coniugale” verrà pagato dal Sig. Pt_3
alla entro e non oltre il termine di anni tre decorrenti dal giorno dalla comunicazione Parte_2 Pt_3 di cancelleria del Tribunale di Como relativa al provvedimento di omologa della separazione personale tra i CP_1
2) Il Sig. , acquisita l'intera proprietà dell' “immobile ex-casa-coniugale” in seguito alla cessione Parte_2 della propria intera quota di comproprietà da parte della , in ragione di 1/2 dell'intero immobile, si Pt_3 obbliga irrevocabilmente a cedere al figlio ntero diritto di nuda proprietà del detto Persona_1 immobile, riservando a sé stesso il diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile medesimo.
3) Conseguentemente del detto “immobile ex-casa-coniugale”, una volta effettuati i suddetti trasferimenti, il figlio quisterà l'intera nuda proprietà con riserva dell'intero diritto di usufrutto vita Persona_1 natural durante al padre Sig. . Parte_2
Identificazione immobile: 1 n) In tal senso i recisano e si danno atto reciprocamente che la figlia ha già ottenuto il diritto CP_1 Persona_2 di nuda proprietà dell'immobile sito in Appiano Gentile (CO), via Vignetta 7, (di seguito “ Persona_3 parti ad € 200.000,00, è stato pagato da con provvista provieniente, nella misura di € 160.000,00, da Parte_1 trasferimenti economici effettuati prima d'ora in di lei favore dal . Pt_4 Immobile sito in Olgiate Comasco, Via Cascina Bella, 24, costituito da:
Villetta Unifamiliare sviluppantesi su due piani fuori terra, con area dui sedime e, per la parte scoperta, annessa di pertinenza, censita al N.C.E.U. dome segue: partita 2102, foglio 6, mappale 4301, V. Cascina Bella, n. 24, p. T-1, zona cens. U, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, superficie catastale mq 153, lire 1.687.550; la surriportata rappresentazione catastale deriva da denuncia di variazione (dell'originale mappale 4301) presentata all'U.T.E. di Como 1l 10.01.1997 n. D00171/97);
L'area di sedime e annessa circostante è censita in C.T., partita 3790, foglio 6, col mappale 4301, inc. prod.2, ar
13.50, RDL 2.025, RAL.
Coerenze, in linea di contorno da nord verso est: mappali 4300, 6906, 4656, 4335, 1514.
Il tutto come meglio indicato nell'atto di provenienza a rogito del Notaio di Como, in data 27.02 Persona_4
1997, n. 18712 di repertorio, n. 6697 di raccolta registrato a Como 1l 18.03.1997, n. 1002, Serie I/V
4) Entrambi gli atti definitivi dispositivi dei diritti immobiliari sia tra i direttamente fra loro sia tra il CP_1 sig. e il figlio rranno stipulati avanti al Notaio Dott. e Parte_2 Persona_1 Persona_5 non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della Cancelleria del Tribunale di Como relativa al provvedimento di omologa della separazione personale tra i Il detto termine sarà prorogabile CP_1 su concorde volontà dei Coniugi.
5) Tutte le imposte, spese ed onorari professionali dovuti in relazione ai sopraelencati atti notarili di cessione e trasferimento e qualsiasi atto ai medesimi collegato e/o necessario, saranno suddivise in misura paritaria tra i i quali ugualmente, invocando la causa di separazione matrimoniale e l'essenzialità dei detti CP_1 trasferimenti ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale, si avvarranno delle agevolazioni fiscali riconosciute per Legge.
6) Le spese relative all' “Immobile ex-casa-coniugale” (spese condominiali ordinarie e/o straordinarie, utenze domestiche, tributi, etc.) dalla data di deposito del presente ricorso faranno carico esclusivamente al Sig. . Parte_2
7) Autovetture: Le autovetture Peugeot tg BM986DM e Toyota tg AE096JD già di proprietà del Sig.
[...]
rimarranno di proprietà del medesimo, mentre l'autovettura Volkswaghen Golf tg CA478LZ verrà Pt_2 intestata alla Sig.ra Le spese di trapasso saranno a carico di entrambi i Coniugi in parti Parte_1 uguali tra loro. I i danno sin d'ora reciproca piena disponibilità per effettuare i detti trasferimenti CP_1 di proprietà.
8) Beni mobili: I i danno atto di avere già reciprocamente definito prima d'ora ogni aspetto relativo CP_1 alla divisone dei beni mobili, ivi compresi i beni e arredi contenuti nella casa coniugale
9) Definizione dei rapporti patrimoniali: I Coniugi, fatto salvo quanto espressamente convenuto nelle suestese Condizioni di separazione, e fatto salvo altresì l'esatto e completo adempimento delle relative pattuizioni, danno atto di avere definito ogni rapporto economico relativo alla loro separazione di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
10) Collaborazione e buona fede nell'adempimento degli obblighi di separazione: I si obbligano , in CP_1 ogni caso, reciprocamente, e in spirito di collaborazione e nel rispetto del principio di buona fede, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti nelle presenti condizioni di separazione, nonché ogni altro adempimento che si rendesse necessario o comunque utile per dare piena ed effettiva esecuzione agli accordi assunti, anche se non espressamente previsto, al fine di pervenire alla risoluzione complessiva e definitiva delle reciproche questioni personali e patrimoniali.
11) Acquiescenza alla sentenza: I Coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
12) Spese integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 28/09/1996, in Como con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gironico
(anno 1996, atto n. 4, parte II serie a);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao