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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 883/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(COD. FISC: ) elettivamente domiciliata presso il
[...] P.IVA_1
difensore in VIA PLINIO 11 MILANO rappresentata e difesa dall'Avv.
CANNIZZARO FRANCESCO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) - elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
presso il difensore in VIALE MATEOTTI,147 18100 - rappresentato e _1
difeso dall'Avv. CROCETTA MANOLO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
: “Voglia la Corte d'Appello di Genova adita, ogni
[...]
contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di IM,
1 n. 160/2024 emessa il 28.02.2024 e pubblicata in pari data all'esito del giudizio r.g. n.
1695+1696+1697+1698+1701/2023 e non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure e, così nello specifico:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità delle 5 ordinanze ingiunzione impugnate nell'ambito dei 5 distinti giudizi siccome riuniti, ed emesse dalla Provincia;
_1
con conseguente accoglimento delle cinque distinte opposizioni;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere i capitoli di prova siccome articolati nei distinti atti di opposizione, con i testi ivi indicati: Sigg.ri Sig. Sig. , Parte_2 Parte_3
Sig. Sig. Sig. , Sig. Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
Sig. , , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
[...]
In ogni caso: con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”
Per l'appellata : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni Controparte_1
contraria istanza, azione/eccezione, deduzione disattesa e respinta, previa totale conferma della sentenza resa interpartes dal Tribunale di IM, rigettare integralmente l'avversario atto di appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali, accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con ricorso ex art. 22 L. 689/81,
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, premesso di aver ricevuto in notifica il 30.08.2023
l'ordinanza-ingiunzione della Provincia di n. AV/360 del 29.08.2023 che, sulla _1
base del verbale n. 38 emesso in data 7.10.2020 dalla Regine Carabinieri Forestale
Liguria/Stazione di ingiungeva, a quale trasgressore in Pt_1 Parte_11
qualità di trasportatore del mezzo tg EN550CD di proprietà della ditta
[...]
, e a quale obbligato in solido in Parte_1 Parte_1
2 qualità di titolare firmatario della ditta Sanremo Piante Azienda Agricola, il pagamento della somma di € 3.111,05 per la violazione degli artt. 193, co,1, e 258, co.4, D. Lgs 152/2006 in quanto, seguito di accertamento documentale effettuato sui
FIR acquisiti in data 20.07.2020 dall'impresa nel Parte_1
FIR n. DUD124884/18 del 15.04.2020, avente come finalità il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili a vegetali, era stata omessa la trascrizione dell'effettiva provenienza dei rifiuti che, da successive verifiche, risultava provenire dal sito Villa Sultana in Comune di Ospedaletti, lamentata la infondatezza delle controdeduzioni alle proprie dichiarazioni, rese in sede di audizione, della Regione
Carabinieri Forestale Stazione di dedotta la illegittimità dell'ordinanza- Pt_1
ingiunzione in quanto la ditta, avendo aderito al non era obbligata alla Pt_12
compilazione/detenzione/esibizione della bolla di trasporto rifiuti, evocava in giudizio la per la declaratoria di nullità della l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione/provvedimento dirigenziale n. AV/360 del 29.08.2023, con vittoria di spese e compensi professionali. Si costituiva in giudizio la _1
, in persona del Presidente pro-tempore, che, rilevato che il 15.4.2020 era
[...]
stato effettuato un trasporto di 600 Kg da Ospedaletti a per il quale era stato Pt_1
predisposto un formulario rifiuti incompleto non essendovi riportato il luogo di provenienza, allegato che il legislatore richiedeva sempre un documenti di tracciabilità dei rifiuti e che, nella specie, non era stato prodotto/esibito il registro cronologico e le schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
( né il trasporto era stato accompagnato da un completo Formulario di Pt_12
Identificazione (FIR), contestata la saltuarietà/occasionalità dell'attività di trasporto, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari (procedura n.
1695/2023)”. Il ricorrente, con separati ricorsi impugnava le ordinanze ingiunzioni della Provincia di n. AV/361 del 29.08.2023 n. AV/362 del 29.08.2023 _1
AV/363 del 29.08.2023 n. AV/364 del 29.08.2023. “Riunite le procedure, respinta la richiesta di prova orale della parte ricorrente in quanto irrilevante ai fini del decidere,
3 le cause, previa discussione, venivano riservata a decisione nell'udienza del 28.02.2024 sui ricorsi introduttivi e sulle comparse di costituzione e risposta”.
Con sentenza definitiva n. 160/2024 pubbl. il 28/02/2024, il Tribunale di IM , in composizione monocratica, così decideva: “ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando 1) respinge i ricorsi in opposizione riuniti
2) compensa le spese di lite tra le parti”.
Avverso tale decisione, proponeva ricorso dinanzi a questa Corte
[...]
, con Parte_1
ricorso depositato il 30.09.2024.
Con decreto del 10.04.2024, il Presidente fissava per la discussione del ricorso l'udienza del 15.01.2025, disponendo che il decreto, unitamente al ricorso, venisse notificato alle parti osservando i termini di rito. Con comparsa si costituiva
, il quale instava per il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 15.01.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che la costituzione in giudizio di parte appellata ha sanato il vizio della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione effettuata irritualmente a rovincia.imperia.it”, anziché al difensore costituito Email_1
giudizio di primo grado avv.to Manolo Crocetta;
secondo costante Giurisprudenza, infatti, “Nel rito del lavoro, diversamente che in quello ordinario, le ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del processo, derivanti non solo dai vizi di cui all'art. 160 c.p.c., ma altresì da tutti quelli che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo cui è destinato, ossia la corretta istaurazione del rapporto processuale (art. 156, comma 3, c.p.c.), sono sanabili “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell'appellato ovvero di rinnovazione disposta dal giudice (cd. principio di strumentalità e congruità delle forme rispetto allo scopo)”. (Sez. L - , Sentenza n.
26370 del 07/11/2017, Rv. 646497 - 01).
4 AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
MOTIVO UNICO: Error in procedendo, per violazione dell'art. 112 c.p.c., e nello specifico per motivazione meramente apparente e/o comunque per violazione e falsa applicazione dell'art. 193 c. 1, D. Lgs. N. 152/2006.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto il giudice di prime cure avrebbe apparentemente motivato avendo omesso ogni riferimento alle difese del ricorrente in quanto “in nessuna parte della sentenza siccome trascritta si fa riferimento alla circostanza che i rifiuti non pericolosi trasportati dall Parte_1
, fossero stati dalla stessa prodotti, non comprendendosi quindi se lo scrutinio
[...]
svolto dal primo Giudice abbia fatto riferimento alla disciplina relativa al trasporto per conto terzi, ovvero al trasporto di materiale per conto proprio, dalla stessa prodotto.
Non per niente, il thema decidendum è stato incentrato, anche da parte della provincia resistente, sul ruolo svolto dalla predetta nell'ambito dell'appalto Parte_1
conferito dalla proprietaria del sito, Sapeco S.r.l. e sulla circostanza che il proprio intervento non fosse stato comunicato al Comune di Ospedaletti.” (ricorso pag. 12).
Il ricorrente si duole altresì del fatto che non siano state valutate le dichiarazioni sottoscritte dai propri dipendenti e della ditta della cognata ed insiste affinché siano ammesse le prive testimoniali richieste in primo grado.
In ogni caso, per il ricorrente risulterebbe, “violato e falsamente applicato l'art. 193 c.
1, D. Lgs. N. 152/2006, in quanto norma riferita al trasporto per conto terzi”.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
Costituisce fatto non contestato che: i) il giorno 20.7.2020 siano stati acquisiti dal
Comando Stazione CC Forestale i FIR (Formulari Identificativi dei Rifiuti) relativi a trasporti effettuati dalla nel marzo 2020 (cfr. doc. 2 ): Parte_1 Controparte_1
5 ii) tali FIR (allegati ai verbali di contestazione) erano compilati in ogni parte ma non contenevano alcuna indicazione sul luogo di provenienza dei rifiuti.
Con riferimento alla suddetta violazione (che non viene contestata nel fatto materiale ossia della compilazione e dell'omessa indicazione del luogo di provenienza del rifiuto) il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado (cfr. verbale dichiarazioni rese il 5 giugno 2023 in sede di audizione all. 3) ha sostenuto che:
a) l'utilizzo di tali moduli sarebbe stato determinato dalla necessità di agevolare il conferimento del materiale in discarica;
b) di non avere effettuato alcun trasporto per conto terzi ma di avere prodotto i rifiuti trasportati:
c) di avere aderito al e dunque di non essere obbligato alla compilazione dei FIR. Pt_12
Al fine di comprovare le proprie affermazioni produceva:
Il ricorrente non ha provato le circostanze dedotte e i documenti indicati non consentono di ritenere raggiunta la prova che abbia prodotto i rifiuti Parte_1
indicati sui FIR acquisiti.
In primo luogo, la Corte osserva che, come correttamente rilevato dagli operanti i lavori di pulizia e della vegetazione ordinati a SAPECO erano stati eseguiti della ditta
[...]
(cfr. doc. 3 ): CP_2 _1
6 Quanto alle produzioni allegate si tratta di documenti provenienti dalla stessa parte ingiunta quali: i) fatture commerciali emesse da a favore di Parte_1 [...]
successivamente all'accertamento con oggetto (cfr. doc. 9): ii) CP_3
“preventivo” a favore di SAPECO con firma per accettazione illeggibile emesso dalla Cont
la cui amministratrice è per espressa ammissione del ricorrente CP_2
cognata di amministratore di (doc. 5); Parte_1 Parte_1
“dichiarazioni” dei dipendenti di e sovrapponibili tra loro Parte_1 CP_3
e come osservato dall'ente in primo grado contenente i medesimi errori grammaticali:
Le prove testimoniali richieste con il ricorso sono inammissibili in quanto si riferiscono a circostanze generiche e sulle quali tutti i dipendenti sono stati già resi edotti: 1) “Vero che lei si è occupato della pulizia e sfalcio delle piante situate nel parco della Villa
Sultana ad Ospedaletti?” 2) “Vero che lei ha spontaneamente rilasciato e sottoscritto la dichiarazione che le è stata sottoposta dall e che le Parte_1
7 si rammostra, v. sub doc. 4?” 3) “Vero che lei ha redatto il modulo denominato formulario, indicando soltanto i dati utili ai fini del conferimento del materiale alla pubblica discarica?” 4) “Vero che, nella sua qualità di titolare della ditta NK-Garden, le è stato conferito incarico dalla Sapeco S.r.l. di ripulire il parco di Villa Sultana ad
Ospedaletti e occuparsi dello sfalcio delle piante ivi presenti?”5) “Vero che nel corso dei lavori, si è reso conto di avere necessità di una collaborazione nell'esecuzione degli stessi, così da poter rispettare i tempi programmati”;6) “Vero che si è rivolto pertanto al Sig. conferendo incarico alla per Parte_1 Parte_1
l'esecuzione di lavori di sfalcio e pulizia con conferimento alla pubblica discarica del materiale sfalciato dai dipendenti della suddetta;
7) “Vero che lei ha Parte_1
lavorato insieme agli operai della ditta NK-Garden, nel parco di villa Sultana, svolgendo le medesime mansioni di pulizia e sfalcio delle piante ivi presenti?”; 8)
“Vero che tutto il verde di risulta sfalciato e trattato dai dipendenti della ditta
[...]
, è stato triturato e cosparso sul terreno di Villa Sultana, come descritto nella CP_4
relazione peritale del Dott. , che le si rammostra (v. sub doc. 7)”. Per_1
In ogni caso, quanto alla ipotizzata erronea applicazione dell'art. 193 D.l.vo 152/2006, la Corte rileva che, sulla base delle norme vigenti ratione temporis, il ricorrente non risulta escluso dall'obbligo dalla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e di compilare i FIR (che in effetti risultavano presenti in azienda al momento del controllo).
Secondo l'art. 190 co. 1 bis del D.l.vo 152/2006, infatti: “Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali”.
Il successivo art. 193 co. 5, prevede che “Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( di cui all´articolo Pt_12
8 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( , le Pt_12
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno”. (sottolineature del redattore)
Nella specie, come evidenziato dagli accertatori, tutti i trasporti, singolarmente, eccedevano tale limite.
Il limite normativo risulta, peraltro, recepito nella autorizzazione dell'albo dei Gestori
Ambientali ed inserito nella visura camerale di (doc. 4 Parte_1
appellata):
In ogni caso a mente dell'art. 188 co. 3 “Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di
9 movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Sul punto, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non ha prodotto alcun documento a supporto delle dichiarazioni rese né ha fornito agli operanti alcuna scheda di tracciabilità dei rifiuti.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte
Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in
[...]
favore della parte , ritenendo, quanto alla misura della Controparte_1
liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
E quindi complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
10 La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto da
[...]
; Parte_1
2. condanna Parte_1
a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00
[...]
per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte IMPERIA; _1
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
11