Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6890/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Gaibisso,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli,
e di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Gioffrè,
Convenuti
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 3.12.2024;
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 3.7.2024 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sentenza n. 1818/2018 del 20.6.2018, resa da questo Tribunale nel procedimento instaurato dalla madre nei confronti del padre Controparte_1 CP_2
segnatamente l'attrice, maggiorenne ma non ancora economicamente
[...]
autosufficiente, ha instato perché versasse direttamente a lei, a far data da Parte_1
settembre 2024, la somma sul medesimo gravante in forza della predetta sentenza quale contributo al mantenimento ordinario della figlia;
ha altresì domandato la corresponsione in suo favore da parte del padre della somma di euro 4.969,77 “a titolo di somme rivalutate Istat ed interessi […] degli ultimi cinque anni”, nonché dell'ulteriore somma di euro 1.355,92 quale contributo paterno alle spese straordinarie non ancora versato;
con comparse di risposta del 31.10.2024 si sono costituiti in giudizio i convenuti, formulando, ciascuno, richieste parzialmente difformi rispetto a quelle attoree;
all'udienza del 3.12.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2 a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Genova
n. 1818/2018 del 20.6.2018,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la figlia maggiorenne, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- il padre, verserà, a decorrere dal mese di dicembre 2024, a titolo di Controparte_2
mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro 585,00, Parte_1
da versare direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Pt_1
annualmente (a far data dal mese di giugno 2025, sulla somma base di euro 500,00 del giugno
2018) in base alla variazione dell'indice ISTAT;
verserà altresì la somma di euro 585,00 a Pt_1
come contributo al mantenimento ordinario per la mensilità di novembre 2024 entro il
5.12.2024;
- le spese straordinarie relative a (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Pt_1
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
- il padre, verserà alla figlia la somma di euro Controparte_2 Parte_1
1.100,00 quale quota parte di spettanza paterna delle spese straordinarie pregresse per Pt_1
individuate sulla base della scrittura privata di cui agli atti (doc. 4 comparsa di risposta
e le verserà altresì la somma di euro 1.160,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario di per le mensilità di settembre e ottobre 2024: tale somma complessiva di euro Pt_1
2.260,00 verrà corrisposta in quattro rate mensili (entro la fine del mese), ciascuna rata di euro
565,00, a decorrere dal febbraio 2025;
- il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 1.140,00 a Controparte_2 Controparte_1
titolo di somme arretrate non corrisposte per rivalutazione ISTAT del contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia in due rate ciascuna di euro 570,00, la prima entro il Pt_1
31.12.2024 e la seconda entro il 31.1.2025;
- la sig.ra e il sig. dichiarano di non avere nulla a Controparte_1 Controparte_2
pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, rimborso spese
3 straordinarie di cui alla scrittura privata sopra menzionata, e rivalutazione ISTAT, fatta salva la puntuale esecuzione degli accordi così raggiunti in sede odierna;
- spese legali compensate”.
Fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4