Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1160/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1160/2022 r.g.
promossa da
, residente negli Stati Uniti d'America ed elettivamente domiciliato presso lo _1 studio degli avv.ti Giorgio Masina e Lorenzo de Martino del Foro di Siena che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
nonché contro
(P.I. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_2 P.IVA_1
Andrea Mori Pometti del Foro di Siena, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE-
1
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello opposto ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Siena n. 393/2022, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte: -
Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati in concorso con
l'appellante ex art. 2054 c. 2 c.c. per tutti i danni subìti dall'appellante per le ragioni tutte in premessa descritte, e per l'effetto condannare gli appellati in via solidale tra loro al risarcimento del danno, per un ammontare non inferiore ad € 543.928,23, di cui €
408.128,23 a titolo di danno patrimoniale ed € 135.800,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, o nella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge”.;
Per la parte appellata: “chiede respingersi l'appello proposto da con vittoria _1 delle spese processuali”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Siena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
citava innanzi al Tribunale di Siena e la società _1 Controparte_1 CP_2 esponendo che il 17 settembre 2018 alle ore 11.55 circa, mentre si trovava in vacanza in
Toscana con la moglie , e percorreva con questa la strada regionale 429 Controparte_3 di Valdelsa, in Radda in Chianti (SI), a bordo del motoveicolo marca BMW preso a noleggio - lui alla guida e lei quale trasportata - giunto al Km. 13+900 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale la sig.ra perdeva tragicamente la vita. In CP_3 particolare, allegava che l'immediato decesso della moglie si era verificato a seguito della sua caduta dal motociclo, che era entrato in collisione in fase di sorpasso con l'autovettura
Mercedes condotta da che esercitava l'attività di noleggio auto con Controparte_1 conducente e al momento del fatto stava trasportando un passeggero, tale sig. Walter HN
Kemp.
Secondo il suo assunto, il si era spostato a sinistra mentre lui lo stava superando _1 ma, premesso che non era possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro ed attribuire così la responsabilità del tragico incidente all'uno piuttosto che all'altro conducente, chiedeva l'applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. e dunque la condanna dei convenuti a risarcirgli il danno da perdita del rapporto parentale e da lucro cessante (posto
2 che la moglie, medico negli Stati Uniti, assicurava un rilevante apporto economico alla famiglia), nella misura di un mezzo, per non meno di complessivi € 543.928,23 (di cui €
408.128,23 a titolo di danno patrimoniale ed € 135.800,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale).
Nel giudizio di primo grado il sig. rimaneva contumace, mentre si costituiva _1 CP_2
deducendo che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al proprio assicurato,
[...] essendo stata già accertata la mancanza di colpa nella sua condotta di guida, con decreto di archiviazione del G.I.P. di Siena;
viceversa, rilevava come dagli accertamenti penali fosse emersa la colpa esclusiva del sig. , che era ricorso al patteggiamento per limitare le Pt_1 conseguenze dannose del reato. Concludeva quindi per il rigetto della domanda, contestando altresì la quantificazione del danno.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, tra cui la vasta documentazione derivante dai precedenti procedimenti penali ed in particolare le relazioni peritali dei consulenti tecnici del P.M., Dott.ssa (sulle cause del decesso della sig. Persona_1
) e (sulla dinamica del sinistro), le osservazioni di parte, la richiesta CP_3 Persona_2
e il decreto di archiviazione.
Con sentenza 393/22, il Tribunale, sulla scorta della ricostruzione effettuata dal C.T. Per_2 superava la presunzione legale di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., ritenendo che il sinistro si fosse verificato esclusivamente a causa della condotta del motociclista
[...]
, che ometteva di mantenere un'adeguata distanza laterale dal veicolo Mercedes Pt_1 durante la fase di sorpasso; rigettava quindi la domanda attorea, condannando a Pt_1 rimborsare ad la somma di € 20.122,00 per spese di lite, oltre Iva, Cap e CP_2 rimborso forfetario come per legge.
ha appellato tale sentenza, deducendo che era ingiusta per i seguenti motivi: Pt_1
I Motivo. Il primo giudice aveva erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo che il sig. non avesse alcuna colpa e si fosse limitato a mantenere la _1 destra durante il sorpasso;
tale errore era stato indotto dalla perizia redatta dal C.T. del
P.M. nel precedente giudizio penale, che non solo aveva sovrastimato il tempo necessario affinché il motociclo cadesse sul suo fianco sinistro determinando, conseguentemente, in modo errato la posizione occupata dai veicoli al momento del contatto, ma non aveva nemmeno tenuto opportunamente conto delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalle parti coinvolte e dai testimoni oculari;
da queste, infatti, emergeva che la Mercedes, lungi dal tenere la destra della carreggiata, occupava la linea di mezzeria e addirittura faceva un lieve scarto sulla sinistra ostacolando la manovra di sorpasso;
ad ogni modo, finanche dalla consulenza emergeva che la posizione del van non era così “rigorosamente” a destra, Per_2 trovandosi ad una distanza di 70 cm. dal margine destro;
II Motivo. Considerate le predette deduzioni e l'incertezza che contraddistingueva il quadro probatorio così delineatosi, era impossibile accertare il certo concorso causale delle
3 rispettive condotte dei guidatori nella verificazione del sinistro e in tale contesto vigeva la presunzione legale di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma secondo c.c.; d'altro canto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso”;
III Motivo. Ai fini della determinazione della propria colpa, era irrilevante l'esito del procedimento penale conclusosi con patteggiamento, che non rappresentava in alcun modo per esso attore un'ammissione e/o accettazione di responsabilità, ma soltanto un modo per chiudere più rapidamente una fase dolorosa della propria vita;
tale decisione non era vincolante per la cognizione civile, e doveva essere liberamente apprezzata dal giudice.
Infine, l'appellante ha reiterato le difese già svolte in primo grado in merito alla quantificazione del danno, e chiesto che questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, è rimasto contumace anche in questo grado, mentre _1
si è costituita ed ha contestato le censure mosse dall'appellante nei confronti CP_2 della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.
2. Il perimetro del giudizio e i fatti pacifici o comunque ormai incontrovertibili.
Dall'esame dei documenti prodotti, degli scritti difensivi e della sentenza del Tribunale di
Siena emerge quanto segue.
Il sinistro in esame si verificava alle ore 11.55 circa del 17/09/2018 sulla strada regionale
429 di Valdelsa e nello specifico al km 13+900, un tratto stradale pianeggiante costituito da un breve rettilineo contenuto tra due semicurve.
Si tratta di una strada extraurbana, con un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, con due corsie, priva di banchine e segnaletica orizzontale, con limite di velocità di 90 km/h e con possibilità di effettuare sorpassi nella corsia sinistra.
La strada non presentava anomalie rilevanti e veniva percorsa in condizioni metereologiche serene con asfalto asciutto.
4 Il predetto tratto stradale era percorso dall'odierno appellato, che guidava una _1
Mercedes classe V targata EN852FK di sua proprietà e trasportava come passeggero sul sedile posteriore sinistro Kemp HN Walter, seguito dall'auto dei sig.ri e CP_4 CP_5
ed infine dalla moto BMW modello R1200GS, targa EJ95179, condotta da
[...] [...]
, che trasportava la moglie . Pt_1 Controparte_3
Dalle dichiarazioni rese agli inquirenti da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro si evince che il sig. , considerata la bassa velocità dei due mezzi che lo precedevano, uscendo dalla Pt_1 prima semicurva, volgente a destra, ed inserendosi nel breve tratto rettilineo, dapprima superava l'auto dei e successivamente, in corrispondenza della seconda semicurva, CP_5 volgente a sinistra, si accingeva a sorpassare il van del _1
Durante la manovra, però, venivano a collisione laterale il coperchio della testata destra del Cont motore della e la fiancata sinistra dell'autoveicolo Mercedes, come meglio s'evince dalla foto che segue.
5 La moto, quindi, cadeva a terra sul fianco sinistro scivolando in avanti per diverse decine di metri, ed anche il sig. e la sig.ra cadevano sull'asfalto stradale, il primo non Pt_1 CP_3 accusando ferite gravi, la seconda riportando “lesioni osteo-midollari del rachide cervicale
(dislocazione atianto-occipitale con sezione completa del midollo spinale a tale livello, raccolte emorragiche epidurali midollari;
area localizzata di contusione midollare) in politrauma
(emorragia subaracnoidea, plurime fratture costali, contusioni e lacerazioni polmonari, rottura cardiaca traumatica ventricolare destra, lacerazioni parenchimali epatiche)” che ne cagionavano l'immediato decesso.
Come accertato dalla perizia medico legale della Dott.ssa depositata il Persona_1
20/02/2019 nel procedimento penale R.G.N.R. 2756/2018, “Vi fu pertanto ininterrotto nesso causale tra la morte di e l'incidente stradale subito dalla stessa il 17 Controparte_3 settembre 2018.”
Entrambi i veicoli erano in possesso di assicurazione RCA contratta con quindi il CP_2 sig. si metteva in contatto, tra gli altri, con la compagnia assicurativa per vedere Pt_1 indennizzato il danno da lui patito.
Se quanto detto può ritenersi pacifico, rappresentando il perimetro certo del giudizio, lo stesso non può dirsi per le condotte di guida concretamente tenute dal e dal Pt_1 _1 durante la manovra di sorpasso, posto che le parti costituite si addebitano reciprocamente la colpa della collisione e prospettano due opposte ipotesi:
a. Secondo l'appellante, il sig. (a bordo del Mercedes Classe V adibita a NCC) si è _1 spostato verso il centro della carreggiata collidendo così con il motociclo impegnato in una manovra di sorpasso (in violazione dell'art. 143 C.d.S.);
6 b. Secondo l'appellata, il sig. (a bordo del BMW R1200 GS targato EJ95179) ha Pt_1 effettuato la manovra di sorpasso tenendosi a ridosso della vettura ed errando la traiettoria
(violazione dell'art. 148 C.d.S.).
La ricostruzione di tali dinamiche costituisce, quindi, l'oggetto del presente giudizio;
lo stesso appellante, peraltro, non agisce per la liquidazione dell'intero danno patito, addebitando alla controparte l'esclusiva responsabilità del sinistro, bensì per la liquidazione del 50% del danno, nel presupposto che sia impossibile ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente, e che debba trovare applicazione la norma dell'art. 2054 coma secondo c.c.
Dunque, si deve stabilire se sussista o meno la dedotta corresponsabilità risarcitoria in capo a ed al suo assicuratore, ed eventualmente, in caso positivo, il quantum _1 CP_2 concretamente liquidabile.
3. Le regole probatorie (secondo e terzo motivo d'appello).
Prima di passare all'esame del primo motivo d'appello, che attiene alla corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre chiarire che le argomentazioni sviluppate nel secondo e nel terzo motivo d'appello sono, in sé considerate, condivisibili.
Certamente, infatti, stante la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo c.c., l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Altrettanto certamente, ai fini della determinazione della colpa del sig. , l'esito del Pt_1 procedimento penale a suo carico, conclusosi con patteggiamento, non è vincolante per il giudice civile, e deve essere da questi liberamente apprezzato.
Invero, che l'intervenuto patteggiamento non abbia effetti dirimenti, oltre a rispondere ai principi generali, è tanto più vero nel caso di specie, in cui lo stesso appellante non contesta una propria corresponsabilità; del resto, finanche ove fosse dimostrato che il conducente del Pers nel corso del sorpasso si era spostato sulla sinistra di 10-15 cm., una responsabilità concorrente del motociclista permarrebbe, per non aver tenuto la distanza di sicurezza laterale, in spregio alla norma dell'art. 148 cod. strada, avendo tra l'altro il medesimo ampio spazio sulla propria sinistra, essendo l'opposta corsia di marcia sgombra (ciò è pacifico).
Tuttavia, a ben vedere il giudice di primo grado non ha effettuato affermazioni contrastanti con tali principi.
Piuttosto, ha respinto la domanda sulla base del seguente percorso logico:
la presunzione legale di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità;
erano stati acquisiti gli atti relativi al procedimento penale n. 3422/2019 R.G.N.R. mod.
21, contenente la perizia del consulente Ing. nominato dal P.M. e il Persona_2
7 decreto di archiviazione con cui il Gip di Siena aveva ordinato l'archiviazione del procedimento a carico di;
Controparte_1
il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 16069/01; Cass. 11555/13; Cass. 840/15);
dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Radda emergeva che il personale di polizia intervenuto sul luogo del sinistro non era stato in grado di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, cosa che, invece, era riuscito a fare il consulente del P.M., il quale, nella propria perizia, aveva riferito Persona_2 quanto segue: “ alla guida del motociclo BMW sul quale trasportava _1
, percorreva la SR 429 con senso di marcia da Castellina in Chianti Controparte_3 verso Radda in Chianti seguendo nella marcia l'autovettura condotta da
[...]
e l'autoveicolo Mercedes condotto da . Lo Controparte_7 Controparte_1 stesso, giunto in località Casa alla Cappella, percorreva una prima curva volgente a destra e, appena imboccato il breve rettilineo, iniziava il sorpasso dei due veicoli che lo precedevano, spostandosi quindi nella semicarreggiata di sinistra. Dopo aver superato
l'autovettura del impegnava la semicurva a sinistra Controparte_7 intraprendendo anche il sorpasso dell'autoveicolo Mercedes condotto da _1
, sul quale prendeva posto il passeggero MP HN Walter. Per ragioni non
[...] potute obiettivamente accertare, ma da ricercare in una non adeguata distanza di sicurezza da parte del motociclista nei confronti del veicolo da sorpassare, i due veicoli venivano a collisione laterale che si concretizzava tra il coperchio della testata destra del motore della BMW e la fiancata sinistra dell'autoveicolo Mercedes. In conseguenza dell'urto, la moto BMW cadeva a terra sul proprio fianco sinistro scivolando in avanti per diverse decine di metri, in maniera pressoché rettilinea e lievemente inclinata verso sinistra. In questa fase, sia il conducente che la persona trasportata cadevano a terra
e, mentre il conducente rimaneva pressoché illeso, la passeggera Controparte_3 riportava gravissime lesioni personali per le quali decadeva sul posto. É stato possibile stimare la velocità della moto nel momento in cui ha toccato terra (ovvero all'inizio delle tracce di cui al punto [1] in planimetria), in un ordine di grandezza di circa 85
Km/h, ovvero circa 23 m/s”. L'Ing. ha poi rilevato che “per il fatto di Persona_2
8 aver intrapreso il sorpasso di un veicolo omettendo di mantenersi ad una adeguata distanza laterale da questo, è da ritenere che il conducente abbia tenuto _1 un comportamento contrario alle prescrizioni di cui all'art. 148 Comma 3 C.d.S.” e “la violazione della predetta norma comportamentale del C.d.S., riscontrabile in capo al
costituisce efficacia causale diretta per il verificarsi del sinistro” (pag. 33 _1
e ss perizia);
il procedimento penale a carico del convenuto contumace si era concluso con un decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 20.11.2019, che aveva condiviso le determinazioni contenute nella richiesta di archiviazione avanzata dal PM;
in tale richiesta si legge: “il C.T. ha evidenziato le seguenti circostanze rilevanti ai fini della valutazione del caso concreto e che porta questo Ufficio a ritenere che il sia Parte_2 immune da responsabilità, non ravvisandosi profili di colpa nella condotta dallo stesso tenuta alla guida del veicolo Mercedes.[...] tali elementi hanno concordemente indotto il C.T. e il C.T. di parte a ritenere che, al momento della collisione, il Per_2 Per_4 veicolo Mercedes (condotto da si trovasse a circolare accostato alla propria Parte_2 destra e, di contro, la moto guidata da si trovasse in una posizione molto vicina CP_8
a quello, nonostante sulla sua sinistra avesse molto spazio. In altre parole, retrocedendo i veicoli nella zona d'impatto e cercando una traiettoria di uscita d'urto compatibile con le tracce al suolo e con l'urto contro il guardrail, è stato possibile, da un lato, posizionare la Mercedes ad una distanza di circa 60 cm dal margine destro;
viceversa, il motociclista disponeva di uno spazio piuttosto ampio sulla sinistra che gli avrebbe consentito di superare l'autoveicolo senza problemi, qualora egli si fosse mantenuto ad una adeguata distanza laterale da esso ed avesse correttamente letto la curva che si accingeva ad affrontare in fase di sorpasso. Viceversa, sono da escludersi comportamenti colposi del tali da lasciar ipotizzare un contributo concausale Parte_2 nel sinistro. Da un lato, infatti, l'andamento delle tracce prodotte dalla moto nella fase di scivolata post caduta porta ad escludere che la collisione sia caratterizzata da una componente di spinta laterale, da destra verso sinistra, in quanto, in questo caso, la traiettoria post urto della moto avrebbe avuto un orientamento maggiormente obliquo verso sinistra ed avrebbe raggiunto il guardrail in un punto molto più vicino rispetto a quello di caduta. Dall'altro lato, appare altamente inverosimile – specie alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal dott. – che il guidatore del veicolo Peugeot Per_4 sia stato in grado di percepire uno spostamento di 10-15 cm del veicolo Mercedes che lo precedeva;
spostamento in ogni caso smentito dagli elementi oggettivi raccolti, in sede di sopralluogo dalla ricostruzione già illustrata”.
Dunque, vero punto cruciale ai fini del decidere è la ricostruzione della dinamica del sinistro, che questa Corte deve rinnovare confrontandosi con le deduzioni dell'appellante (e ovviamente le repliche dell'appellata).
9
4. La dinamica del sinistro (primo motivo d'appello)
Nel ricostruire la dinamica del sinistro, si deve intanto evidenziare che la tesi illustrata dal perito della Coddi e sposata dal giudice di prime cure non è affatto che il motociclista Per_5 abbia sbandato - cioè che abbia repentinamente perso il controllo del mezzo - verso destra in fase di sorpasso (di talché non ha alcun rilievo la deduzione dell'appellante per cui nessuno lo avrebbe visto sbandare verso la macchina), bensì, da un canto, che egli in fase di sorpasso si sarebbe tenuto pericolosamente vicino alla vettura - che era spostata verso il margine destro -
e, dall'altro, che avrebbe errato nell'imprimere la traiettoria alla moto, al momento d'intraprendere la semicurva a sinistra.
Come evidenziato dalla consulenza penale (e non contestato) lo scontro è infatti avvenuto all'interno di tale semicurva e in un tratto in leggera discesa:
Con il primo motivo di gravame l'appellante fa proprie le osservazioni del suo consulente tecnico nel procedimento penale, l'Ing. che in primis contesta il dato Persona_6 oggettivo della durata del tempo di caduta della moto, stimata dal C.T. del PM, elemento dirimente per la ricostruzione delle posizioni dei veicoli al momento dell'urto.
Lo stesso, infatti, evidenzia che la scelta di stimare il tempo necessario per il ribaltamento sul fianco sinistro della moto dopo l'impatto in 1,2 secondi era ingiustificato ed il valore sovradimensionato. Ritiene, invece, che una stima appropriata secondo la letteratura tecnica di
10 settore non poteva superare i circa 0,6 secondi, ipotizzando altresì che questo tempo potesse essere ulteriormente ridotto ad un valore dell'ordine di 0,3-0,5 secondi tenendo conto che la moto venne a trovarsi in condizioni di assoluta instabilità, inclinata sul fianco e costretta ad una rotazione del manubrio, e dunque della ruota, per via dell'urto con la fiancata del
Mercedes.
A sostegno delle sue osservazioni cita un testo di letteratura tecnica denominato “Ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali” del Prof. dell'Università di Firenze Persona_7
“Il testo riporta che nei test analizzati, lasciando cadere un motociclo da una piattaforma in movimento, il tempo di caduta si attesta intorno a 0,66 secondi.”
Ciò detto, considerando tale stima e inserendo il dato nel contesto già delineato dal CODDI,
l'appellante sostiene che emergerebbe un quadro completamente diverso da quello ipotizzato dal tribunale, in cui la Mercedes marciava a cavallo della linea di mezzeria e invadeva abbondantemente la semicarreggiata di sinistra, evidentemente andando ad interferire con la moto che era in fase di sorpasso in posizione regolare.
Tale dinamica, secondo l'appellante, troverebbe conferma non solo nella testimonianza del sig.
, ma anche dalla di lui moglie , che in sede di indagine avrebbero Controparte_7 CP_5 dichiarato di aver visto il van fare uno scarto verso sinistra di circa 15 cm, e che il motociclista li aveva superati ad “andatura normale”.
Tanto premesso, e partendo dalla valutazione delle invocate “testimonianze” dei coniugi si deve intanto rilevare che non si tratta a ben vedere di testimonianze in senso CP_5 tecnico, perché (al pari della “deposizione” del Kemp, terzo trasportato sul van condotto dal non sono state assunte in sede di giudizio civile di primo grado, e neppure in sede di _1 giudizio penale (che non v'è stato, essendo intervenuti il patteggiamento per il e Pt_1
l'archiviazione per il . _1
Si tratta, piuttosto, di dichiarazioni rilasciate alla Polizia Municipale, al di fuori di ogni contraddittorio, per di più da soggetti che parlavano una lingua straniera (i coniugi CP_5 francese, il Kemp inglese), con i quali l'interlocuzione fu dunque presumibilmente limitata, e che costituiscono non già prova testimoniale, ma prova atipica.
Per di più, da tali dichiarazioni non si ricava neppure che i abbiano affermato con CP_5 certezza e convinzione che la vettura condotta da mentre veniva superata, abbia _1 effettuato uno scarto di circa 15 cm verso sinistra.
Invero, dichiara: “io seguivo la Mercedes nera sulla strada 429 tra Castellina e Radda CP_5 in Chianti quando una moto mi ha superato ad un'andatura normale c'era un passeggero (che
è deceduto nell'incidente) la moto ha comunque superato la Mercedes nera all'altezza della portiera anteriore devo dire che mi è sembrato che la Mercedes nera facesse un leggero scarto
a sinistra (dai 10 al 15 cm) e la moto si è scontrata con la macchina nella parte anteriore. il passeggero della moto è stato sbalzato circa cinquanta metri più avanti".
11 La sua, quindi, è più una sensazione che una convinzione, che non è dato sapere - non essendo egli stato esaminato quale teste - neppure se possa dipendere dal fatto che in quel momento la strada era volgente a sinistra;
ad ogni modo, certamente la moto in fase di sorpasso era molto vicina alla vettura e capire, per un osservatore della scena, avvenuta in un attimo, quale dei due mezzi si fosse lievemente spostato appare pressoché impossibile.
Quanto alla moglie del sig. essa si limita a dichiarare: “confermo la versione data da CP_5 mio marito, ho visto il casco volare verso la destra e ho avuto paura perché non ho visto più la sua testa che era completamente girata a sinistra. ci siamo fermati e abbiamo constatato che il passeggero non dava più segni di vita".
La medesima dunque - comprensibilmente scioccata, impressionata e colpita soprattutto dalla torsione della testa della sig. - neppure specifica se confermi, proprio, anche il CP_3 particolare dell'ipotetico lieve spostamento della vettura.
D'altro canto, la supposizione che a spostarsi sia stata la vettura è smentita dalla dichiarazione del sig. Kemp, terzo trasportato sul van, che ha invece riferito di una condotta regolare di marcia della vettura, sul lato destro della carreggiata (ovviamente, anche tale dichiarazione, al pari di quelle di coniugi è avvenuta al di fuori di ogni contraddittorio e regola CP_5 processuale, ed ha dunque una limitata valenza probatoria).
Soprattutto, però, lo scarto dell'auto sulla sinistra è smentito, con ben maggior pregnanza, dalla ctu svolta in sede penale, che (oltre a collocare i mezzi al momento del contatto ben più spostati verso destra di quanto sostenuto dal ) ha chiarito che, se la moto avesse Pt_1 effettivamente subito “una spinta” orizzontale da parte del Mercedes, la traiettoria tenuta della Cont
durante la caduta sarebbe stata più obliqua rispetto a quella avuta nel presente caso, e la moto sarebbe andata ad urtare molto prima il guardrail presente sulla corsia sinistra, ciò che invece è ampiamente escluso dalle abrasioni riscontrate sia sull'asfalto che sullo stesso guardrail, che permettono di accertare graniticamente la traiettoria percorsa dal veicolo dal momento dell'urto fino alla posizione di quiete.
Dunque, appare fondamentale esaminare tali valutazioni peritali nel loro complesso.
Le censure dell'appellante all'elaborato del vertono principalmente, come premesso, sul Per_8 dato tecnico della stima del tempo di caduta del motociclo - che ha evidenti implicazioni sulle posizioni dei mezzi al momento dell'urto.
Tuttavia, proprio tale profilo è stato oggetto di un nuovo quesito posto al Consulente CODDI in sede penale da parte del P.M. Dott.ssa : “considerato che, anche alla luce delle Per_9 considerazioni espresse dall'lng. non appare chiaro, allo stato, come sia Persona_6 stato stimato il tempo di caduta del motociclo: nell'elaborato depositato si fa riferimento ad un tempo verosimile di 1,2 secondi, in relazione al quale non si rinviene tuttavia motivazione utile
a comprendere il processo logico che ha condotto codesto CT. a tale conclusione;
rilevato che la stima del tempo di caduta del motociclo assume valore dirimente per comprendere la
12 dinamica del sinistro e, soprattutto, per ricostruire le responsabilità degli indagati […] chiede che il C.T. nominato, fornisca chiarimenti su tale aspetto […]” Persona_2
Il Consulente quindi, in data 4 ottobre 2019 depositava una integrazione alla relazione di consulenza tecnica già eseguita ex art. 360 c.p.p. nella quale, dopo aver dato atto della partecipazione attiva dei consulenti di parte Ing. nell'interesse dell'indagato Persona_6
e Dott. per , confutava la tesi esposta dal _1 Persona_10 Controparte_1 proprio richiamando la letteratura citata dallo stesso. Per_6
Il C.T. infatti, rilevava come il consulente del nelle proprie osservazioni avesse Per_2 Pt_1 riportato solo una parte della pagina 286 del precitato testo… “omettendo quindi di far comprendere a chi legge che tali parametri sono attinenti alla caduta di un veicolo da fermo.”
“In pratica manca la parte più importante della questione. Cioè quella in cui il prof. _7
(autore del libro), dopo il capoverso in cui indica il tempo di caduta di 0,66 s, continua con un secondo capoverso con il quale avvisa chiaramente che nel caso in cui si tratti di un veicolo in movimento, il calcolo del tempo necessario al motociclo per cadere risente di molteplici effetti, dovuti anche alle forze stabilizzanti come il momento giroscopico e, generalmente, si osserva un tempo di caduta maggiore di quello calcolabile con tale procedimento.”
13 “Peraltro, nel capitolo precedente, 7.2.4 (pag. 285 dello stesso testo) il prof. llustra, con _7 dovizia di particolari, la procedura di calcolo evidentemente adottabile soltanto per stabilire il tempo di caduta di un motociclo fermo in equilibrio verticale e non in marcia.
Procedura di calcolo, questa appena richiamata, assolutamente inapplicabile al caso di specie in quanto, com'è noto, la moto BMW stava procedendo ad una certa velocità e risentiva notevolmente del "momento giroscopico" derivato dalla sua andatura.” aggiungeva, inoltre, che in altri esperimenti di scontro semi tangenziale effettuati tra Per_2 un'autovettura e una moto simile a quella in oggetto era stato osservato che quest'ultima impiegava un tempo di ben 2,86 sec. per cadere a terra, in quanto soggetta al “momento giroscopico”, un fenomeno fisico che si oppone alla perdita di equilibrio del mezzo, portando l'asse di rotazione delle ruote a restare orizzontale e comunque a ritardare la caduta in modo proporzionale alla velocità di marcia, con ciò dimostrando che il tempo di caduta per un veicolo a due ruote, nel caso proceda ad una certa velocità, è sicuramente di molto superiore a quello di caduta verticale da una posizione di stasi. Concludeva, quindi che: “per la ricostruzione del sinistro in esame, si è stimato un tempo di caduta non inferiore a 1,0 - 1,2 sec., il quale è stato assunto in maniera assolutamente conservativa e prudenziale, dopo aver lungamente riflettuto sugli elementi a nostra disposizione e, soprattutto, ricercando una possibile congruenza tra la geometria della strada e la traiettoria assunta dalla moto dopo la caduta.
Quest'ultima, assolutamente oggettiva inquanto indicata in maniera inconfutabile dalle tracce di abrasione rimaste impresse sull'asfalto.”
Alla luce di tali chiarimenti si ritiene corretta la stima indicata dal C.T. CODDI, non avendo l'ing. nella sua valutazione tenuto debitamente conto del movimento dei veicoli e del Per_6 momento giroscopico.
Dalla tempistica impiegata per la caduta è possibile, poi, mediante apposito calcolo matematico, ricavare la posizione occupata dal van sulla carreggiata al momento dell'impatto, che non era affatto, differentemente da quanto dedotto dall'appellante, sulla linea di mezzeria.
14 Tale ricostruzione è peraltro in linea con la dichiarazione del sig. Kemp, passeggero occupante il sedile posteriore sinistro del van condotto dal sig. che sebbene abbia dichiarato di _1 aver assistito “solo con la coda dell'occhio” al momento immediatamente successivo Per_1 all'impatto, sulla distanza dell'auto dal margine destro ebbe a dichiarare che :” stava guidando tenendo la sua destra in maniera regolare".
Dunque, più probabilmente che non, come già ritenuto dal primo giudice, il contatto tra i due mezzi è avvenuto per l'eccessiva vicinanza della moto alla vettura, che viaggiava tenendo la propria traiettoria all'interno della corsia di sua pertinenza, non avendo il motociclista ben calibrato la manovra di sorpasso.
Tuttavia, come premesso, la colpa pur grave del motociclista non scagiona automaticamente da ogni responsabilità l'automobilista, dovendo il giudice, finanche d'ufficio, sulla base degli elementi di fatto offerti dalle parti (Cass. 27169/2021), valutare se il convenuto abbia tenuto un contegno totalmente conforme alla normativa ed alle regole prudenziali generali.
Si deve dunque verificare se, così come prospettato dal fin dalla comparsa Pt_1 conclusionale di primo grado, sulla base degli stessi dati offerti dal e dunque finanche Per_2 nel caso in cui si fosse ritenuta la consulenza del P.M. tecnicamente corretta - che è appunto quanto questa Corte ha ritenuto - sia comunque ravvisabile un profilo di colpa nel contegno del per non aver questi (che pure marciava all'interno della propria corsia) tenuto _1 sufficientemente il margine destro.
La risposta a tale domanda dev'essere positiva.
Invero, l'art. 148 C.d.S., dopo aver affermato al terzo comma che “Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto
l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”, al quarto comma aggiunge che: “L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso
15 di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Dunque, se l'art. 143 CdS dispone in via generale che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, l'art. 148, per il caso in cui il veicolo viene ad essere superato, richiede un contegno ancor più rigoroso, ovvero che esso si tenga il più possibile vicino al margine destro della carreggiata.
Nel caso in esame è pacifico, ed emerge dalla relazione che l'auto al momento dell'urto Per_2 con la moto era ad una distanza dal margine destro della carreggiata di 60-70 cm.: in particolare, dalla planimetria di p. 27 su riportata il ctp Ing. ha desunto che il van Per_6
Mercedes condotto dal si trovava ad una distanza di 70 cm., e tale dato non è mai Parte_2 stato confutato dalla controparte;
anche il PM senese nella sua richiesta di archiviazione ha dato atto di una distanza di 60 cm.
Tale dato, anche in considerazione del fatto che, come si evince tanto dalla planimetria quanto dalle fotografie, la strada era stretta, non realizza il contegno dovuto. Per D'altro canto, se il si fosse trovato a 10-20 cm. da tale margine - ovvero a quella distanza che sola avrebbe potuto soddisfare l'imposizione normativa di tenersi il più possibile vicino al margine destro - avrebbe avuto una maggior distanza laterale dalla moto di circa 50 cm. e dunque, posto che il contatto tra i mezzi è stato marginale, verosimilmente non vi sarebbe stato alcun contatto.
Tale concorrente responsabilità degli appellati, tuttavia, non può certo essere valutata in termini di pari responsabilità come vorrebbe l'appellante.
Proprio perché nel caso in esame è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro, e proprio perché è possibile apprezzare in concreto come il contegno dell'automobilista - che procedeva in modo regolare all'interno della propria corsia, seppur non sufficientemente sul margine destro - sia stato meno gravemente colposo di quello del motociclista - che aveva ampio spazio sulla sua sinistra per superare, che imprudentemente si tenne troppo vicino alla vettura, che male impostò la semicurva e che in ogni caso avrebbe ben potuto attendere un tratto rettilineo per effettuare il sorpasso in tutta sicurezza - si deve affermare che l'incidente è addebitabile per l'80% al contegno dell'appellante e per il 20% a quello del _1
Dunque, al spetta un credito risarcitorio commisurato ad un quinto dei danni patiti. Pt_1
5. La liquidazione del danno.
L'appellante, fin dal primo grado, ha fatto valere due distinte voci di danno: una, patrimoniale, per la perdita dell'apporto reddituale della moglie, ed uno, non patrimoniale, per la perdita del rapporto parentale.
5 a) La prima voce, di natura patrimoniale, non può essere riconosciuta perché fondata su di un assunto “monco”.
, infatti, ha dedotto che la moglie, poiché negli Stati Uniti era un medico con un reddito Pt_1 elevato, partecipava attivamente ai bisogni della famiglia.
16 In particolare, ha dedotto (soltanto) che “Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il reddito della povera SI.ra , la quale esercitava la professione di medico negli USA, negli ultimi CP_3
4 anni prima del decesso mortale ammontava a $ 104.219,84 netti ($ 132.298,47 lordi) per il
2014, corrispondenti ad € 87.472,92 al cambio del 12 aprile 2021; $ 104.990,27 netti ($
134.816,71 lordi) per il 2015, corrispondenti ad € 88.118,33 al cambio del 12 aprile 2021); $
101.177,29 netti ($ 132.932,99 lordi) per il 2016, corrispondenti ad € 84.918,10 al cambio del
12 aprile 2021); $102.649,13 ($ 130.609,59 lordi) per il 2017, corrispondenti ad € 86.153,41 al cambio del 12 aprile 2021), come da relative dichiarazioni dei redditi prodotte in allegato
(all. 13 al fascicolo di primo grado) per una media degli ultimi quattro anni di vita pari a $
103.259,13 netti, ovvero € 86.665,69 al cambio del 12 aprile 2021”.
Così facendo, tuttavia, l'appellante ha omesso di allegare e documentare in alcun modo il proprio reddito, che poteva in ipotesi essere anche superiore a quello della moglie e comunque tale da consentire al di mantenersi con le proprie forze. Pt_1
Diverso sarebbe stato se una domanda siffatta l'avessero proposta le tre figlie maggiorenni della NO , che probabilmente, vista la giovane età (compresa tra i 21 ed i 25 CP_3 anni), contavano ancora sull'aiuto materno.
Diverso sarebbe stato, anche, se avesse dedotto e documentato che prima egli Pt_1 partecipava al mantenimento delle figlie in una data - precisa - misura e dopo, invece, aveva dovuto aumentare il proprio impegno, ma non v'è traccia alcuna di tale argomento, né in via generale, né tanto meno in modo puntuale, con l'indicazione dei maggiori esborsi.
L'assoluta mancanza dei dati reddituali del , dei dati relativi alla situazione delle figlie Pt_1
(studentesse, lavoratrici ecc.) e dei dati attinenti alla concreta organizzazione familiare ante e post sinistro impedisce di liquidare alcunché, anche in via equitativa, posto che la liquidazione equitativa presuppone, da un canto, che vi sia la prova certa dell'an debeatur e, dall'altro,
l'obiettiva impossibilità di dimostrare il danno, presupposti entrambi mancanti nel caso in esame.
5 b) Per quanto riguarda invece il danno non patrimoniale, è principio ormai noto e consolidato in giurisprudenza quello secondo cui sono risarcibili ex art. 2059 c.c. tutti quei pregiudizi che siano conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ed inviolabile, sempre purché sussista la gravità dell'offesa; tra quei pregiudizi riveste una posizione di preminenza, per la quale v'è un'ampia casistica, il danno arrecato alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare, la cui tutela discende dagli artt. 2,
29 e 30 della Costituzione (e fermo restando che nel caso concreto il diritto risarcitorio troverebbe già diretto fondamento nell'art. 185 c.p.).
Nel caso in esame è fuor di dubbio che la sussistenza dell'intimo rapporto parentale tra la defunta e l'appellante giustifichi il risarcimento, da determinarsi in via equitativa e prendendo a riferimento le tabelle milanesi, che liquidano unitariamente il cd. danno morale e quello esistenziale, valorizzando, appunto, la complessiva incidenza sul legame familiare - tabelle che
17 a partire dal 2022 si son fatte interpreti dell'orientamento della Cassazione (v.
Cass. 29/09/2021 n. 26300) secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 16/12/2022 n. 37009), “Le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Specificamente, nel caso in esame si debbono applicare ratione temporis le tabelle (del 2024) attualmente vigenti, che per la perdita di un coniuge hanno stabilito un “valore punto” di €
3.911,00 e ipotizzato come attribuibili 118 punti (comunque con una soglia non superabile di
€ 391.103,18, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali), da distribuire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti. Tale ultimo parametro attiene alla qualità e intensità della relazione affettiva, ed impone di valutare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale). Se per rapporti familiari non già caratterizzati
18 ex se dalla massima intensità si può tener conto di diversi indici tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, l'assiduità della frequentazione, la condivisione di festività, hobby, sport,
l'attività di assistenza sanitaria e domestica, per familiari che, come nel caso in esame, convivano con la vittima primaria, condividendo con essa la quotidianità, si deve invece ex se presumere la sussistenza del più intenso legame affettivo e di relazione, senza la necessità di allegazioni e prove ulteriori.
Tanto premesso, nel caso in esame tanto la vittima primaria quanto quella secondaria avevano
62 anni, erano coniugi conviventi e nel nucleo familiare vi erano anche le tre figlie;
la qualità ed intensità della relazione affettiva era elevata, come dimostra il fatto che i coniugi fossero in vacanza da soli (ciò che è sintomatico di affiatamento e vicinanza), di talché ai sensi della lett.
e) debbono riconosciuti 25 punti.
I punti da assegnare sono dunque 57 ed il danno liquidabile ammonta ad euro 320.702,00.
E' vero che l'appellante basandosi sulla tabella romana, neppure attualizzata, ha indicato a titolo risarcitorio la minor somma di euro 271.600,00, e tuttavia ciò non appare preclusivo della maggior quantificazione, ex art. 112 c.p.c., vuoi perché trattandosi di debito di valore la liquidazione dev'essere all'attualità, vuoi perché, come premesso, la tabella milanese, ordinariamente applicata da questo ufficio, è stata ritenuta congrua dalla Suprema Corte, vuoi perché l'appellante nell'effettuare tale indicazione ha però al contempo specificato che quella era la somma minima e che chiedeva comunque la somma di giustizia, se anche maggiore.
Dunque, partendo da un danno complessivo di euro 320.702,00, stante il concorso di colpa il credito del ammonta ad euro 64.140,40 (320.702/5). Pt_1
Trattandosi di credito di valore esso, già attualizzato, dev'essere maggiorato degli interessi compensativi, da calcolare sulla somma devalutata al momento del fatto e poi rivalutata anno per anno, di talché ammonta a complessivi euro 70.087,90.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
6. Le spese di lite
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
19 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi si è Pt_1 visto riconoscere un credito risarcitorio e che però, al contempo, è solo parzialmente vittorioso, in considerazione del suo consistente concorso di colpa, che è profilo che attiene all'an debeatur. Ciò realizza dunque un'ipotesi di soccombenza reciproca, cui deve conseguire la compensazione per 4/5 delle spese dei due gradi e la condanna di parte convenuta a rifondere al il residuo quinto di esse. Pt_1
Allora, in base al DM 55/14, come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del credito riconosciuto - che colloca la controversia nello scaglione da 52.001 a 260.000 - e dell'impegno difensivo prestato, medio, al spettano: Pt_1
per il primo grado, euro 2.820,60 (14.103/5);
per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria-di trattazione, non espletata, euro
1.998,20 (9.991/5).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: _1
1) in parziale accoglimento dell'appello, ritenuto che il sinistro di causa sia addebitabile per l'80% all'appellante e per il 20% agli appellati, condanna parte appellata a corrispondere all'appellante la somma di euro 70.087,90, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) compensa per 4/5 le spese dei due gradi e condanna parte appellata a corrispondere a parte appellante il residuo quinto di tali spese, che liquida per il primo grado nella somma di euro 2.820,60 e per il secondo grado nella somma di euro 1.998,20, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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