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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3961/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 08.01.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Laura
Cappello (c.f. ) e l'avvocato Armida Russo (c.f. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
(c.f. ) Controparte_2 C.F._5
(c.f. ) Controparte_3 C.F._6
elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato CP_3
(c.f. ), che li rappresenta e difende -APPELLATI -
[...] C.F._6
Oggetto: appello di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli Controparte_2 Controparte_3
n.822/2023, pubblicata in data 23.06.2023, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n.r.g. 5138/2018 promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, e - oggetto: impugnazione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
testamentaria -
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 Con atto di citazione notificato il 25.10.2018, conviene in giudizio Parte_1
, e per: “(…) - accertare e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
dichiarare la nullità del testamento pubblico della signora datato 3 Persona_1
agosto 2016 e pubblicato con verbale del 2 marzo 2018 (Rep. n. 85555 e Racc. n.
36924) a rogito del Notaio con studio in Guidonia Montecelio, Via Persona_2
Nomentana 55 per i motivi esposti nel corpo del presente atto e per l'effetto - accertare e dichiarare che: 1) la piena proprietà dell'appartamento sito in Comune di
Monterotondo (RM), Via Goffredo Mameli n. 37, distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 32 Num. 1005 sub. 17 (Zc Unica Cat A/2 Cl 3 Vani 6 RC Euro
914,13) assegnato a titolo di legato, in pari quote, ai signori e Controparte_2 [...]
2) la quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Terracina Controparte_1
(LT), Riva delle Margherite, distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
120 Num. 436, Subb 1 e 2 (Zc Unica Cat A/3 Cl. 2 Vani 3,5 RC Euro 225,95) assegnato a titolo di legato alla signora;
3) il denaro depositato sul libretto di Controparte_3 risparmio n. 36757831 presso l'Ufficio Postale di Monterotondo e sul conto corrente n.
30543/400417740 presso Unicredit S.p.a ed assegnato ai signori e CP_3 CP_1
dovranno rientrare nella massa ereditaria della signora ordinando Persona_1
ai convenuti di restituire tutto quanto avuto a titolo di legato;
- accertare e dichiarare che il ripristinato asse ereditario della signora sarà devoluto secondo Persona_1 successione legittima ai sensi dell'art. 565 cc e ss.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA”.
A sostegno della domanda proposta, allega che , alla Parte_1 Persona_1
data di sottoscrizione del testamento, non aveva contezza del proprio gesto, in quanto affetta da una forma di organizzazione patologica di pensiero nonché in quanto in condizione di funzionalità psicopatologica grave, con l'unica figlia superstite, affetta da una grave forma di depressione.
Il 16.05.2019, i convenuti si costituiscono;
resistono alla domanda del e ne Parte_1
chiedono il rigetto.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c., chiede la Parte_1
nullità del testamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 458, 479 e 654 c.c., in quanto avente ad oggetto l'immobile in Monterotondo, al momento della disposizione testamentaria (03.08.2016) di proprietà della figlia, deceduta nel dicembre 2017, prima della testatrice, deceduta il 27.01.2018 e integrarsi il contraddittorio nei confronti di
, propria sorella e coerede. Controparte_4
r.g. n. 2 La causa, istruita per documenti e c.t.u. medico legale sulla capacità di intendere e di volere della testatrice alla redazione del testamento, è definita, come di seguito, con la sentenza impugnata:
<< (…) 1) Rigetta le domande attoree;
2) Regola le spese di lite e di CTU come in parte motiva>.
Con ordinanza del 27.11.2023 è disposta la correzione della sentenza, in punto di distrazione delle spese di lite “in favore del procuratore antistatario Avv. CP_3
(…)”.
[...]
Di seguito, le ragioni della decisione, nei limiti di quanto di rilievo per l'esame delle censure dell'appellante.
- “L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (ex multis Cass.230/11 e n. 5541/2015).
- Come da c.t.u., si esclude che alla data della redazione del testamento la de cuius non avesse coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi e non vi è prova che la demenza, a tale data, fosse tale da compromettere la capacità di autodeterminazione della testatrice.
- Spese di lite e c.t.u. regolate secondo soccombenza.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…): - accertare e dichiarare la violazione del principio di necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti della signora (sorella Controparte_4 dell'appellante) e, pertanto, pronunciare sentenza per la rimessione della causa al
Tribunale di Tivoli in diversa composizione, con ogni conseguente statuizione;
- in subordine alla superiore richiesta e in via istruttoria, disporre la rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, ai sensi dell'art. 350, comma quarto, c.p.c. e 356, comma primo, c.p.c., pronunciando le necessarie disposizioni anche ai sensi degli artt.
191 e ss. c.p.c.; - in ogni caso, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, accogliere, tutte le conclusioni formulate in prime cure dal signor Pt_1
r.g. n. 3 conclusioni che di seguito si riportano integralmente: NEL MERITO: - Parte_1
accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico della signora Persona_1
datato 3 agosto 2016 e pubblicato con verbale del 2 marzo 2018 (Rep. n. 85555 e
[...]
Racc. n. 36924) a rogito del Notaio con studio in Guidonia Persona_2
Montecelio, Via Nomentana 55 per l'incapacità della testatrice ai sensi dell'articolo
591 c.c.; - in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico della signora datato 3 agosto 2016 e pubblicato con verbale del 2 marzo Persona_1
2018 (Rep. n. 85555 e Racc. n. 36924) a rogito del Notaio con Persona_2
studio in Guidonia Montecelio, Via Nomentana 55 per violazione degli articoli 458, 479
e 654 c.c., in quanto la signora ha disposto di beni che non facevano Persona_1 parte del suo patrimonio e in violazione del patto successorio e per l'effetto: - accertare e dichiarare aperta la successione della signora e, in ogni caso, della Persona_1
signora - accertare e dichiarare che la massa ereditaria della signora CP_5
e della signora è costituita dai seguenti beni: 1) la Persona_1 CP_5 piena proprietà dell'appartamento sito in Comune di Monterotondo (RM), Via Goffredo
Mameli n. 37, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 32 Num. 1005 sub. 17 (Zc Unica Cat A/2 Cl 3 Vani 6 RC Euro 914,13) assegnato, nell'impugnato testamento, a titolo di legato, in pari quote, ai signori e Controparte_2 [...]
2) la quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Terracina Controparte_1
(LT), Riva delle Margherite, distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
120 Num. 436, Subb 1 e 2 (Zc Unica Cat A/3 Cl. 2 Vani 3,5 RC Euro 225,95) assegnata, nell'impugnato testamento, a titolo di legato alla signora;
3) il denaro Controparte_3 depositato sul libretto di risparmio n. 36757831 presso l'Ufficio Postale di
Monterotondo e sul conto corrente n. 30543/400417740 presso Unicredit S.p.A. ed assegnato ai signori e CP_3 CP_1
- conseguentemente, accertare e dichiarare che il ripristinato asse ereditario delle signore e sarà devoluto secondo successione legittima Persona_1 CP_5 ai sensi dell'art. 565 cc e ss. in favore degli eredi;
- accertare e dichiarare che gli eredi delle signore e Persona_1 CP_5
sono il sig. e la signora (sorella Parte_1 Controparte_4 dell'appellante) e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, assegnare a ciascuno di essi, per quanto di ragione, ogni e qualsiasi bene dell'asse ereditario, ordinando agli appellati di restituire tutto quanto avuto a titolo di legato ovvero a qualsiasi altro titolo;
r.g. n. 4 IN VIA ISTRUTTORIA
- accogliere tutte le richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, comma VI
c.p.c., ivi compreso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di
[...]
, per quanto concerne i nominativi dei soggetti che hanno effettuato i prelievi CP_6
sul libretto postale n. 36757831 dopo la data della morte della signora Persona_1
e nei confronti di Unicredit S.p.A., per quanto concerne
[...]
gli estratti conto a partire dal 1° gennaio 2018 fino ad oggi, ovvero fino alla data di estinzione del rapporto, inerenti il conto corrente n. 30543/400417740 intestato alle signore e e intrattenuto presso la filiale di Persona_1 CP_5
Monterotondo Piazza Papa Giovanni Paolo II;
- disporsi C.T.U. medico psichiatrica, anche mediante rinnovo di quella espletata, al fine di valutare lo stato di capacità/incapacità psichica della signora Persona_1
al momento della redazione del testamento in questa sede impugnato e cioè alla data del 3 agosto 2016.
- per le ragioni esplicitate nel punto n. 33 della premessa in ordine allo svolgimento del processo di rimo grado, si allega al presente atto copia dell'atto di citazione e dei rispettivi allegati con attestazione di conformità alla copia in possesso di questa difesa, con riserva di depositare l'originale del fascicolo una volta che verrà restituito dalla
Dott.ssa richiedendo fin d'ora all'Ecc.ma Corte di Appello l'autorizzazione al Per_3
formale ingresso della copia conforme in formato digitale, stante la non imputabilità alla parte appellante della incompletezza del fascicolo di parte di prime cure.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché applicazione dell'art. 8, comma IV, del D.lgs. 28/2010 a carico delle parti appellate, per le ragioni esposte nel presente atto>>.
Gli appellati resistono all'impugnazione e rassegnano le seguenti conclusioni.
<< (…) in via preliminare:
- rigettare la richiesta per la rimessione della causa al Tribunale di Tivoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Sig.ra Controparte_7
- rigettare, altresì, la subordinata richiesta in via istruttoria di disporre, presso l'intestata Corte di Appello, la rinnovazione della CTU ai sensi dell'art. 350, comma 4,
c.p.c. e 356, comma primo, c.p.c.; in via gradata:
r.g. n.
5 - nella denegata ipotesi dell'accoglimento di una delle istanze svolte dell'appellante di integrazione del contraddittorio e di rimessione in primo grado e/o di procedere a nuova istruttoria presso l'adita Corte di Appello, condannare l'appellante alla rifusione delle competenze, onorari e spese del primo grado di giudizio e del successivo in favore del procuratore antistatario, nonché condannare l'appellante al risarcimento dei danni occorsi alle parti appellate da liquidare in via equitativa. Tutto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 88, 92 e 162 c.p.c.; nel merito:
- rigettare l'avverso appello ed accogliere integralmente i motivi esposti nel presente atto con conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli, Dott. Lupia n.
822/2023 emessa in data 20.06.2023. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidare in favore del procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni ai convenuti per lite temeraria nella misura che sarà ritenuta di giustizia>>.
propone quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.: omessa pronuncia sull'eccezione non contestata e pacificamente ammessa dalle parti convenute di nullità del testamento per violazione degli artt. 458, 479 e 654 c.c..”.
L'appellante lamenta vizio di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità del testamento impugnato per la violazione degli artt. 458, 479 e
654 c.c., avendo la testatrice disposto di beni appartenenti alla figlia CP_5
deceduta nel dicembre 2017 un mese prima della testatrice e non avendone accettato l'eredità
2) Rubricato: “Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sull'eccezione di nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla C.T.U. dott.ssa per violazione degli artt. 113, 115, Persona_4
116, 156, 161 comma 2, 177 comma 3 n. 1, 191 ss. c.p.c., 2700 c.c., 111 cost., 6
Cedu.”. Vi si lamenta la omessa pronuncia sulle questioni poste in punto di nullità, formale e sostanziale della c.t.u., questioni che si riverberano sulla sentenza, fondata esclusivamente sull'accertamento peritale.
3) Rubricato: “Violazione degli artt. 113, 115, 116, 191 ss. e 132, comma 2, c.p.c.; dell'art. 118, comma 1, delle norme di attuazione del c.p.c.; degli artt. 2697 e
591 ss. c.c.; dell'art. 111 cost., comma 6; dell'art. 6 Cedu: travisamento, carenza di motivazione, illogicità manifesta della sentenza impugnata”. Vi si r.g. n. 6 censura la decisione nella parte in cui recepisce acriticamente le conclusioni della c.t.u.
4) Rubricato: “Violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.8, comma iv, del d. lgs.
28/2010: omessa pronuncia”. si contesta la decisione per non aver statuito sulla mancata partecipazione dei convenuti, senza alcuna giustificazione, al procedimento di mediazione. Tale eccezione sarebbe stata formulata ritualmente e mai contestata dai convenuti.
L'attore, odierno appellante ed erede legittimo della de cuius in quanto figlio della di lei sorella, chiede, con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI Persona_5
comma c.p.c. n.1, disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti della propria sorella, quale erede legittima della de cuius, dall'attore non convenuta in giudizio.
Con l'atto di appello, in via principale, conclude per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della sorella.
Gli appellati resistono anche sul punto.
La sentenza impugnata è nulla per difetto del contraddittorio, non essendo integrato nei confronti della sorella di . Parte_1
Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento, sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al de cuius per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge.
Il principio si spiega perché l'impugnazione volta a far valere l'invalidità del testamento
è «rivolta ad ottenere una pronuncia in ordine ad un rapporto sostanzialmente unitario, ed ha per oggetto l'accertamento di uno status che non sarebbe operante se la statuizione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, in quanto partecipi del rapporto stesso, sono interessati nella successione» (Cass. n. 1950/1962; n. 1261/1964; n.
1608/1975; n.4533/1986; n.2671/2001; n.8489/2004; n.8575/2019; n. 33302/2019).
Tale principio si ricava, a contrario, anche da quanto affermato in passato in ordine al fatto che, nel giudizio avente per oggetto l'impugnativa di un testamento rivolta contro l'istituzione dell'erede testamentario, i legatari nominati nel testamento impugnato non rivestono la qualità di litisconsorti necessari.
In tal caso, infatti, poiché l'impugnativa non si rivolge contro i legati contenuti nel medesimo testamento, il suo eventuale accoglimento, mentre porrebbe nel nulla detta r.g. n. 7 istituzione d'erede, non pregiudicherebbe in alcun modo i legati, che sono negozi giuridici distinti da quella (Cass n. 698/1968).
Viceversa, ripetesi, ove l'impugnativa investe la validità della scheda nella sua interezza al relativo giudizio devono partecipare, quali litisconsorti, tutti i beneficiari del testamento, e quindi anche i legatari, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.
Dunque, in presenza di un'impugnativa del testamento correlata alla incapacità naturale della testatrice al momento della sottoscrizione del testamento, impugnativa che investe non una singola disposizione, ma la scheda nella sua interezza, si ravvisa ipotesi di litisconsorzio necessario che investe non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità del testamento, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria.
Ciò detto, visto l'art.354 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza impugnata per vizio di contraddittorio e rimette le parti dinanzi al primo giudice per la integrazione del contraddittorio stesso.
Spese del presente grado.
Si compensano integralmente tra le parti, in ragione della originaria carente individuazione dei convenuti da parte dell'appellante e delle difese assunte, dagli appellati, sul punto.
Spese di c.t.u.
Restano fermi, in punto di liquidazione e regolamentazione della spesa, i provvedimenti adottati il 20.03.2024.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli n.822/2023, pubblicata in
[...]
data 23.06.2023, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n.r.g. 5138/2018 promosso da , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- visti l'art.354 c.p.c. e l'art. 102 c.c., dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice;
- compensa, tra le parti, le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
r.g. n.
8 - regola e liquida le spese della c.t.u. a firma della dott. come da Persona_6
provvedimenti in atti;
- rimette, al primo giudice, la regolamentazione e la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
Roma, 20.01.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9