Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/5/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA Parte_1 C.F._1
MATTEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MARIA FRANCIONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Ghezzano (PI), via
Carducci n. 51, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di NN.
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale (peraltro divenuta proprietà esclsuiva della ricorrente) ubicata nel Comune di NN in Via di Tiglio 352 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. Parte_2
Quanto ai figli minori: PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli , e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno
1
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la casa materna.
5. Compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei minori, salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: il padre trascorrerà con i figli fine settimane alternate, dal sabato mattina alle ore 10:00 prelevandoli presso l'abitazione materna (o dalla scuola) e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna la domenica entro le ore
19:00; nelle medesime settimane il padre terrà con sé i figli un altro giorno comprensivo del pernottamento, prelevandoli dalla scuola ( o dalla casa materna alle ore 17:00) e riaccompagnandoli a scuola o presso la casa materna il giorno successivo alle ore 09,00.
- inoltre, nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, il padre terrà i figli due giorni infrasettimanali con il pernottamento, prelevandoli dalla scuola o dalla casa materna alle ore 17:00
e riaccompagnandoli a scuola o presso la casa materna il giorno successivo al mattino ore 09,00; i genitori concordano che i pernottamenti dei figli con il padre dovranno coincidere prevalentemente con i turni notturni della sig.ra la quale si impegna ad inviare al marito una copia del Parte_2 proprio programma di lavoro alla fine di ogni mese per l'organizzazione del mese successivo. Sono fatti salvi sempre gli accordi che potranno intercorrere tra i genitori in caso di particolari necessità di entrambi o dei minori. I coniugi concordano che qualora per un cambio di turno lavorativo improvviso della sig.ra il non possa tenere i bambini presso di sé per il Parte_2 Pt_1 pernottamento questi dovranno essere affidati ad una baby sitter ed i costi saranno a carico della
I coniugi concordano altresì che qualora il sig. non possa tenere i bambini presso Parte_2 Pt_1 di sé per il pernottamento secondo il calendario concordato, questi dovranno essere affidati ad una baby sitter ed il costo sarà a carico del sig. Pt_1
Durante le festività comandate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Carnevale e Pasqua ecc. ciascun genitore starà con i figli seguendo il calendario ordinario ed alternando tra loro, di anno in anno, solo i giorni festivi;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine dell'anno scolastico.
6. Confermare che il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per i figli la somma pari nel Pt_1 complesso ad € 400,00 (€ 200,00 per il figlio e € 100,00 ciascuno per i figli e Per_1 Per_2
entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese, da versarsi sul conto corrente della Sig.ra Per_3 avente le seguenti [...]CC1624023836. Detto assegno sarà rivalutato Parte_2 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. I genitori convengono altresì che la cessazione dell'obbligo di tale contributo nei confronti di ciascun figlio che avrà raggiunto l'autosufficienza economica tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
7. Le spese straordinarie per i figli resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno quelle stabilite dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca di cui si riporta la TABELLA
RIEPILOGATIVA: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:-
Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese
2 per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r. c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:-
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN), - Ripetizioni;
-
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);- Spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione
(pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);- attività ludico-ricreative (centri estivi);- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r. c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
- spese per IO, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Le parti confermano che l'assegno unico sarà richiesto e percepito in via esclusiva ed al 100% dalla Sig.ra mentre le detrazioni fiscali per le spese straordinarie che si renderanno Parte_2 necessarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le parti concordano che l'indennità di accompagnamento ed il contributo della Regione Toscana per il pagamento della busta paga della baby sitter specializzata in assistenza per soggetti non autosufficienti erogati per i minori e e per il servizio domiciliare ANFFAS continueranno ad essere percepite e gestite Per_3 Per_2 in via esclusiva ed al 100% dalla signora per fronteggiare i fabbisogni dei due gemelli. Parte_2
9. A fronte del trasferimento immobiliare di cui alle condizioni di separazione coniugale, la signora conferma e si obbliga al pagamento delle rate di mutuo residue (cfr DOC. 6) manlevando Parte_2 il da qualsivoglia impegno anche nei confronti di terzi;
Pt_1
10. La signora ribadisce il proprio impegno a pagare il residuo del finanziamento contratto Parte_2 per l'autovettura DA targata GK770AT con rate mensili di euro 177,00 sino alla estinzione manlevando il marito da qualsivoglia impegno;
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in NN (LU) l'8/9/2013, dal quale sono nati i tre figli
(nato il [...]), e (nati il 17/4/2019), tutti ancora minorenni - Per_1 Per_2 Per_3
3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in NN (LU) in data 8/9/2013, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NN (LU) all'Atto Numero 56, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2013;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NN (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4