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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via Scaramuzzino 156, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vittorio
Marino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponente -
E
(P. Iva ), e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Paolo Taviano n. 170, 19125La Spezia (SP) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati, giusta procura alle liti in atti.
- Opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 638/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia in data 22/11/2018;
CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
+++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno
2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato
1 art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 638/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 22/11/2018, con il quale la gli aveva ingiunto il Controparte_1
pagamento di € 5.225,89, oltre interessi pattuiti sino all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio.
Lamentava l'infondatezza dell'azione intentata, in particolare, contestava e disconosceva la documentazione versata in atti dall'opposta in quanto prodotta in copia fotostatica, nonché le sottoscrizioni a nome di apposte sul contratto di Parte_1
finanziamento. Concludeva come in atti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l'opposta deducendo che, il credito nasceva da rapporto contrattuale n. P.IVA_3
intrattenuto dal signor con la Deutsche Bank S.p.A.; credito ceduto a titolo Pt_1
oneroso e pro soluto con atto di cessione intercorso tra la società cedente e CP_1
in data 19/06/2017.
[...]
Si opponeva, quindi, fermamente all'assunto di controparte, deducendo preliminarmente la nullità per genericità dell'atto di citazione, e nel merito il rigetto della spiegata opposizione per i motivi tutti di cui alla comparsa su citata.
Ritenuto necessario, ai fini del giudizio incidentale di verificazione della sottoscrizione dei sopra indicati documenti, disporre consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità o meno della predetta sottoscrizione e la riferibilità all'opposta, veniva all'uopo nominata la dott.ssa Espletate le operazioni peritali, dopo Persona_1
alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, il giudizio veniva da ultimo rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 27.11.2024, trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del
2 creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va, altresì, osservato che il credito azionato in via monitoria è fondato su un contratto di finanziamento.
Nel presente giudizio, la creditrice opposta ha dato prova del titolo costitutivo del proprio diritto e dell'inadempimento dell'opponente.
Spettava all'opponente, secondo le predette regole di riparto dell'onere della prova, dimostrare fatti estintivi, modificativi e impeditivi della pretesa creditoria.
Tale prova non è stata fornita.
A fronte della prova dell'obbligazione, emergente dalla prova documentale esibita dall'opposta, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione asseritamente attribuita a visibile sul contratto di finanziamento (all. fascicolo monitorio), Parte_1
deducendo di non aver mai firmato il documento, con conseguente insistenza di ogni obbligazione e revoca del decreto ingiuntivo.
A tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta in corso in causa.
Invero, stante l'eccepito disconoscimento della sottoscrizione da parte opponente e il giudizio di verificazione che ne scaturiva di conseguo, la consulente grafologa nominata nel corso del giudizio in esame, accertava, mediante conclusioni cui si intende prestare adesione per la esaustività dei criteri scientifici utilizzati, essere autografa. Ed invero,
l'ausiliaria dopo aver esposto ed analizzato gli aspetti utilizzati ai fini della verificazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Le grafie in verifica, contestata e comparative, condividono le caratteristiche più profonde, con un'analogia di forma, di dinamismo, di posizionamento spaziale e di rapporti dimensionali tali non potere essere frutto di imitazione, della quale peraltro non vi sono sintomi nelle contestate……omissis …. Alla luce dell'analisi effettuata, si può sostenere che il documento contestato sia autografo poiché le sottoscrizioni presenti sono riferibili al sig. ” (pag 16 e 17 Parte_1
della CTU).
3 Deciso il giudizio di verificazione nei termini suddetti, rilevato che non sussistono ulteriori circostanze estintivi e/o modificative del credito vantato da parte opposta, ne consegue che l'opposizione va quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, al minimo attesa la scarsa complessità delle questioni sottese al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona giudice onorario dott.ssa Anna
Destito, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 638/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 22/11/2018;
b) condanna parte opponente, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Lamezia Terme, lì 19.03.2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Anna Destito
4
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via Scaramuzzino 156, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vittorio
Marino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponente -
E
(P. Iva ), e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Paolo Taviano n. 170, 19125La Spezia (SP) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati, giusta procura alle liti in atti.
- Opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 638/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia in data 22/11/2018;
CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
+++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno
2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato
1 art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 638/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 22/11/2018, con il quale la gli aveva ingiunto il Controparte_1
pagamento di € 5.225,89, oltre interessi pattuiti sino all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio.
Lamentava l'infondatezza dell'azione intentata, in particolare, contestava e disconosceva la documentazione versata in atti dall'opposta in quanto prodotta in copia fotostatica, nonché le sottoscrizioni a nome di apposte sul contratto di Parte_1
finanziamento. Concludeva come in atti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l'opposta deducendo che, il credito nasceva da rapporto contrattuale n. P.IVA_3
intrattenuto dal signor con la Deutsche Bank S.p.A.; credito ceduto a titolo Pt_1
oneroso e pro soluto con atto di cessione intercorso tra la società cedente e CP_1
in data 19/06/2017.
[...]
Si opponeva, quindi, fermamente all'assunto di controparte, deducendo preliminarmente la nullità per genericità dell'atto di citazione, e nel merito il rigetto della spiegata opposizione per i motivi tutti di cui alla comparsa su citata.
Ritenuto necessario, ai fini del giudizio incidentale di verificazione della sottoscrizione dei sopra indicati documenti, disporre consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità o meno della predetta sottoscrizione e la riferibilità all'opposta, veniva all'uopo nominata la dott.ssa Espletate le operazioni peritali, dopo Persona_1
alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, il giudizio veniva da ultimo rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 27.11.2024, trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del
2 creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va, altresì, osservato che il credito azionato in via monitoria è fondato su un contratto di finanziamento.
Nel presente giudizio, la creditrice opposta ha dato prova del titolo costitutivo del proprio diritto e dell'inadempimento dell'opponente.
Spettava all'opponente, secondo le predette regole di riparto dell'onere della prova, dimostrare fatti estintivi, modificativi e impeditivi della pretesa creditoria.
Tale prova non è stata fornita.
A fronte della prova dell'obbligazione, emergente dalla prova documentale esibita dall'opposta, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione asseritamente attribuita a visibile sul contratto di finanziamento (all. fascicolo monitorio), Parte_1
deducendo di non aver mai firmato il documento, con conseguente insistenza di ogni obbligazione e revoca del decreto ingiuntivo.
A tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta in corso in causa.
Invero, stante l'eccepito disconoscimento della sottoscrizione da parte opponente e il giudizio di verificazione che ne scaturiva di conseguo, la consulente grafologa nominata nel corso del giudizio in esame, accertava, mediante conclusioni cui si intende prestare adesione per la esaustività dei criteri scientifici utilizzati, essere autografa. Ed invero,
l'ausiliaria dopo aver esposto ed analizzato gli aspetti utilizzati ai fini della verificazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Le grafie in verifica, contestata e comparative, condividono le caratteristiche più profonde, con un'analogia di forma, di dinamismo, di posizionamento spaziale e di rapporti dimensionali tali non potere essere frutto di imitazione, della quale peraltro non vi sono sintomi nelle contestate……omissis …. Alla luce dell'analisi effettuata, si può sostenere che il documento contestato sia autografo poiché le sottoscrizioni presenti sono riferibili al sig. ” (pag 16 e 17 Parte_1
della CTU).
3 Deciso il giudizio di verificazione nei termini suddetti, rilevato che non sussistono ulteriori circostanze estintivi e/o modificative del credito vantato da parte opposta, ne consegue che l'opposizione va quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, al minimo attesa la scarsa complessità delle questioni sottese al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona giudice onorario dott.ssa Anna
Destito, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 638/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 22/11/2018;
b) condanna parte opponente, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Lamezia Terme, lì 19.03.2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Anna Destito
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