Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2003, n. 15363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15363 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B 1 53 63 /0 3 REPUBBLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dr.Sergio Mattone Presidente R.G. 7568/01 IT Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere " Francesco Maiorano "I Cron. 31190 " Rep. " Donato Figurelli " Aldo De Matteis " Ud. 8/5/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI ISTITUTO NAZIONALE PER SUL LAVORO - I.N.A.I .L in persona del legale rappresentante pro- - F tempore, elett.dom.in Roma, via IV Novembre n. 144,presso gli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura speciale a rogito Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 26 febbraio 2001,rep. N.56350; RICORRENTE PA 2848
CONTRO
NI D'ON; INTIMATO 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale Pescara in data 24 marzo 2000, n.64 (R.G.N.215/1999); := udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 8/5/2003,la " Cons.Dr.Mario Donati Putaturo relazione della causa svolta dal Viscido;
del Ministero, nella udito il Pubblico persona Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto Sost.Proc.Gen.Dr. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 25 settembre 1997 OM D'AL davanti al Pretore del lavoro di Pescara 1'INAILconveniva e, deducendo che dall'infortunio lavorativo occorso il 12 dicembre 1995 gli erano derivati postumi permanenti indennizzabili, chiedeva la costituzione della relativa rendita di legge. L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della pretesa. Il Pretore, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio che accertava la sussistenza di postumi permanenti invalidanti in misura pari al 15%, con sentenza del 24 marzo 1999, riconosceva il diritto del ricorrente all'indennità per infortunio lavorativo condannando l'INAIL alla corresponsione dei relativi ratei, oltre accessori di legge. Avverso la decisione proponeva gravame l'Istituto lamentando che il D'AL con ricorso del 29 gennaio 1998 aveva adito il medesimo Pretore chiedendo la costituzione di rendita in ordine allo stesso infortunio e che quel giudice,con sentenza del 23 2 marzo 1999, aveva rigettato la domanda condividendo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che aveva accertato l'entità di postumi permanenti invalidanti nella misura del 6%. Anche l'infortunato proponeva gravame relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Il Tribunale,c con sentenza del 24 marzo 2000, dichiarava inammissibile l'appello principale e, in accoglimento dell'incidentale, riformava parzialmente la pronuncia del giudice di primo grado determinando le spese di soccombenza poste a carico dell'INAIL in complessive lire 1.350.000,oltre al 10% su diritti altresìed onorari per rimborso forfettario spese;
condannava l'Istituto alle spese di secondo grado in complessive lire 1.600.000. Osservava, in particolare, il Tribunale che l'Istituto aveva denunciato lo strapotere dei consulenti tecnici in grado di pervenire a risultati diversi sulla base della medesima anamnesi, ma non aveva dedotto alcuna specifica censura alla consulenza medico legale, recepita dal giudice di primo grado. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,342 e 434 c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere dichiarato 3 inammissibile l'appello principale per difetto di censure, senza considerare che l'ampia ed articolata esposizione dei fatti contenuti nella parte narrativa ed il riferimento a due differenti consulenze tecniche d'ufficio in ordine allo stesso incidente ed a sé più che sufficienti alladue distinte sentenze, erano di per individuazione dell'oggetto e delle ragioni del gravame. In altri termini, il diritto a rendita era dipeso nel caso esclusivamente dalla misura del danno residuato all'assicurato "dall'evento lesivo de quo ed era del tutto singolare che due la stessa persona a distanza di pochi medici, visitando giorni.…………………. sulla base dei medesimi documenti,con un'obiettività del tutto sovrapponibile" fossero riusciti a trarne delle conclusioni la assolutamente divergenti e tali da consentire l'uno costituzione di una rendita sia pure in grado non altissimo (15%) e,l'altro,il rigetto della domanda per l'esistenza di lievissimi postumi (6% della totale)". Di fronte allo strapotere dei consulenti tecnici d'ufficio il Pretore non aveva sottoposto a vaglio critico gli elaborati peritali pervenendo a risultati diversissimi sulla base della rinnovazione della stessa anamnesi, onde la necessità della consulenza medico legale da affidarsi ad uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni o, in subordine, ad uno specialista in medicina del lavoro. Il motivo va accolto perché fondato. La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non occorre che sia espressa attraverso 4 formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti palese la volontà della parte di impugnare in toto la sentenza di primo grado e che siano indicate le ragioni dell'impugnazione, ancorché sommariamente spiegate, così da permettere al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravame (Cass., 13 gennaio 2003, n.325;2 agosto 2001,n.10569). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che non ha considerato che 1'INAIL, nel dedurre l'esistenza di due consulenze tecniche in due distinti giudizi, instaurati dal D'AL in ordine allo stesso infortunio, conclusisi con due espressamente e specificamentesentenze di segno opposto, aveva denunciato l'incongruenza del giudizio espresso dal giudice di primo grado sollecitando il giudice d'appello a dare conto dell'anzidetto divario con affidamento a specialista di un nuovo incarico medico-legale. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai principi criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di L'Aquila. Roma, 8 maggio 2003 Mauro Parker and reed. Il Presidente Il Consigliere est. баро натом точего 5 % I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R O . A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I - D T N 8 I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I A R E I G L S D E L E R E D alleJuve Lavell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 OTT, 2003 2 સા ર Boggi, IL CANCELLIERE Clubefrank གྲྭ ་