Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 7 novembre 2023
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/11/2023, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2023
N. 06126/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05314/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2022, proposto da
ES IM, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell'ordinanza n. 29 del 3.10.2022 del Comune di Casal di Principe recante acquisizione del fabbricato di titolarità del sig. IM ES;
b) del PRG del Comune di Casal di Principe nella parte in cui è lesivo degli interessi dei ricorrenti;
c) del verbale di inottemperanza della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente ivi compreso del silenzio diniego sulla istanza di sanatoria se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente
con contestuale richiesta risarcitoria in relazione al fabbricato che è stato completato solo a seguito del permesso a costruire in sanatoria che oggi viene annullato dall'Ente Comunale di Casal di Principe e così come quantificato nel corpo del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. La parte ricorrente, ME ES, impugna l’ordinanza n. 29 del 3.10.2022 con cui il Comune di Casal di Principe ha acquisito il terreno di sua proprietà sito nel comune di Casal di Principe, fl. 8 part. 5132.
La parte ricorrente impugna, altresì: il PRG del Comune di Casal di Principe nella parte in cui è lesiva dei propri interessi; il verbale di inottemperanza della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. La parte chiede, inoltre, il risarcimento dei danni.
La parte rappresenta le seguenti circostanze di fatto:
-) nel 2018, il sig. IM ES con atto di compravendita Rep. 46.601 del 02.03.2018 (Notaio Maria Rosaria Foggia) acquistava dal Sig. NO ON un immobile sito nel Comune di Casal di Principe alla via Difesa Casale (un fabbricato ad uso agricolo indicato al catasto al foglio 8, p.lla 5132 sub 2 e 3);
-) agli inizi degli anni 2000, il sig. NO ON (precedente proprietario) ha edificato sul detto terreno un piccolo manufatto agricolo che doveva essere destinato a deposito;
-) l’edificazione avveniva in assenza di idonei titoli abilitativi;
-) in data 12.10.2007, con domanda assunta al prot. n. 8246, il medesimo NO ON presentava al Comune di Casal di Principe la domanda di Permesso a costruire (ai sensi dell’art.1 della Legge 28.01.1977 n.10) in sanatoria di un piccolo fabbricato ad uso agricolo da adibire ad abitazione e deposito, il tutto con annessa area scoperta pertinenziale;
-) il Comune di Casal di Principe, con permesso a costruire in sanatoria n.147/07 del 07/11/2007, accoglieva la menzionata domanda di sanatoria;
-) NO ON, a seguito del rilascio della sanatoria, facendo anche affidamento sulla legittimità del provvedimento sanante, ultimava le lavorazioni della realizzazione dell’abitazione così come assentite dal Comune di Casal di Principe;
-) facendo affidamento sulla legittimità del rilascio del permesso a costruire, in data 02.03.2018, NO ON vendeva il manufatto a IM ES, con atto notarile Rep. 46.601 del 02.03.2018;
-) inopinatamente, il giorno 28.09.2018, a distanza di 11 anni circa dal rilascio del permesso a costruire in sanatoria veniva notificato all’attuale ricorrente il provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 147/07 del 07.11.2007;
-) seguiva poi, l’Ordinanza di demolizione n. 54/2018 che ha disposto la demolizione dell’intero fabbricato;
-) successivamente con verbale di inottemperanza del 12.11.2019, la polizia municipale di Casal di Principe ha anche evidenziato la inottemperanza all’ordine demolitorio.
Tali provvedimenti erano gravati, senza successo, in sede giurisdizionale. Difatti, il ricorso avverso l’annullamento del P.d.C. in sanatoria e l’ordinanza di demolizione era deciso con Sentenza del Consiglio di Stato n. 8285/2022 che ha confermato la Sentenza del T.A.R. di rigetto del gravame, fondata, fra l’altro, sulla falsità delle rappresentazioni recate nell’istanza di sanatoria che, in un primo momento è stata accolta.
A questo punto, appena il 3.10.2022, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato (26.9.2022), il Comune, sulla scorta dell’ordinanza di demolizione del 2018 e del verbale di inottemperanza del 2019, ha adottato il provvedimento di acquisizione qui impugnato.
1.2. La parte muove al provvedimento le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART.7 DELLA L. N. 241/1990 ECCESSO DI POTERE - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI. MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento avrebbe, nel caso di specie, impedito alla parte ricorrente di far rilevare la piena sanabilità del manufatto siccome situato in zona E.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 31; 32; 33; 34 D.P.R. 380 DEL 2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22; 31 E 35 DELLA L. 47/85 - ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO – CARENZA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA’.
La precipitazione con cui il Comune di Casal di Principe ha disposto l’acquisizione dopo la Sentenza del Consiglio di Stato ha concretizzato, da un lato, un evidente difetto di istruttoria essendosi impedito – come detto – al ricorrente di interloquire e, dall’altro, una deminutio delle facoltà giuridiche del ricorrente che avrebbe potuto ulteriormente chiedere una sanatoria per almeno una parte dei manufatti.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. 6.6.2001 N. 380 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO - CONTRADDITTORIETA’ - INGIUSTIZIA MANIFESTA.
La parte lamenta, inoltre, l’illegittimità del provvedimento nella misura in cui dispone l’acquisizione al patrimonio del Comune del fabbricato e dell’area di sedime senza individuare correttamente la parte del bene che si intende acquisire.
Invero, la norma di riferimento, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, determina l’acquisizione del bene e dell’area di sedime nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Si stabilisce, inoltre, che “ l’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Orbene, afferma la parte ricorrente, in palese spregio della succitata disposizione, l’ordine di acquisizione con la sola pedissequa riproduzione delle disposizioni ivi contenute, non individua l’area di sedime, limitandosi a richiamarla del tutto genericamente con mera formula di stile; non chiarisce quale sia l’area pertinenziale anch’essa oggetto di eventuale acquisizione né indica le prescrizioni urbanistiche per le quali l’area possa essere interessata dalla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive; non fa alcun riferimento alla complessiva superficie utile abusivamente costruita così da consentire la verifica del limite di dieci volte sopra indicato.
1.3. Il Comune di Casal di Principe rammenta la piena legittimità degli atti di annullamento e di demolizione, sancita dai menzionati provvedimenti del Giudice Amministrativo, e, comunque, fondata su rilevantissime difformità delle opere realizzate rispetto a quelle denunciate.
In particolare:
-) la domanda di sanatoria originaria risultava contenere false dichiarazioni riguardo l’assenza di vincoli quali quello di rispetto della fascia stradale (di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495), quello sismico (il terreno rientra nella cat. 2 DGR Campania 54474/2002) e quello idrogeologico (RD 3267/1923 e Piano di Stralcio);
-) il deposito agricolo risultava essere difforme dai grafici di cui al PdC per posizionamento, volumetria (1584 del pdc e 2600 reali) e destinazione d’uso; risultava inoltre non conforme per forma ed area di sedime;
-) il fabbricato, che avrebbe dovuto essere adibito a residenza agricola e pertinenza agricola, risultava difforme per volumetria e destinazione d’uso; contrastava inoltre con la volumetria massima edificale per i fabbricati ad uso agricolo.
L’ente locale insiste, poi, per la legittimità del proprio operato rilevando che l’atto di acquisizione costituisce un mero automatismo scaturente dalla mancata ottemperanza all’ordinanza demolitoria. Alcuna sanatoria sarebbe, poi, concedibile stante i limiti propri della zona agricola e i vincoli gravanti sull’area. Parimenti, infine, sarebbe stato rispettato il limite del decuplo della superficie degli immobili abusivamente edificati.
Nell’ultima memoria, l’ente locale chiarisce che la giurisprudenza in materia ha costantemente ribadito che l’amministrazione procedente è tenuta a indicare puntualmente, nell'atto di acquisizione, la classificazione urbanistica ed il relativo regime per l'area oggetto dell'abuso edilizio e quindi a sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l'acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo del decuplo dell'area di sedime. Nel caso di specie, alla luce delle prescrizioni urbanistiche vigenti, sarebbe stata acquisibile addirittura una superficie di 91.000 mq, mentre è stata acquisita la sola superficie di 2.050 mq pari all’intera particella. Il tutto risulta ampiamente chiarito nella motivazione del provvedimento.
1.4. Con ordinanza n. 80/2023, era accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione.
All’esito dell’udienza pubblica del 26.10.2023, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è relativo, come esposto nella parte in fatto, all’ordinanza n. 29 del 3.10.2022 con cui il Comune di Casal di Principe ha acquisito il terreno di proprietà del ricorrente sito in Comune di Casal di Principe, fl. 8 part. 5132.
A tale provvedimento, come pure si è detto, si è giunti all’esito dell’annullamento del permesso di costruire in sanatoria relativo agli immobili in questione, provvedimento confermato in sede giurisdizionale con Sentenza del Consiglio di Stato n. 8285/2022. All’esito della Sentenza, il Comune ha emanato il provvedimento impugnato per l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 54 del 3.10.2018, accertata già con verbale del 12.11.2019.
3.1. Prima ancora di passare all’esame delle censure, è opportuno richiamare la recentissima Sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che si è occupata dell’istituto dell’acquisizione di cui all’art. 31 co. 4 del d.P.R. n. 380/2001 (in seguito anche ‘TUED’; si riportano i commi 3 e 4 dell’art. 31 cit. : « 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente »).
3.2. Ebbene, con Sentenza n. 16 dell’11.10.2023, l’Adunanza plenaria ha chiarito che l’istituto in esame opera automaticamente dopo la scadenza del termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione, qui ampiamente decorso.
Il provvedimento di acquisizione assume, quindi, una portata meramente dichiarativa di un effetto prodottosi ex lege al decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione. Una residua efficacia costitutiva può riconoscersi solo alla parte in cui il provvedimento di acquisizione determina, per la prima volta, la superficie da acquisire.
Il provvedimento di acquisizione, peraltro, presenta una natura afflittiva di talché è necessario che la mancata demolizione - da intendersi quale illecito omissivo ulteriore rispetto all’originario illecito edilizio costituito dall’abusiva edificazione – sia imputabile al soggetto che subisce la sanzione; questi potrà dimostrare di essersi trovato nella condizione di non aver potuto demolire, ad es., per causa di forza maggiore. L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione, come pure è chiarito dall’Adunanza plenaria, ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione in ossequio al principio di vicinanza della prova.
3.3. Il Supremo consesso ha, altresì, chiarito che a seguito della perdita ipso iure del bene, pur se accertata successivamente, chi lo possiede ormai senza idoneo titolo giuridico non può né demolirlo, né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo all’Amministrazione proprietaria per la sua disponibilità che avviene sine titulo.
Decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, quindi, il proprietario inottemperante non può intervenire sul bene né può chiedere alcuna sanatoria in quanto è venuto meno il proprio titolo di legittimazione. Del resto, anche l’art. 36 co. 1 del TUED, nel regolare l’accertamento di conformità, impedisce la presentazione della relativa istanza scaduto il termine di novanta giorni di cui all’art. 31 co. 3 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.
4. Definite le coordinate ermeneutiche indicate dall’Adunanza plenaria, condivise da questa Sezione, è possibile trattare il merito delle singole doglianze.
5. È infondata la prima censura che si appunta sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990.
La natura puramente dichiarativa e vincolata dell’atto di acquisizione, evidentemente, esclude che tale comunicazione sia dovuta. La parte, peraltro, è pienamente cosciente del procedimento in corso avendo ricevuto l’ordinanza di demolizione dalla cui inottemperanza consegue ipso iure l’effetto acquisitivo; in tal senso è stato affermato che, nell’ordinanza di demolizione, sia implicitamente recata la comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 02/03/2022, n.2483).
La specialità del procedimento e, comunque, l’operatività dell’art. 21 octies co. 2 della l. n. 241/1990 esclude, quindi, che si debba inviare - al fine di disporre l’acquisizione di cui all’art. 31 co. 3 e 4 del TUED - la descritta comunicazione di avvio del procedimento (v. per la costante giurisprudenza in tal senso: Consiglio di Stato sez. VI, 02/11/2022, n.9470 T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II, 03/02/2023, n.337 T.A.R. Napoli, Campania, sez. IV, 01/09/2022, n.5560).
6. La seconda censura si basa essenzialmente sulla possibilità, per il ricorrente, di presentare una ulteriore richiesta di sanatoria per almeno una parte dei manufatti. Tale possibilità sarebbe stata impedita dalla precipitazione con cui il Comune ha emanato il provvedimento di acquisizione, appena sette giorni dopo la pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il giudizio sul presupposto provvedimento demolitorio (e sul precedente provvedimento in autotutela).
La doglianza è infondata per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, e la considerazione è già dirimente, non è stata presentata alcuna ulteriore istanza di sanatoria (neppure nell’unica forma astrattamente consentita dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001). La sanabilità è, comunque, stata affermata in modo del tutto generico anche in rapporto alla gravità degli abusi (e delle falsità dell’originaria istanza di sanatoria il cui accoglimento è stato annullato in via di autotutela, v. la parte in fatto al capo 1.3) che confortano l’asserzione dell’ente locale nel senso della non sanabilità, neppure valutata in astratto, dei manufatti.
In secondo luogo, come sopra chiarito, l’istanza di sanatoria avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione; in tal senso, non può ritenersi che l’impugnativa del provvedimento elida l’onere di richiedere la sanatoria entro i termini previsti dalla legge (v. supra capo 3.3).
Va aggiunto che non è ipotizzabile alcun difetto istruttorio trattandosi di provvedimento che, come si è detto, assume una portata ricognitiva di un effetto imposto dalla legge all’esito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione senza che nessuna contestazione sia stata mossa rispetto alla circostanza che effettivamente l’ordine non sia stato ottemperato e senza che nulla si sia addotto quanto alla non imputabilità di tale contegno omissivo.
7.1. L’ultima doglianza si appunta sulla immotivata estensione dell’acquisizione all’intera particella poiché il Comune si sarebbe limitato a riportare pigramente le norme senza giustificare l’acquisizione di una superficie maggiore rispetto a quella degli immobili abusivi.
Tale censura si basa esclusivamente sull’asserita genericità del provvedimento nella parte in cui determina la superficie acquisita, ma è, invero, essa stessa generica in relazione al provvedimento che, diversamente da quanto asserito, reca un preciso calcolo della superficie acquisita.
7.2. Giova rammentare che l’art. 31 co. 3 del TUED impone l’acquisizione del bene, della relativa area di sedime, nonché della superficie “ necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ”.
Ebbene, il Comune, come ha rilevato anche nei propri scritti difensivi, ha reso una puntuale motivazione sulla possibilità di acquisire, alla luce delle vigenti norme urbanistiche, un’area maggiore al decuplo della superficie degli abusi e, persino, sull’impossibilità di acquisire un’area inferiore all’intera superficie del lotto (si legga il provvedimento impugnato nella parte che va dall’espressione – in prima pagina - “richiamati gli art. 29 e 30 delle vigenti NTA allegare al PRG …” sino al capoverso, in seconda pagina, che recita: “verificato che un’eventuale acquisizione parziale del lotto di terreno non risulta attuabile sia per i motivi sopraesposti sia per una ubicazione dei manufatti che risultano indipendente tra loro e disposti nel lotto sul lato nord-ovest e l’altro sul lato sud-est”).
7.3. In rapporto a una tanto precisa motivazione del provvedimento, la parte avrebbe dovuto confutare i calcoli effettuati con altrettanta analiticità, ciò che, come detto, non è riscontrabile; la censura in esame, quindi, si palesa inammissibilmente generica e, comunque, infondata nella misura in cui ci si duole della genericità della motivazione che, come si è detto, tale non è.
Anche la terza censura è, quindi, infondata.
8. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il gravame risulta, poi, palesemente inammissibile per quel che riguarda l’impugnazione del P.R.G. e del verbale di inottemperanza, atti rispetto ai quali né sono state mosse specifiche doglianze né si è evidenziato quale sia l’interesse all’impugnazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara inammissibile quanto all’impugnazione dei provvedimenti indicati in epigrafe sub b) e sub c)
a) lo respinge quanto all’impugnazione del provvedimento di acquisizione (sub a);
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune intimato che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO