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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/10/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1183/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Fano (PU), Via Borsellino n. 10, elettivamente domiciliata in Ancona, Viale della Vittoria n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Miranda, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Avv. Marco Cassiani, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e con socio unico (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa, (c.f. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da con Controparte_3 sede in Milano alla Via Valtellina n. 15/17, elettivamente domiciliata in Milano alla Via
Passione n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Arturo Maria Dell'Isola e Marta Delia Enne, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 appellata
Oggetto: contratto di mutuo ipotecario – certificazione ex art. 50 TUB – omesso Par accertamento dell'indicazione dell' – responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 492/2022 del
30.06/1.07.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 492/2022 del 30.06/1.07.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da
(già nei confronti di e, Parte_1 Parte_3 Controparte_1 per essa, al fine di sentir revocare l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €.529.278,49 oltre interessi e spese, a titolo di rate impagate del mutuo ipotecario stipulato in data 29.10.2010 per la complessiva somma di
€.640.000 da restituirsi mediante versamento di n. 138 rate mensili posticipate di ammortamento con applicazione del metodo di ammortamento “ alla francese”, di cui n. 18 di preammortamento, eccependo il difetto di interesse ad agire in via monitoria della banca per risultare già titolare di un contratto di mutuo munito di formula esecutiva, l'abuso del diritto in violazione dei principi di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., l'irritualità, inidoneità ed inammissibilità della prova scritta per aver prodotto l'estratto conto ex art. 50
TUB autenticato e censurando, nel merito, l'illegittimità e l'insussistenza della pretesa creditoria della banca e l'erronea determinazione del rapporto credito/debito, respinta la richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione e di CTU contabile in quanto esplorativa, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il d.i. emesso, con condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di pagamento della somma di €.
4.900 ed oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma per l'omessa immotivata ammissione delle prove richieste, in particolare dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto e della documentazione contabile ed extracontabile riguardante il rapporto controverso, nonché della CTU finalizzata all'esatta determinazione dei conteggi esposti dalla banca, il quantum delle rate scadute e a scadere, con epurazione delle somme illegittimamente addebitate;
la sentenza ha, inoltre, omesso di rilevare il difetto di interesse ad agire in via monitoria della banca, nonché l'abuso del diritto, per aver azionato un contratto di mutuo munito di formula
2 esecutiva, in forza del quale era stata già iscritta ipoteca volontaria sui beni, con conseguente inutilità dell'azione monitoria finalizzata ad ottenere un'ipoteca giudiziale;
ulteriore vizio della sentenza attiene al rigetto dell'eccezione relativa al difetto di prova scritta erroneamente ritenuta assolta dalla certificazione ex art. 50 TUB, documento che invero contiene una incomprensibile imputazione di somme (apparentemente) raggruppate a titolo di interessi, applicati di anno in anno senza il minimo riscontro e/o spiegazione e senza indicazione alcuna dei tassi applicati e a quale titolo, non avendo la banca provveduto a produrre gli estratti conto integrali dalla data di apertura del rapporto di finanziamento, né l'estratto contabile completo;
né il giudice di prime cure ha accertato la validità e legittimità del contratto di mutuo, né egli ha verificato mediante l'invocata CTU la presenza o meno dell'indicatore sintetico di costo (ISC), in spregio all'art. 117, co. 8,
TUB, che non può non essere sanzionata con la nullità del contratto;
ingiusta è, infine, la sanzione ex art. 96, co. 3, c.p.c. dell'importo di €.
4.900 per avere la società correntista abusato del diritto, essendo stata proprio la banca a commettere tale abuso, instaurando inutilmente il presente giudizio ed ottenendo una duplicazione giudiziale di un titolo esecutivo, che già vantava anche in via stragiudiziale, senza avere in alcun modo integrato le proprie garanzie di pagamento, rimaste identiche a quelle possedute prima del deposito del ricorso in monitorio e che non potevano mutare, essendo già sottoposti ad ipoteca gli unici due immobili di proprietà della appellante.
Si è regolarmente costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 [...]
preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_2
348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame e ravvisando la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le istanze istruttorie richieste, oltre che meramente esplorative, risultavano anche del tutto inammissibili, inoltre l'atto pubblico non poteva dare atto dell'erogazione del mutuo da parte della banca, né della quietanza liberatoria rilasciata da parte mutuataria, invero dimostrati nel procedimento monitorio mediante la produzione delle quietanze e dell'estratto ex art. 50 TUB, che costituisce prova del credito azionato, né possono ritenersi producibili gli estratti conto ex art. 119. co.
2. TUB, poiché il finanziamento non è un rapporto regolato in conto corrente;
la mutuataria non ha mai negato di aver ricevuto le somme erogate dalla banca, né ha prodotto alcunché a supporto delle proprie doglianze, per cui l'opposizione è stata proposta nella consapevolezza del ricorrere dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità in rito ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata, implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio, oltre che da ritenersi assorbita dalla pronuncia della presente sentenza essendo, allo stato, irrilevante per essere stata la causa trattenuta in decisione.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha omesso immotivatamente l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte opponente nel generico presupposto di stile di aver ritenuto la causa matura per la decisione, senza tuttavia considerare la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio derivante dal rigetto sia dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. inerente alla consegna di copia della documentazione relativa all'intero periodo di svolgimento del rapporto, sia della CTU econometrica finalizzata ad accertare l'esatto ammontare della sorte capitale del credito vantato dalla banca, epurata dalle somme illegittime.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come dall'esame della documentazione in atti si evinca l'irrilevanza dell'approfondimento istruttorio richiesto dall'opponente, avendo la banca provveduto ad assolvere ampiamente al proprio onere probatorio mediante il deposito del contratto di mutuo, dell'estratto autenticato ex art 50 TUB, delle quietanze delle erogazioni eseguite rispettivamente in data 24.11.2010 per €.200.000, in data 30.11.2010 per €.250.000 e in data 27.12.2011 per €.45.000 e, infine, del piano di ammortamento, pertanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non ha alcuna ragione di accoglimento, così come è da ritenersi del tutto esplorativa la richiesta di CTU, non avendo la società mutuataria circostanziato affatto l'istanza rivolta ad accertare la legittimità dell'applicazione degli interessi la cui eccezione, risultando utilizzato il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” di cui all'art. 2 del contratto di mutuo, è infondata anche nel merito.
Reputa a tal proposito il Collegio di poter condividere l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 30 marzo 2022; Trib. Frosinone 30 Contr marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Padova 7 settembre 2021; Bari n.
12533/2020; Collegio Arbitrale di Milano n. 9033 del10 giugno 2022 n. 9033) secondo cui il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non introdurrebbe alcun occulto fenomeno anatocistico, né sarebbe incompatibile con la disposizione prevista dall'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, in quanto strutturato con la previsione che il debitore rientri
4 dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante (a differenza del piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), comprensiva di quota capitale, la cui incidenza rispetto al totale della singola rata aumenta nel tempo, più quota di interessi che, al contrario, si riduce a seguito del rimborso del capitale: “Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell'ammortamento alla francese, che venga richiamato il calcolo “a scalare” degli interessi” (ABF di Milano, 11 Maggio 2022, n. 7442).
La tipologia di rimborso dei contratti di finanziamento in esame prevede, quindi, una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente. All'inizio del periodo di rimborso l'importo della rata sarà costituito maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda: pertanto, la rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.
Dall'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché il cliente al quale viene consegnato il piano di ammortamento in allegato al contratto di mutuo potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, costituendo il piano di ammortamento -e la relativa strutturazione- la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.
Ed infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, ossia il debito non ancora restituito, pertanto, essi non potranno produrre altri interessi poiché resteranno separati dalla sorte capitale che sola, per sua natura, sarà produttiva di interessi.
La più recente giurisprudenza di merito, che si è occupata della questione, ha chiarito che
“la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x
5 tasso x tempo); la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Corte
Appello Roma, 30.1.2020 n. 731).
Ed ancora, “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso. In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi” (così Corte App. Venezia, sentenza
19 febbraio 2021).
Sull'argomento, va infine segnalato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia in materia di indeterminatezza dell'oggetto, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”; “deve … darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 77 del
29.05.2024).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
6 nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.
A fronte di tali considerazioni, non può accedersi alla richiesta di parte appellante di ammissione della CTU al fine di accertare la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti in violazione dell'obbligo di trasparenza sancito dall'art. 117 TUB, limitandosi in sostanza essa ad affermare che i frutti civili maturati in applicazione di un piano di ammortamento alla francese siano più alti rispetto a quelli che sarebbero maturati con un diverso piano di ammortamento, circostanza di fatto questa non riconducibile -come già detto- ad un fenomeno anatocistico, ma al diverso criterio di formazione della rata, e controbilanciata dall'interesse per il mutuatario di fruire di una rata costante e di importo più basso rispetto a quella che sarebbe dovuta in forza di un diverso tipo di ammortamento.
Con il secondo motivo la difesa appellante lamenta la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla banca creditrice e l'abuso del diritto per duplicazione del titolo esecutivo, con conseguente inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in relazione all'interesse della banca sotteso ad ottenere un'ipoteca giudiziale sugli stessi ed unici beni della società debitrice, già oggetto di ipoteca volontaria concessa al momento del rogito, avendo essa, a suo parere, fatto ricorso ad una procedura giudiziale inutile in
7 considerazione del titolo esecutivo di natura stragiudiziale già in suo possesso, costituito dal contratto di mutuo ipotecario.
La doglianza è infondata.
Osserva questa Corte territoriale come l'interesse della banca ad ottenere un provvedimento giudiziale di condanna non venga meno nel caso in cui essa vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale costituito da un contratto di mutuo ipotecario, non sussistendo nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, atteso che l'accertamento giudiziale di formazione successiva assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo le occasioni di possibile opposizione da parte del debitore (si vedano: Cass., n. 21768/2019; Cass., n. 23083/2013; Trib. Verona, sent. 5.10.2022, n. 1734).
Nel caso in esame, in particolare, l'art. 1 del contratto di mutuo disciplina le modalità di erogazione della somma finanziata in una o più soluzioni, in relazione all'avanzamento dei lavori previsti sull'immobile concesso in garanzia, con la conseguenza che l'atto pubblico non poteva dare atto dell'erogazione del mutuo da parte della banca, né della quietanza liberatoria rilasciata dalla società mutuataria, risultando i suddetti elementi invero dimostrati nel procedimento monitorio mediante la produzione delle quietanze e dell'estratto ex art. 50 TUB di successiva formazione.
Con il terzo motivo la società appellante si duole del capo della sentenza in cui il primo giudice ha reputato ampiamente assolto l'onere probatorio del credito ingiunto, nel presupposto della completezza della documentazione depositata dalla banca e costituita, in particolare, dall'estratto conto ex art. 50 TUB, senza invero considerare che il suddetto documento si connota solamente ad un incomprensibile imputazione di somme apparentemente aggregate a titolo di interessi, applicati di anno in anno, senza il minimo riscontro e/o spiegazione di alcunché, e senza che siano rilevati tassi applicati ed a quale titolo.
Il motivo è infondato.
Sul punto la sentenza impugnata ha, correttamente, ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico della banca parte opposta, in virtù dell'avvenuta produzione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento e degli atti di quietanza, neppure occorrendo “la produzione di estratti conto ex art. 119 co. 2 TUB, in quanto il finanziamento non è un rapporto regolato in conto corrente” (cfr. pag. 3 sent.).
8 L'enunciato e condivisibile assunto è in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza del
Supremo Consesso che, in un caso analogo sottoposto al suo vaglio, ha stabilito che “il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 … ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca
(cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016,
n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.
VI, ordinanza n. 21 del 2 gennaio 2023, in cui risultano richiamate le precedenti pronunce della S.C.: Cass., Sez. II, 29.11.2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22.04.2010, n. 9541;
6.07.2001, n. 9209).
Anche a tenore di un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce 18.2.2021), in quanto nel caso in cui il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è conseguita mediante il deposito del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma, 21.7.2022); ed ancora, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio,
5.07.2022).
Con il quarto motivo l'appellante ha ribadito la necessità di accertamento, mediante CTU contabile, in ordine alla validità e legittimità del contratto di mutuo, dovendosi verificare, a prescindere dalla qualificazione dello stesso, l'indicazione o meno dell'indicatore sintetico di costo (ISC), dolendosi dell'omessa pronuncia sul punto ad opera del giudice di prime cure, nonostante le richieste reiterate in tal senso formulate.
9 L'assunto non è condivisibile.
Il motivo, oltre ad essere privo di specificità, in quanto l'erroneità del TAEG indicato in contratto risulta solo enunciata e non suscettibile di alcuna verifica, è da ritenersi infondato anche nel merito, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il
TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, come peraltro già correttamente argomentato dal giudice di prime cure, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla
Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n.
39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (quali spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett. a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino 14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020,
Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente
10 fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
Con il quinto ed ultimo motivo viene criticata la decisione di I grado per aver disposto d'ufficio, “stante il carattere temerario dell'opposizione”, la condanna della società mutuataria ex art. 96 c.p.c., in mancanza di prova evidente della sussistenza della mala fede (quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi difensive sostenute) o la colpa grave (quale difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza), non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate.
Il motivo è infondato.
Giova ribadire come la responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., introdotta dall'art. 45, co. 12, L. n. 69/2009 quale strumento di deflazione del contenzioso al fine di scoraggiare che la parte proponga istanze giudiziali o resista in giudizio con superficialità, sia stata evidenziata anche dalla giurisprudenza riguardo alla sua “funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile” (Trib. Milano, sez. III, 8.01.2020, n. 73; Trib. Milano sez. III, 28.06.2019, n. 6387).
Ai fini della sua applicazione, non è richiesta né una specifica istanza di parte, né tanto meno la prova del danno patito: a tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (così Cass. civ., sez. lav., sent. 15.02.2021, n. 3830 e Cass. civ., sez. II, sent. 30.10.2020, n. 24125).
E ancora, “la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un abuso della potestas agendi. Al fine della
11 condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito non è necessario dimostrare il danno ma solo la consapevolezza della mala fede o della colpa grave” (Cass. civ., sez. II, sent. 3.09.2019, n. 22042).
La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. richiede un accertamento dell'esercizio, ad opera della parte soccombente, delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull'antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda così come dall'inammissibilità o dall'infondatezza di un'impugnazione (in tal senso, viene richiamata Cass., sent. 30.09.2021, n. 26545): nel caso di specie il giudice di prima istanza, correttamente, ha ravvisato il carattere temerario dell'opposizione proposta, che questa Corte territoriale condivide in ragione della natura esplorativa della domanda e della evidente fondatezza del credito di natura documentale, tempestivamente allegato e provato dalla difesa della già in sede di deposito della Pt_4 propria comparsa di costituzione in primo grado, a fronte del mancato versamento di neppure una delle rate di cui al piano di ammortamento, come si evince dall'estratto ex art. 50 TUB di complessivi €.495.000, di cui €.27.822,69 per rate scadute e insolute al
20.01.2014 ed €.467.177,31 quale residuo capitale a scadere.
Il Collegio rigetta, infine, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c. in relazione alla responsabilità aggravata dell'appellante nel presente giudizio di gravame, in mancanza di prova della mala fede o colpa grave, non emergendo che quest'ultimo abbia proposto l'azione nella sicura consapevolezza della infondatezza delle proprie ragioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, rigettato ogni mezzo istruttorio poiché irrilevante per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
12 La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
492/2022 del 30.06/1.07.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.15.658 (di cui €.
2.853 per studio controversia, €.
3.318 per fase introduttiva ed €.
9.487 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1183/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Fano (PU), Via Borsellino n. 10, elettivamente domiciliata in Ancona, Viale della Vittoria n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Miranda, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Avv. Marco Cassiani, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e con socio unico (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa, (c.f. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da con Controparte_3 sede in Milano alla Via Valtellina n. 15/17, elettivamente domiciliata in Milano alla Via
Passione n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Arturo Maria Dell'Isola e Marta Delia Enne, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 appellata
Oggetto: contratto di mutuo ipotecario – certificazione ex art. 50 TUB – omesso Par accertamento dell'indicazione dell' – responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 492/2022 del
30.06/1.07.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 492/2022 del 30.06/1.07.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da
(già nei confronti di e, Parte_1 Parte_3 Controparte_1 per essa, al fine di sentir revocare l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €.529.278,49 oltre interessi e spese, a titolo di rate impagate del mutuo ipotecario stipulato in data 29.10.2010 per la complessiva somma di
€.640.000 da restituirsi mediante versamento di n. 138 rate mensili posticipate di ammortamento con applicazione del metodo di ammortamento “ alla francese”, di cui n. 18 di preammortamento, eccependo il difetto di interesse ad agire in via monitoria della banca per risultare già titolare di un contratto di mutuo munito di formula esecutiva, l'abuso del diritto in violazione dei principi di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., l'irritualità, inidoneità ed inammissibilità della prova scritta per aver prodotto l'estratto conto ex art. 50
TUB autenticato e censurando, nel merito, l'illegittimità e l'insussistenza della pretesa creditoria della banca e l'erronea determinazione del rapporto credito/debito, respinta la richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione e di CTU contabile in quanto esplorativa, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il d.i. emesso, con condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di pagamento della somma di €.
4.900 ed oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma per l'omessa immotivata ammissione delle prove richieste, in particolare dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto e della documentazione contabile ed extracontabile riguardante il rapporto controverso, nonché della CTU finalizzata all'esatta determinazione dei conteggi esposti dalla banca, il quantum delle rate scadute e a scadere, con epurazione delle somme illegittimamente addebitate;
la sentenza ha, inoltre, omesso di rilevare il difetto di interesse ad agire in via monitoria della banca, nonché l'abuso del diritto, per aver azionato un contratto di mutuo munito di formula
2 esecutiva, in forza del quale era stata già iscritta ipoteca volontaria sui beni, con conseguente inutilità dell'azione monitoria finalizzata ad ottenere un'ipoteca giudiziale;
ulteriore vizio della sentenza attiene al rigetto dell'eccezione relativa al difetto di prova scritta erroneamente ritenuta assolta dalla certificazione ex art. 50 TUB, documento che invero contiene una incomprensibile imputazione di somme (apparentemente) raggruppate a titolo di interessi, applicati di anno in anno senza il minimo riscontro e/o spiegazione e senza indicazione alcuna dei tassi applicati e a quale titolo, non avendo la banca provveduto a produrre gli estratti conto integrali dalla data di apertura del rapporto di finanziamento, né l'estratto contabile completo;
né il giudice di prime cure ha accertato la validità e legittimità del contratto di mutuo, né egli ha verificato mediante l'invocata CTU la presenza o meno dell'indicatore sintetico di costo (ISC), in spregio all'art. 117, co. 8,
TUB, che non può non essere sanzionata con la nullità del contratto;
ingiusta è, infine, la sanzione ex art. 96, co. 3, c.p.c. dell'importo di €.
4.900 per avere la società correntista abusato del diritto, essendo stata proprio la banca a commettere tale abuso, instaurando inutilmente il presente giudizio ed ottenendo una duplicazione giudiziale di un titolo esecutivo, che già vantava anche in via stragiudiziale, senza avere in alcun modo integrato le proprie garanzie di pagamento, rimaste identiche a quelle possedute prima del deposito del ricorso in monitorio e che non potevano mutare, essendo già sottoposti ad ipoteca gli unici due immobili di proprietà della appellante.
Si è regolarmente costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 [...]
preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_2
348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame e ravvisando la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le istanze istruttorie richieste, oltre che meramente esplorative, risultavano anche del tutto inammissibili, inoltre l'atto pubblico non poteva dare atto dell'erogazione del mutuo da parte della banca, né della quietanza liberatoria rilasciata da parte mutuataria, invero dimostrati nel procedimento monitorio mediante la produzione delle quietanze e dell'estratto ex art. 50 TUB, che costituisce prova del credito azionato, né possono ritenersi producibili gli estratti conto ex art. 119. co.
2. TUB, poiché il finanziamento non è un rapporto regolato in conto corrente;
la mutuataria non ha mai negato di aver ricevuto le somme erogate dalla banca, né ha prodotto alcunché a supporto delle proprie doglianze, per cui l'opposizione è stata proposta nella consapevolezza del ricorrere dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità in rito ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata, implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio, oltre che da ritenersi assorbita dalla pronuncia della presente sentenza essendo, allo stato, irrilevante per essere stata la causa trattenuta in decisione.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha omesso immotivatamente l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte opponente nel generico presupposto di stile di aver ritenuto la causa matura per la decisione, senza tuttavia considerare la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio derivante dal rigetto sia dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. inerente alla consegna di copia della documentazione relativa all'intero periodo di svolgimento del rapporto, sia della CTU econometrica finalizzata ad accertare l'esatto ammontare della sorte capitale del credito vantato dalla banca, epurata dalle somme illegittime.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come dall'esame della documentazione in atti si evinca l'irrilevanza dell'approfondimento istruttorio richiesto dall'opponente, avendo la banca provveduto ad assolvere ampiamente al proprio onere probatorio mediante il deposito del contratto di mutuo, dell'estratto autenticato ex art 50 TUB, delle quietanze delle erogazioni eseguite rispettivamente in data 24.11.2010 per €.200.000, in data 30.11.2010 per €.250.000 e in data 27.12.2011 per €.45.000 e, infine, del piano di ammortamento, pertanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non ha alcuna ragione di accoglimento, così come è da ritenersi del tutto esplorativa la richiesta di CTU, non avendo la società mutuataria circostanziato affatto l'istanza rivolta ad accertare la legittimità dell'applicazione degli interessi la cui eccezione, risultando utilizzato il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” di cui all'art. 2 del contratto di mutuo, è infondata anche nel merito.
Reputa a tal proposito il Collegio di poter condividere l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 30 marzo 2022; Trib. Frosinone 30 Contr marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Padova 7 settembre 2021; Bari n.
12533/2020; Collegio Arbitrale di Milano n. 9033 del10 giugno 2022 n. 9033) secondo cui il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non introdurrebbe alcun occulto fenomeno anatocistico, né sarebbe incompatibile con la disposizione prevista dall'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, in quanto strutturato con la previsione che il debitore rientri
4 dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante (a differenza del piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), comprensiva di quota capitale, la cui incidenza rispetto al totale della singola rata aumenta nel tempo, più quota di interessi che, al contrario, si riduce a seguito del rimborso del capitale: “Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell'ammortamento alla francese, che venga richiamato il calcolo “a scalare” degli interessi” (ABF di Milano, 11 Maggio 2022, n. 7442).
La tipologia di rimborso dei contratti di finanziamento in esame prevede, quindi, una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente. All'inizio del periodo di rimborso l'importo della rata sarà costituito maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda: pertanto, la rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.
Dall'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché il cliente al quale viene consegnato il piano di ammortamento in allegato al contratto di mutuo potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, costituendo il piano di ammortamento -e la relativa strutturazione- la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.
Ed infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, ossia il debito non ancora restituito, pertanto, essi non potranno produrre altri interessi poiché resteranno separati dalla sorte capitale che sola, per sua natura, sarà produttiva di interessi.
La più recente giurisprudenza di merito, che si è occupata della questione, ha chiarito che
“la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x
5 tasso x tempo); la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Corte
Appello Roma, 30.1.2020 n. 731).
Ed ancora, “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso. In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi” (così Corte App. Venezia, sentenza
19 febbraio 2021).
Sull'argomento, va infine segnalato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia in materia di indeterminatezza dell'oggetto, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”; “deve … darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 77 del
29.05.2024).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
6 nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.
A fronte di tali considerazioni, non può accedersi alla richiesta di parte appellante di ammissione della CTU al fine di accertare la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti in violazione dell'obbligo di trasparenza sancito dall'art. 117 TUB, limitandosi in sostanza essa ad affermare che i frutti civili maturati in applicazione di un piano di ammortamento alla francese siano più alti rispetto a quelli che sarebbero maturati con un diverso piano di ammortamento, circostanza di fatto questa non riconducibile -come già detto- ad un fenomeno anatocistico, ma al diverso criterio di formazione della rata, e controbilanciata dall'interesse per il mutuatario di fruire di una rata costante e di importo più basso rispetto a quella che sarebbe dovuta in forza di un diverso tipo di ammortamento.
Con il secondo motivo la difesa appellante lamenta la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla banca creditrice e l'abuso del diritto per duplicazione del titolo esecutivo, con conseguente inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in relazione all'interesse della banca sotteso ad ottenere un'ipoteca giudiziale sugli stessi ed unici beni della società debitrice, già oggetto di ipoteca volontaria concessa al momento del rogito, avendo essa, a suo parere, fatto ricorso ad una procedura giudiziale inutile in
7 considerazione del titolo esecutivo di natura stragiudiziale già in suo possesso, costituito dal contratto di mutuo ipotecario.
La doglianza è infondata.
Osserva questa Corte territoriale come l'interesse della banca ad ottenere un provvedimento giudiziale di condanna non venga meno nel caso in cui essa vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale costituito da un contratto di mutuo ipotecario, non sussistendo nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, atteso che l'accertamento giudiziale di formazione successiva assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo le occasioni di possibile opposizione da parte del debitore (si vedano: Cass., n. 21768/2019; Cass., n. 23083/2013; Trib. Verona, sent. 5.10.2022, n. 1734).
Nel caso in esame, in particolare, l'art. 1 del contratto di mutuo disciplina le modalità di erogazione della somma finanziata in una o più soluzioni, in relazione all'avanzamento dei lavori previsti sull'immobile concesso in garanzia, con la conseguenza che l'atto pubblico non poteva dare atto dell'erogazione del mutuo da parte della banca, né della quietanza liberatoria rilasciata dalla società mutuataria, risultando i suddetti elementi invero dimostrati nel procedimento monitorio mediante la produzione delle quietanze e dell'estratto ex art. 50 TUB di successiva formazione.
Con il terzo motivo la società appellante si duole del capo della sentenza in cui il primo giudice ha reputato ampiamente assolto l'onere probatorio del credito ingiunto, nel presupposto della completezza della documentazione depositata dalla banca e costituita, in particolare, dall'estratto conto ex art. 50 TUB, senza invero considerare che il suddetto documento si connota solamente ad un incomprensibile imputazione di somme apparentemente aggregate a titolo di interessi, applicati di anno in anno, senza il minimo riscontro e/o spiegazione di alcunché, e senza che siano rilevati tassi applicati ed a quale titolo.
Il motivo è infondato.
Sul punto la sentenza impugnata ha, correttamente, ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico della banca parte opposta, in virtù dell'avvenuta produzione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento e degli atti di quietanza, neppure occorrendo “la produzione di estratti conto ex art. 119 co. 2 TUB, in quanto il finanziamento non è un rapporto regolato in conto corrente” (cfr. pag. 3 sent.).
8 L'enunciato e condivisibile assunto è in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza del
Supremo Consesso che, in un caso analogo sottoposto al suo vaglio, ha stabilito che “il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 … ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca
(cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016,
n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.
VI, ordinanza n. 21 del 2 gennaio 2023, in cui risultano richiamate le precedenti pronunce della S.C.: Cass., Sez. II, 29.11.2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22.04.2010, n. 9541;
6.07.2001, n. 9209).
Anche a tenore di un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce 18.2.2021), in quanto nel caso in cui il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è conseguita mediante il deposito del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma, 21.7.2022); ed ancora, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio,
5.07.2022).
Con il quarto motivo l'appellante ha ribadito la necessità di accertamento, mediante CTU contabile, in ordine alla validità e legittimità del contratto di mutuo, dovendosi verificare, a prescindere dalla qualificazione dello stesso, l'indicazione o meno dell'indicatore sintetico di costo (ISC), dolendosi dell'omessa pronuncia sul punto ad opera del giudice di prime cure, nonostante le richieste reiterate in tal senso formulate.
9 L'assunto non è condivisibile.
Il motivo, oltre ad essere privo di specificità, in quanto l'erroneità del TAEG indicato in contratto risulta solo enunciata e non suscettibile di alcuna verifica, è da ritenersi infondato anche nel merito, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il
TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, come peraltro già correttamente argomentato dal giudice di prime cure, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla
Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n.
39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (quali spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett. a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino 14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020,
Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente
10 fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
Con il quinto ed ultimo motivo viene criticata la decisione di I grado per aver disposto d'ufficio, “stante il carattere temerario dell'opposizione”, la condanna della società mutuataria ex art. 96 c.p.c., in mancanza di prova evidente della sussistenza della mala fede (quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi difensive sostenute) o la colpa grave (quale difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza), non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate.
Il motivo è infondato.
Giova ribadire come la responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., introdotta dall'art. 45, co. 12, L. n. 69/2009 quale strumento di deflazione del contenzioso al fine di scoraggiare che la parte proponga istanze giudiziali o resista in giudizio con superficialità, sia stata evidenziata anche dalla giurisprudenza riguardo alla sua “funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile” (Trib. Milano, sez. III, 8.01.2020, n. 73; Trib. Milano sez. III, 28.06.2019, n. 6387).
Ai fini della sua applicazione, non è richiesta né una specifica istanza di parte, né tanto meno la prova del danno patito: a tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (così Cass. civ., sez. lav., sent. 15.02.2021, n. 3830 e Cass. civ., sez. II, sent. 30.10.2020, n. 24125).
E ancora, “la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un abuso della potestas agendi. Al fine della
11 condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito non è necessario dimostrare il danno ma solo la consapevolezza della mala fede o della colpa grave” (Cass. civ., sez. II, sent. 3.09.2019, n. 22042).
La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. richiede un accertamento dell'esercizio, ad opera della parte soccombente, delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull'antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda così come dall'inammissibilità o dall'infondatezza di un'impugnazione (in tal senso, viene richiamata Cass., sent. 30.09.2021, n. 26545): nel caso di specie il giudice di prima istanza, correttamente, ha ravvisato il carattere temerario dell'opposizione proposta, che questa Corte territoriale condivide in ragione della natura esplorativa della domanda e della evidente fondatezza del credito di natura documentale, tempestivamente allegato e provato dalla difesa della già in sede di deposito della Pt_4 propria comparsa di costituzione in primo grado, a fronte del mancato versamento di neppure una delle rate di cui al piano di ammortamento, come si evince dall'estratto ex art. 50 TUB di complessivi €.495.000, di cui €.27.822,69 per rate scadute e insolute al
20.01.2014 ed €.467.177,31 quale residuo capitale a scadere.
Il Collegio rigetta, infine, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c. in relazione alla responsabilità aggravata dell'appellante nel presente giudizio di gravame, in mancanza di prova della mala fede o colpa grave, non emergendo che quest'ultimo abbia proposto l'azione nella sicura consapevolezza della infondatezza delle proprie ragioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, rigettato ogni mezzo istruttorio poiché irrilevante per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
12 La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
492/2022 del 30.06/1.07.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.15.658 (di cui €.
2.853 per studio controversia, €.
3.318 per fase introduttiva ed €.
9.487 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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