Sentenza 3 gennaio 1967
Massime • 4
Qualora la procura sia rilasciata in calce o a margine del ricorso per Cassazione, la certezza che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso, puo essere desunta, oltre che dalla sua trascrizione nella copia notificata al resistente, anche dal semplice richiamo che a detta procura venga fatta nella intestazione del ricorso. ( Conf 554'64).*
Le affermazioni ad abundantiam le quali benche contenute nella sentenza, non hanno efficacia determinante della decisione, non possono portare all'annullamento della sentenza. ( Conf sent 1552'66, mass n 323084; sent 1008'66, mass n 322012; ( Conf sent 1761'65).*
E ben vero che il giudice non e tenuto a discutere tutti i possibili e vari elementi probatori esistenti in Atti, essendo sufficiente che egli indichi su quali di essi e fondata la decisione adottata; peraltro, e anche vero che gli elementi posti a fondamento della decisione devono dare, di per se, la certezza che il giudice abbia tenuto conto, sia pure per implicito, di ogni prova sui punti decisivi della controversia. ( Conf mass n 321411).*
Il travisamento dei fatti - salvo che si traduca in omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia - non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, risolvendosi esso in un vizio della sentenza, riparabile mediante istanza di revocazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/1967, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 1967 |
Testo completo
Qualora la procura sia rilasciata in calce o a margine del ricorso per Cassazione, la certezza che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso, puo essere desunta, oltre che dalla sua trascrizione nella copia notificata al resistente, anche dal semplice richiamo che a detta procura venga fatta nella intestazione del ricorso. ( Conf 554'64).*