Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento".
Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento".