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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7564 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ambrogia Morgigno, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 09.06.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, il ricorrente deduceva: di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al N. 7564/2024 R.G., al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento in proprio favore della pensione ordinaria ovvero dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla L. 222/1984; che il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata presentazione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della domanda amministrativa relativa alle prestazioni di cui sopra;
che il decreto era ingiusto ed erroneo posto che in data 15.06.2023 il ricorrente aveva presentato il ricorso in via amministrativa telematicamente e prodotto la relativa ricevuta nel giudizio in questione.
Pertanto, il ricorrente proponeva il presente giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., domandando l'accertamento e la declaratoria delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni di cui alla L. 222/1984. Tanto in ragione dell'orientamento espresso dalla Corte di
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Cassazione, a mente del quale la pronuncia di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non impedisce che la sussistenza del requisito sanitario venga accertata mediante un successivo giudizio ordinario di cognizione, non avendo tale pronuncia efficacia di giudicato.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. CP_1
In particolare, l' sosteneva che la domanda era inammissibile a causa della mancata CP_1
presentazione della dichiarazione di dissenso da parte del ricorrente nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Sicché, la proposizione del ricorso di merito quale impugnativa del decreto di inammissibilità emesso in sede di cognizione sommaria configurava un'indebita duplicazione dei rimedi processuali in favore del ricorrente, stante l'inoppugnabilità delle sentenze emesse al termine della fase di merito.
Quanto al merito della pretesa, l' contestava la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il CP_1 riconoscimento delle prestazioni richieste in capo all'attore.
La domanda non necessitava di svolgimento di attività istruttoria.
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La domanda è inammissibile per i motivi che di seguito si espongono.
Il ricorrente, dopo aver adito il Giudice del Lavoro ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento della pensione ordinaria ovvero dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984 e dopo aver ottenuto una pronuncia di inammissibilità, ha adito nuovamente il Giudice mediante giudizio di merito ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., per contestare la predetta pronuncia e conseguire l'accertamento e la declaratoria della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste, in ragione delle patologie dedotte.
Occorre quindi acclarare se la domanda così formulata da sia ammissibile o meno, Parte_1
considerata la natura e le finalità del giudizio di merito prescelto.
Al riguardo, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 16685 del 2018; Cass. Sez. Lav.,
Ordinanza n. 10753 del 2022), formatosi in ordine alla possibilità di proporre ricorso per
Cassazione del provvedimento giudiziale di rigetto in rito del ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
Proprio sul punto, la Corte ha affermato che il rigetto del ricorso per a.t.p. per motivi di rito, ancorché per carenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste, non preclude l'instaurazione da parte del ricorrente di una successiva domanda avente ad oggetto il merito della pretesa fatta valere nelle forme del giudizio ordinario a cognizione piena.
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Ciò in quanto, la pronuncia di definizione in rito della controversia per accertamento tecnico preventivo (al pari dell'altra sopra menzionata) da un lato non incide sulla situazione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio – potendo l'istante presentare una nuova domanda al maturare delle condizioni prima mancanti – dall'altro configura condizione di procedibilità per l'esperimento del successivo giudizio ordinario. Tanto nel senso che l'accertamento tecnico preventivo si considera esperito ai fini della successiva instaurazione del ricorso di merito anche se non è culminato nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
In via ancor più specifica, in motivazione (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 16685 del 2018) la Corte testualmente ha affermato: “[…]
9. In linea generale deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nr.
1245 del 2004; Cass., nn. 12115 del 2006; 15949 del 2011).
10. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è reso nell'ambito di procedimento attivato ai sensi dell'art. 445 bis cod.proc.civ. Come noto, l'art. 445 bis cod.proc.civ. ("Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", di seguito " ) prevede che, nelle controversie in materia di CP_2
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge del 12 giugno 1984, nr. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (comma 1); a mente del successivo comma 2, "L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al comma 1. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso".
11. Questa Corte ha osservato che l'ammissibilità dell'A.T.P.O. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.)- che l'accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere avulso dalla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, correndosi, diversamente, il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso
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sanitario. E' stato, quindi, affermato che l'ammissibilità dell'A.T.P.O. "richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
inoltre, il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l' A.T.P." ( in termini, Cass. nr. 8932 del
2015). Si è ulteriormente precisato (Cass. nr. 8932 del 2015 che richiama Cass. nr. 5338 del 2014) che la pronuncia in tal modo resa ( id est di inammissibilità dell priva di incidenza con CP_2
efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato;
ciò in quanto "la pronuncia che, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per in rito, senza il seguito previsto CP_2
dall'art. 445 bis c.p.c., soddisfa comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 della disposizione (id est art. 445 bis cod. proc. civ.), essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione e, nel giudizio di merito, dovrà pertanto procedersi secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo di improcedibilità". Coerentemente con tali premesse è stato ritenuto improponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza che abbia dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per ATP per difetto dei relativi presupposti ( Cass. nr. 8932 del 2015 e, ex plurimis, cfr. ordinanze Cass., sez VI, nn. 14909 - 14486 - 22721 del 2017).
In particolare, le fattispecie che questa Corte ha esaminato, con le sentenze nr. 5338 del 2014 e nr.
8932 del 2015, riguardavano ricorsi ex art. 111 Cost. proposti avverso ordinanze di inammissibilità dell' dichiarate dal Tribunale per l'intervenuta decadenza semestrale del D.L. n. 269 del CP_2
2003, ex art. 42, convertito in legge nr. 326 del 2003.
12. Occorre quindi esaminare il caso, che qui ricorre, in cui il giudice dell' ha dichiarato, CP_2
all'esito dell'esame sommario sopra individuato, precluso l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, stante l'assenza, prime facie, delle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale, cui l'accertamento medesimo risultava preordinato ( indennità di accompagnamento).
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso difettasse di allegazioni in ordine al "peggioramento" delle condizioni di salute e, comunque, della prova di un quadro sanitario che giustificasse il richiesto accertamento, avendo la parte ricorrente depositato unicamente certificati medici di data anteriore
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al giudizio della commissione medica;
ha, pertanto, deciso la causa allo stato degli atti. data anteriore al giudizio della commissione medica;
ha, pertanto, deciso la causa allo stato degli atti.
13. Osserva la Corte che, coerentemente con il sistema fin qui delineato, in continuità con le pronunce innanzi ripercorse, il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari adottato dal giudice, in assenza delle operazioni di consulenza, non è destinato ad incidere con effetto di giudicato sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Trattasi, pur sempre, di una pronuncia resa nell'ambito di una verifica sommaria dei requisiti (in questo caso rivolta a quelli sanitari) che ha soddisfatto la condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'art. 445 bis cod. proc. civ. e consente alla parte di accedere, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., al giudizio ordinario per l'accertamento del diritto alla prestazione;
in questo giudizio così intrapreso, senza alcun rilievo di improcedibilità, l'eventuale questione di tempestività della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 42 del DL nr. 269 del 2003, convertito in legge nr. 326 del 2003 sarà valutata avuto riguardo alla data di deposito del ricorso per ATPO” (Cass. n. 16685/2018).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, si ritiene che il ricorrente, avverso il provvedimento di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per accertamento tecnico preventivo, avrebbe dovuto agire nelle forme del giudizio ordinario anziché mediante giudizio di merito di cui all'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto proporre una nuova domanda diretta ad ottenere l'accertamento dei requisiti (compreso quello sanitario) per percepire la prestazione richiesta, con istanza di condanna della parte resistente all'erogazione della prestazione richiesta in via autonoma rispetto al ricorso per a.t.p. dichiarato inammissibile.
Ciò in quanto mediante il giudizio di cui all'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte domanda il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili ai fini delle prestazioni richieste, opponendosi proprio alla valutazione delle predette condizioni. Detta opposizione non può essere formulata dall'odierno ricorrente nel caso di specie dal momento che egli non ha conseguito l'accertamento del requisito sanitario a causa della definizione della fase a.t.p. senza che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio. Dunque, difetta la cristallizzazione della valutazione sanitaria rispetto alla quale va articolata l'opposizione. In altri termini, la fase di merito prevista dall'art. 445 bis comma 6
c.p.c. presuppone sempre l'espletamento di una CTU medico-legale e non può essere avviata allorquando il ricorso per ATP sia stato dichiarato inammissibile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato il ricorso introduttivo del presente giudizio nei termini di contestazione del provvedimento di inammissibilità del giudizio per a.t.p. precedentemente instaurato, fornendo prova del presupposto ritenuto carente dal giudice della prima fase;
ma tale accertamento è inammissibile, per le ragioni suddette, essendo necessario che egli con autonomo
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giudizio chieda l'accertamento del diritto a conseguire la prestazione, previa verifica di ogni requisito previsto dalla legge.
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in ragione della novità e della peculiarità della questione trattata, sussistono i presupposti per una loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
11.10.2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trani in data 09.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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