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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 406/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
La Corte di appello civile così composta:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di II grado iscritta al n. 406/2024 R.G.
Tra
, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Buffarini
Guidi del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Po n.24, nonché presso il suo indirizzo di posta certificata , Email_1
come da delega a margine del reclamo Reclamante
e
, in persona del nominato liquidatore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Regni del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Mario Angeloni n.57, come da mandato in calce alla comparsa costitutiva Reclamata
e con l'intervento del
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della , emesso dal Controparte_1
Tribunale di Spoleto in data 20/6/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1 Cont
“Piaccia alla a Corte di Appello adita, previa fiSAzione dell'udienza di comparizione e del termine per la notifica del presente reclamo con il decreto di fiSAzione alla controparte, contrariis reiectis: accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in riforma del Decreto motivato di rigetto impugnato, dichiarare aperta con sentenza la Controparte_3
, Partita IVA , con sede in Todi (Pg), Loc. Le Barche Pian di San
[...] P.IVA_1
Martino 145, in persona del liquidatore Dr.SA , rimettendo gli atti al Tribunale di Controparte_4
Spoleto per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 C.C.I.I..
Con vittoria di spese di lite.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, cosi giudicare: - in via principale rigettare il reclamo per le motivazioni sopra indicate;
- in via subordinata, visto il principio del ne bis in idem, sospendere il presente giudizio all'esito del provvedimento del . Con vittoria Controparte_5
di spese ed onorari dei due gradi del giudizio secondo il D.M. 147/22 da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per il Pubblico Ministero: “Chiede sia respinto il reclamo e confermata la gravata decisione del
Tribunale di Spoleto.”.
All'udienza del 7/10/24, udita la discussione orale delle parti, la Corte riservava la causa in decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato interponeva reclamo avverso il decreto con cui il Parte_1
Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della inadempiente all'obbligo di pagamento del suo credito di Controparte_1
euro 243.599,97, per il quale peraltro eSA reclamante aveva già tentato il pignoramento dei corrispondenti importi senza ottenere alcunché. La dava altresì atto che la Parte_1 [...]
si era costituita in giudizio contestando preliminarmente la sua assoggettabilità alla CP_1
procedura di liquidazione giudiziale sul rilievo per cui la relativa normativa non sarebbe applicabile alle cooperative sociali, soggette ad altra normativa, con particolare riguardo all'art.14, comma 1, del decreto legislativo n.112/2017 che, in materia di imprese sociali, ne ha sancito l'assoggettabilità, in caso di insolvenza, alla sola procedura di liquidazione coatta amministrativa;
aggiungeva Parte_1
che inoltre la aveva chiesto, in subordine, la sospensione del presente Controparte_1 procedimento in quanto appariva prossima l'apertura a suo carico, da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy, proprio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Parte reclamante riferiva quindi che il Tribunale di Spoleto si era così pronunciato: “Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite”, motivando tale decisione con l'accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.civ., sez.I, n.29801 del 27/10/23) che - così interpretando il combinato disposto di cui al citato art.14, comma 1, del d.lvo n.112/2017 e dell'art.2545 terdecies cc – aveva ritenuto che le cooperative sociali non potessero in nessun caso essere assoggettate alla liquidazione giudiziale.
La esponeva quindi le proprie argomentazioni volte a condurre ad una diversa Parte_1
interpretazione dei rapporti tra le disposizioni di legge su citate, interpretazione secondo cui anche le cooperative sociali, a prescindere dagli interessi di rilevanza pubblicistica sottesi alla loro attività, soggiacevano al disposto di cui all'art.2545 terdecies cc e potevano quindi essere eventualmente assoggettate, in caso di insolvenza, anche alla procedura di liquidazione giudiziale.
Si costituiva anche in questa sede la ribadendo invece l'opposta tesi e chiedendo Controparte_1
quindi la conferma della sentenza impugnata;
sulla steSA linea si poneva anche la Procura generale intervenuta, aderendo alle tesi della cooperativa e chiedendo pertanto anch'eSA la conferma della decisione del Tribunale.
All'udienza del 7/10/24 la difesa della depositava il decreto del Ministero Controparte_1
delle imprese e del Made in Italy in data 3/10/24 con cui eSA era stata ammeSA alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Ciò posto si osserva che la citata pronuncia della Corte di CaSAzione secondo cui le cooperative sociali non potrebbero in ogni caso essere assoggettate alla liquidazione giudiziale pone un orientamento non unanime, sussistendo margini di opinabilità che non escludono una diversa interpretazione delle citate normative, tale per cui anche le cooperative in questione, pur considerando il loro l'oggetto “sociale”, inteso quale tutela e promozione di interessi sociali di natura pubblica, potrebbero anche essere assoggettate alla liquidazione giudiziale: si veda, del resto, tra le altre, la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 11/6/24 – prodotta in udienza dalla difesa di Parte_1
– che, argomentando sullo specifico punto qui in contestazione – era giunta a tali, diverse, conclusioni. Va però osservato che nella specie non occorre addentrarsi nell'esame approfondito delle opposte argomentazioni giurisprudenziali, potendo il presente procedimento essere deciso sulla base del c.d. principio della ragione più liquida secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia neceSArio esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (Cass. civ., sez.V, n.11458 del 11/5/18). Come si è visto, infatti, la difesa dell'odierna reclamata ha dato atto che la steSA è già stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa: ne consegue che, anche ove si fosse ritenuto applicabile alle cooperative sociali l'art.2545 terdecies cc e quindi anche ove si fosse ritenuta tale tipologia di cooperativa assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, si dovrebbe oggi in ogni caso applicare il comma 2 di tale disposizione codicistica il quale prevede che “La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento” (dove per “dichiarazioni di fallimento” deve oggi evidentemente intendersi, all'esito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, l'apertura della liquidazione giudiziale). Pertanto, essendo stato depositato agli atti il decreto di ammissione dell'odierna reclamata alla liquidazione coatta amministrativa, decreto intervenuto nelle more della trattazione del presente reclamo, tale giudizio è divenuto improcedibile.
Stante poi, per quanto già detto, l'esistenza di interpretazioni difformi in ordine alla ricostruzione sistematica delle normative incidenti sul fenomeno dell'insolvenza nelle cooperative sociali, si reputa equo compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
p.q.m.
- letto l'art.2545 terdecies cc, dichiara l'improcedibilità del reclamo;
- spese integralmente compensate;
- dichiara la sussistenza, a carico della società reclamante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.SA O. Paini) (d.SA C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
La Corte di appello civile così composta:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di II grado iscritta al n. 406/2024 R.G.
Tra
, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Buffarini
Guidi del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Po n.24, nonché presso il suo indirizzo di posta certificata , Email_1
come da delega a margine del reclamo Reclamante
e
, in persona del nominato liquidatore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Regni del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Mario Angeloni n.57, come da mandato in calce alla comparsa costitutiva Reclamata
e con l'intervento del
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della , emesso dal Controparte_1
Tribunale di Spoleto in data 20/6/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1 Cont
“Piaccia alla a Corte di Appello adita, previa fiSAzione dell'udienza di comparizione e del termine per la notifica del presente reclamo con il decreto di fiSAzione alla controparte, contrariis reiectis: accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in riforma del Decreto motivato di rigetto impugnato, dichiarare aperta con sentenza la Controparte_3
, Partita IVA , con sede in Todi (Pg), Loc. Le Barche Pian di San
[...] P.IVA_1
Martino 145, in persona del liquidatore Dr.SA , rimettendo gli atti al Tribunale di Controparte_4
Spoleto per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 C.C.I.I..
Con vittoria di spese di lite.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, cosi giudicare: - in via principale rigettare il reclamo per le motivazioni sopra indicate;
- in via subordinata, visto il principio del ne bis in idem, sospendere il presente giudizio all'esito del provvedimento del . Con vittoria Controparte_5
di spese ed onorari dei due gradi del giudizio secondo il D.M. 147/22 da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per il Pubblico Ministero: “Chiede sia respinto il reclamo e confermata la gravata decisione del
Tribunale di Spoleto.”.
All'udienza del 7/10/24, udita la discussione orale delle parti, la Corte riservava la causa in decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato interponeva reclamo avverso il decreto con cui il Parte_1
Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della inadempiente all'obbligo di pagamento del suo credito di Controparte_1
euro 243.599,97, per il quale peraltro eSA reclamante aveva già tentato il pignoramento dei corrispondenti importi senza ottenere alcunché. La dava altresì atto che la Parte_1 [...]
si era costituita in giudizio contestando preliminarmente la sua assoggettabilità alla CP_1
procedura di liquidazione giudiziale sul rilievo per cui la relativa normativa non sarebbe applicabile alle cooperative sociali, soggette ad altra normativa, con particolare riguardo all'art.14, comma 1, del decreto legislativo n.112/2017 che, in materia di imprese sociali, ne ha sancito l'assoggettabilità, in caso di insolvenza, alla sola procedura di liquidazione coatta amministrativa;
aggiungeva Parte_1
che inoltre la aveva chiesto, in subordine, la sospensione del presente Controparte_1 procedimento in quanto appariva prossima l'apertura a suo carico, da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy, proprio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Parte reclamante riferiva quindi che il Tribunale di Spoleto si era così pronunciato: “Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite”, motivando tale decisione con l'accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.civ., sez.I, n.29801 del 27/10/23) che - così interpretando il combinato disposto di cui al citato art.14, comma 1, del d.lvo n.112/2017 e dell'art.2545 terdecies cc – aveva ritenuto che le cooperative sociali non potessero in nessun caso essere assoggettate alla liquidazione giudiziale.
La esponeva quindi le proprie argomentazioni volte a condurre ad una diversa Parte_1
interpretazione dei rapporti tra le disposizioni di legge su citate, interpretazione secondo cui anche le cooperative sociali, a prescindere dagli interessi di rilevanza pubblicistica sottesi alla loro attività, soggiacevano al disposto di cui all'art.2545 terdecies cc e potevano quindi essere eventualmente assoggettate, in caso di insolvenza, anche alla procedura di liquidazione giudiziale.
Si costituiva anche in questa sede la ribadendo invece l'opposta tesi e chiedendo Controparte_1
quindi la conferma della sentenza impugnata;
sulla steSA linea si poneva anche la Procura generale intervenuta, aderendo alle tesi della cooperativa e chiedendo pertanto anch'eSA la conferma della decisione del Tribunale.
All'udienza del 7/10/24 la difesa della depositava il decreto del Ministero Controparte_1
delle imprese e del Made in Italy in data 3/10/24 con cui eSA era stata ammeSA alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Ciò posto si osserva che la citata pronuncia della Corte di CaSAzione secondo cui le cooperative sociali non potrebbero in ogni caso essere assoggettate alla liquidazione giudiziale pone un orientamento non unanime, sussistendo margini di opinabilità che non escludono una diversa interpretazione delle citate normative, tale per cui anche le cooperative in questione, pur considerando il loro l'oggetto “sociale”, inteso quale tutela e promozione di interessi sociali di natura pubblica, potrebbero anche essere assoggettate alla liquidazione giudiziale: si veda, del resto, tra le altre, la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 11/6/24 – prodotta in udienza dalla difesa di Parte_1
– che, argomentando sullo specifico punto qui in contestazione – era giunta a tali, diverse, conclusioni. Va però osservato che nella specie non occorre addentrarsi nell'esame approfondito delle opposte argomentazioni giurisprudenziali, potendo il presente procedimento essere deciso sulla base del c.d. principio della ragione più liquida secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia neceSArio esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (Cass. civ., sez.V, n.11458 del 11/5/18). Come si è visto, infatti, la difesa dell'odierna reclamata ha dato atto che la steSA è già stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa: ne consegue che, anche ove si fosse ritenuto applicabile alle cooperative sociali l'art.2545 terdecies cc e quindi anche ove si fosse ritenuta tale tipologia di cooperativa assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, si dovrebbe oggi in ogni caso applicare il comma 2 di tale disposizione codicistica il quale prevede che “La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento” (dove per “dichiarazioni di fallimento” deve oggi evidentemente intendersi, all'esito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, l'apertura della liquidazione giudiziale). Pertanto, essendo stato depositato agli atti il decreto di ammissione dell'odierna reclamata alla liquidazione coatta amministrativa, decreto intervenuto nelle more della trattazione del presente reclamo, tale giudizio è divenuto improcedibile.
Stante poi, per quanto già detto, l'esistenza di interpretazioni difformi in ordine alla ricostruzione sistematica delle normative incidenti sul fenomeno dell'insolvenza nelle cooperative sociali, si reputa equo compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
p.q.m.
- letto l'art.2545 terdecies cc, dichiara l'improcedibilità del reclamo;
- spese integralmente compensate;
- dichiara la sussistenza, a carico della società reclamante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.SA O. Paini) (d.SA C. Matteini)