Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 325
CASS
Sentenza 13 gennaio 2003

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La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non occorre che sia espressa attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti palese la volontà della parte di impugnare 'in toto' la sentenza di primo grado e che siano indicate le ragioni dell'impugnazione, ancorché sommariamente spiegate, così da permettere al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto non impugnato il capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto della domanda proposta in via subordinata, non tenendo conto che l'appellante, nell'atto di impugnazione, aveva censurato la pronuncia sotto il profilo dell'erronea valutazione delle deposizioni dei testimoni, dolendosi del rigetto della domanda formulata in linea gradata e chiedendone l'accoglimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 325
    Data del deposito : 13 gennaio 2003

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