Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non occorre che sia espressa attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti palese la volontà della parte di impugnare 'in toto' la sentenza di primo grado e che siano indicate le ragioni dell'impugnazione, ancorché sommariamente spiegate, così da permettere al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto non impugnato il capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto della domanda proposta in via subordinata, non tenendo conto che l'appellante, nell'atto di impugnazione, aveva censurato la pronuncia sotto il profilo dell'erronea valutazione delle deposizioni dei testimoni, dolendosi del rigetto della domanda formulata in linea gradata e chiedendone l'accoglimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DI LELLA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da SE CR, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Roberto G. Aloisio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Aloisio in via S. Valentino n.21 - Roma.
- ricorrente-
contro
BANCA CA.RI.ME S.p.A. in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Stanislao De Santis, giusta procura speciale per notaio Giglio del 17 luglio 2000 - Rep n. 19683, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Rienzo, via Antonio Mordini n.14 - Roma.
- controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 250 del 29/4/1999 - RG 454/1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Roberto Aloisio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per la inammissibilità, o, un subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/2/1992 innanzi al PR di Crotone, EP RI, dipendente della CARIME SPA dal 1994, premesso di essere inquadrato come impiegato di 2^, e di avere svolto dal novembre 1987 al febbraio 1991 le mansioni di capo e responsabile del reparto contabilità della succursale di Crotone, chiedeva il riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica di funzionario di 2^ dall'1/2/1988 ovvero, in via subordinata, in quella di quadro di 1^ dal 31/5/1989.
Il PR adito, con sentenza depositata il 18/2/1998, rigettava la domanda.
Il Tribunale di Crotone, con la sentenza impugnata, rigettava l'appello proposto dall'RI, e confermava la decisione pretorile:
A fondamento della decisione il giudice dei gravame ha osservato che correttamente il PR, con riferimento anche alla declaratoria di funzionario di cui all'art 1 del contratto collettivo nazionale, aveva escluso che l'RI avesse svolto la funzione di preposto al reparto contabilità, sia perché si era occupato solo di una parte dei compiti demandati al reparto contabilità, e senza peraltro esercitare alcun potere di coordinamento sugli altri dipendenti, sia in considerazione della preesistente copertura del posto rivendicato.
Ha evidenziato che il PR era pervenuto a tali conclusioni sulla base di una corretta complessiva valutazione delle risultanze testimoniali.
Ha inoltre osservato che nessun valore decisivo, ai fini del richiesto inquadramento come funzionario, poteva assumere la circostanza che il dipendente in questione aveva provveduto a firmare i documenti di riscontro contabile delle attività compiute nella succursale, in quanto il potere di firma, rilevante ai fini della qualifica richiesta, è quello che riguarda gli atti negoziali e gestionali a rilevanza esterna, ed attraverso il quale si manifesta il potere di rappresentanza dell'azienda. Ha infine osservato che il mancato riconoscimento, dal parte del pretore, anche della qualifica di quadro, oggetto della domanda subordinata, non era stato oggetto di gravame, per cui nessuna pronuncia si imponeva al riguardo.
Avverso tale decisione EP RI propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La CA.RI.ME. SPA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di mansioni del lavoratore, di interpretazione e applicazione del contratto collettivo di lavoro, nonché di onere della prova;
in particolare violazione degli artt. 2103, 1362 e ss, 2697 c.c., nonché degli artt 115, 116, e 360 n.3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto molteplici profili:
Il Tribunale sarebbe giunto a negare che l'RI avesse svolto le mansioni di preposto del settore contabilità sulla base di una erronea valutazione delle risultanze testimoniali, ed in particolare senza tener conto delle dichiarazioni dei testi ON e SC. Il profilo di censura non merita accoglimento.
Il Tribunale ha complessivamente valutato le deposizioni testimoniali, evidenziando come dalle stesse emerge che il ricorrente aveva svolto solo parte dei molteplici compiti propri del reparto contabilità, del quale non risultava avere assunto o ricoperto la posizione di preposto o di responsabile, non esercitando fra l'altro alcun potere gerarchico o di coordinamento sugli altri dipendenti.
La specifica doglianza per la quale il giudice del merito non avrebbe valutato le dichiarazioni dei testi ON e SC appare in parte infondata nel suo presupposto, avendo il giudice del gravame fatto esplicito riferimento alla testimonianza del ON, ed in parte priva di rilevanza, in quanto le dichiarazioni del SC, nella parte riportata dallo stesso ricorrente, si limitano ad indicare talune singole e specifiche competenze dell'RI nell'ambito del settore contabilità, non negate dalla sentenza impugnata, e delle quali il ricorrente omette di precisare la rilevanza ai fini della decisione.
La doglianza in esame si risolve dunque nell'opporre inammissibilmente una propria diversa valutazione delle risultanze testimoniali già esaminate e motivatamente valutate dal giudice del merito.
Con ulteriore profilo di censura, il ricorrente osserva che le mansioni di preposto al reparto di contabilità sono state previste dal contratto collettivo aziendale come proprie dell'impiegato di 1^.
Pertanto il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la qualifica di funzionario, il ricorrente aveva svolto le mansioni di preposto al reparto contabilità, e quindi riconoscere il diritto del ricorrente al suddetto inquadramento di impiegato di 1^. A parte la considerazione che nessuna domanda in tal senso risulta proposta, e che il giudice del merito non è tenuto a valutare ogni possibile inquadramento eventualmente spettante al lavoratore, al di fuori delle pretese azionate e delle deduzioni svolte, va preliminarmente osservato che il motivo di doglianza risulta assorbito dalla precedente statuizione con cui il giudice del merito ha escluso che il ricorrente avesse fornito la prova di aver ricoperto la posizione di preposto del reparto contabiltà. Con successivo profilo di censura, si sostiene che il giudice del merito è pervenuto ad escludere che il ricorrente avesse la responsabilità del reparto, in quanto vi era una "preesistente copertura del posto", senza motivare tale affermazione e senza tener conto delle dichiarazioni testimoniali (riportate in ricorso) dalle quali era emerso che il responsabile del reparto contabilità, avv. Capozza, era stato trasferito ad altro ufficio nell'ottobre 1987. La censura è infondata.
Il Tribunale nell'affermare "la preesistente copertura del posto" richiama il riferimento del PR a tale accertamento, da cui era emerso che la posizione di responsabile del reparto era stata ininterrottamente ricoperta (Capozza, Margiotta, Petrone). Si tratta di motivazione sostanzialmente integrata "per relationem", di cui non può disconoscersi la legittimità, quando come nel caso di specie, l'iter argomentativo risulta corretto, ed il giudice del gravame abbia dato risposta alle censure proposte contro la sentenza di primo grado, e che consente alla Corte di tener conto anche della sentenza del PR. (Cass 12035 del 21/11/1995; Cass 1176 del 15/2/1996). Con ulteriore profilo di doglianza, il ricorrente censura la decisione impugnata, per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di riconoscimento della qualifica di quadro, sulla falsa considerazione che nessuna specifica impugnazione era stata proposta avverso la statuizione di rigetto del PR.
Il profilo di doglianza in esame merita accoglimento. Con l'atto di appello l'RI aveva denunciato, sotto il profilo della errata valutazione delle risultanze testimoniali, la erroneità della decisione pretorile nella parte in cui aveva rigettato altresì la domanda subordinata, e nelle conclusioni esplicitamente ne aveva chiesto l'accoglimento.
Ciò soddisfa l'esigenza avuta di mira dall'art. 342 c.p.c., il quale non richiede l'impiego di formule sacramentali ne' una rigorosa enunciazione dei punti e dei motivi dell'appello, quando appaia evidente, come nel caso concreto, la volontà della parte d'impugnare in toto la sentenza di primo grado sia pure sommariamente, siano spiegate le ragioni dell'impugnazione al fine di consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è formulato il gravame (cass. 8181 del 22/07/1993). Il giudice del gravame avrebbe dovuto pertanto prendere in esame la domanda proposta in via subordinata e pronunciarsi sulla stessa in relazione alle ragioni della impugnazione.
Il rigetto della domanda subordinata, sulla base dell'erroneo rilievo dell'assenza di censura alla statuizione pretorile, si risolve in un vizio motivazionale che comporta la necessità di cassare detta pronuncia, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà a nuovo esame della domanda proposta in via subordinata, ed avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla qualifica di quadro di 1^.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003