Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1146
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 novembre 1951
Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-1952 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 25 novembre 1951