Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-1952 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-1952 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.