TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 91/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco presidente rel
dott. Claudio Michelucci giudice
dott. Maria Cristina Persico giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la pronuncia dell'adozione di persona maggiore d'età iscritto al n. RGVG
91/2025 proposto da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Paruzzaro (NO), via Roma n. 3 rappresentato e difeso dall'avv. C. Luciani presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: adozione di persona maggiorenne
Per la ricorrente: “accogliersi il ricorso”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 chiedeva a questo tribunale di far luogo Parte_2
all'adozione, ai sensi degli artt 291 e ss c.c., di nata a [...] il 10 Controparte_1
giugno 1999.
Premetteva di aver conosciuto l'adottanda nel 2013 nell'ambito di un progetto organizzato dall'Associazione “I Bambini Dell'Est”, che da diversi anni si occupava di predisporre interventi di accoglienza a favore di minori provenienti dall'area di Chernobyl, che la stessa in Ucraina si trovava collocata in un orfanotrofio a causa della propria difficile situazione familiare, avendo la madre in un primo momento subito un periodo di detenzione, in seguito al quale si era del tutto disinteressata alla figlia, tanto che era stata privata della responsabilità genitoriale nel 2011
(doc.4), che, allo stesso modo, il padre non era mai stato presente nella vita dell'adottanda, che grazie al predetto progetto, l'adottanda era stata più volte sua ospite, potendo per la prima volta nella sua vita sperimentare il calore di una famiglia e un ambiente diverso da quello dell'istituto, che a seguito del compimento della maggiore età da parte dell'adottanda, non potendo più far parte del progetto di accoglienza previsto per i soli minori, la stessa veniva in Italia in qualità di accompagnatrice e anche in tali occasioni era ospite dell'adottante, che tra loro vi era dunque un rapporto assiduo, che essa ricorrente rappresentava - e rappresenta tuttora - per la ragazza un vero e proprio punto di riferimento a cui rivolgersi per ogni necessità, stante anche l'assenza di rapporti con la propria famiglia di origine, che a seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, stanti gli evidenti rischi che la permanenza nel proprio paese portava con sé, l'adottanda si trasferiva in Italia, riuscendo a costruire una propria nuova quotidianità, soprattutto grazie al supporto, sia affettivo che materiale, di essa ricorrente e del di lei compagno, , Persona_1
che il trasferimento dell'adottanda in Italia aveva intensificato ancora di più i rapporti tra le parti, tanto da far riemergere il desiderio di entrambe di dare una qualificazione, anche giuridica, al profondo rapporto affettivo che le lega da quando la ragazza era appena un'adolescente, che essa ricorrente è di stato libero ed è priva di discendenti, che l'adottanda non è coniugata, né è mai stata adottata da altra persona, che non ha più notizie della madre né dal padre, con i quali ha contatti da anni avendo vissuto gran parte della propria infanzia in orfanotrofio, né ha modo di rintracciarli, considerato il conflitto in corso, che rende sostanzialmente impossibile anche solo sapere se siano entrambi ancora in vita, che ai sensi dell'art. 38 comma 2 della l. n. 218 del 31 maggio 1995 è salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda, che l'adottanda è cittadina ucraina e secondo il codice della famiglia attualmente vigente di quel paese, è possibile adottare una persona maggiore di età in casi eccezionali, qualora la predetta sia orfana o sia stata privata delle necessarie cure da parte dei genitori, che nulla è invece previsto in punto di eventuali consensi richiesti, che in caso di cittadino straniero il cognome è regolato dalla legge nazionale dell'adottante e, nel caso di specie, secondo quanto stabilito dal Codice Civile d'Ucraina (CCU) art. 28 comma 1, il nome di una persona fisica comprende tre componenti: cognome, nome e patronimico, che l'art. 295 del CCU prevede, tra l'altro, per una persona fisica che abbia compiuto sedici anni, il diritto al cambio di qualsiasi parte del proprio nome (cognome, nome e patronimico), che secondo quanto previsto dalla legge Ucraina, il cambio di una o più componenti del nome e cognome è consentita a seguito a seguito dell'adozione o della revoca dell'adozione, che sia la ricorrente che l'adottanda desiderano che aggiunga il cognome anteponendolo al CP_1 Pt_1
proprio, ai sensi dell'art. 299 c.c. ritenendolo un elemento importante al fine del riconoscimento, anche verso l'esterno, del legame che le unisce.
Tanto premesso chiedeva farsi luogo all'adozione da parte sua di Controparte_1
Manifestato dalle parti il consenso previsto dalla legge, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
La domanda di adozione avanzata da è fondata e va accolta. Parte_1
Le persone interessate al provvedimento e cioè l'adottante e l'adottanda, hanno prestato il prescritto consenso ai sensi dell'art 296 c.c.
Non è possibile per le ragioni indicate in ricorso e ribadite dalle parti in udienza, acquisire l'assenso dei genitori dell'adottanda richiesto dall'art 297 c.c.
Come correttamente esposto in ricorso, ai sensi dell'art 38 comma 2 della l. n. 218 del 31 maggio
1995 è salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda, l'adottanda è cittadina ucraina e secondo il codice della famiglia ucraino attualmente vigente, è possibile adottare una persona maggiore di età in casi eccezionali, qualora la predetta sia orfana o sia stata privata delle necessarie cure da parte dei genitori, come nel caso di specie.
Si dispone che l'adottanda assuma il cognome anteponendolo al proprio, prevedendo Pt_3
l'art. 295 del Codice Civile Ucraino, la possibilità per una persona fisica che abbia compiuto sedici anni, di cambiare qualsiasi parte del proprio nome (cognome, nome e patronimico), in caso di adozione.
Nulla per le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania così provvede:
dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] Controparte_1
da parte di (C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
dispone che l'adottata assuma il cognome anteponendolo al proprio;
Pt_1
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 314 c.c. nulla per le spese
Così deciso in Verbania il 9.6.2025
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)