Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1400 / 2020
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1400 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo, con i quali elettivamente domicilia in Bovalino (RC), Via Garibaldi n. 218
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale elettivamente domicilia in
Reggio Calabria, Via Domenico Romeo n. 15, presso l'Ufficio Legale
Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.06.2020, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha svolto attività lavorativa, dal 01.10.2018 al 11.06.2019, alle dipendenze del , presso l'Istituto “De Amicis” di Platì; CP_2
- che, in data 12.06.2019, alla cessazione del rapporto di lavoro, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge, ha presentato domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione “Naspi”, rigettata dall' con la seguente CP_1
motivazione: “non risulta comunicazione unilav”;
- che ha presentato istanza di riesame, riscontrata in data 18.11.2020 3
dall' , che ha comunicato la concessione del beneficio richiesto, con CP_1
decorrenza dal 19.06.2019, per un numero di 30 giorni;
- che, avverso tale provvedimento, al fine di ottenere l'indennità NASPI dal 19.06.2019 al 01.10.2019, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale
, rimasto privo di riscontro;
CP_1
- che l'obbligo della comunicazione “unilav” è un vincolo che ricade sul datore di lavoro e, nella specie, si presume sia stato assolto, in quanto, in seguito alla domanda di riesame, la prestazione è stata riconosciuta;
- che, tuttavia, il successivo riconoscimento risulta errato nel quantum, avendo la ricorrente diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo dal
19.06.2019 al 01.10.2019, in cui la stessa non ha lavorato;
- che soddisfa tutti i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 22/2015 ai fini del riconoscimento della Naspi che, tenendo conto della retribuzione imponibile, delle settimane lavorate nel periodo e dei contributi utili, ammonta ad € 963,54 mensili, per un totale di €. 3.326,78, per il periodo dal 19.06.2019 al 01.10.2019.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede che la S.V. Ill.ma, ritenuta la propria competenza, voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, a percepire l'indennità NASPI prevista dal decreto legislativo n. 22 del
4 marzo 2015, per il periodo di disoccupazione involontaria dal 19.06.2019 al
01.10.2019, nella misura di €. 3.326,78 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Per gli effetti, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento l'indennità NASPI per il periodo di disoccupazione involontaria dal 19.06.2019 al 01.10.2019, nella misura di €.
3.326,78 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Condannare l' al CP_1
pagamento delle spese diritti ed onorari di causa e rimborso spese generali, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 CPC a favore dei procuratori antistatari..”. 4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che gli indirizzi P.E.C. utilizzati dalla controparte per la notificazione non sono presenti né in ReGIndE né sul Registro PP.AA, e, pertanto, la notificazione deve ritenersi nulla;
- che la sig.ra ha prestato attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze del e, alla scadenza di ogni contratto, ha Controparte_3
sempre presentato all' richiesta di erogazione dell'indennità Naspi, CP_1
accolta ed erogata per 21 settimane nell'anno 2016, 10 settimane nell'anno
2017 e 16 settimane per l'anno 2018;
- che l'indennità di disoccupazione per l'anno 2019 è stata erogata, con decorrenza dal 19.06.2019, nella misura di 30 giorni, sulla scorta dei periodi di contribuzione denunciati dal , ai quali sono stati sottratti i periodi che CP_2
avevano già dato luogo all'erogazione della prestazione negli anni precedenti;
- che, in data 26.11.2019, è stata corrisposta alla ricorrente la somma lorda di € 656,60 per il periodo dal 19.06.2019 al 08.07.2019, mentre nel 2020
è stata erogata l'ulteriore somma lorda di € 328,30 in relazione al periodo
09.07.2019 -18.07.2019;
- che nessuna altra somma risulta dovuta alla ricorrente a titolo di indennità Naspi in relazione alla domanda presentata il 12.06.2019;
- che la sig.ra , nel promuovere il giudizio, ha omesso di detrarre Pt_1
dall'importo richiesto le somme già percepite per la prestazione richiesta;
- che ha determinato in maniera corretta, nel provvedimento di liquidazione del 18.11.2019, la misura e la durata della prestazione;
- che la ricorrente non ha assolto l'onere di provare, e prima ancora di allegare, i fatti costitutivi del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione nella misura richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
Istruita la causa, con decreto del 06.12.2023 è stata disposta la 5
sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
**** Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo sollevata dall' nella memoria di costituzione, CP_1
considerando, tra l'altro, che, non profilandosi un'ipotesi di inesistenza della notifica, trova applicazione il principio del raggiungimento dello scopo, dal momento che l' si è costituito e ha spiegato le proprie difese (Cassazione CP_1
civile, ordinanza n. 24329/2024)
Nel merito, giova premettere che la “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego” (naspi) è stata istituita dall'art. 1 co. 1 D.lgs, n. 22 del
2015, (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013).
Invero, tale indennità mensile svolge la funzione di “fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
In particolare, l'art. 3 del D.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce che: “
1. La
Napsi e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal 6
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.”
Inoltre, l'articolo 5 del medesimo testo normativo stabilisce che: “ 1.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane”.
Nella specie, l' , in un primo momento, aveva respinto la domanda CP_1
proposta dalla ricorrente con la seguente motivazione “non risulta comunicazione unilav”; tuttavia, tale motivazione può ritenersi superata dal momento che l'Istituto, in seguito all'istanza di riesame presentata dalla ricorrente, ha parzialmente accolto la domanda di disoccupazione, con decorrenza dal 19/06/2019, per trenta giorni.
Pertanto, il contrasto tra le parti concerne il periodo di riferimento che, secondo la ricostruzione attorea, andrebbe dal 19/06/2019 al 01/10/2019, non dal 19/06/2019 al 19/07/2019.
L' , nel negare la spettanza dell'indennità di disoccupazione in CP_1
capo alla ricorrente per un tempo superiore a 30 giorni, sostiene che la stessa è stata calcolata sulla base delle residue giornate indennizzabili, in quanto la ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze del in Controparte_3
virtù di molteplici contratti a tempo determinato al termine dei quali avrebbe via via goduto dell'indennità di disoccupazione, con la conseguenza che i periodi già indennizzati non potrebbero essere indennizzati due volte.
Tuttavia, l' ha offerto alcuna prova a sostegno di tale assunto, non CP_1
avendo prodotto documentazione comprovante l'effettiva erogazione dell'indennità di disoccupazione con riferimento ai periodi lavorativi svolti dalla ricorrente nell'anno 2019. 7
Ed invero l ha eccepito che la sig.ra ha CP_1 Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze del e, alla Controparte_3
scadenza di ogni contratto, ha sempre presentato all' richiesta di CP_1
erogazione di indennità Naspi;
tuttavia, nello stesso tempo, l'istituto ha dedotto che le domande sono state accolte ed erogate per 21 settimane nell'anno 2016, 10 settimane nell'anno 2017 e 16 settimane per l'anno 2018, mentre non ha offerto allegazioni con riferimento all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel 2019.
A fronte del totale difetto di allegazione da parte dell' con CP_1
riferimento al periodo oggetto di causa, parte ricorrente ha prodotto i contratti individuali stipulati dalla signora a partire dalla fine dell'anno 2018 Pt_1
fino al mese di giugno 2019, dai quali si evince che la stessa ha lavorato alle dipendenze del per otto mesi, fino al momento in cui Controparte_3
ha presentato la domanda di NASPI.
Dalla consultazione dei contratti allegati, si evince che la ricorrente ha lavorato per otto mesi quasi senza soluzione di continuità, soddisfacendo così i presupposti per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione per il periodo dal 19/06/2019 al 01/10/2019 e non soltanto per una durata di trenta giorni accordata dall . CP_1
Infatti, la ricorrente ha lavorato, a partire da ottobre 2018, quasi senza soluzione di continuità con la conseguenza che l' (che non ha fornito la CP_1
prova di aver già indennizzato tali periodi versando l'indennità di disoccupazione al termine di ogni contratto, ma al contrario, ha allegato di aver erogato l'indennità di disoccupazione per 21 settimane nell'anno 2016,
10 settimane nell'anno 2017 e 16 settimane per l'anno 2018) non avrebbe potuto erogare l'indennità di disoccupazione, che presuppone l'assenza di attività lavorativa, nei periodi in cui la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del ministero dell'istruzione, in virtù di contratti a tempo determinato.
A fronte delle allegazioni fornite dalla ricorrente, in ordine al numero di 8
giornate lavorative svolte tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, nulla ha provato l' , che ha dedotto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione CP_1
per 21 settimane nell'anno 2016, 10 settimane nell'anno 2017 e 16 settimane per l'anno 2018 e ha allegato i pagamenti eseguiti a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo dal 5/08/2018 al 9/10/2018 e poi dal 19/06/2019 al 8/07/2019, ma non ha allegato di aver eseguito alcun pagamento con riferimento ai periodi nei quali, alla luce di quanto provato dalla ricorrente e non confutato dall' , la signora ha lavorato quasi senza soluzione CP_1 Pt_1
di continuità tra ottobre 2018 e giugno 2019.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Con riferimento alla quantificazione, la stessa non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' che ha soltanto eccepito la mancata CP_1
sottrazione delle somme giù erogate.
Pertanto, il conteggio operato dalla ricorrente, coerente con la documentazione in atti e con il dato normativo, può essere accreditato nel presente giudizio, previa sottrazione delle somme già erogate per effetto del provvedimento di riesame.
Nello specifico, dall'estratto contributivo versato in atti, risulta che l' , per l'anno 2019, ha riconosciuto 5 settimane a titolo di indennità CP_1
Naspi per un importo di €. 1.728,00
Nondimeno l'Istituto ha allegato di aver erogato la somma di € 994,90 per trenta giorni (circostanza non confutata - ad esempio mediante la produzione di un estratto conto riportante una somma differente - dalla ricorrente la quale ha pertanto dedotto ma in alcun modo provato di aver ricevuto una somma inferiore) da sottrarre alla somma di € 3326,00 richiesta dalla ricorrente, ottenendo così la somma di € 2331,10, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' da distrarsi in favore dei CP_1 9
procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1
N.R.G. 1400/2020, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'indennità NASPI prevista dal decreto Parte_1
legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, per il periodo di disoccupazione involontaria dal 19.06.2019 al 01.10.2019, detratti i pagamenti già eseguiti dall' nella misura di € 2331,10, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1
soddisfo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento l'indennità NASPI per il periodo di disoccupazione involontaria dal 19.06.2019 al 01.10.2019, nella misura di € 2331,10 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
886,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 18/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci