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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/08/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n.189/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 757/2021 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 30.03.2021, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t. domiciliata presso Parte_1 Parte_2
l'avv. Raffaela Errico dalla quale è rappresentata e difesa;
appellante e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 domiciliata presso l'avv. Francesco De Palma dal quale è rappresentata e difesa;
appellata nonché quale procuratrice della Parte_3 [...]
n persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso Parte_4
l'avv. Francesco De Palma dal quale è rappresentata e difesa;
interventore
All'udienza del 14.03.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6/12.05.2016 la (società operante nel settore Parte_1
Par edile con sede in Leporano, in seguito, per brevità, , in persona del legale rappresentante Pt_2
Contr
, conveniva in giudizio la (in seguito, per brevità,
[...] Controparte_1 per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 195.901,20 illegittimamente addebitata sul proprio conto corrente n. 9620/37363.85 a seguito del pagamento a soggetti non legittimati, da parte Contr della Filiale di NO della ove era radicato il citato rapporto, di numerosi assegni bancari non Par trasferibili, emessi dalla in persona di a favore di “se medesima” e riscossi in Parte_2 contanti per cassa da terzi estranei, oltre che per vari vizi di nullità/annullabilità delle operazioni di cambio eseguite, anche per violazione del generale dovere di correttezza, buona fede e diligenza specifica di cui agli artt. 1175, 1176 co. 2 e 1375 c.c. e inadempimento della convenzione di assegni ex art. 43 legge assegni. La sosteneva, infatti, che in esecuzione di un rapporto di fiducia Pt_1 consolidatosi nel tempo con la Filiale di NO (TA) e con il suo direttore, l'operatività bancaria della società si svolgeva di frequente con la consegna di titoli rilasciati in bianco per il pagamento di imposte e tasse il cui importo veniva comunicato, di volta in volta, dal proprio consulente al direttore di filiale. Ciò nell'ambito di un rapporto improntato alla massima fiducia e finalizzato ad agevolare il normale fluire dell'attività d'impresa. Tuttavia, a seguito di alcune verifiche contabili interne all'azienda, il titolare della G.N. veniva a conoscenza dello addebito di assegni non riconducibili al pagamento di imposte e, pertanto, chiedeva alla banca giustificazione di tali addebiti sul proprio conto Contr corrente. Fornite successivamente da parte degli assegni addebitati con le relative distinte di Par incasso per contanti, rilevava la falsità delle firme a nome di apposte su tali Parte_2 distinte e promuoveva quindi il giudizio di primo grado per il recupero delle somme mai riscosse da Par
illegittimamente addebitate sul conto della stessa e versate per contanti a soggetti non legittimati. Contr Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice deducendo la scarsa credibilità della Par ricostruzione dei fatti di causa e la regolarità della negoziazione degli assegni in favore della
Disposta ed espletata c.t.u. grafologica sulle firme apposte sulle 27 distinte di presentazione allo Contr incasso dei 27 assegni bancari (distinte e assegni depositati nel frattempo in originale da a mezzo del grafologo dott. costui, nonostante l'esame da lui compiuto su sole tre firme e Per_1
Par senza rilievi strumentali, nonostante le opposte conclusioni del consulente grafologo della concludeva per l'autenticità delle firme apposte dal Pt_2
Rigettate tutte le altre richieste istruttorie e anche quella di rinnovazione della c.t.u. avanzata dalla Par che contestava fermamente le conclusioni del consulente d'ufficio, con la sentenza n. 757/2021 pubblicata il 30.03.2021, il Tribunale di Taranto rigettava la domanda della di Parte_1 condannare la al pagamento dell'importo di €.195.901,20 20 e condannava altresì CP_3
l'attrice alla rifusione delle spese processuali.
Par Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2021 la proponeva appello, allegando quali motivi di impugnazione l'errata valutazione delle circostanze di fatto, l'errata valutazione e la omessa Contr pronuncia delle violazioni di legge commesse da sia in relazione alla normativa antiriciclaggio
(D.Lg. 21.11.2007 n. 231 art. 18) che in relazione agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e all'art. 43 RD 21.12.1933 n. 1736, l'erroneità della consulenza grafologica effettuata dal c.t.u. e lo errato recepimento delle conclusioni del c.t.u. da parte del tribunale. Par La chiedeva pertanto alla Corte: a) in via preliminare, l'immediata sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c.; in via istruttoria,
l'ammissione dell'istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado (e specificatamente, la rinnovazione della CTU grafologica, l'ammissione della prova per testi e allo esito CTU contabile); Contr b) in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, la condanna di alla Par restituzione in favore della di tutte le somme addebitate sul c/c n. 9620/37363.85 a suo tempo radicato presso la filiale di NO (TA), ammontanti ad € 195.901,20 per l'illegittimo pagamento degli indicati assegni non trasferibili emessi a favore di se medesimo e in assenza di prova del pagamento al legittimo beneficiario, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Contr Si costituiva contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello.
Interveniva in giudizio la non in proprio ma quale procuratrice di Parte_3 [...]
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dichiarandosi esclusiva titolare dei Controparte_4
Contr crediti e dei rapporti inclusi nel “Compendio Scisso”, ivi compreso il credito già vantato da nei Par confronti della e dei suoi fideiussori. La aderendo in toto alla difesa della banca Pt_5 appellata, concludeva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e il rigetto di ogni avversa domanda, previa valutazione di ammissibilità dell'intervento della nel presente giudizio, Pt_4 con vittoria di spese e compensi di lite.
Rinviata la causa all'udienza dell'11.11.2022 per la precisazione delle conclusioni e riservata in detta udienza la causa per la decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo per la rinnovazione della c.t.u. grafologica a mezzo del dott. il quale, previo esame specifico di ognuna delle Persona_2 ventisette firme apposte in calce alle distinte di pagamento per cassa disconosciute da , Parte_2 accertava e dichiarava la non riconducibilità al di 26 delle 27 firme disconosciute, in quanto Pt_2 accertava l'autenticità solo di quella catalogata come X12, apposta sulla distinta di cambio per cassa dell'assegno dell'importo di €. 7.110,40.
Con la sentenza non definitiva n. 286/2024 pubblicata il 31.07.2024, la Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto così decideva: “1 dichiara l'inammissibilità dell'intervento di
[...]
e per essa della sua procuratrice Parte_6 Parte_3
; 2 accerta e dichiara come apocrife le firme riferite a , presenti
[...] Parte_2 sulle distinte di cambio per cassa prodotte, ad eccezione di quella presente sulla distinta individuata con X12 di E. 7.110,40, per un totale di E. 188.790,80 secondo l'accertamento effettuato dalla ctu del dr.
3. accerta e dichiara la concorrente responsabilità delle parti nella misura del 70% in capo Per_2 alla e del 30% in capo a 4. disponeva con separata Controparte_1 Parte_2 ordinanza per la prosecuzione del giudizio”.
Rimessa la causa nuovamente sul ruolo, la Corte disponeva c.t.u. contabile per la rideterminazione del saldo finale del conto corrente intercorso tra le parti sulla base delle condizioni contrattuali ivi Contr pattuite e previa espunzione dal conto della somma suddetta versata da a terzi.
All'udienza del 14.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Premesso brevemente che questo collegio non può che attenersi a quanto dichiarato e disposto con la sentenza non definitiva n. 186/2024 di questa stessa Corte (la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento di e per essa della sua Parte_6 procuratrice l'accertamento e la dichiarazione Parte_3 Parte_3 dell'apocrifia delle firme riferite a presenti sulle distinte di cambio per cassa Parte_2 prodotte, ad eccezione di quella presente sulla distinta individuata con X12 di € 7.110,40, per un totale di € 188.790,80 secondo l'accertamento effettuato dalla ctu del dr. l'accertamento e la Per_2 dichiarazione della concorrente responsabilità delle parti nella misura del 70% in capo alla
[...]
e del 30% in capo a , premesso che occorre in questa sede Controparte_1 Parte_2
Par pronunciarsi sulla domanda restitutoria proposta dalla e sul danno da svalutazione monetaria Par asseritamente subito dalla per l'illegittimo addebito dell'importo su indicato degli assegni bancari pagati a terzi, si ritengono le domande attoree meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Contr Par Considerato che i rapporti tra e erano regolati dal conto corrente e che - pertanto - i ventisei assegni incassati da soggetto non corrispondente a sono stati addebitati sul conto Parte_2
Contr Par corrente in essere tra il e la che il loro addebito ha avuto effetti in termini di capitale, interessi, spese e commissioni sul saldo del detto conto, quello che l'attrice qualifica quale diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca va individuato piuttosto quale diritto al pagamento del saldo effettivo del detto conto, rettificato con l'eliminazione degli addebiti illegittimi degli assegni. La prevista regolamentazione degli assegni mediante addebito in conto corrente implica, cioè, che la “ripetizione” degli importi degli assegni debba avvenire mediante il Contr riaccredito delle somme versate erroneamente da a soggetto non legittimato e la espunzione dei relativi addebiti, con tutte le conseguenze in termini di capitale, spese, commissioni e interessi sul saldo finale del rapporto, nonché con il ricalcolo del saldo alla luce dell'eliminazione degli addebiti illegittimi delle somme dei ventisei assegni. Applicate pertanto le previste condizioni contrattuali (compresa la commissione di messa a disposizione ai sensi dell'art.2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185 e dell'art. 117 bis TUB, ma senza applicazione della commissione di istruttoria veloce prevista dall'art. 117 bis TUB perché non verificati sconfinamenti reali oltre il fido, come precisato dal consulente d'ufficio nella replica alle Par osservazioni del c.t.p. della del conto corrente già in essere tra le parti e delle aperture di credito Par concesse alla condizioni desumibili dagli estratti conto (e non dal contratto di conto corrente perché non prodotto) e non contestate dalle parti, eliminati gli addebiti illegittimi dei ventisei assegni incassati da soggetto non corrispondente a con tutte le conseguenze in termini di Parte_2 capitale, interessi, commissioni e spese, a mezzo del consulente d'ufficio si è accertato all'estinzione Par del conto (in data 31.03.2914) e a favore della un saldo attivo di € 81.339,71.
Su detto importo (costituente tutto capitale per via della capitalizzazione trimestrale, come Par documentata dagli estratti conto) spettano alla (non gli interessi come da contratto ex art. 2 c. III
Delibera CICR 9.02.2000 poiché non documentata la pattuizione, ma) gli interessi legali di mora, ex artt. 1224 e 1284 c. I c.c. Esclusa la mora ex re ai sensi degli artt. 1219 c. II n. 3 e 1182 c. III c.c. in quanto il saldo finale del rapporto non certo e liquido per il contrasto tra le parti sul suo importo, gli interessi legali di mora debbono farsi decorrere dalla costituzione in mora avvenuta con la notifica Contr della citazione di primo grado pervenuta a in data 12.05.2016 (v. relata di notifica a mezzo del Par servizio postale e avviso di ricevimento prodotti in copia da ).
Par Alla non spetta il maggior danno oltre gli interessi legali di mora. Posto infatti che in caso di adempimento di un'obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224 c. II c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. civ. sez. un. 16.07.2008 n. 19499, Cass. civ. sez. VI 22.09.2021 n. 25666), si rileva che Par nel caso in esame la non ha allegato, né dimostrato, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi. In sintesi, manca la prova sia di detto saggio medio che della sua superiorità al tasso legale degli interessi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di primo e secondo grado, comprese quelle di c.t.u., considerati i parametri medi di Par cui al DM 10.03.2014 n. 55, considerata la causa di valore pari alla somma attribuita alla ex art. 5 c. I DM 10.03.2014 n. 55 e tenuto conto che la banca non avanzato in questa sede alcuna domanda contrapposta che possa influire sul valore della causa, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con Contr Contr obbligo di rimborso a carico di per il primo grado, a carico in solido di e di - come Pt_4 in atti rappresentata - per il secondo grado, con un aumento dei compensi di secondo grado del 30% Par Contr ex art. 4 c. II DM 10.03.2014 n. 55, essendosi la difesa sia nei confronti di che di e Pt_4 avendo affrontato nei confronti di una specifica questione (quella della sua legittimazione Pt_4 all'intervento per cessione del rapporto controverso). Diversamente, si ritiene di non riconoscere Par l'aumento di cui all'art. 4 c. VIII DM 10.03.2014 n.55 perché le difese della poi risultata vittoriosa, non erano “manifestamente” fondate, tanto da dover istruire in appello il processo.
La liquidazione delle spese di lite dei due gradi va fatta, secondo il principio della domanda, nei limiti Par delle note spese depositate dalla rilevando che la nota spese di primo grado, depositata il
4.03.2021, non contiene alcun riferimento e alcuna richiesta di rimborso di spese esenti e che in entrambe le note spese (quella per il secondo grado depositata il 4.06.2025) non vi è riferimento al pagamento dei compensi dei consulenti di parte e dei compensi dei consulenti di ufficio.
Le spese per i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio, tuttavia, anche in assenza di documentazione dell'avvenuta anticipazione ad opera delle parti, vanno regolate in via definitiva e poste pertanto a Contr carico di e di (per questa, solo quelle della consulenza grafologica espletata in appello), Pt_4 secondo soccombenza.
Va infine disposta la distrazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'avv.
Raffaella Errico avendone fatto istanza in entrambi i gradi (v. citazione di primo grado e atto di appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, considerata la sentenza non definitiva n.
286/2024 del 31.07.2024 e pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
757/2021 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti del Parte_7 [...] con atto di citazione notificato il 17.05.2021, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 81.339,71 a titolo di saldo finale del rapporto di conto corrente bancario n. 9620/37363.85 intercorso tra le parti e gli interessi legali su detto importo dalla costituzione in mora (avvenuta il
12.04.2016) fino al saldo;
2) condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_7 di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 13.430,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Raffaella
Errico;
3) condanna e la Controparte_1 Parte_6 come in atti rappresentata, a rimborsare in solido alla le
[...] Parte_7 spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate quelle di secondo in € 1.165,50 per spese non imponibili ed € 18.612.10 per compensi di avvocato (comprensivo dell'aumento ex art. 4 c. II DM
10.03.2014 n.55), con distrazione a favore dell'avv. Raffaella Errico;
4) pone definitivamente a carico della le spese delle Controparte_1 consulenze d'ufficio espletate in primo e in secondo grado, come liquidate con decreti del Tribunale Contr di Taranto e di questa Corte, nonché, in solido con a carico di Parte_6
e spese della consulenza grafologica espletata in secondo grado.
[...]
Così deciso in Taranto in data 11.08.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n.189/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 757/2021 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 30.03.2021, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t. domiciliata presso Parte_1 Parte_2
l'avv. Raffaela Errico dalla quale è rappresentata e difesa;
appellante e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 domiciliata presso l'avv. Francesco De Palma dal quale è rappresentata e difesa;
appellata nonché quale procuratrice della Parte_3 [...]
n persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso Parte_4
l'avv. Francesco De Palma dal quale è rappresentata e difesa;
interventore
All'udienza del 14.03.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6/12.05.2016 la (società operante nel settore Parte_1
Par edile con sede in Leporano, in seguito, per brevità, , in persona del legale rappresentante Pt_2
Contr
, conveniva in giudizio la (in seguito, per brevità,
[...] Controparte_1 per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 195.901,20 illegittimamente addebitata sul proprio conto corrente n. 9620/37363.85 a seguito del pagamento a soggetti non legittimati, da parte Contr della Filiale di NO della ove era radicato il citato rapporto, di numerosi assegni bancari non Par trasferibili, emessi dalla in persona di a favore di “se medesima” e riscossi in Parte_2 contanti per cassa da terzi estranei, oltre che per vari vizi di nullità/annullabilità delle operazioni di cambio eseguite, anche per violazione del generale dovere di correttezza, buona fede e diligenza specifica di cui agli artt. 1175, 1176 co. 2 e 1375 c.c. e inadempimento della convenzione di assegni ex art. 43 legge assegni. La sosteneva, infatti, che in esecuzione di un rapporto di fiducia Pt_1 consolidatosi nel tempo con la Filiale di NO (TA) e con il suo direttore, l'operatività bancaria della società si svolgeva di frequente con la consegna di titoli rilasciati in bianco per il pagamento di imposte e tasse il cui importo veniva comunicato, di volta in volta, dal proprio consulente al direttore di filiale. Ciò nell'ambito di un rapporto improntato alla massima fiducia e finalizzato ad agevolare il normale fluire dell'attività d'impresa. Tuttavia, a seguito di alcune verifiche contabili interne all'azienda, il titolare della G.N. veniva a conoscenza dello addebito di assegni non riconducibili al pagamento di imposte e, pertanto, chiedeva alla banca giustificazione di tali addebiti sul proprio conto Contr corrente. Fornite successivamente da parte degli assegni addebitati con le relative distinte di Par incasso per contanti, rilevava la falsità delle firme a nome di apposte su tali Parte_2 distinte e promuoveva quindi il giudizio di primo grado per il recupero delle somme mai riscosse da Par
illegittimamente addebitate sul conto della stessa e versate per contanti a soggetti non legittimati. Contr Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice deducendo la scarsa credibilità della Par ricostruzione dei fatti di causa e la regolarità della negoziazione degli assegni in favore della
Disposta ed espletata c.t.u. grafologica sulle firme apposte sulle 27 distinte di presentazione allo Contr incasso dei 27 assegni bancari (distinte e assegni depositati nel frattempo in originale da a mezzo del grafologo dott. costui, nonostante l'esame da lui compiuto su sole tre firme e Per_1
Par senza rilievi strumentali, nonostante le opposte conclusioni del consulente grafologo della concludeva per l'autenticità delle firme apposte dal Pt_2
Rigettate tutte le altre richieste istruttorie e anche quella di rinnovazione della c.t.u. avanzata dalla Par che contestava fermamente le conclusioni del consulente d'ufficio, con la sentenza n. 757/2021 pubblicata il 30.03.2021, il Tribunale di Taranto rigettava la domanda della di Parte_1 condannare la al pagamento dell'importo di €.195.901,20 20 e condannava altresì CP_3
l'attrice alla rifusione delle spese processuali.
Par Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2021 la proponeva appello, allegando quali motivi di impugnazione l'errata valutazione delle circostanze di fatto, l'errata valutazione e la omessa Contr pronuncia delle violazioni di legge commesse da sia in relazione alla normativa antiriciclaggio
(D.Lg. 21.11.2007 n. 231 art. 18) che in relazione agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e all'art. 43 RD 21.12.1933 n. 1736, l'erroneità della consulenza grafologica effettuata dal c.t.u. e lo errato recepimento delle conclusioni del c.t.u. da parte del tribunale. Par La chiedeva pertanto alla Corte: a) in via preliminare, l'immediata sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c.; in via istruttoria,
l'ammissione dell'istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado (e specificatamente, la rinnovazione della CTU grafologica, l'ammissione della prova per testi e allo esito CTU contabile); Contr b) in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, la condanna di alla Par restituzione in favore della di tutte le somme addebitate sul c/c n. 9620/37363.85 a suo tempo radicato presso la filiale di NO (TA), ammontanti ad € 195.901,20 per l'illegittimo pagamento degli indicati assegni non trasferibili emessi a favore di se medesimo e in assenza di prova del pagamento al legittimo beneficiario, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Contr Si costituiva contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello.
Interveniva in giudizio la non in proprio ma quale procuratrice di Parte_3 [...]
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dichiarandosi esclusiva titolare dei Controparte_4
Contr crediti e dei rapporti inclusi nel “Compendio Scisso”, ivi compreso il credito già vantato da nei Par confronti della e dei suoi fideiussori. La aderendo in toto alla difesa della banca Pt_5 appellata, concludeva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e il rigetto di ogni avversa domanda, previa valutazione di ammissibilità dell'intervento della nel presente giudizio, Pt_4 con vittoria di spese e compensi di lite.
Rinviata la causa all'udienza dell'11.11.2022 per la precisazione delle conclusioni e riservata in detta udienza la causa per la decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo per la rinnovazione della c.t.u. grafologica a mezzo del dott. il quale, previo esame specifico di ognuna delle Persona_2 ventisette firme apposte in calce alle distinte di pagamento per cassa disconosciute da , Parte_2 accertava e dichiarava la non riconducibilità al di 26 delle 27 firme disconosciute, in quanto Pt_2 accertava l'autenticità solo di quella catalogata come X12, apposta sulla distinta di cambio per cassa dell'assegno dell'importo di €. 7.110,40.
Con la sentenza non definitiva n. 286/2024 pubblicata il 31.07.2024, la Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto così decideva: “1 dichiara l'inammissibilità dell'intervento di
[...]
e per essa della sua procuratrice Parte_6 Parte_3
; 2 accerta e dichiara come apocrife le firme riferite a , presenti
[...] Parte_2 sulle distinte di cambio per cassa prodotte, ad eccezione di quella presente sulla distinta individuata con X12 di E. 7.110,40, per un totale di E. 188.790,80 secondo l'accertamento effettuato dalla ctu del dr.
3. accerta e dichiara la concorrente responsabilità delle parti nella misura del 70% in capo Per_2 alla e del 30% in capo a 4. disponeva con separata Controparte_1 Parte_2 ordinanza per la prosecuzione del giudizio”.
Rimessa la causa nuovamente sul ruolo, la Corte disponeva c.t.u. contabile per la rideterminazione del saldo finale del conto corrente intercorso tra le parti sulla base delle condizioni contrattuali ivi Contr pattuite e previa espunzione dal conto della somma suddetta versata da a terzi.
All'udienza del 14.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Premesso brevemente che questo collegio non può che attenersi a quanto dichiarato e disposto con la sentenza non definitiva n. 186/2024 di questa stessa Corte (la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento di e per essa della sua Parte_6 procuratrice l'accertamento e la dichiarazione Parte_3 Parte_3 dell'apocrifia delle firme riferite a presenti sulle distinte di cambio per cassa Parte_2 prodotte, ad eccezione di quella presente sulla distinta individuata con X12 di € 7.110,40, per un totale di € 188.790,80 secondo l'accertamento effettuato dalla ctu del dr. l'accertamento e la Per_2 dichiarazione della concorrente responsabilità delle parti nella misura del 70% in capo alla
[...]
e del 30% in capo a , premesso che occorre in questa sede Controparte_1 Parte_2
Par pronunciarsi sulla domanda restitutoria proposta dalla e sul danno da svalutazione monetaria Par asseritamente subito dalla per l'illegittimo addebito dell'importo su indicato degli assegni bancari pagati a terzi, si ritengono le domande attoree meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Contr Par Considerato che i rapporti tra e erano regolati dal conto corrente e che - pertanto - i ventisei assegni incassati da soggetto non corrispondente a sono stati addebitati sul conto Parte_2
Contr Par corrente in essere tra il e la che il loro addebito ha avuto effetti in termini di capitale, interessi, spese e commissioni sul saldo del detto conto, quello che l'attrice qualifica quale diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca va individuato piuttosto quale diritto al pagamento del saldo effettivo del detto conto, rettificato con l'eliminazione degli addebiti illegittimi degli assegni. La prevista regolamentazione degli assegni mediante addebito in conto corrente implica, cioè, che la “ripetizione” degli importi degli assegni debba avvenire mediante il Contr riaccredito delle somme versate erroneamente da a soggetto non legittimato e la espunzione dei relativi addebiti, con tutte le conseguenze in termini di capitale, spese, commissioni e interessi sul saldo finale del rapporto, nonché con il ricalcolo del saldo alla luce dell'eliminazione degli addebiti illegittimi delle somme dei ventisei assegni. Applicate pertanto le previste condizioni contrattuali (compresa la commissione di messa a disposizione ai sensi dell'art.2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185 e dell'art. 117 bis TUB, ma senza applicazione della commissione di istruttoria veloce prevista dall'art. 117 bis TUB perché non verificati sconfinamenti reali oltre il fido, come precisato dal consulente d'ufficio nella replica alle Par osservazioni del c.t.p. della del conto corrente già in essere tra le parti e delle aperture di credito Par concesse alla condizioni desumibili dagli estratti conto (e non dal contratto di conto corrente perché non prodotto) e non contestate dalle parti, eliminati gli addebiti illegittimi dei ventisei assegni incassati da soggetto non corrispondente a con tutte le conseguenze in termini di Parte_2 capitale, interessi, commissioni e spese, a mezzo del consulente d'ufficio si è accertato all'estinzione Par del conto (in data 31.03.2914) e a favore della un saldo attivo di € 81.339,71.
Su detto importo (costituente tutto capitale per via della capitalizzazione trimestrale, come Par documentata dagli estratti conto) spettano alla (non gli interessi come da contratto ex art. 2 c. III
Delibera CICR 9.02.2000 poiché non documentata la pattuizione, ma) gli interessi legali di mora, ex artt. 1224 e 1284 c. I c.c. Esclusa la mora ex re ai sensi degli artt. 1219 c. II n. 3 e 1182 c. III c.c. in quanto il saldo finale del rapporto non certo e liquido per il contrasto tra le parti sul suo importo, gli interessi legali di mora debbono farsi decorrere dalla costituzione in mora avvenuta con la notifica Contr della citazione di primo grado pervenuta a in data 12.05.2016 (v. relata di notifica a mezzo del Par servizio postale e avviso di ricevimento prodotti in copia da ).
Par Alla non spetta il maggior danno oltre gli interessi legali di mora. Posto infatti che in caso di adempimento di un'obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224 c. II c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. civ. sez. un. 16.07.2008 n. 19499, Cass. civ. sez. VI 22.09.2021 n. 25666), si rileva che Par nel caso in esame la non ha allegato, né dimostrato, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi. In sintesi, manca la prova sia di detto saggio medio che della sua superiorità al tasso legale degli interessi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di primo e secondo grado, comprese quelle di c.t.u., considerati i parametri medi di Par cui al DM 10.03.2014 n. 55, considerata la causa di valore pari alla somma attribuita alla ex art. 5 c. I DM 10.03.2014 n. 55 e tenuto conto che la banca non avanzato in questa sede alcuna domanda contrapposta che possa influire sul valore della causa, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con Contr Contr obbligo di rimborso a carico di per il primo grado, a carico in solido di e di - come Pt_4 in atti rappresentata - per il secondo grado, con un aumento dei compensi di secondo grado del 30% Par Contr ex art. 4 c. II DM 10.03.2014 n. 55, essendosi la difesa sia nei confronti di che di e Pt_4 avendo affrontato nei confronti di una specifica questione (quella della sua legittimazione Pt_4 all'intervento per cessione del rapporto controverso). Diversamente, si ritiene di non riconoscere Par l'aumento di cui all'art. 4 c. VIII DM 10.03.2014 n.55 perché le difese della poi risultata vittoriosa, non erano “manifestamente” fondate, tanto da dover istruire in appello il processo.
La liquidazione delle spese di lite dei due gradi va fatta, secondo il principio della domanda, nei limiti Par delle note spese depositate dalla rilevando che la nota spese di primo grado, depositata il
4.03.2021, non contiene alcun riferimento e alcuna richiesta di rimborso di spese esenti e che in entrambe le note spese (quella per il secondo grado depositata il 4.06.2025) non vi è riferimento al pagamento dei compensi dei consulenti di parte e dei compensi dei consulenti di ufficio.
Le spese per i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio, tuttavia, anche in assenza di documentazione dell'avvenuta anticipazione ad opera delle parti, vanno regolate in via definitiva e poste pertanto a Contr carico di e di (per questa, solo quelle della consulenza grafologica espletata in appello), Pt_4 secondo soccombenza.
Va infine disposta la distrazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'avv.
Raffaella Errico avendone fatto istanza in entrambi i gradi (v. citazione di primo grado e atto di appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, considerata la sentenza non definitiva n.
286/2024 del 31.07.2024 e pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
757/2021 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti del Parte_7 [...] con atto di citazione notificato il 17.05.2021, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 81.339,71 a titolo di saldo finale del rapporto di conto corrente bancario n. 9620/37363.85 intercorso tra le parti e gli interessi legali su detto importo dalla costituzione in mora (avvenuta il
12.04.2016) fino al saldo;
2) condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_7 di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 13.430,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Raffaella
Errico;
3) condanna e la Controparte_1 Parte_6 come in atti rappresentata, a rimborsare in solido alla le
[...] Parte_7 spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate quelle di secondo in € 1.165,50 per spese non imponibili ed € 18.612.10 per compensi di avvocato (comprensivo dell'aumento ex art. 4 c. II DM
10.03.2014 n.55), con distrazione a favore dell'avv. Raffaella Errico;
4) pone definitivamente a carico della le spese delle Controparte_1 consulenze d'ufficio espletate in primo e in secondo grado, come liquidate con decreti del Tribunale Contr di Taranto e di questa Corte, nonché, in solido con a carico di Parte_6
e spese della consulenza grafologica espletata in secondo grado.
[...]
Così deciso in Taranto in data 11.08.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)