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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12450/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 18/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12450/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAMINITI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA FEDERICO e dell'avv. MAZZANTI CP_1 P.IVA_2 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DI SPAGNA, 15 40123 BOLOGNA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in Parte_1 giudizio e chiese che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per CP_1 consegna di aliud pro alio ed il risarcimento danni per la somma di € 441.000,00 (costo dei macchinari), oltre agli ulteriori danni da quantificare. In via subordinata, chiese l'annullamento del contratto per dolo. evidenziò che aveva fornito due macchinari (una riempitrice e una sperlatrice) Parte_1 CP_1 risultati difettosi, in quanto inidonei all'uso previsto ed, uno di essi, non nuovo di fabbrica, contrariamente a quanto dichiarato. In particolare, i beni consegnati, nonostante i ripristini effettuati direttamente dalla venditrice dopo la consegna, per un periodo di circa quattro anni, non avevano mai raggiunto le caratteristiche atte a garantire la funzionalità necessaria rispetto alle specifiche esigenze dell'acquirente espressamente richieste nel contratto garantite (riempimento di 3000 flaconi/siringhe all'ora): la riempitrice presenta problemi strutturali, software inefficiente e componenti ossidati, mentre la sperlatrice non garantisce la produttività promessa. Inoltre, la macchina riempitrice era risultata non nuova, essendo stata costruita nel 2008, ma venduta come "nuova di fabbrica" nel 2014. Spiegò che, con scrittura privata del 5 agosto 2016 (successiva di un anno e mezzo alla consegna), la convenuta si era impegnata ad eseguire sulle due macchine fornite tutti gli interventi, le modifiche e le messe a punto necessarie a renderle idonee, per caratteristiche e per funzionalità, alla produzione di medical device in classe III iniettabili. I tecnici di per circa un anno e mezzo avevano inutilmente CP_1 tentato di rendere le due macchine idonee all'uso convenuto, ma esse erano rimaste talmente distanti dagli “standard” e dai parametri assunti quale obiettivo, da concretizzare la fattispecie dell'aliud pro alio. Precisò che, in data 03/07/2017, aveva promosso ricorso ex art. 696 cod. proc. civ., nel cui ambito, le operazioni peritali erano state sospese a seguito della transazione che prevedeva specifiche modalità di collaudo;
la prova del 5 aprile 2018, tuttavia, aveva attestato un funzionamento difettoso della macchina che, non solo non aveva mantenuto la prestazione garantita di 3000 pz/ora, ma non aveva nemmeno “registrato lo storico della lavorazione” attraverso il programma software CFR21 che, pur riprogrammato completamente, non era in grado di garantire la tracciabilità del processo. Contestò l'elaborato peritale conclusivo che non aveva accertato adeguatamente le criticità delle macchine e la loro idoneità reale all'uso. Lamentò, quale danno emergente, i costi sostenuti per il leasing, per il personale dedicato, per le consulenze tecniche ed i materiali persi durante i “test” di funzionamento e, quale lucro cessante, il mancato incremento della produzione, la perdita di contratti e di opportunità commerciali. si costituì eccependo che le domande avversarie sono infondate, pretestuose e prescritte. CP_1 Osservò che il giudizio per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 8478/2017, introdotto dalla stessa con ricorso del 26.6.2017 e conclusosi in data 25.6.2018 con il deposito di elaborato Parte_1 peritale dell'ing. , aveva confermato l'idoneità e conformità dei macchinari in rapporto all'impiego _1 previsto, l'assenza di vizi significativi, tenuto conto delle modifiche migliorative apportate da CP_1 a proprie spese e l'assenza generale di inadempienze alla stessa imputabili. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio aveva verificato che la macchina riempitrice, pur costruita riutilizzando una macchina esistente costruita nel 2008 (ma non utilizzata prima del 2014), era stata assemblata e messa in pristino con l'apporto di modifiche migliorative nel 2014 e dotata di conformità CE, con riguardo alla nuova configurazione risultante dalle modifiche effettuate nel biennio 2016-2018. Affermò che la domanda principale attorea avrebbe dovuto essere qualificata come domanda redibitoria, ex art. 1492 cod. civ., e/o di risoluzione per mancanza di qualità, ex art. 1497 cod. civ. (in tema di compravendita), ovvero di risoluzione per gravi difetti dell'opera, ex art. 1668 cod. civ. (in tema di appalto), azioni tutte sottoposte ai termini di cui agli art. 1495 o 1667 cod. civ. e, di fatto, prescritte, posto che i macchinari erano stati consegnati il 2.12.2014, le prime contestazioni e/o denunzie di malfunzionamento erano risalenti al maggio 2015 e nessuna azione giudiziale era stata intrapresa prima del 26.6.2017 (data di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo), cioè entro il termine di legge di uno/due anni dalla consegna. Sostenne che la forte “personalizzazione” delle macchine a misura delle esigenze e degli specifici processi produttivi della cliente nel periodo pagina 2 di 6 successivo alla consegna dei macchinari comporterebbe l'inapplicabilità della disciplina dell'aliud pro alio in favore di quella di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ.. Contestò che con la scrittura transattiva avesse riconosciuto la propria responsabilità in ordine a i vizi lamentati da controparte, essendo stato specificato nel testo dell'atto transattivo che avrebbe prestato assenso all'esecuzione degli interventi
“pur senza nulla riconoscere”, avendo agito per mero spirito conciliativo e per il mantenimento dei rapporti commerciali con la cliente. Aggiunse che controparte aveva preteso prestazioni dalle macchine superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite, parametrando gli obiettivi di efficienza al valore di 3000 p/h di “capacità produttiva”, anziché di “velocità meccanica” stabiliti nell'ordine iniziale, ed aveva fornito specifiche sbagliate in ordine alla tipologia di pompe siringhe in ceramica da installare nelle macchine, provocando inutili esborsi e rallentamenti nelle prove di collaudo. Inoltre, la perizia del tecnico di parte allegata alla transazione dell'8.5.2016, si riferiva Controparte_2 alla sola macchina riempitrice, non anche all'ispezionatrice. Contestò il danno lamentato ed eccepì il concorso di colpa dell'attrice nella provocazione dei ritardi a causa di scelte arbitrarie di rendere entrambe le macchine improduttive. Venne disposta consulenza tecnica d'ufficio e furono espletate le prove orali. Precisate le conclusioni, la causa venne rimessa per la decisione all'udienza del giorno 8 maggio 2025, a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
*** Le domande proposte da vanno disattese. Parte_1 La società attrice lamenta la totale inaffidabilità dei macchinari venduti, nonché la loro profonda difformità – sia strutturale che funzionale – rispetto a quanto previsto dal contratto (nonché dai successivi accordi) ed alle proprie specifiche esigenze produttive. Evidenzia di aver acquistato in leasing, in data 26 febbraio 2014, due macchinari, una riempitrice e un'ispezionatrice, per un importo complessivo di € 441.000,00, con l'obiettivo di potenziare la produzione di dispositivi medici iniettabili di classe III. Secondo le specifiche contrattuali, la riempitrice avrebbe dovuto garantire, in un'ora di funzionamento, il riempimento di 3.000 flaconi da 5 o 10 ml con il preparato farmaceutico, la successiva tappatura con tappi in gomma e la ghieratura mediante ghiere in alluminio;
l'ispezionatrice, nello stesso arco temporale, avrebbe dovuto procedere all'ispezione dei flaconi o siringhe da 1 o 3 ml (cfr. doc. 2), lavorando entrambe in un unico “sistema” produttivo. Precisa che tali prestazioni erano essenziali anche al fine di garantire la conformità del prodotto ai requisiti normativi vigenti. Le macchine, tuttavia, non avevano mai superato né i test di collaudo funzionale (FAT e SAT), né le tre fasi obbligatorie di validazione previste per l'avviamento di strumenti destinati alla produzione farmaceutica. Pur avendo concesso numerose opportunità per intervenire e procedere alla messa a punto degli impianti, tutti i tentativi effettuati direttamente dalla venditrice si erano rivelati fallimentari. Le problematiche riscontrate dopo la consegna dei beni (problemi di allineamento e avvio;
necessità di installare sulla riempitrice un impianto per aria sterile provvisorio su ugelli e serbatoio;
gravi carenze nel software e nell'hardware di controllo;
difetti di tappatura, ghieratura e gocciolamento;
disassamento strutturale tra le componenti meccaniche) erano state affrontate con scrittura privata del 5 agosto 2016 e anche al fine di evitare il contenzioso, si era impegnata: a) quanto alla CP_1 macchina riempitrice: i) a sostituire il pannello operatore;
ii) a implementare il software per dotare la macchina di CFR 21 – part.11; iii) a compiere ogni altra attività/modifica utile e necessaria a portare la macchina alla produzione farmaceutica di prodotti liquidi e gel iniettabili, secondo quanto previsto dalla perizia allegata all'accordo; iv) a intervenire sui sistemi di collegamento e fornire pompe adeguate;
b) quanto alla macchina ispezionatrice: i) a completare il collaudo;
ii) a completare il processo di validazione secondo le modalità e i termini indicati dal dottor tecnico della R_2 [...] non era stata, però, in grado né di rendere operative le macchine fornite, Parte_2 CP_1 né di procedere al loro collaudo, mentre i test eseguiti sulla macchina ispezionatrice, anche in sede di accertamento tecnico preventivo, si erano rivelati gravemente inadeguati, essendo stati condotti su campioni estremamente ridotti. Il consulente tecnico d'ufficio si era, tuttavia, limitato ad affermare l'impossibilità di eseguire i collaudi FAT e SAT, esprimendo un giudizio sulla presunta “idoneità pagina 3 di 6 potenziale” dei macchinari, basato su riscontri documentali e sperimentali non conclusivi. La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, invece, aveva accertato che: i) gli impianti non risultano conformi alle specifiche contrattuali, alle normative vigenti e agli standard tecnici di settore;
ii) sono presenti i vizi e le carenze prestazionali già evidenziati nel ricorso per ATP;
iii) tali problematiche sono imputabili a difetti costruttivi riconducibili alla fase di precollaudo, antecedente alla consegna;
iv) le macchine non sono in grado di garantire le prestazioni previste contrattualmente. In sostanza, secondo l'attrice, il proprio consulente tecnico di parte, nelle osservazioni alla bozza di relazione del consulente tecnico d'ufficio, aveva rilevato le seguenti carenze nei macchinari:
• abrasioni, ossidazioni e difetti strutturali compromettenti la sanificabilità degli impianti;
• assenza del sistema “audit trail”, indispensabile per la tracciabilità dei lotti;
• continui malfunzionamenti operativi, che hanno impedito qualsiasi utilizzo produttivo effettivo, anche Con dopo molteplici tentativi di intervento da parte di ha, però, sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, oltre a contestare la CP_1 ricorrenza dell'ipotesi di vendita di “aliud pro alio”. L'eccezione di prescrizione ha carattere assorbente. La fornitura in questione, riguardando due macchinari già realizzati da ed oggetto della sua CP_1 produzione, deve ritenersi riconducibile alla disciplina della compravendita, posto che le operazioni di adattamento o adeguamento delle stesse alle esigenze del cliente costituiscono prestazioni d'opera di natura accessoria, tali da non influire sulla causa principale del contratto. A norma dell'art. 1490 cod. civ., l'obbligazione di garanzia gravante sul venditore discende dal fatto oggettivo del trasferimento di un bene affetto da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in misura apprezzabile il valore. In particolare, la preesistenza del vizio rispetto alla conclusione del contratto di compravendita rende responsabile il venditore per aver alienato un bene oggettivamente affetto da quel determinato difetto. In presenza di vizi occulti, dunque, emersi o scoperti dopo la consegna del bene, l'acquirente può agire contro il venditore esercitando l'azione di garanzia, anche solo sotto il profilo risarcitorio, per il solo fatto dell'esistenza del vizio o carenza della qualità promessa all'atto del trasferimento. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, va sottolineato che l'azione del compratore per far valere la garanzia si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene venduto, anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati o se la denuncia stessa non è necessaria. Secondo la Suprema Corte, la brevità del termine, rispetto a quello decennale ordinario, va posta in relazione con l'esigenza di favorire la circolazione dei beni e di non compromettere a lungo la sicurezza e la rapidità degli scambi commerciali, oltre che con la difficoltà della prova per il venditore una volta che sia trascorso un certo tempo dalla consegna del bene. Il termine, come sottolinea l'inciso "in ogni caso", contenuto nel 3° comma dell'art. 1495 cod. civ., decorre comunque dalla consegna del bene compravenduto, cioè indipendentemente dal fatto che i vizi siano stati scoperti e tempestivamente denunciati o meno. Dunque, non assume rilevanza neppure la distinzione tra vizi apparenti ed occulti, essendo essa presa in considerazione solo ai fini della tempestività della denuncia, non già anche per la decorrenza del termine della prescrizione. Tale termine, inoltre, riguarda tutte le azioni spettanti al compratore, per vizi o per mancanza di qualità della cosa venduta e, quindi, concerne anche l'azione generale di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 8169 del 22/07/1991). Siffatto orientamento, costantemente confermato, è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte: “In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio” (Cass. n. 3926 del 09/02/2023 e n.11037 del 05/05/2017). Nella specie, è pacifico e documentale che la consegna dei macchinari è avvenuta in data 2 dicembre pagina 4 di 6 2014 e che la prima formale lamentela, non contenente, però, anche la manifestazione dell'intenzione di promuovere l'azione giudiziaria, era stata effettuata con la comunicazione a mezzo PEC del 14 settembre 2015, con la quale era stato solo richiesto a che “entrambe le macchine siano CP_1 messe nelle condizioni di meglio operare” (doc. 15). Pertanto, per quanto si sia, da ultimo, consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.” (Cass. S.U. n.18672 del 11/07/2019), la prescrizione dell'azione, fissata in un anno dall'art. 1495, terzo comma, cod. civ., non è stata utilmente interrotta. Infatti, la prima iniziativa adottata da è quella giudiziale mediante il procedimento per Parte_1 accertamento tecnico preventivo depositato in data 26.6.2017, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla consegna. Non ricorre, invece, nel caso in esame, la fattispecie della vendita di aliud pro alio, la sola idonea ad escludere la soggezione dell'azione di risoluzione ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. ed alle condizioni di operatività della garanzia per vizi. Infatti, l'asserita inadeguatezza qualitativa e funzionale o non conformità del bene venduto riguarda caratteristiche inerenti al processo di produzione del medesimo, mentre l'ipotesi della consegna di aliud pro alio si configura quando la res tradita appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale od a quella assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie completamente diversa da quella dedotta in contratto (cfr. Cass. n. 6988 del 27/11/1986, nonché Cass. n. 18859 del 10/07/2008). Ipotesi che non ricorre con riferimento alla totalità delle anomalie lamentate, tutte inerenti alle caratteristiche costruttive e prestazionali, tali da non snaturare il genere, la funzione ed il concreto impiego propri delle macchine compravendute che, di fatto, sono state in grado di operare, sia pure con qualche inconveniente, tale da non stravolgerne la destinazione funzionale loro propria. Si osservi che la consegna di cosa appartenente al genere di quella pattuita, anche se di un tipo diverso o di una specie diversa, non configura inadempimento per consegna di aliud pro alio, ma determina responsabilità per mancanza delle qualità promesse che non resta svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ. (cfr. Cass. n.5202 del 07/03/2007). In proposito, va considerato che la relazione tecnica redatta da e posta alla Controparte_2 base della transazione conclusa tra le parti in data 8 maggio 2016 menziona anomalie, sulla sola macchina riempitrice, dovute a “carenze meccaniche e inadeguatezza del sistema di controllo software che gestisce l'intero processo…”, incidente sulla capacità produttiva e sugli standard qualitativi propri del settore: si tratta, pertanto, di carenze qualitative del macchinario, risultato non adeguato rispetto alle aspettative del compratore, opportunamente contrattualizzate, ma rilevanti ai fini della garanzia per mancanza delle qualità promesse di cui all'art. 1495 cod. civ.. Ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, va segnalato, peraltro, che il consulente tecnico d'ufficio ing. , in ambito di consulenza preventiva, aveva rilevato che “Le verifiche funzionali effettuate in _1 sede di operazioni peritali, condotte su Riempitrice ed Ispezionatrice, successivamente alle modifiche apportate dal FA (durante il periodo di sospensione dell'indagine di A.T.P.), hanno indicato la sostanziale idoneità delle macchine all'uso previsto, per il quale sono state acquistate (A.15, A.16, A.17)”. Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che “Le macchine della fattispecie sono normalmente progettate e regolate in base ad un parametro fondamentale, la velocità meccanica nominale, che, nel caso in esame, per entrambe, è pari a 3000 c/h (bph). Da questo valore si ricava, mediante coefficienti riduttivi (<1) definiti “efficienza di macchina” ed “efficienza di linea”, la produzione reale che, pertanto, non può che essere inferiore alla velocità meccanica di 3000 c/h. Il concetto di efficienza di linea non è qui applicabile, poiché ciascuna apparecchiatura è isolata”, concludendo che
“…non è possibile ritenere che la capacità produttiva reale media coincida con la velocità nominale di pagina 5 di 6 macchina e che, per essa si possa raggiungere il valore puntuale teorico di 3000 c/h”. Per quanto riguarda la contestazione riguardante l'avvenuta vendita di macchinari “non nuovi”, va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa ha escluso che i beni compravenduti possano essere qualificati “usati”, avendo riscontrato che “non sono emerse condizioni o circostanze in ATP per cui al momento della fornitura fossero stati usati componenti giù usati. La circostanza emersa in ATP sulla presenza di componenti “datati” anteriormente all'assemblaggio ed alla successiva consegna indica solo che tali componenti fossero già disponibili al momento dell'assemblaggio, ma questo non comporta che fossero usati”. Anche l'ing. , nell'ambito della sua relazione svolta nel procedimento di consulenza preventiva, _1 aveva rilevato che “entrambe le macchine sono dichiarate “NUOVE DI FABBRICA” ma, nella e-mail di Con R_ (Dr. a IR (Dott.ssa ) del 21/03/2014 (B.23), vi è scritto, relativamente alla Persona_3 Riempitrice: “… vorrei sapere qual è la data stimata per l'arrivo dell'ordine, non so per quanto tempo ancora posso tenere fermo la riempitrice.” Ciò non dimostra che la macchina fosse usata, certo, però, è che la macchina era già nella disponibilità di GF (dunque non è stata appositamente costruita per IR) e certo è che entrambe le Parti ne avevano contezza”. Le spese processuali seguono la soccombenza. Quelle delle consulenze d'ufficio s'intendono compensate, stante l'utilità delle verifiche.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_1 comprensive della fase preventiva, che liquida in complessivi € 35.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) compensa le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
4) con sentenza esecutiva. Monza, 18 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 18/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12450/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAMINITI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA FEDERICO e dell'avv. MAZZANTI CP_1 P.IVA_2 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DI SPAGNA, 15 40123 BOLOGNA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in Parte_1 giudizio e chiese che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per CP_1 consegna di aliud pro alio ed il risarcimento danni per la somma di € 441.000,00 (costo dei macchinari), oltre agli ulteriori danni da quantificare. In via subordinata, chiese l'annullamento del contratto per dolo. evidenziò che aveva fornito due macchinari (una riempitrice e una sperlatrice) Parte_1 CP_1 risultati difettosi, in quanto inidonei all'uso previsto ed, uno di essi, non nuovo di fabbrica, contrariamente a quanto dichiarato. In particolare, i beni consegnati, nonostante i ripristini effettuati direttamente dalla venditrice dopo la consegna, per un periodo di circa quattro anni, non avevano mai raggiunto le caratteristiche atte a garantire la funzionalità necessaria rispetto alle specifiche esigenze dell'acquirente espressamente richieste nel contratto garantite (riempimento di 3000 flaconi/siringhe all'ora): la riempitrice presenta problemi strutturali, software inefficiente e componenti ossidati, mentre la sperlatrice non garantisce la produttività promessa. Inoltre, la macchina riempitrice era risultata non nuova, essendo stata costruita nel 2008, ma venduta come "nuova di fabbrica" nel 2014. Spiegò che, con scrittura privata del 5 agosto 2016 (successiva di un anno e mezzo alla consegna), la convenuta si era impegnata ad eseguire sulle due macchine fornite tutti gli interventi, le modifiche e le messe a punto necessarie a renderle idonee, per caratteristiche e per funzionalità, alla produzione di medical device in classe III iniettabili. I tecnici di per circa un anno e mezzo avevano inutilmente CP_1 tentato di rendere le due macchine idonee all'uso convenuto, ma esse erano rimaste talmente distanti dagli “standard” e dai parametri assunti quale obiettivo, da concretizzare la fattispecie dell'aliud pro alio. Precisò che, in data 03/07/2017, aveva promosso ricorso ex art. 696 cod. proc. civ., nel cui ambito, le operazioni peritali erano state sospese a seguito della transazione che prevedeva specifiche modalità di collaudo;
la prova del 5 aprile 2018, tuttavia, aveva attestato un funzionamento difettoso della macchina che, non solo non aveva mantenuto la prestazione garantita di 3000 pz/ora, ma non aveva nemmeno “registrato lo storico della lavorazione” attraverso il programma software CFR21 che, pur riprogrammato completamente, non era in grado di garantire la tracciabilità del processo. Contestò l'elaborato peritale conclusivo che non aveva accertato adeguatamente le criticità delle macchine e la loro idoneità reale all'uso. Lamentò, quale danno emergente, i costi sostenuti per il leasing, per il personale dedicato, per le consulenze tecniche ed i materiali persi durante i “test” di funzionamento e, quale lucro cessante, il mancato incremento della produzione, la perdita di contratti e di opportunità commerciali. si costituì eccependo che le domande avversarie sono infondate, pretestuose e prescritte. CP_1 Osservò che il giudizio per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 8478/2017, introdotto dalla stessa con ricorso del 26.6.2017 e conclusosi in data 25.6.2018 con il deposito di elaborato Parte_1 peritale dell'ing. , aveva confermato l'idoneità e conformità dei macchinari in rapporto all'impiego _1 previsto, l'assenza di vizi significativi, tenuto conto delle modifiche migliorative apportate da CP_1 a proprie spese e l'assenza generale di inadempienze alla stessa imputabili. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio aveva verificato che la macchina riempitrice, pur costruita riutilizzando una macchina esistente costruita nel 2008 (ma non utilizzata prima del 2014), era stata assemblata e messa in pristino con l'apporto di modifiche migliorative nel 2014 e dotata di conformità CE, con riguardo alla nuova configurazione risultante dalle modifiche effettuate nel biennio 2016-2018. Affermò che la domanda principale attorea avrebbe dovuto essere qualificata come domanda redibitoria, ex art. 1492 cod. civ., e/o di risoluzione per mancanza di qualità, ex art. 1497 cod. civ. (in tema di compravendita), ovvero di risoluzione per gravi difetti dell'opera, ex art. 1668 cod. civ. (in tema di appalto), azioni tutte sottoposte ai termini di cui agli art. 1495 o 1667 cod. civ. e, di fatto, prescritte, posto che i macchinari erano stati consegnati il 2.12.2014, le prime contestazioni e/o denunzie di malfunzionamento erano risalenti al maggio 2015 e nessuna azione giudiziale era stata intrapresa prima del 26.6.2017 (data di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo), cioè entro il termine di legge di uno/due anni dalla consegna. Sostenne che la forte “personalizzazione” delle macchine a misura delle esigenze e degli specifici processi produttivi della cliente nel periodo pagina 2 di 6 successivo alla consegna dei macchinari comporterebbe l'inapplicabilità della disciplina dell'aliud pro alio in favore di quella di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ.. Contestò che con la scrittura transattiva avesse riconosciuto la propria responsabilità in ordine a i vizi lamentati da controparte, essendo stato specificato nel testo dell'atto transattivo che avrebbe prestato assenso all'esecuzione degli interventi
“pur senza nulla riconoscere”, avendo agito per mero spirito conciliativo e per il mantenimento dei rapporti commerciali con la cliente. Aggiunse che controparte aveva preteso prestazioni dalle macchine superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite, parametrando gli obiettivi di efficienza al valore di 3000 p/h di “capacità produttiva”, anziché di “velocità meccanica” stabiliti nell'ordine iniziale, ed aveva fornito specifiche sbagliate in ordine alla tipologia di pompe siringhe in ceramica da installare nelle macchine, provocando inutili esborsi e rallentamenti nelle prove di collaudo. Inoltre, la perizia del tecnico di parte allegata alla transazione dell'8.5.2016, si riferiva Controparte_2 alla sola macchina riempitrice, non anche all'ispezionatrice. Contestò il danno lamentato ed eccepì il concorso di colpa dell'attrice nella provocazione dei ritardi a causa di scelte arbitrarie di rendere entrambe le macchine improduttive. Venne disposta consulenza tecnica d'ufficio e furono espletate le prove orali. Precisate le conclusioni, la causa venne rimessa per la decisione all'udienza del giorno 8 maggio 2025, a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
*** Le domande proposte da vanno disattese. Parte_1 La società attrice lamenta la totale inaffidabilità dei macchinari venduti, nonché la loro profonda difformità – sia strutturale che funzionale – rispetto a quanto previsto dal contratto (nonché dai successivi accordi) ed alle proprie specifiche esigenze produttive. Evidenzia di aver acquistato in leasing, in data 26 febbraio 2014, due macchinari, una riempitrice e un'ispezionatrice, per un importo complessivo di € 441.000,00, con l'obiettivo di potenziare la produzione di dispositivi medici iniettabili di classe III. Secondo le specifiche contrattuali, la riempitrice avrebbe dovuto garantire, in un'ora di funzionamento, il riempimento di 3.000 flaconi da 5 o 10 ml con il preparato farmaceutico, la successiva tappatura con tappi in gomma e la ghieratura mediante ghiere in alluminio;
l'ispezionatrice, nello stesso arco temporale, avrebbe dovuto procedere all'ispezione dei flaconi o siringhe da 1 o 3 ml (cfr. doc. 2), lavorando entrambe in un unico “sistema” produttivo. Precisa che tali prestazioni erano essenziali anche al fine di garantire la conformità del prodotto ai requisiti normativi vigenti. Le macchine, tuttavia, non avevano mai superato né i test di collaudo funzionale (FAT e SAT), né le tre fasi obbligatorie di validazione previste per l'avviamento di strumenti destinati alla produzione farmaceutica. Pur avendo concesso numerose opportunità per intervenire e procedere alla messa a punto degli impianti, tutti i tentativi effettuati direttamente dalla venditrice si erano rivelati fallimentari. Le problematiche riscontrate dopo la consegna dei beni (problemi di allineamento e avvio;
necessità di installare sulla riempitrice un impianto per aria sterile provvisorio su ugelli e serbatoio;
gravi carenze nel software e nell'hardware di controllo;
difetti di tappatura, ghieratura e gocciolamento;
disassamento strutturale tra le componenti meccaniche) erano state affrontate con scrittura privata del 5 agosto 2016 e anche al fine di evitare il contenzioso, si era impegnata: a) quanto alla CP_1 macchina riempitrice: i) a sostituire il pannello operatore;
ii) a implementare il software per dotare la macchina di CFR 21 – part.11; iii) a compiere ogni altra attività/modifica utile e necessaria a portare la macchina alla produzione farmaceutica di prodotti liquidi e gel iniettabili, secondo quanto previsto dalla perizia allegata all'accordo; iv) a intervenire sui sistemi di collegamento e fornire pompe adeguate;
b) quanto alla macchina ispezionatrice: i) a completare il collaudo;
ii) a completare il processo di validazione secondo le modalità e i termini indicati dal dottor tecnico della R_2 [...] non era stata, però, in grado né di rendere operative le macchine fornite, Parte_2 CP_1 né di procedere al loro collaudo, mentre i test eseguiti sulla macchina ispezionatrice, anche in sede di accertamento tecnico preventivo, si erano rivelati gravemente inadeguati, essendo stati condotti su campioni estremamente ridotti. Il consulente tecnico d'ufficio si era, tuttavia, limitato ad affermare l'impossibilità di eseguire i collaudi FAT e SAT, esprimendo un giudizio sulla presunta “idoneità pagina 3 di 6 potenziale” dei macchinari, basato su riscontri documentali e sperimentali non conclusivi. La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, invece, aveva accertato che: i) gli impianti non risultano conformi alle specifiche contrattuali, alle normative vigenti e agli standard tecnici di settore;
ii) sono presenti i vizi e le carenze prestazionali già evidenziati nel ricorso per ATP;
iii) tali problematiche sono imputabili a difetti costruttivi riconducibili alla fase di precollaudo, antecedente alla consegna;
iv) le macchine non sono in grado di garantire le prestazioni previste contrattualmente. In sostanza, secondo l'attrice, il proprio consulente tecnico di parte, nelle osservazioni alla bozza di relazione del consulente tecnico d'ufficio, aveva rilevato le seguenti carenze nei macchinari:
• abrasioni, ossidazioni e difetti strutturali compromettenti la sanificabilità degli impianti;
• assenza del sistema “audit trail”, indispensabile per la tracciabilità dei lotti;
• continui malfunzionamenti operativi, che hanno impedito qualsiasi utilizzo produttivo effettivo, anche Con dopo molteplici tentativi di intervento da parte di ha, però, sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, oltre a contestare la CP_1 ricorrenza dell'ipotesi di vendita di “aliud pro alio”. L'eccezione di prescrizione ha carattere assorbente. La fornitura in questione, riguardando due macchinari già realizzati da ed oggetto della sua CP_1 produzione, deve ritenersi riconducibile alla disciplina della compravendita, posto che le operazioni di adattamento o adeguamento delle stesse alle esigenze del cliente costituiscono prestazioni d'opera di natura accessoria, tali da non influire sulla causa principale del contratto. A norma dell'art. 1490 cod. civ., l'obbligazione di garanzia gravante sul venditore discende dal fatto oggettivo del trasferimento di un bene affetto da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in misura apprezzabile il valore. In particolare, la preesistenza del vizio rispetto alla conclusione del contratto di compravendita rende responsabile il venditore per aver alienato un bene oggettivamente affetto da quel determinato difetto. In presenza di vizi occulti, dunque, emersi o scoperti dopo la consegna del bene, l'acquirente può agire contro il venditore esercitando l'azione di garanzia, anche solo sotto il profilo risarcitorio, per il solo fatto dell'esistenza del vizio o carenza della qualità promessa all'atto del trasferimento. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, va sottolineato che l'azione del compratore per far valere la garanzia si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene venduto, anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati o se la denuncia stessa non è necessaria. Secondo la Suprema Corte, la brevità del termine, rispetto a quello decennale ordinario, va posta in relazione con l'esigenza di favorire la circolazione dei beni e di non compromettere a lungo la sicurezza e la rapidità degli scambi commerciali, oltre che con la difficoltà della prova per il venditore una volta che sia trascorso un certo tempo dalla consegna del bene. Il termine, come sottolinea l'inciso "in ogni caso", contenuto nel 3° comma dell'art. 1495 cod. civ., decorre comunque dalla consegna del bene compravenduto, cioè indipendentemente dal fatto che i vizi siano stati scoperti e tempestivamente denunciati o meno. Dunque, non assume rilevanza neppure la distinzione tra vizi apparenti ed occulti, essendo essa presa in considerazione solo ai fini della tempestività della denuncia, non già anche per la decorrenza del termine della prescrizione. Tale termine, inoltre, riguarda tutte le azioni spettanti al compratore, per vizi o per mancanza di qualità della cosa venduta e, quindi, concerne anche l'azione generale di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 8169 del 22/07/1991). Siffatto orientamento, costantemente confermato, è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte: “In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio” (Cass. n. 3926 del 09/02/2023 e n.11037 del 05/05/2017). Nella specie, è pacifico e documentale che la consegna dei macchinari è avvenuta in data 2 dicembre pagina 4 di 6 2014 e che la prima formale lamentela, non contenente, però, anche la manifestazione dell'intenzione di promuovere l'azione giudiziaria, era stata effettuata con la comunicazione a mezzo PEC del 14 settembre 2015, con la quale era stato solo richiesto a che “entrambe le macchine siano CP_1 messe nelle condizioni di meglio operare” (doc. 15). Pertanto, per quanto si sia, da ultimo, consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.” (Cass. S.U. n.18672 del 11/07/2019), la prescrizione dell'azione, fissata in un anno dall'art. 1495, terzo comma, cod. civ., non è stata utilmente interrotta. Infatti, la prima iniziativa adottata da è quella giudiziale mediante il procedimento per Parte_1 accertamento tecnico preventivo depositato in data 26.6.2017, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla consegna. Non ricorre, invece, nel caso in esame, la fattispecie della vendita di aliud pro alio, la sola idonea ad escludere la soggezione dell'azione di risoluzione ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. ed alle condizioni di operatività della garanzia per vizi. Infatti, l'asserita inadeguatezza qualitativa e funzionale o non conformità del bene venduto riguarda caratteristiche inerenti al processo di produzione del medesimo, mentre l'ipotesi della consegna di aliud pro alio si configura quando la res tradita appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale od a quella assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie completamente diversa da quella dedotta in contratto (cfr. Cass. n. 6988 del 27/11/1986, nonché Cass. n. 18859 del 10/07/2008). Ipotesi che non ricorre con riferimento alla totalità delle anomalie lamentate, tutte inerenti alle caratteristiche costruttive e prestazionali, tali da non snaturare il genere, la funzione ed il concreto impiego propri delle macchine compravendute che, di fatto, sono state in grado di operare, sia pure con qualche inconveniente, tale da non stravolgerne la destinazione funzionale loro propria. Si osservi che la consegna di cosa appartenente al genere di quella pattuita, anche se di un tipo diverso o di una specie diversa, non configura inadempimento per consegna di aliud pro alio, ma determina responsabilità per mancanza delle qualità promesse che non resta svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ. (cfr. Cass. n.5202 del 07/03/2007). In proposito, va considerato che la relazione tecnica redatta da e posta alla Controparte_2 base della transazione conclusa tra le parti in data 8 maggio 2016 menziona anomalie, sulla sola macchina riempitrice, dovute a “carenze meccaniche e inadeguatezza del sistema di controllo software che gestisce l'intero processo…”, incidente sulla capacità produttiva e sugli standard qualitativi propri del settore: si tratta, pertanto, di carenze qualitative del macchinario, risultato non adeguato rispetto alle aspettative del compratore, opportunamente contrattualizzate, ma rilevanti ai fini della garanzia per mancanza delle qualità promesse di cui all'art. 1495 cod. civ.. Ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, va segnalato, peraltro, che il consulente tecnico d'ufficio ing. , in ambito di consulenza preventiva, aveva rilevato che “Le verifiche funzionali effettuate in _1 sede di operazioni peritali, condotte su Riempitrice ed Ispezionatrice, successivamente alle modifiche apportate dal FA (durante il periodo di sospensione dell'indagine di A.T.P.), hanno indicato la sostanziale idoneità delle macchine all'uso previsto, per il quale sono state acquistate (A.15, A.16, A.17)”. Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che “Le macchine della fattispecie sono normalmente progettate e regolate in base ad un parametro fondamentale, la velocità meccanica nominale, che, nel caso in esame, per entrambe, è pari a 3000 c/h (bph). Da questo valore si ricava, mediante coefficienti riduttivi (<1) definiti “efficienza di macchina” ed “efficienza di linea”, la produzione reale che, pertanto, non può che essere inferiore alla velocità meccanica di 3000 c/h. Il concetto di efficienza di linea non è qui applicabile, poiché ciascuna apparecchiatura è isolata”, concludendo che
“…non è possibile ritenere che la capacità produttiva reale media coincida con la velocità nominale di pagina 5 di 6 macchina e che, per essa si possa raggiungere il valore puntuale teorico di 3000 c/h”. Per quanto riguarda la contestazione riguardante l'avvenuta vendita di macchinari “non nuovi”, va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa ha escluso che i beni compravenduti possano essere qualificati “usati”, avendo riscontrato che “non sono emerse condizioni o circostanze in ATP per cui al momento della fornitura fossero stati usati componenti giù usati. La circostanza emersa in ATP sulla presenza di componenti “datati” anteriormente all'assemblaggio ed alla successiva consegna indica solo che tali componenti fossero già disponibili al momento dell'assemblaggio, ma questo non comporta che fossero usati”. Anche l'ing. , nell'ambito della sua relazione svolta nel procedimento di consulenza preventiva, _1 aveva rilevato che “entrambe le macchine sono dichiarate “NUOVE DI FABBRICA” ma, nella e-mail di Con R_ (Dr. a IR (Dott.ssa ) del 21/03/2014 (B.23), vi è scritto, relativamente alla Persona_3 Riempitrice: “… vorrei sapere qual è la data stimata per l'arrivo dell'ordine, non so per quanto tempo ancora posso tenere fermo la riempitrice.” Ciò non dimostra che la macchina fosse usata, certo, però, è che la macchina era già nella disponibilità di GF (dunque non è stata appositamente costruita per IR) e certo è che entrambe le Parti ne avevano contezza”. Le spese processuali seguono la soccombenza. Quelle delle consulenze d'ufficio s'intendono compensate, stante l'utilità delle verifiche.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_1 comprensive della fase preventiva, che liquida in complessivi € 35.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) compensa le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
4) con sentenza esecutiva. Monza, 18 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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