Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1649
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Sentenza 19 settembre 2025

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Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da una società attrice nei confronti di un'altra società convenuta, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di compravendita di due macchinari (una riempitrice e una sperlatrice) per presunta consegna di aliud pro alio e risarcimento danni, o, in subordine, l'annullamento del contratto per dolo. L'attrice lamentava che i beni consegnati fossero difettosi, inidonei all'uso previsto e, nel caso della riempitrice, non nuova di fabbrica, nonostante i tentativi di ripristino effettuati dalla convenuta per circa quattro anni. In particolare, la riempitrice presentava problemi strutturali, software inefficiente e componenti ossidati, mentre la sperlatrice non raggiungeva la produttività promessa di 3000 flaconi/siringhe all'ora. L'attrice contestava altresì l'elaborato peritale conclusivo, lamentando danni emergenti e lucro cessante. La convenuta si era costituita eccependo l'infondatezza, la pretestuosità e la prescrizione delle domande avversarie, sostenendo che il precedente accertamento tecnico preventivo avesse confermato l'idoneità dei macchinari e che le azioni di garanzia per vizi o mancanza di qualità fossero prescritte, essendo la consegna avvenuta nel dicembre 2014 e la prima azione giudiziale intrapresa nel giugno 2017. Contestava inoltre la qualificazione della fattispecie come aliud pro alio, ritenendo applicabile la disciplina della compravendita con i relativi termini di decadenza e prescrizione, e negava di aver riconosciuto la propria responsabilità con la scrittura transattiva.

Il Tribunale di Monza ha rigettato le domande proposte dall'attrice, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Il Giudice ha qualificato la fattispecie come compravendita, escludendo la configurabilità della vendita di aliud pro alio, poiché le doglianze attoree riguardavano caratteristiche costruttive e prestazionali dei beni, non tali da snaturarne il genere, la funzione o il concreto impiego. Pertanto, ha ritenuto applicabile la disciplina della garanzia per vizi e mancanza di qualità promesse, soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. Il Tribunale ha evidenziato che l'azione di garanzia si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene, indipendentemente dalla scoperta del vizio o dalla tempestività della denuncia, e che tale termine decorre dalla consegna, anche se i vizi non sono stati scoperti o denunciati tempestivamente. Nel caso di specie, la consegna era avvenuta il 2 dicembre 2014 e la prima iniziativa giudiziale era stata intrapresa con il ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato il 26 giugno 2017, ben oltre il termine di un anno dalla consegna e senza che vi fossero stati atti interruttivi utili della prescrizione. Il Giudice ha altresì rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa aveva accertato l'impossibilità di eseguire i collaudi FAT e SAT, ma aveva espresso un giudizio sull'idoneità potenziale dei macchinari, mentre la consulenza preventiva aveva indicato la sostanziale idoneità delle macchine all'uso previsto. Infine, la contestazione relativa alla vendita di macchinari non nuovi era stata esclusa dalla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva riscontrato l'uso di componenti già disponibili al momento dell'assemblaggio, ma non precedentemente utilizzati. Le spese processuali sono state poste a carico dell'attrice soccombente, mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1649
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 1649
    Data del deposito : 19 settembre 2025

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