Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 3
La cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina la estinzione, la quale si produce solo con la effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società, che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio , nel quale era stata rappresentata dall'amministratore accomandatario, essa abbia mantenuto la legittimazione, esercitata attraverso il medesimo rappresentante, alla impugnazione, anche in relazione al ricorso per cassazione).
La violazione dell'art. 2624, primo comma, cod. civ., che sanziona penalmente il comportamento degli amministratori che si fanno prestare dalla società da essi stessi amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione di norme imperative. Tale nullità, che sussiste anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole della violazione, in quanto il divieto da essa sanzionato è posto nell'interesse generale, e non in funzione di tutela di particolari soggetti, è rilevabile dal giudice "ex officio", a prescindere dalla circostanza che sia stata formulata una specifica domanda o, nel caso di giudizio di impugnazione, che siano stati proposti specifici motivi.
In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis cod.civ. - che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 cod.civ., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi, sotto tale profilo, la decisione con la quale la Corte di merito aveva valutato come accessorio rispetto alla normale attività di una società immobiliare, avente quale oggetto sociale tutte "le operazioni giuridiche attinenti ai beni immobili, non escluse quelle di dazione in garanzia reale degli immobili in patrimonio", l'atto di ricognizione di debito altrui e di costituzione di ipoteca, a garanzia dello stesso, su di un proprio immobile, in quanto diretto a realizzare lo scopo dell'attività commerciale per la quale la società stessa era stata costituita, non essendo stata la garanzia di cui si trattava concessa a titolo gratuito, ma per interesse comune del garante e del garantito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1999, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA PIEMME Sas di NS EP & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO COLI, MARIO COLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INDUSTRIA MOLITORIA ONORATO di ONORATO ANTONIO, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMOS BENNI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 381/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 19/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Alfieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Svolgimento del processo Con scrittura privata datata in Urbino il 28 luglio 1988, intitolata " regolamento di crediti insoluti" vantati da AT NI, titolare della ditta Industria RI AT - IMO, per forniture di semola di grano duro in favore della ISER s.r.l. con la garanzia cartolare di SA US, tra il predetto AT, la ISER e lo SA in nome proprio e quale socio accomandatario della ditta immobiliare La MM s.a.s., nonché socio di maggioranza della ISER, si addiveniva a ricognizione e rateizzo del debito di lire 208.011.157, il cui pagamento veniva garantito dal terzo datore di ipoteca volontaria società La MM, rappresentata dallo SA..
L'ipoteca, per lire 200 milioni, veniva costituita con rogito del 29 luglio 1988 ed iscritta su immobile della MM in data 16 agosto 1988.
Il 9 aprile 1990 l'AT otteneva decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti della ISER, di SA US in proprio e della società La MM per il mancato pagamento della somma di lire 200 milioni e accessori.
Con citazione del 25 maggio 1990 si opponeva all'ingiunzione la società La MM, in persona del nuovo amministratore RA RC, eccependo la nullità e/o inefficacia della ricognizione del debito e della costituzione d'ipoteca, in quanto stipulati dall'allora amministratore SA in esorbitanza dall'oggetto sociale della ditta immobiliare, e chiedendo, in via riconvenzionale, l'annullamento della dazione d'ipoteca.
Con sentenza in data 13 - 14 aprile 1993 il Tribunale di Urbino accoglieva l'opposizione.
Tale decisione veniva integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza 13 giugno - 19 luglio 1996, con la quale veniva rigettata l'opposizione, con la motivazione seguente: - l'art.2298 cod.civ. fissa il principio della vincolatività degli atti rientranti nell'oggetto sociale e della non opponibilità ai terzi delle eventuali limitazioni dei poteri degli amministratori, non rese note erga omnes mediante registrazione, ovvero che non si provi essere a conoscenza dei terzi;
- la più ampia tutela dell'affidamento dei terzi per le società di capitali, introdotta dal d.P.R. 29 dicembre 1969, n.1127 in attuazione di direttiva CEE, non pare sorretta da adeguata ratio, sì che gl'interpreti - pur senza negare la diversità di disciplina - sono orientati ad apprezzare in modo rigoroso la nozione di estraneità all'oggetto sociale. In tale prospettiva è stato ritenuto ( Cass. 5 giugno 1985, n. 3360 e 14 settembre 1976, n. 3150) che l'inerenza dell'atto non dipende dalla sua esplicita previsione nello statuto, ma dalla sua concreta aderenza all'attività commerciale per cui la società è stata costituita, e che la valutazione di estraneità deve essere effettuata con maggiore astrattezza nei riguardi dei terzi che nei rapporti interni;
- nel merito, l'oggetto della società immobiliare astrattamente comprendeva "tutte le operazioni giuridiche attinenti ai beni immobili, non escluse quelle di dazione in garanzia reale degli immobili in patrimonio ", potendosi, in tal modo, realizzare lo scopo dell'attività commerciale per cui essa era stata costituita. Infatti, la garanzia era stata concessa, non a titolo gratuito, ma per interesse comune tra garante e garantito;
- oltre a difettare la prova che l'atto di assunzione del debito e di concessione di ipoteca non rientrassero nell'oggetto sociale, vi era da rilevare che tale estraneità non emergeva dal tenore - assai generico - dello statuto. Gli atti erano, quindi, da ritenere accessori rispetto alla normale attività di commercio immobiliare. Avverso tale sentenza la società La MM s.a.s. di SA US & C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro mezzi d'annullamento.
Resiste AT NI, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Industria RI AT.
La società ricorrente ha, altresì, presentato memorie.
2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione ed errata interpretazione dell'art.2298 cod.civ., in relazione all'art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto che le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo e dalla procura erano riferibili all'oggetto sociale, e non agli atti da compiere. In realtà, l'art.2298 cod.civ. va letto con l'art.2266 cod.civ. L'oggetto sociale è il limite massimo del potere di rappresentanza degli organi sociali, ed esso è opponibile ai terzi a prescindere da qualsiasi forma di pubblicità. La norma si riferisce, invece, agli atti che gli amministratori possono compiere, anche nell'ambito dell'oggetto sociale.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata interpretazione dell'art.2298 cod.civ. per illegittima analogia con le disposizioni degli articoli 2384 e 2384 bis cod.civ. e violazione dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art.360, n.3, cod.proc.civ. Deduce la ricorrente che la decisione impugnata ha, mediante ricorso illegittimo all'analogia, applicato ad una società di persone norme dettate per le società di capitali, nonostante la fattispecie fosse regolata da specifiche norme ( articoli 2266 e seguenti cod.civ.).
2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia, in via subordinata, violazione dell'art.2298 cod.civ., nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ.
Anche ammettendo l'applicazione in via analogica dell'art.2384 bis cod.civ., la Corte di merito avrebbe comunque errato, quando ha posto a carico della società ricorrente l'onere di dimostrare l'estraneità dell'operazione all'oggetto sociale. Il terzo non poteva ignorare che la garanzia prestata da SA US, nella sua qualità di socio accomandatario, rappresentava un atto del tutto arbitrario, non potendosi ipotizzare una società immobiliare che conceda garanzie per estranei. La IMO, del resto, avrebbe dovuto conoscere il contenuto dello statuto, sia perché regolarmente registrato ( circostanza, questa, trascurata dalla Corte d'Appello ), sia perché l'art.1393 cod.civ. dispone che il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questo giustifichi i suoi poteri.
La motivazione viene, infine, censurata nella parte in cui ha affermato l'esistenza di una presunzione di onerosità della fideiussione, mentre è vero proprio il contrario.
3.3. Col quarto motivo, deducendo omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta il mancato esame - da parte della Corte d'Appello - dell'eccezione d'inammissibilità - improcedibilità della domanda ex art. 66 legge cambiaria per mancata produzione dei titoli, eccezione che il Tribunale aveva ritenuto assorbita e che era stata, comunque, reiterata in appello.
3.4. Nel controricorso viene eccepita, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad impugnare. Rileva la resistente che la ditta ricorrente risulta essere cessata il 3 maggio 1994, per cancellazione dal registro delle società. Dopo la cancellazione rimangono in corso rapporti debitori o creditori, e il processo prosegue nei confronti della società, che non ha più legittimazione processuale, a mezzo delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio.
Nel presente ricorso RA RC ha conferito procura al difensore e sta in giudizio dichiarandosi legale rappresentante di una società cessata, impiegando erroneamente il c.d. strumento organico, dato che la legittimazione processuale appartiene, non al rappresentante, ma esclusivamente alla società, che la esercita a mezzo dell'organo legittimato.
3. Motivi della decisione 3.1. Deve preliminarmente esaminarsi la questione d'inammissibilità del ricorso svolta dalla società resistente.
L'eccezione non ha fondamento: la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina l'estinzione dello stesso soggetto, la quale si produce soltanto con l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Pertanto, essendo RA RC amministratore accomandatario fin dal giudizio di primo grado, deve ritenersi che lo stesso fosse legittimato anche in relazione al ricorso per cassazione.
3.2. È del pari infondato il secondo motivo.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte d'Appello non ha applicato analogicamente la disciplina in materia di limiti dei poteri degli amministratori, derivanti dall'oggetto sociale, dettata per le società di capitali, ma ha richiamato tale disciplina, dopo averne chiaramente enunciato l'inapplicabilità alle società di persone, soltanto per rilevare che, in relazione a queste ultime, il limite dell'oggetto sociale doveva essere inteso con molta larghezza. Ciò in considerazione del fatto che la diversità di disciplina tra società di capitali e di persone non si fonderebbe su oggettive ragioni.
La Corte ritiene che il ragionamento dei giudici di merito sia immune da rilievi. Pur mantenendo vigore l'art.2298 cod.civ., l'introduzione delle regole contenute negli articoli 2384 e 2384 bis cod.civ. svolge indubbiamente un " effetto di irraggiamento " nell'intero sistema, nel senso che anche per le società di persone la tutela dell'affidamento dei terzi impone una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale.
Tale lettura sistematica dell'art.2298 cod.civ. non costituisce, perciò, un'applicazione analogica degli articoli 2384 e 2384 bis.
3.3. Meritano, invece, accoglimento - anche se per ragioni giuridiche diverse da quelle svolte nel ricorso - il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, nella parte in cui la ricorrente, deducendo, errata interpretazione ed applicazione dell'art.2298 cod.civ., chiede la dichiarazione di nullità o inefficacia degli atti concernenti la MM lamentando, inoltre, vizio di motivazione circa la ricostruzione dei limiti dell'oggetto sociale e della pertinenza degli atti dell'amministratore a tale oggetto.
Come risulta accertato dai giudici di merito, il 28 luglio 1988 veniva sottoscritta da RA RC, rappresentante della ditta ISER, AT NI, SA US in nome proprio e quale accomandatario della MM s.a.s., la scrittura con la quale si addiveniva a ricognizione del debito della ISER nei confronti dell'AT, per il quale esisteva già la garanzia cartolare dello SA. Il giorno successivo veniva costituita, a garanzia del predetto debito, ipoteca su immobile della società La MM s.a.s., concessa da SA US quale accomandatario della stessa società.
Dalla motivazione della sentenza emerge che l'ipoteca sarebbe stata concessa anche a garanzia di un debito proprio di SA US, e cioè quello derivante dalla garanzia cartolare da lui prestata per il debito della ISER nei confronti dell'AT, ed oggetto della successiva ricognizione, e che a tale debito era estranea la MM. Infatti, nonostante la scrittura privata contenesse una ricognizione del debito della ISER verso l'AT e fosse stata sottoscritta anche dalla MM per mezzo del socio amministratore SA, la sentenza ha ritenuto che tale ultima società fosse estranea al rapporto debitorio AT - ISER. Sul punto la società controricorrente non ha dedotto specifiche censure, aderendo, anzi, espressamente alla motivazione della sentenza impugnata. L'art.2624, comma primo, cod.civ. prevede le pene della reclusione e della multa a carico degli amministratori che si fanno prestare dalla società da essi amministrata "garanzie per debiti propri". Non pare contestabile che la violazione di tale norma penale comporti, sul piano civilistico, la nullità del negozio per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art.1418, comma primo, cod.civ. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte affermato l'identità tra norme penalmente sanzionate e norme imperative la cui violazione determina nullità del contratto, escludendo tale coincidenza soltanto in casi particolari, quando la sanzione penale non investa il negozio nella sua essenza ( si vedano, fra le numerose conformi, Sez.II, 8 ottobre 1975, n. 3193;
Sez.I, 23 marzo 1985, n. 2081; Sez.Lav., 3 giugno 1985, n.3302;
Sez.II, 29 ottobre 1994, n. 8948; Sez.III, 3 maggio 1996, n. 4070;
Sez.II, 18 novembre 1997, n. 11450 ), ovvero quando la legge civile appresti uno speciale mezzo di tutela, come nel caso dell'azione di annullamento per dolo nel caso in cui la stipulazione di un contratto realizzi un'ipotesi di truffa ( art.640 cod.pen. e 1439 cod.civ.). Per quanto riguarda le disposizioni penali in tema di società, dettate dagli articoli da 2621 a 2627 cod.civ., i divieti dalle stesse previsti - soprattutto quando concernono categorie di atti, senza alcuna limitazione o riserva - devono ritenersi stabiliti nell'interesse generale, e non con funzione di tutela di particolari soggetti per cui, anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole della violazione, la stessa comporta nullità del negozio ai sensi dell'art.1418, primo comma, cod.civ. ( Per un'ipotesi in cui è stata ritenuta la nullità di un contratto per violazione dell'art.2638, comma secondo, n.1, in relazione all'art.2389, comma secondo, cod.civ., si veda Sez. II, 12 aprile 1976, n. 1289 ). Pertanto, ove venga accertato che la società La MM, per mezzo del socio accomandatario - amministratore SA, abbia prestato garanzia per un debito personale di quest'ultimo, ne deriverebbe la nullità del negozio con cui la garanzia è stata concessa e, come ulteriore conseguenza, la nullità dell'iscrizione d'ipoteca. Ciò premesso, rileva la Corte che i giudici di merito non si sono posti il problema della nullità nei termini sopra descritti, che pure essi avevano il dovere di rilevare d'ufficio ai sensi dell'art.1421 cod.civ. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez.II, 23 febbraio 1987, n. 1903; 16 novembre 1978, n. 5295; 20 ottobre 1994, n. 8576 ) il potere - dovere del giudice di dichiarare la nullità prescinde dalla formulazione di specifica domanda e, nel caso di giudizio d'impugnazione, dalla proposizione di specifici motivi. Nel caso in cui la domanda tenda ad ottenere l'esecuzione di un contratto, il quale costituisce, quindi, causa petendi della domanda stessa, l'accertamento e la declaratoria della nullità rientrano nella cognizione del giudice in ogni stato e grado del giudizio, con deroga del principio dispositivo e del principio devolutivo del giudizio d'impugnazione, col solo limite del giudicato parziale formatosi sul punto e, per il giudizio di cassazione, del divieto di nuove indagini di fatto. Nella specie, la domanda originaria tendeva ad ottenere l'esecuzione degli obblighi assunti con la scrittura privata e della garanzia, e l'esistenza dei corrispondenti diritti veniva contestata radicalmente dalla società opponente, la quale aveva chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia di tali atti. L'esistenza di una controversia che investiva nella loro globalità - nei confronti della MM - gli atti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio rendeva, pertanto, doveroso l'esame del sopra descritto profilo di nullità di tali atti, indipendentemente da specifiche doglianze dell'appellante.
Tale indagine avrebbe dovuto essere condotta, sia in relazione all'atto di concessione d'ipoteca contenuto nel rogito stipulato il 29 luglio 1988 e alla conseguente iscrizione della garanzia, sia all'impegno di concessione di garanzia precedentemente assunto dalla MM con la scrittura privata del 28 luglio 1988.
È ovvio che tale questione ha carattere assorbente rispetto a quella - svolta nel primo e terzo motivo - di inefficacia degli atti per asserita estraneità degli stessi all'oggetto sociale, nonché rispetto a quella dedotta col quarto motivo.
Quanto all'atto di ricognizione del debito originario, in relazione al quale la MM - nella domanda formulata con l'opposizione al decreto ingiuntivo - ha chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia, si è già detto che l'estraneità di tale società al rapporto debitorio originario non è più in contestazione.
3.4. La mancanza di un'indagine nel senso sopra spiegato si risolve, pertanto, in omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art.360, n.5, cod.proc.civ., il che comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona, la quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Il giudice di rinvio dovrà pertanto: a) accertare se, con la scrittura privata e col successivo atto di concessione d'ipoteca su immobile della società La MM, la stessa, per mezzo di un suo amministratore, si sia impegnata a prestare garanzia ipotecaria per un debito di quest'ultimo e l'abbia effettivamente prestata;
b) trarre le conseguenze di tale verifica sulla validità della garanzia, in relazione agli articoli 1418, comma primo e 2624, comma primo, cod.civ.; c) dar conto di tale accertamento con adeguata motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 10 dicembre 1998.