Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1999, n. 4774
CASS
Sentenza 14 maggio 1999

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La cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina la estinzione, la quale si produce solo con la effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società, che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio , nel quale era stata rappresentata dall'amministratore accomandatario, essa abbia mantenuto la legittimazione, esercitata attraverso il medesimo rappresentante, alla impugnazione, anche in relazione al ricorso per cassazione).

La violazione dell'art. 2624, primo comma, cod. civ., che sanziona penalmente il comportamento degli amministratori che si fanno prestare dalla società da essi stessi amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione di norme imperative. Tale nullità, che sussiste anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole della violazione, in quanto il divieto da essa sanzionato è posto nell'interesse generale, e non in funzione di tutela di particolari soggetti, è rilevabile dal giudice "ex officio", a prescindere dalla circostanza che sia stata formulata una specifica domanda o, nel caso di giudizio di impugnazione, che siano stati proposti specifici motivi.

In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis cod.civ. - che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 cod.civ., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi, sotto tale profilo, la decisione con la quale la Corte di merito aveva valutato come accessorio rispetto alla normale attività di una società immobiliare, avente quale oggetto sociale tutte "le operazioni giuridiche attinenti ai beni immobili, non escluse quelle di dazione in garanzia reale degli immobili in patrimonio", l'atto di ricognizione di debito altrui e di costituzione di ipoteca, a garanzia dello stesso, su di un proprio immobile, in quanto diretto a realizzare lo scopo dell'attività commerciale per la quale la società stessa era stata costituita, non essendo stata la garanzia di cui si trattava concessa a titolo gratuito, ma per interesse comune del garante e del garantito).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1999, n. 4774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4774
Data del deposito : 14 maggio 1999

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