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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7377/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Gioacchino Fabio Bifulco (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parte_2 C.F._2
Pirozzi (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di (C.F. ); CP_1 P.IVA_3
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione ruolo esattoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – L , nella qualità di successore a titolo universale di Parte_1
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A, ha impugnato la sentenza n. 2023/2020, pubblicata dal
1 Giudice di Pace di Nola in data 29.06.2020, con la quale è stata accolta la domanda formulata da
, con compensazione delle spese di lite. Parte_2
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato ha Parte_2
dedotto quanto segue:
• ha appreso, tramite consultazione dell'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella di pagamento a suo carico, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada;
• tale cartella di pagamento non è mai stata notificata e, comunque, il diritto alla riscossione delle somme ivi indicate risulta prescritto.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'inesistenza del debito riportato all'interno della citata cartella di pagamento.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda e annullato la cartella di pagamento, rilevando che la pretesa creditoria risulta prescritta.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, l' ha contestato la Parte_1
decisione in parola, sulla base dei seguenti motivi:
• improponibilità e inammissibilità dell'avversa impugnazione dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire;
• regolarità della notificazione della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, con conseguente erroneità della pronuncia relativa alla prescrizione del credito.
1.4 – Con comparsa depositata in data 09.04.2021, si è costituito in giudizio , Parte_2 argomentando in merito all'inammissibilità dell'avverso appello;
ha evidenziato l'infondatezza del medesimo e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
1.5 – Con comparsa depositata in data 03.05.2021, si è costituita in giudizio la CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare nel merito la domanda formulata
[...] dall'attore in primo grado.
1.6 – All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.03.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 29.06.2020 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 21.12.2020 a;
in effetti, diversamente rispetto a quanto Parte_2 affermato dall'appellato, la comunicazione della sentenza di primo grado, effettuata dalla
Cancelleria ai sensi dell'art. 133 c.p.c., non rileva ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, atteso che il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorre esclusivamente dalla notificazione.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 2 c.p.c., poiché la sentenza impugnata non è stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c..
In effetti, l'art. 7, comma 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al Giudice di Pace si possa applicare l'art. 113, comma 2, c.p.c.; è, infatti, consolidata giurisprudenza della Cassazione, ritenere che quando oggetto del giudizio sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento delle violazione del codice della strada, il Giudice di
Pace non possa decidere la causa per equità; d'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/07/2017, n. 17212).
2.3 – Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo
è avvenuta in data 22.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 165
c.p.c..
3 – Nel merito, l'appello è fondato, dovendo essere rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, in vigore dal 21.12.2021, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, inserendovi
3 il comma 4 bis, che prevede: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale comma 4-bis è stato successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, in vigore a decorrere dal 08.08.2024, che si è limitato a specificare ulteriormente le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento;
attualmente, esso stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
4 Alla luce di tale disposizione legislativa, quindi, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate;
nelle altre ipotesi, l'impugnazione è inammissibile.
3.2 – La novella legislativa del 2021 è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022 del 06.09.2022, la quale ha precisato, con riguardo al suo ambito applicativo, che essa concerne la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, si applica con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della legge n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92 (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2023, n. 10268).
All'interno della richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato che la prima disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili;
ha chiarito che quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la seconda disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, invece, il legislatore ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, ha plasmato l'interesse ad agire. Alla luce di tale considerazione, la Corte di legittimità ha affermato che la disposizione normativa in analisi si applica anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
5 Infatti, è stato osservato che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione che ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza
(o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e che la dimostrazione si possa dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma in analisi, evidenziando che essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso, e che, al contempo, essa assicura comunque la tutela del contribuente, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Del resto, anche successivamente alla esaminata sentenza, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva;
inoltre, ha evidenziato che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n. 12459).
3.3 – Nel caso di specie, dunque, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, deve essere affermata la fondatezza del motivo di appello con cui l'appellante ha rilevato l'inammissibilità dell'avversa domanda, per carenza di interesse ad agire.
Invero, l'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973 risulta applicabile al caso di specie, atteso che l'attore ha contestato in primo grado l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, assumendo che la stessa sia stata
6 invalidamente notificata;
non ha dimostrato la sussistenza di una delle situazioni indicate all'interno della disposizione citata, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire.
In applicazione di tale norma, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
4 – Con riferimento alle spese di lite dei due gradi di giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso che la causa è stata decisa in applicazione di una disposizione normativa introdotta nel corso del giudizio, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione in pendenza del presente processo d'appello, che ha risolto il precedente contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della novella legislativa ai giudizi in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda formulata da Parte_2
[...]
- compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Nola, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7377/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Gioacchino Fabio Bifulco (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parte_2 C.F._2
Pirozzi (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di (C.F. ); CP_1 P.IVA_3
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione ruolo esattoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – L , nella qualità di successore a titolo universale di Parte_1
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A, ha impugnato la sentenza n. 2023/2020, pubblicata dal
1 Giudice di Pace di Nola in data 29.06.2020, con la quale è stata accolta la domanda formulata da
, con compensazione delle spese di lite. Parte_2
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato ha Parte_2
dedotto quanto segue:
• ha appreso, tramite consultazione dell'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella di pagamento a suo carico, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada;
• tale cartella di pagamento non è mai stata notificata e, comunque, il diritto alla riscossione delle somme ivi indicate risulta prescritto.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'inesistenza del debito riportato all'interno della citata cartella di pagamento.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda e annullato la cartella di pagamento, rilevando che la pretesa creditoria risulta prescritta.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, l' ha contestato la Parte_1
decisione in parola, sulla base dei seguenti motivi:
• improponibilità e inammissibilità dell'avversa impugnazione dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire;
• regolarità della notificazione della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, con conseguente erroneità della pronuncia relativa alla prescrizione del credito.
1.4 – Con comparsa depositata in data 09.04.2021, si è costituito in giudizio , Parte_2 argomentando in merito all'inammissibilità dell'avverso appello;
ha evidenziato l'infondatezza del medesimo e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
1.5 – Con comparsa depositata in data 03.05.2021, si è costituita in giudizio la CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare nel merito la domanda formulata
[...] dall'attore in primo grado.
1.6 – All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.03.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 29.06.2020 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 21.12.2020 a;
in effetti, diversamente rispetto a quanto Parte_2 affermato dall'appellato, la comunicazione della sentenza di primo grado, effettuata dalla
Cancelleria ai sensi dell'art. 133 c.p.c., non rileva ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, atteso che il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorre esclusivamente dalla notificazione.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 2 c.p.c., poiché la sentenza impugnata non è stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c..
In effetti, l'art. 7, comma 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al Giudice di Pace si possa applicare l'art. 113, comma 2, c.p.c.; è, infatti, consolidata giurisprudenza della Cassazione, ritenere che quando oggetto del giudizio sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento delle violazione del codice della strada, il Giudice di
Pace non possa decidere la causa per equità; d'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/07/2017, n. 17212).
2.3 – Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo
è avvenuta in data 22.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 165
c.p.c..
3 – Nel merito, l'appello è fondato, dovendo essere rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, in vigore dal 21.12.2021, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, inserendovi
3 il comma 4 bis, che prevede: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale comma 4-bis è stato successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, in vigore a decorrere dal 08.08.2024, che si è limitato a specificare ulteriormente le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento;
attualmente, esso stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
4 Alla luce di tale disposizione legislativa, quindi, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate;
nelle altre ipotesi, l'impugnazione è inammissibile.
3.2 – La novella legislativa del 2021 è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022 del 06.09.2022, la quale ha precisato, con riguardo al suo ambito applicativo, che essa concerne la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, si applica con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della legge n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92 (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2023, n. 10268).
All'interno della richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato che la prima disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili;
ha chiarito che quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la seconda disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, invece, il legislatore ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, ha plasmato l'interesse ad agire. Alla luce di tale considerazione, la Corte di legittimità ha affermato che la disposizione normativa in analisi si applica anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
5 Infatti, è stato osservato che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione che ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza
(o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e che la dimostrazione si possa dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma in analisi, evidenziando che essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso, e che, al contempo, essa assicura comunque la tutela del contribuente, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Del resto, anche successivamente alla esaminata sentenza, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva;
inoltre, ha evidenziato che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n. 12459).
3.3 – Nel caso di specie, dunque, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, deve essere affermata la fondatezza del motivo di appello con cui l'appellante ha rilevato l'inammissibilità dell'avversa domanda, per carenza di interesse ad agire.
Invero, l'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973 risulta applicabile al caso di specie, atteso che l'attore ha contestato in primo grado l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, assumendo che la stessa sia stata
6 invalidamente notificata;
non ha dimostrato la sussistenza di una delle situazioni indicate all'interno della disposizione citata, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire.
In applicazione di tale norma, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
4 – Con riferimento alle spese di lite dei due gradi di giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso che la causa è stata decisa in applicazione di una disposizione normativa introdotta nel corso del giudizio, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione in pendenza del presente processo d'appello, che ha risolto il precedente contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della novella legislativa ai giudizi in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda formulata da Parte_2
[...]
- compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Nola, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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