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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1972/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1972/2023
Oggi 27.03.2025, alle ore 10,00, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
e , l'avv. Emo Querenghi in sostituzione DEl'avv. Parte_1 Parte_2
GIRALDO EMANUELA;
ed altri nessuno già contumaci. Parte_3
L'avv. Querenghi si riporta agli atti di causa ed alla memoria conclusionale depositata in atti e chiede l'accoglimento DEle conclusioni ivi rassegnate e precisa che in data 24.03.2025 è stato depositato il certificato di destinazione urbanistica aggiornato e tutti i terreni oggetto DEla presente usucapione.
Al termine DEla discussione orale l'Avv. Querenghi rinuncia a presenziare alla lettura DEla sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per DEiberare.
All'esito DEla camera di consiglio, alle 15,50 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura DE dispositivo e DEle ragioni DEla decisione nell'assenza DEle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 9 N. R.G. 1972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1972/2023
tra
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di eredi legittimi di (c.f. C.F._2 Persona_1
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Emanuela Giraldo presso la C.F._3
quale hanno eletto domicilio in Padova Gall. Trieste 6 nonché in indirizzo telematico giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICI
e
(c.f. ); (c.f. CP_1 C.F._4 Parte_4
; (c.f. ); C.F._5 Parte_5 C.F._6 Pt_6
(c.f. ); (c.f. );
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8
(c.f. ); (c.f. Parte_8 C.F._9 Parte_9
); nata a [...] il [...]; C.F._10 Parte_10
(c.f. ); (c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
); (c.f. ); C.F._12 Parte_12 C.F._13 Pt_13
nato a [...] il [...]; (c.f.
[...] Parte_14
; (c.f. ); C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
nata a [...] il [...]; (c.f. Pt_16 Parte_17
); (c.f. ); C.F._16 Parte_18 C.F._17 [...]
(c.f. ); (c.f ); Pt_19 C.F._18 Parte_20 C.F._19 pagina 2 di 9 (c.f. ; (c.f. Parte_21 C.F._20 Parte_3
; nato a [...] il [...]; C.F._21 Parte_22
(c.f. ; (c.f. Parte_23 C.F._22 Parte_24
; (c.f. ; C.F._23 Parte_25 C.F._24 Pt_26
(c.f. ); (c.f. );
[...] C.F._25 Parte_27 C.F._26
(c.f. ); (c.f. Parte_2 C.F._27 Parte_28
); (c.f. ); C.F._28 Parte_29 C.F._29 [...]
(c.f. ); (c.f. ); Pt_30 C.F._30 Parte_31 C.F._31
(c.f. ); (c.f. Parte_32 C.F._32 Parte_33
); (c.f. ); C.F._33 Parte_34 C.F._34 Parte_35
(c.f. ; (c.f. ); C.F._35 Parte_36 C.F._36 Pt_37
(c.f. ); (c.f. );
[...] C.F._37 CP_2 C.F._38
(c.f. ); (c.f. CP_3 C.F._39 Parte_25
); fu;
C.F._40 Controparte_4 Persona_2 CP_5
fu ved. ; (c.f. );
[...] Per_3 CP_4 Parte_38 C.F._41
(c.f. ; (c.f. Parte_39 C.F._42 Parte_40
); (c.f. ); C.F._43 Parte_41 C.F._44
(c.f. ; (c.f. Parte_42 C.F._45 Parte_43
); (c.f. . C.F._46 Parte_44 C.F._47
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza DE 27.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo di pubblici p roclami nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. e hanno chiesto a questo Tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia nei confronti dei convenuti DEla sentenza accertativa di intervenuta usucapione dei seguenti beni immobili: a) FR ES NCT alla partita 2877 F. 1 mapp. 122 sem arb. Cl. 3 di ha.
0.71.81 R.D. 42.04 R.A. 37.09 mapp. 704 sem arb cl. 2 ha 0.39.23 R.D. 36.47 R.A. 23.30 mapp. 706 sem arb cl. 2 ha 0.00.90 R.D.
0.84 R.A.
0.53 mapp. 287 sem cl. 2 ha 00.08.65 R.D.
7.29 R.A.
5.14 mapp. 70 E.U sup 242 mq.; mapp. 71, E.U. sup. 321 mq.; mapp 72 E.U. sup 142 mq;
mapp. 354 E.U. sup 7 mq. (trattasi di area sedime e corte di pertinenza dei fabbricati descritti sub b) cfr perizia pag. 101) b) FR ES NCEU alla p.ta 205, F. n. 1 : mapp. 70 pagina 3 di 9 sub 1 via Argine Adigetto cat A/6 cl. 2 (graffata con la particella al Catasto terreni sub mapp.
354 di 0.00.07; insorgente su mapp. NCT 71 E.U.) vani 5.5 rendita 173.27 (cfr. perizia pag.
101) mapp. 72 via Argine Adigetto p.T.
1-2 cat. A/6 cl. 2 vani 2,5 rendita 78.76 (mappali terreni correlati NCT F. 1 mapp. 70, 72).
Le attrici hanno a tal fine dedotto:
- di essere legittime eredi di deceduto il 23.08.2018; Persona_1
- che il predetto de cuius – oltre ad essere titolare DE diritto di proprietà per circa la quarta parte DEl'intero compendio per averlo ereditato dalla madre – era anche fin Parte_10 dagli anni '80 e, dunque, da ben oltre vent'anni, nel possesso uti dominus continuo, pacifico ed ininterrotto DEl'intero compendio immobiliare oggetto DE presente giudizio (costituito da vecchi fabbricati agricoli corte e modesta cesura di terreno già appartenuto alla madre che ivi ha vissuto fino alla morte); Parte_10
- che ha abitato nei pressi DEl'immobile da sempre - da oltre un trentennio Persona_1
e fino alla morte, ha coltivato il fondo agricolo, ne ha fatto propri i frutti senza condividerli con alcuno e, altresì, ha occupato l'immobile rurale abitativo con stalla, detenendone da pari periodo le chiavi, occupandolo con gli attrezzi DEl'azienda, custodendolo e precludendone l'accesso a terzi;
- che la madre DE de cuius DEla ricorrente - dopo la morte DEl'avo - ha costantemente vissuto negli immobili de quibus con la famiglia e con i figli, trasmettendo il possesso al figlio , il quale ha continuato nel possesso pieno ed incontestato;
Persona_1
- che gli attuali intestatari catastali, giusta quanto emerge dai certificati catastali allegati all'elaborato peritale, sono intestati per quote ai convenuti di cui in intestazione;
- che la ormai consolidata situazione di fatto richiede un giuridico riconoscimento con l'accertamento DEl'avvenuto acquisto DE diritto di proprietà a titolo di usucapione in capo alle odierne attrici al fine di porre fine ad una situazione di incertezza soltanto formalmente;
- che sulla scorta DEla giurisprudenza DEla Cassazione l'animus possidendi, necessario all'acquisto DEla proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere d i fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito DE possesso utile ai fini DEl'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento DEla proprietà DE bene pagina 4 di 9 posseduto o la stabilità sul piano formale DEla situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini DEl'usucapione.
I convenuti, ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e all'udienza DE 7.02.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti dalle attrici e DEla prova orale ammessa, la causa è stata discussa all'udienza odierna e il giudice si è riservato di dare lettura DEla sentenza.
***
La domanda di parte attrice così come formulata non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
1. Va premesso che a mente DEl'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù DE possesso continuato per vent'anni”, tenendo peraltro conto che, ai sensi DEl'art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione. Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi DEl'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi DEla dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo DE corpus, ma anche DEl'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini DEl'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione DE dominio esclusivo sulla res da parte DEl'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere DEla relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione d el bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare DE diritto dominicale. L' animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio DE diritto dominicale è già di per sé indicativo DEl'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
2. Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento DEl'usucapione si giustifica anche alla luce DEla tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 DE Protocollo Ad dizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti DEl'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – pagina 5 di 9 DEla sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titol o originario DEla proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. 20.539/2017). È noto che “colui che agisce per l'accertamento DEla proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti DE possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata DE possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione DEla regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giu dizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
3. Nel caso di specie va ribadito il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione DE fondo, ai fini DEla prova DE possesso utile ad usucapionem, perché essa “…non esprime in modo inequivocabile l'intento DE coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice DE merito, valutare , caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su in bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modi in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario” (Cass. ord. 6123/2020; Cass. ord. 18215/2013). Sul punto, si osserva che come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini DEla prova degli elementi costitutivi DEl'usucapione non può ritenersi sufficiente la coltivazione DE fondo, non esprimendo, questa, di per sé sola e in modo inequivocabile, l'intento DE coltivatore di possedere il bene, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus (Cassazione civile sez. 2^, 15.02.2022, n. 4931; Id., 20.01.2022, n. 1796;
Id., 09.07.2021, n. 19568).
4. La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus sicché l'inversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore in maniera che questi sia posti in grado di rendersi conto DEl'avvenuto mutamento e DEla concreta opposizione al suo pagina 6 di 9 possesso” (Cass. ord. 17376/2018; Cass. ord. 4404/2006).
5. Orbene, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non solo di averlo utilizzato, ma di averne per l'appunto precluso a terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che per loro stessa natura sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema DEla modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione DE diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi DEl'art. 841 c.c. Difatti, la recinzione materiale DE fondo agricolo, costituisce la più importante espressione nonché man ifestazione non equivoca DEla volontà DE soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, DE quale intenda usucapire la piena proprietà è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, c ome già detto, nella recinzione DE fondo (Cass. ord. 1796/2022).
6. Dall'istruzione probatoria è emersa la circostanza per la quale le attrici e il loro dante causa
, hanno per oltre venti anni provveduto alla coltivazione DE fondo de quo. Sul Persona_1 punto il teste ha dichiarato: “io ho visto il padre di occuparsi DE terreno CP_4 Parte_1 fino al 2018 quando è deceduto, ma per quarant'anni lui si è occupato DE terreno, coltivandovi il grano, il granturco e la soia e lo teneva in ordine, dopo la sua morte ho visto sua figlia occuparsi DE terreno” così pure il teste , il quale ha confermato di Pt_1 Tes_1 aver visto : “coltivare il terreno e gestire tutte le attività relative alla Persona_1
coltivazione, arare, piantumare e raccogliere, mentre non ho visto la fase DEla pesatura, poiché lavorando il terreno adiacente, ho potuto vedere solo le attività di coltivazione sul terreno”. Il teste ha affermato: “ho visto il padre di e la sua famiglia Tes_2 Parte_1 abitare l'immobile e coltivare il terreno pertinenziale di fronte l'abitazione, mentre per quanto riguarda i terreni dietro la loro abitazione non sono a conoscenza se questi fossero coltivati o manutenuti dagli stessi” (cfr. verbale ud. 18.07.2024).
7. Tuttavia non è stato possibile ravvisare, sulla scorta DEla giurisprudenza DEla suprema corte, gli univoci indizi, i quali consentano di presumere che la coltivazione e la cura DE fondo sia stata svolta uti dominus. Occorre anzitutto evidenziare che dai documenti fotografi ci (cfr. doc. 1 attrici pagg. 215-2017), dalla perizia asseverata e dalle dichiarazioni testimoniali non si ravvisa il requisito dirimente DEla recinzione DE fondo. Sul punto il teste ha Tes_1
pagina 7 di 9 affermato “ho sempre visto utilizzare l'immobile, non sono a conoscenza se ER
e la sua famiglia pagassero fitti o indennità a terze persone”, in ordine ER all'immobile occupato dalla madre DE ha affermato:“ non sono a conoscenza Persona_1 di tale circostanza, io non ho mai visto la madre di ”; il teste ha Persona_1 Tes_2 affermato: “non so se l'immobile è utilizzato come ricovero per attrezzi e per animali;
adr: io non ho visto altre terze persone presso l'immobile oggetto di causa;
adr: non ricordo la mamma di ”. Non è stata dunque raggiunta la prova nemmeno in ordine all'utilizzo ER esclusivo DEl'immobile adibito a ricovero attrezzi come dedotto dalle attrici.
8. Dagli atti DE processo non emerge dunque la prova rigorosa DE possesso uti dominus da parte DEle attrici e DE loro dante causa. L' avvenuta usucapione non può essere affermata, poi, in base al fatto che le parti convenute non si siano costituite in giudizio come prospettato dalle attrici in comparsa conclusionale dacché la contumacia DE convenuto non implica d i per sé il riconoscimento DEla fondatezza DEla domanda proposta nei suoi confronti, né quindi esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi DE suo vantato diritto (v., Cass. Civ. n. 21251 DE
2010; Cass. civ., n. 5416 DE 2011).
9. Alla luce DEle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria svolta e la documentazione prodotta in atti, in assenza DEla prova degli elementi costitutivi DE diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve in defini tiva essere rigettata.
10. In relazione alla regolamentazione DEle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore DEla parte contumace vittoriosa (cfr. Cass. Civ. n.
15135 DE 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 DE 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 DE 18.8.11), in quanto presupposto DEla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto DEle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda di usucapione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- NULLA sulle spese, attesa la contumacia dei convenuti.
Rovigo, 27 marzo 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1972/2023
Oggi 27.03.2025, alle ore 10,00, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
e , l'avv. Emo Querenghi in sostituzione DEl'avv. Parte_1 Parte_2
GIRALDO EMANUELA;
ed altri nessuno già contumaci. Parte_3
L'avv. Querenghi si riporta agli atti di causa ed alla memoria conclusionale depositata in atti e chiede l'accoglimento DEle conclusioni ivi rassegnate e precisa che in data 24.03.2025 è stato depositato il certificato di destinazione urbanistica aggiornato e tutti i terreni oggetto DEla presente usucapione.
Al termine DEla discussione orale l'Avv. Querenghi rinuncia a presenziare alla lettura DEla sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per DEiberare.
All'esito DEla camera di consiglio, alle 15,50 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura DE dispositivo e DEle ragioni DEla decisione nell'assenza DEle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 9 N. R.G. 1972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1972/2023
tra
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di eredi legittimi di (c.f. C.F._2 Persona_1
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Emanuela Giraldo presso la C.F._3
quale hanno eletto domicilio in Padova Gall. Trieste 6 nonché in indirizzo telematico giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICI
e
(c.f. ); (c.f. CP_1 C.F._4 Parte_4
; (c.f. ); C.F._5 Parte_5 C.F._6 Pt_6
(c.f. ); (c.f. );
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8
(c.f. ); (c.f. Parte_8 C.F._9 Parte_9
); nata a [...] il [...]; C.F._10 Parte_10
(c.f. ); (c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
); (c.f. ); C.F._12 Parte_12 C.F._13 Pt_13
nato a [...] il [...]; (c.f.
[...] Parte_14
; (c.f. ); C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
nata a [...] il [...]; (c.f. Pt_16 Parte_17
); (c.f. ); C.F._16 Parte_18 C.F._17 [...]
(c.f. ); (c.f ); Pt_19 C.F._18 Parte_20 C.F._19 pagina 2 di 9 (c.f. ; (c.f. Parte_21 C.F._20 Parte_3
; nato a [...] il [...]; C.F._21 Parte_22
(c.f. ; (c.f. Parte_23 C.F._22 Parte_24
; (c.f. ; C.F._23 Parte_25 C.F._24 Pt_26
(c.f. ); (c.f. );
[...] C.F._25 Parte_27 C.F._26
(c.f. ); (c.f. Parte_2 C.F._27 Parte_28
); (c.f. ); C.F._28 Parte_29 C.F._29 [...]
(c.f. ); (c.f. ); Pt_30 C.F._30 Parte_31 C.F._31
(c.f. ); (c.f. Parte_32 C.F._32 Parte_33
); (c.f. ); C.F._33 Parte_34 C.F._34 Parte_35
(c.f. ; (c.f. ); C.F._35 Parte_36 C.F._36 Pt_37
(c.f. ); (c.f. );
[...] C.F._37 CP_2 C.F._38
(c.f. ); (c.f. CP_3 C.F._39 Parte_25
); fu;
C.F._40 Controparte_4 Persona_2 CP_5
fu ved. ; (c.f. );
[...] Per_3 CP_4 Parte_38 C.F._41
(c.f. ; (c.f. Parte_39 C.F._42 Parte_40
); (c.f. ); C.F._43 Parte_41 C.F._44
(c.f. ; (c.f. Parte_42 C.F._45 Parte_43
); (c.f. . C.F._46 Parte_44 C.F._47
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza DE 27.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo di pubblici p roclami nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. e hanno chiesto a questo Tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia nei confronti dei convenuti DEla sentenza accertativa di intervenuta usucapione dei seguenti beni immobili: a) FR ES NCT alla partita 2877 F. 1 mapp. 122 sem arb. Cl. 3 di ha.
0.71.81 R.D. 42.04 R.A. 37.09 mapp. 704 sem arb cl. 2 ha 0.39.23 R.D. 36.47 R.A. 23.30 mapp. 706 sem arb cl. 2 ha 0.00.90 R.D.
0.84 R.A.
0.53 mapp. 287 sem cl. 2 ha 00.08.65 R.D.
7.29 R.A.
5.14 mapp. 70 E.U sup 242 mq.; mapp. 71, E.U. sup. 321 mq.; mapp 72 E.U. sup 142 mq;
mapp. 354 E.U. sup 7 mq. (trattasi di area sedime e corte di pertinenza dei fabbricati descritti sub b) cfr perizia pag. 101) b) FR ES NCEU alla p.ta 205, F. n. 1 : mapp. 70 pagina 3 di 9 sub 1 via Argine Adigetto cat A/6 cl. 2 (graffata con la particella al Catasto terreni sub mapp.
354 di 0.00.07; insorgente su mapp. NCT 71 E.U.) vani 5.5 rendita 173.27 (cfr. perizia pag.
101) mapp. 72 via Argine Adigetto p.T.
1-2 cat. A/6 cl. 2 vani 2,5 rendita 78.76 (mappali terreni correlati NCT F. 1 mapp. 70, 72).
Le attrici hanno a tal fine dedotto:
- di essere legittime eredi di deceduto il 23.08.2018; Persona_1
- che il predetto de cuius – oltre ad essere titolare DE diritto di proprietà per circa la quarta parte DEl'intero compendio per averlo ereditato dalla madre – era anche fin Parte_10 dagli anni '80 e, dunque, da ben oltre vent'anni, nel possesso uti dominus continuo, pacifico ed ininterrotto DEl'intero compendio immobiliare oggetto DE presente giudizio (costituito da vecchi fabbricati agricoli corte e modesta cesura di terreno già appartenuto alla madre che ivi ha vissuto fino alla morte); Parte_10
- che ha abitato nei pressi DEl'immobile da sempre - da oltre un trentennio Persona_1
e fino alla morte, ha coltivato il fondo agricolo, ne ha fatto propri i frutti senza condividerli con alcuno e, altresì, ha occupato l'immobile rurale abitativo con stalla, detenendone da pari periodo le chiavi, occupandolo con gli attrezzi DEl'azienda, custodendolo e precludendone l'accesso a terzi;
- che la madre DE de cuius DEla ricorrente - dopo la morte DEl'avo - ha costantemente vissuto negli immobili de quibus con la famiglia e con i figli, trasmettendo il possesso al figlio , il quale ha continuato nel possesso pieno ed incontestato;
Persona_1
- che gli attuali intestatari catastali, giusta quanto emerge dai certificati catastali allegati all'elaborato peritale, sono intestati per quote ai convenuti di cui in intestazione;
- che la ormai consolidata situazione di fatto richiede un giuridico riconoscimento con l'accertamento DEl'avvenuto acquisto DE diritto di proprietà a titolo di usucapione in capo alle odierne attrici al fine di porre fine ad una situazione di incertezza soltanto formalmente;
- che sulla scorta DEla giurisprudenza DEla Cassazione l'animus possidendi, necessario all'acquisto DEla proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere d i fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito DE possesso utile ai fini DEl'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento DEla proprietà DE bene pagina 4 di 9 posseduto o la stabilità sul piano formale DEla situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini DEl'usucapione.
I convenuti, ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e all'udienza DE 7.02.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti dalle attrici e DEla prova orale ammessa, la causa è stata discussa all'udienza odierna e il giudice si è riservato di dare lettura DEla sentenza.
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La domanda di parte attrice così come formulata non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
1. Va premesso che a mente DEl'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù DE possesso continuato per vent'anni”, tenendo peraltro conto che, ai sensi DEl'art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione. Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi DEl'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi DEla dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo DE corpus, ma anche DEl'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini DEl'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione DE dominio esclusivo sulla res da parte DEl'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere DEla relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione d el bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare DE diritto dominicale. L' animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio DE diritto dominicale è già di per sé indicativo DEl'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
2. Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento DEl'usucapione si giustifica anche alla luce DEla tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 DE Protocollo Ad dizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti DEl'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – pagina 5 di 9 DEla sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titol o originario DEla proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. 20.539/2017). È noto che “colui che agisce per l'accertamento DEla proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti DE possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata DE possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione DEla regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giu dizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
3. Nel caso di specie va ribadito il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione DE fondo, ai fini DEla prova DE possesso utile ad usucapionem, perché essa “…non esprime in modo inequivocabile l'intento DE coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice DE merito, valutare , caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su in bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modi in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario” (Cass. ord. 6123/2020; Cass. ord. 18215/2013). Sul punto, si osserva che come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini DEla prova degli elementi costitutivi DEl'usucapione non può ritenersi sufficiente la coltivazione DE fondo, non esprimendo, questa, di per sé sola e in modo inequivocabile, l'intento DE coltivatore di possedere il bene, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus (Cassazione civile sez. 2^, 15.02.2022, n. 4931; Id., 20.01.2022, n. 1796;
Id., 09.07.2021, n. 19568).
4. La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus sicché l'inversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore in maniera che questi sia posti in grado di rendersi conto DEl'avvenuto mutamento e DEla concreta opposizione al suo pagina 6 di 9 possesso” (Cass. ord. 17376/2018; Cass. ord. 4404/2006).
5. Orbene, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non solo di averlo utilizzato, ma di averne per l'appunto precluso a terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che per loro stessa natura sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema DEla modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione DE diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi DEl'art. 841 c.c. Difatti, la recinzione materiale DE fondo agricolo, costituisce la più importante espressione nonché man ifestazione non equivoca DEla volontà DE soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, DE quale intenda usucapire la piena proprietà è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, c ome già detto, nella recinzione DE fondo (Cass. ord. 1796/2022).
6. Dall'istruzione probatoria è emersa la circostanza per la quale le attrici e il loro dante causa
, hanno per oltre venti anni provveduto alla coltivazione DE fondo de quo. Sul Persona_1 punto il teste ha dichiarato: “io ho visto il padre di occuparsi DE terreno CP_4 Parte_1 fino al 2018 quando è deceduto, ma per quarant'anni lui si è occupato DE terreno, coltivandovi il grano, il granturco e la soia e lo teneva in ordine, dopo la sua morte ho visto sua figlia occuparsi DE terreno” così pure il teste , il quale ha confermato di Pt_1 Tes_1 aver visto : “coltivare il terreno e gestire tutte le attività relative alla Persona_1
coltivazione, arare, piantumare e raccogliere, mentre non ho visto la fase DEla pesatura, poiché lavorando il terreno adiacente, ho potuto vedere solo le attività di coltivazione sul terreno”. Il teste ha affermato: “ho visto il padre di e la sua famiglia Tes_2 Parte_1 abitare l'immobile e coltivare il terreno pertinenziale di fronte l'abitazione, mentre per quanto riguarda i terreni dietro la loro abitazione non sono a conoscenza se questi fossero coltivati o manutenuti dagli stessi” (cfr. verbale ud. 18.07.2024).
7. Tuttavia non è stato possibile ravvisare, sulla scorta DEla giurisprudenza DEla suprema corte, gli univoci indizi, i quali consentano di presumere che la coltivazione e la cura DE fondo sia stata svolta uti dominus. Occorre anzitutto evidenziare che dai documenti fotografi ci (cfr. doc. 1 attrici pagg. 215-2017), dalla perizia asseverata e dalle dichiarazioni testimoniali non si ravvisa il requisito dirimente DEla recinzione DE fondo. Sul punto il teste ha Tes_1
pagina 7 di 9 affermato “ho sempre visto utilizzare l'immobile, non sono a conoscenza se ER
e la sua famiglia pagassero fitti o indennità a terze persone”, in ordine ER all'immobile occupato dalla madre DE ha affermato:“ non sono a conoscenza Persona_1 di tale circostanza, io non ho mai visto la madre di ”; il teste ha Persona_1 Tes_2 affermato: “non so se l'immobile è utilizzato come ricovero per attrezzi e per animali;
adr: io non ho visto altre terze persone presso l'immobile oggetto di causa;
adr: non ricordo la mamma di ”. Non è stata dunque raggiunta la prova nemmeno in ordine all'utilizzo ER esclusivo DEl'immobile adibito a ricovero attrezzi come dedotto dalle attrici.
8. Dagli atti DE processo non emerge dunque la prova rigorosa DE possesso uti dominus da parte DEle attrici e DE loro dante causa. L' avvenuta usucapione non può essere affermata, poi, in base al fatto che le parti convenute non si siano costituite in giudizio come prospettato dalle attrici in comparsa conclusionale dacché la contumacia DE convenuto non implica d i per sé il riconoscimento DEla fondatezza DEla domanda proposta nei suoi confronti, né quindi esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi DE suo vantato diritto (v., Cass. Civ. n. 21251 DE
2010; Cass. civ., n. 5416 DE 2011).
9. Alla luce DEle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria svolta e la documentazione prodotta in atti, in assenza DEla prova degli elementi costitutivi DE diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve in defini tiva essere rigettata.
10. In relazione alla regolamentazione DEle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore DEla parte contumace vittoriosa (cfr. Cass. Civ. n.
15135 DE 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 DE 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 DE 18.8.11), in quanto presupposto DEla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto DEle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda di usucapione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- NULLA sulle spese, attesa la contumacia dei convenuti.
Rovigo, 27 marzo 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice dott.ssa Benedetta Barbera
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