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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 164/2025 R.G. promossa da e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2
(avv. ALBERTO BORSIERI)
[...]
PARTE ATTRICE contro e (contumaci) Controparte_1 Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La parte attrice ha chiesto di dichiarare che i convenuti hanno accettato in forma tacita l'eredità di deceduta in Orzinuovi il giorno 24 Persona_1 agosto 2016, senza lasciare disposizioni testamentarie.
Le parti convenute non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., che si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Il ricorso è parzialmente fondato.
1 Chiamati all'eredità della sig.ra in assenza di vocazione Persona_1 testamentaria, sono il marito e la figlia.
Il primo ha rilasciato una «dichiarazione sostitutiva di atto notorio», datata
14 settembre 2016, con la quale ha qualificato se stesso e la figlia «legittimi eredi» della de cuius. Attribuendosi la qualità (non di chiamato, ma) di erede, il resistente ha chiaramente manifestato la volontà di accettare l'eredità della moglie. Una simile manifestazione di volontà, benché non resa nelle forme dell'art. 475 c.c. e, quindi, non integrante una accettazione espressa, rappresenta un comportamento concludente sicuramente rilevante ed univoco ai sensi dell'art. 476 c.c. Pertanto, si può asserire che il resistente abbia accettato tacitamente l'eredità della moglie. È appena il caso di aggiungere che questa declaratoria non è in contrasto con l'inutile decorso del termine assegnato con ordinanza del 29 marzo 2024, perché l'atto di accettazione tacita
è stato compiuto prima dell'esercizio dell'actio interrogatoria.
La medesima conclusione non può essere raggiunta in relazione alla figlia dell'ereditanda. Non risulta che ella possieda, o abbia posseduto, i beni ereditari, né che abbia posto in essere altri atti che presuppongono necessariamente la volontà di conseguire l'eredità materna. È del tutto irrilevante che la resistente
«ancorché decorsi ben otto anni dalla morte della madre, non solo non ha ritenuto di rinunciarvi, ma ripetutamente ha ignorato gli inviti alla stessa rivolti dal Giudice dell'intestato Tribunale affinché avesse a dichiarare i propri intendimenti, vale a dire se accettare o rinunciare all'eredità» (così, pag. 8 del ricorso); quella descritta dalla parte ricorrente è una semplice inerzia, del tutto neutra e priva di qualsiasi significativa valenza. Se da una semplice inazione – non accompagnata dal possesso dei beni ereditari – fosse dato ricavare l'accettazione tacita dell'eredità, si produrrebbe la conseguenza, del tutto estranea al sistema, di imporre al chiamato di rinunziare sempre e comunque all'eredità, al fine di evitare di acquistarla, pur in assenza di qualsiasi relazione con il compendio relitto. Da ultimo, va negato il sig. assegnando pure alla sig.ra la qualità CP_1 CP_2 di erede, possa averla impegnata o vincolata, atteso che ella non ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale riporta la sola firma del marito della de cuius (che, infatti, è indicato come «marito dichiarante»).
In definitiva, il ricorso va accolto rispetto al marito della de cuius e respinto quanto alla figlia.
Il sig. quale unico soccombente, dovrà rifondere le spese di lite CP_1 alla ricorrente, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che (c.f. ) ha Controparte_1 C.F._1 accettato l'eredità di (c.f. ); Persona_1 C.F._2
2. rigetta il ricorso con riferimento alla convenuta;
Controparte_2
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3
c.c., con esonero da responsabilità;
4. condanna la parte convenuta a rifondere alla parte Controparte_1 attrice le spese di lite, che liquida in euro 625,58 per esborsi ed euro 2.878,72 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 09/05/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 164/2025 R.G. promossa da e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2
(avv. ALBERTO BORSIERI)
[...]
PARTE ATTRICE contro e (contumaci) Controparte_1 Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La parte attrice ha chiesto di dichiarare che i convenuti hanno accettato in forma tacita l'eredità di deceduta in Orzinuovi il giorno 24 Persona_1 agosto 2016, senza lasciare disposizioni testamentarie.
Le parti convenute non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., che si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Il ricorso è parzialmente fondato.
1 Chiamati all'eredità della sig.ra in assenza di vocazione Persona_1 testamentaria, sono il marito e la figlia.
Il primo ha rilasciato una «dichiarazione sostitutiva di atto notorio», datata
14 settembre 2016, con la quale ha qualificato se stesso e la figlia «legittimi eredi» della de cuius. Attribuendosi la qualità (non di chiamato, ma) di erede, il resistente ha chiaramente manifestato la volontà di accettare l'eredità della moglie. Una simile manifestazione di volontà, benché non resa nelle forme dell'art. 475 c.c. e, quindi, non integrante una accettazione espressa, rappresenta un comportamento concludente sicuramente rilevante ed univoco ai sensi dell'art. 476 c.c. Pertanto, si può asserire che il resistente abbia accettato tacitamente l'eredità della moglie. È appena il caso di aggiungere che questa declaratoria non è in contrasto con l'inutile decorso del termine assegnato con ordinanza del 29 marzo 2024, perché l'atto di accettazione tacita
è stato compiuto prima dell'esercizio dell'actio interrogatoria.
La medesima conclusione non può essere raggiunta in relazione alla figlia dell'ereditanda. Non risulta che ella possieda, o abbia posseduto, i beni ereditari, né che abbia posto in essere altri atti che presuppongono necessariamente la volontà di conseguire l'eredità materna. È del tutto irrilevante che la resistente
«ancorché decorsi ben otto anni dalla morte della madre, non solo non ha ritenuto di rinunciarvi, ma ripetutamente ha ignorato gli inviti alla stessa rivolti dal Giudice dell'intestato Tribunale affinché avesse a dichiarare i propri intendimenti, vale a dire se accettare o rinunciare all'eredità» (così, pag. 8 del ricorso); quella descritta dalla parte ricorrente è una semplice inerzia, del tutto neutra e priva di qualsiasi significativa valenza. Se da una semplice inazione – non accompagnata dal possesso dei beni ereditari – fosse dato ricavare l'accettazione tacita dell'eredità, si produrrebbe la conseguenza, del tutto estranea al sistema, di imporre al chiamato di rinunziare sempre e comunque all'eredità, al fine di evitare di acquistarla, pur in assenza di qualsiasi relazione con il compendio relitto. Da ultimo, va negato il sig. assegnando pure alla sig.ra la qualità CP_1 CP_2 di erede, possa averla impegnata o vincolata, atteso che ella non ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale riporta la sola firma del marito della de cuius (che, infatti, è indicato come «marito dichiarante»).
In definitiva, il ricorso va accolto rispetto al marito della de cuius e respinto quanto alla figlia.
Il sig. quale unico soccombente, dovrà rifondere le spese di lite CP_1 alla ricorrente, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che (c.f. ) ha Controparte_1 C.F._1 accettato l'eredità di (c.f. ); Persona_1 C.F._2
2. rigetta il ricorso con riferimento alla convenuta;
Controparte_2
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3
c.c., con esonero da responsabilità;
4. condanna la parte convenuta a rifondere alla parte Controparte_1 attrice le spese di lite, che liquida in euro 625,58 per esborsi ed euro 2.878,72 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 09/05/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
3