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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1160 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIPODI ANTONIO, per procura in atti, ricorrente, contro
, Cod.Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale P.IVA_1
mandatario della , Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti,
(codice fiscale/partita IVA n. Controparte_3
), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_2
resistente,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 17/05/2022 ha proposto opposizione Parte_1
avverso la intimazione di pagamento n. 29520229001053325/000 notificata l'8 aprile
2022, in relazione ai seguenti Avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 59520120000341044000;
2) Avviso di addebito n. 59520120003252247000;
3) Avviso di addebito n. 59520160004524655000;
4) Avviso di addebito n. 59520170002410609000; Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti;
la omessa indicazione
-nella intimazione di pagamento- dell'Autorità a cui proporre ricorso, in violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/200; la mancata allegazione alla intimazione di pagamento degli atti prodromici;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la decadenza ex art. 25 DPR 602/73; la prescrizione delle pretese creditorie ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995; la inesistenza della notifica della intimazione per violazione dell'art. 26 dpr 602/73.
CP_ Si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva di la CP_2
inammissibilità ed infondatezza della opposizione, ed ha chiesto, in caso di
CP_ accoglimento, di dichiarare il diritto di a non operare nei confronti di CP_3
il discarico ai sensi dell'art. 19 D.lgs 112/19.
[...]
Non si è costituita in giudizio . Controparte_3
La causa, alla udienza del 13.05.2025, sostituita dal deposito note scritte, è decisa come segue.
2- Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione , rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. 448, come CP_2
modificata dal DL 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già CP_2 CP_1
maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
3- Inammissibili in quanto tardivi sono tutti i motivi di doglianza proposti dal ricorrente,
con esclusione della eccezione di prescrizione quinquennale.
Si osserva, infatti, che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, di cui al D.lgs 46/1999, consente al contribuente di proporre dinanzi al Giudice del Lavoro
-anche cumulativamente con lo stesso atto- sia l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e
6, nel termine perentorio di giorni quaranta (40) dalla notifica;
che, come disposto dall'art. 29 comma 2 d.lgs 46/1999, le ordinarie opposizioni esecutive: ovvero l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
e l' opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr Cassazione n. 18256/2020, Cassazione n. 9238/2018).
Questi rimedi riguardano anche l'avviso di addebito, atteso che il d.l. n. 78/2010 nulla dispone in merito e l'art. 30, comma 14, con formula onnicomprensiva prevede genericamente che tutti “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento, si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto”, e la giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la conseguenza che deve ritenersi Contr estesa all' la possibilità di un'opposizione concernente sia il merito della pretesa, sia l'irregolarità formale dell'avviso, ciascuna delle quali soggetta a propri termini e rimedi impugnatori.
In particolare, per ciò che attiene al rimedio che tradizionalmente viene definito quale
“opposizione a cartella”, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 24, si ricava che esso investe non la cartella di pagamento, ma il “ruolo” e “l'iscrizione a ruolo” in essa incorporati e solo “per ragioni inerenti il merito della pretesa”.
Quindi, l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella e con l'avviso di addebito. Per questa ragione quella in esame
è anche nota come “opposizione di merito”.
L'ambito dell'azione va però dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dall'art. 29 del medesimo decreto, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione (opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (opposizione agli atti esecutivi).
Si deve, quindi, ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 cit. alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali, bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè
l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione (si badi non quella maturata dopo, oggetto invece dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.). Analogamente a quanto sopra detto, anche l'opposizione che investe l'intimazione di pagamento (art. 50 comma 2 DPR 602/1973) assume qualificazione diversa a seconda del suo contenuto, potendosi atteggiare come: opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., se con essa si deducono vizi formali propri dell'intimazione di pagamento o degli atti sottesi (cartella di pagamento/avviso di addebito); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se è diretta a far valere fatti sopravvenuti che paralizzino il potere di agire in executivis, come la prescrizione del credito maturata dopo la notifica del titolo esecutivo;
oppure come opposizione al ruolo tardiva o “recuperatoria”, ai sensi dell'art. 24 comma
6 D.lgs 46/1999, ove, essendo mancata la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, si intenda eccepire l'illegittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'ente previdenziale (cfr Cass. n. 18256/2020).
Fatta questa premessa di ordine generale, si osserva che tutti i motivi di opposizione svolti (ad eccezione della estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione) connotano la proposta opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., attenendo o a vizi formali dell'intimazione di pagamento (omessa indicazione dell'Autorità cui proporre ricorso, omessa allegazione degli atti presupposti, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, decadenza) o a vizi strettamente attinenti alla notifica della intimazione di pagamento e degli atti presupposti.
Tanto considerato, l'opposizione, in parte qua, andava proposta nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento (8 aprile 2022), ai sensi dell'art. 617 c.p.c, termine che non è stato rispettato, in quanto l'opposizione è stata proposta solo in data 17 Maggio 2022.
4- L'unico motivo di opposizione ammissibile -connotando l'opposizione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. ( per quanto sopra esposto)- è l'eccezione di estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica degli Cont
avendo l'opponente dedotto che, tra le date di notifica degli AVA e la notifica della successiva intimazione di pagamento, è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
4.1- L'eccezione è parzialmente fondata.
Con ordinanza del 26.02.2024 è stato ordinato ad la Controparte_5
produzione in giudizio degli eventuali atti interruttivi della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, assegnando, a tal fine, all'ente di riscossione, termine sino al 30.09.2024 per la superiore produzione CP_ documentale, disponendo che l' provvedesse alla notifica della presente ordinanza CP_ ad ed autorizzando in ogni caso l' alla Controparte_5 acquisizione e alla produzione in giudizio della documentazione entro il medesimo termine del 30.09.2024. CP_ L' non ha dato dimostrazione né di aver notificato la ordinanza su indicata ad
, né ha provveduto al deposito della documentazione Controparte_3
richiesta entro il termine del 30.09.2024.
4.2- Tanto considerato, in assenza di dimostrazione di atti interruttivi della prescrizione, devono ritenersi prescritte le pretese creditorie portate dai seguenti avvisi di addebito notificati nel 2012:
- N. 59520120000341044000 notificato il 23-4-2012;
- N. 59520120003252247000 notificato il 7-12-2012; essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale tra le notifiche degli AVA e la notifica della successiva intimazione di pagamento ( 8 aprile 2022).
4.2- Non sono invece prescritte le pretese creditore portate dai seguenti AVA:
- N. 59520160004524655000 notificato il 13-12-2016;
- N. 59520170002410609000 notificato il 28-12-2017.
Come è noto, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. L'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Quindi, in virtù della normativa dettata durante il periodo pandemico, il corso della prescrizione è stato sospeso ex lege per 311 giorni.
Ciò posto, al corso della prescrizione quinquennale dei crediti devono essere aggiunti
311 giorni, con la conseguenza che, alla data della notifica della intimazione di pagamento (8 aprile 2022), non era ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale.
CP_ Si precisa, infine, che l' ha chiesto genericamente di ritenere nei confronti di il diritto a non operare il discarico ex art. 19 d.lgs 112/99, senza Controparte_3
però svolgere alcuna domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di CP_6
(domanda sulla quale, peraltro, parrebbe difettare la giurisdizione del giudice ordinario).
5- Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della opposizione e della soccombenza reciproca, devono essere compensante tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1160/2022 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito N. 59520120000341044000 e N. 59520120003252247000;
2) Rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/05/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano