Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 384/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so dall'avv. Marco Rizza –
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dalle avv.te Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò –
Appellato
CONTRO
Controparte_2
), (c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tem-
[...] P.IVA_2
pore, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Concetto Ori- glio -
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
R.G. 384_2022
( Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_3
Appellata contumace
OGGETTO: ruoli, cartella di pagamento e avvisi di addebito – contributi e . CP_1 CP_2
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4625 del 9.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante nei con- fronti di e avverso ruoli, Controparte_5 Controparte_6
cartelle di pagamento e due avvisi di addebito inerenti contributi IVS, rate di premio e sanzioni.
Il primo giudice reputava tardiva l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del
D.lgs. 46/1999; rigettava l'eccezione di nullità della notifica eseguita da agente postale privato;
rigettava l'eccezione di prescrizione successiva al- la notifica, a fronte della prova della notifica di validi atti interruttivi da parte di intervenuti nel quinquennio;
infine confermava la riferibili- CP_7
tà delle intimazioni di pagamento alle rispettive cartelle essendo onere del destinatario «dimostrare che il plico contiene una lettera di contenuto di- verso da quello indicato dal mittente».
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 3.5.2022.
Resistevano gli appellati. Rimaneva contumace nonostante la rego- CP_7
lare notifica dell'impugnazione.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 10.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame eccepisce la violazione
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dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, nonché degli artt. 2697
c.c. e 116 c.p.c. affermando di aver proposto una «opposizione alla esecu- zione che configura una domanda di accertamento negativo riferita alla va- lidità del titolo esecutivo» e non un'opposizione di merito ex art. 24 del ci- tato D.Lgs. rilevando: a) per la cartella n. 29320130001625135, la nullità del procedimento notificatorio in assenza della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. e l'assenza del potere notificatorio in capo all'agente po- stale privato;
la non riferibilità alla cartella degli atti interruttivi (avvisi di intimazione) per i quali avrebbe soltanto prodotto «una mera stampa CP_7
informatica interna all'Ufficio» o addirittura nessuna prova della notifica
(con riferimento all'avviso di intimazione n. 29320169010666488); b) per la cartella n. 29320140003266463, il decorso del termine di prescrizione quinquennale non reputando valida la notifica dei predetti atti interruttivi;
c) per gli AVA nr. 59320120007071206 e nr. 59320130006885484,
l'assenza di notifica o il decorso del termine quinquennale dalla data dell'eventuale “presunta” notifica e sempre in assenza di atti interruttivi.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine al capo di domanda relativo alla «illegittima applicazione di somme aggiuntive sugli omessi versamenti contributivi e rate premio» stante l'abolizione delle sanzioni ad opera della legge
23/12/2000 n. 388, art.116, comma 12.
3. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
- questione non esaminata dal primo giudice -, alla luce dell'arresto CP_7
delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU, 7514/2022).
4. L'appello va respinto attesa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellante all'estratto del ruolo, questione pure rilevata dall nella propria memoria di costituzione e sulla quale ha interloqui- CP_1
to anche l'appellante (vd. pag. 2 note dell'1.4.2025).
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4.1. Invero, il allegava in primo grado di essersi recato «presso Pt_1
gli uffici della ., Agente della riscossione per la Controparte_6
Provincia di Catania - per avere informazioni su eventuali carichi iscritti
a ruolo nei suoi confronti;
in detta sede l'addetto allo sportello gli conse- gnava la stampa degli estratti di ruolo (doc.1), dai quali emergevano le cartelle sopra emarginate ed oggi opposte, afferenti somme iscritte a ruo- lo a titolo di contributi previdenziali e rate premio per le in- CP_1 CP_2
dicate annualità» (cfr. pag. 2 ricorso di primo grado).
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi, da cui non v'è motivo di discostarsi - cfr. Corte appello Catania, sentenza n.
1101/2022 - alla luce del condiviso orientamento di legittimità, ai fini di ritenere sussistente l'interesse ad agire (cfr. Cass. 19268/2016) - “condi- zione dell'azione avente natura “dinamica” (Cass. S.U. n. 26283/2022) -, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, circostanza in tali termini allegata dal ricorrente (cfr. ricorso di primo grado, pag. 6) -, “non prospettandosi l'azione di accertamento ne- gativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione
(ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via am- ministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela me- diante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche
Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione).
Ancora di recente, la Suprema Corte (Cass. 10195/2023), ha rilevato che
«in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del
2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici ca- si in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il biso- gno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione
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dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia del- la sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza ca- merale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvi- si di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative no- tifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollen- te alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
5. Conclusivamente, l'appello va respinto per originario difetto di inte- resse ad agire, ogni altra questione assorbita.
L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi tra tutte le parti.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
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Definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_7
rigetta l'appello; compensa le spese processuali di entrambi i gradi tra tutte le parti.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo uni- ficato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.4.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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