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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7621/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7621 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Parte_1 C.F._1
SANA (CA) nella Via Melibodes n. 18/F e (già Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Villasimius (CA) nella Via Costante Mameli n. 38 (p. iva ), in
[...] P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliati in Cagliari nella via G. Parte_1
Palomba n. 64 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bellisai che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, attori contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_3 C.F._2
residente in [...], convenuta contumace
(GI Controparte_4 [...]
), con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, p. Iva trasferitaria con CP_5 P.IVA_2 effetto 1° gennaio 2010 del portafoglio assicurativo della di Controparte_4
il tutto come da provvedimento Isvap n. 2742, in persona del suo Controparte_4 CP_6
Procuratore Speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, CP_7
elettivamente domiciliata, unitamente al suddetto difensore, in Cagliari Via Puccini 70 presso lo
Studio dell'Avv. Silvio Putzolu, convenuta
1 Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse degli attori:
“A. accertare e dichiarare che il sinistro stradale di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusive della signora conducente e proprietaria dell'autoveicolo NC Y targato CP_3
BC410CF, assicurato per la R.C.A. presso la Zurich Insurance Company Ltd con polizza n.
70935556 e, conseguentemente:
B. condannando per i titoli di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, in solido fra loro, la signora e la Zurich Insurance Company CP_3
Ltd in persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'incidente e, in concreto:
C. al pagamento in favore del signor della somma di € 580.353,80 o di quell'altra Parte_1
diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento, al netto dell'eventuale rivalsa mutualistica e,
D. al pagamento in favore della (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 7.800,00 o di quell'altra Parte_1
diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento;
E. condannando, altresì, la Zurich Insurance Company Ltd in persona del legale rappresentante pro- tempore, ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa a favore degli attori, per avere ingiustificatamente declinato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in
Legge 162/2014;
F. condannando, inoltre, le controparti al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio che così vengono partitamente indicate (parte attrice in comparsa conclusionale allega prospetto di liquidazione per un totale di euro 43.297,79 comprensivo di accessori di legge)”.
Nell'interesse del convenuto:
“Piaccia all'On. Sig. Giudice, contrariis rejectis, rigettare ogni e qualsiasi domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova.
In via subordinata dichiarare la concorsuale responsabilità di parte attrice ex art. 2054 II comma
c.c., con ogni conseguenza sull'eventuale liquidazione dei danni.
2 In via istruttoria si chiede l'amissione di prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 1 e 2 della premessa del presente atto, da intendersi preceduti da “vero che”, indicando a teste il sig. Tes_1
residente a [...].
[...]
Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15% , Iva e CAP del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 4 ottobre e in data 10 ottobre, e CP_2
la hanno convenuto in giudizio la e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
21/05/2016 in Quartu SANA.
Gli attori hanno esposto quanto segue. in data 21/05/16 alla guida del motoveicolo BMW targato EA99157 di cui era Parte_1
proprietaria la di stava percorrendo il Viale RD da IN in Controparte_2 Parte_1
Quartu SANA (direzione Villasimius) tenendo regolarmente la destra e preceduto dalla NC Y targata BC410CF, di proprietà e condotta da assicurata per la presso la Zurich CP_3 CP_8
Insurance Company LTD con polizza n. 70935556.
Quest'ultima, impegnata in una conversazione telefonica, giunta in corrispondenza dell'intersezione sulla sinistra con la via Asparago e sulla destra con la Via Turbine, aveva rallentato la marcia spostandosi all'estremo margine destro della carreggiata e, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, aveva svoltato sulla sinistra verso la via Asparago.
che stava proseguendo la sua marcia sulla propria destra, veniva investito dal veicolo Parte_1 della L'urto si era verificato all'interno della corsia di destra (la strada, in quel punto, è a due CP_3
corsie con doppio senso di circolazione e con doppia striscia continua) e il motociclista era caduto sull'asfalto in prossimità del centro della carreggiata.
I soccorritori di resisi conto della gravità delle lesioni subite, avevano evitato di Parte_1 spostarlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
In data 01/08/2016 veniva notificato dalla Polizia Locale di Quartu SANA alla Controparte_2
un verbale di violazione del Codice della Strada del 04/07/2016 redatto dagli agenti
[...]
e con il quale veniva contestata la violazione degli artt. 148, comma 12 Persona_1 Persona_2
e 16 del Cds.
Gli odierni attori hanno presentato ricorso al Giudice di Pace di Cagliari avverso la predetta sanzione, il quale a seguito dell'istruttoria svolta (tra cui anche una CTU sulla dinamica del sinistro stradale) con sentenza n. 724/2019 accoglieva il ricorso, riconoscendo le ragioni dei ricorrenti. Ciò anche alla luce della relazione tecnica di parte redatta dall'Ing. il quale aveva supposto che “i rilievi Per_3 eseguiti dall'autorità potrebbero essere suscettibili d'errore”.
3 Anche dalle dichiarazioni effettuate dai testimoni e secondo gli attori poteva Tes_2 Tes_3
confermarsi che la dinamica del sinistro fosse quella descritta, ovvero che la aveva tagliato la CP_3 strada al motociclo condotto dall' Egli non stava effettuando un sorpasso della vettura Pt_1
condotta dalla in quanto la medesima si trovava in corrispondenza dell'estremo margine destro CP_3 della carreggiata senza aver preventivamente manifestato l'intenzione di compiere una svolta a sinistra.
Tale valutazione era stata poi confermata dalla ctu depositata dall'Ing. nominato dal Per_4 giudice di pace il quale aveva così descritto il sinistro: “in data 21/05/2016 poco dopo le ore 6.00, la signora alla guida della vettura NC Y targata BC410CF e il signor CP_3 Parte_1
alla guida del motociclo BMW gt 65 targato EA99157 percorrevano il viale RD Da IN …
Giunti in prossimità dell'intersezione stradale con la via Asparago (sulla sinistra) e la via Turbine
(sulla destra), l'autovettura che precedeva il motociclo e che sicuramente non viaggiava in prossimità del centro strada, svoltava sulla sinistra con l'intento d'imboccare la via Asparago. Tale manovra è stata effettuata proprio nel momento in cui il motociclo sopravanzava la vettura. Il fatto che non vi siano tracce di frenate hanno indotto lo scrivente a pensare che vi sia stata una manovra repentina da parte dell'autista dell'autovettura”.
In ogni caso, secondo gli attori, la manovra della non era consentita dalla segnaletica verticale, CP_3
mentre quella orizzontale appariva totalmente sbiadita e non visibile. Ciò era stato già evidenziato dal ctp Ing. che aveva affermato che “non è presente, nell'incrocio, un'aiuola spartitraffico Per_3 necessaria per creare la corsia di canalizzazione relativa alla direzione … omissis … assunta dalla
Sig.ra in occasione dell'evento”. Infatti, non era presente alcun cartello che indica la possibilità CP_3
di girare a sinistra in via Asparago, segnaletica invece presente subito dopo tale incrocio e in senso di marcia opposto.
A seguito del sinistro, il motociclo di proprietà della di veniva Controparte_2 Parte_1
completamente distrutto, tanto che se ne rendeva necessaria la demolizione (con una perdita economica di euro 7.800,00) e veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso Parte_1 dell'Ospedale Marino di Cagliari, dove rimaneva ricoverato fino al 25/05/2016.
L'attore ha rappresentato che a partire da quel giorno egli ha effettuato numerose visite mediche e vari interventi chirurgici e che risulta affetto da una invalidità permanente, intesa come danno biologico, valutata nel 25% del totale, oltre a una invalidità temporanea totale di giorni 90 e un'invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%.
Egli, inoltre, era formalmente dipendente della propria Società e, a causa delle lesioni riportate, dovette dimettersi dall'attività lavorativa subendo quindi un rilevante danno economico.
I danni economici, calcolati sulla base dell'art. 137 c.d.a. con la formula della capitalizzazione
4 anticipata sono da quantificare in euro 517.869,00 (156.000,00 X 15,622 X 25 / 100 – 15%).
A ciò deve essere sommato l'importo di euro 1.000,00 dovuto, a titolo di spese legali stragiudiziali e giudiziali, la somma di euro 2.466,12 a titolo di spese mediche, la somma di euro 1.723,08 corrisposta al ctu e l'importo di euro 888,16 corrisposto al ctp.
I danni riportati dall' sono stati così riassunti: Pt_1
- Euro 102.380,00 per 25% di invalidità permanente, quale danno biologico;
- Euro 15.000,00 per 15% di aumento personalizzato;
- Euro 9.900,00 per 90 giorni di I.T.T.;
- Euro 3.300,00 per 60 giorni di I.T.P. al 50%;
- Euro 25.000,00 per i danni morali;
- Euro 40.000,00 per i danni esistenziali;
- Euro 1.000,00 per spese legali stragiudiziali;
- Euro 2.466,12 per spese mediche;
- Euro 1.723,08 per compenso dell'Ing. Per_4
- Euro 888,16 per compenso Ing. ; Per_3
- Euro 517.869,00 per il danno patrimoniale da I.P.;
- Euro 46.800,00 per il danno patrimoniale da I.T.;
- Euro 15.600,00 per il danno patrimoniale da I.T.;
Per un totale quindi di euro 781.926,36, oltre a euro 7.800,00 per il motoveicolo di proprietà della società attrice.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2020 si è costituita in giudizio la
, trasferitaria del portafoglio assicurativo della Zurich Insurance Company Ltd, Controparte_5
contestando innanzitutto la dinamica del sinistro così come descritta dagli attori. In ogni caso, secondo la convenuta, la fattispecie dovrebbe essere regolata dalla presunzione di responsabilità concorsuale ex art. 2054 comma 2 c.c., per cui sarebbe onere di parte attrice provare la pretesa responsabilità esclusiva della convenuta.
Nel caso di specie, al contrario, la presunzione sarebbe superabile in senso sfavorevole a parte attrice, nel senso che a dovrebbe essere attribuita l'integrale responsabilità del fatto per cui è Parte_1
causa. Infatti, come risulta dal verbale di Polizia Municipale, stava procedendo a forte Parte_1
velocità e stava tentando il sorpasso della NC Y condotta dalla che procedeva davanti e CP_3
aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.
In ogni caso, dovrebbe applicarsi al caso di specie la presunzione di corresponsabilità.
Infatti, se l' avesse osservato le dovute norme comportamentali, egli avrebbe potuto Pt_1
5 effettuare una manovra di emergenza finalizzata ad evitare il mezzo della CP_3
D'altronde all' era stata contestata la violazione dell'art. 148 comma 12 e 16 Cds con Pt_1
applicazione della relativa sanzione, poi annullata dal giudice di pace con decisione però non opponibile né alla conducente né alla compagnia assicurativa.
La ha, poi, rilevato l'assenza di prova circa il necessario nesso di causalità tra i Controparte_4
pretesi e non provati danni e il sinistro di cui è causa, nonché in ogni caso la manifesta eccessività della quantificazione operata dall' In particolare, ha contestato la quantificazione del danno Pt_1
non patrimoniale in quanto eccessiva, anche tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il danno non patrimoniale non si articola in diverse sottocategorie: dunque, non sarebbe avanzabile una pretesa di liquidazione dei danni biologico, morale ed esistenziale che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione risarcitoria.
In relazione, poi, alla quantificazione del danno patrimoniale la convenuta ha rilevato anche la totale assenza di prova in relazione alla produzione di reddito in capo a parte attrice, nonché del relativo decremento reddituale.
Analoghe osservazioni sono state svolte anche per quanto concerne il danno materiale patito dal mezzo di parte attrice.
Anche il maggior danno da svalutazione appare del tutto sfornito di prova, non essendovi neppure in via presuntiva alcun elemento sull'impiego alternativo di tale somma.
***
All'udienza del 18 febbraio 2020 il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha assegnato i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. CP_3
Con ordinanza del 22 aprile 2022 il giudice, esaminate le richieste istruttorie delle parti, non ha ammesso la prova per testi dedotta da entrambe le parti (ritenuta irrilevante e superflua ai fini della decisione in ragione dei documenti prodotti e, in particolare la ctu resa nel procedimento svoltosi davanti al giudice di pace) e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nominando il dott. Persona_5
In data 26/10/2022 il ctu ha depositato la relazione peritale, rispondendo ai quesiti formulati dal giudice con ordinanza del 22/4/2022.
Con ordinanza del 18 gennaio 2023 il giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 febbraio 2024, poi rinviata all'11 giugno 2024.
Con successiva ordinanza del 14 giugno 2024 la causa è stata tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali nei termini, mentre non hanno depositato repliche.
6 ***
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ctu medico-legale.
***
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata.
Quanto alla dinamica del sinistro è controverso tra le parti se esso sia attribuibile alla condotta esclusiva della dell' ovvero al concorso di entrambi a norma dell'art. 2054, secondo CP_3 Pt_1
comma c.c.
Occorre, innanzitutto, rilevare che la dinamica del sinistro è stata compiutamente descritta dal Ctu
Ing. nella relazione peritale depositata nel giudizio r.g. 3535/2016 davanti al giudice di pace di Per_4
Cagliari tra e il con cui il primo aveva impugnato il Parte_1 Controparte_9
verbale di violazione del Codice della Strada.
In particolare, il ctu ha descritto la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “In data 21/05/2016 poco dopo le ore 6,00, la signora alla guida della vettura NC Y … e il signor CP_3
alla guida del motociclo BMW GT 65 … percorrevano il Viale RD da IN, nel Parte_1
territorio del Comune di Quartu S.E., con direzione Flumini di Quartu/Villasimius. Giunti in prossimità dell'intersezione stradale con la Via Asparago (sulla sinistra) e la Via Turbine (sulla destra), l'autovettura che precedeva il motociclo e che sicuramente non viaggiava in prossimità del centro strada, svoltava sulla sinistra con l'intento d'imbroccare la Via Asparago. Tale manovra è stata effettuata proprio nel momento in cui il motociclo sopravanzava la vettura. Il fatto che non vi siano tracce di frenate hanno indotto lo scrivente a pensare che vi sia stata una manovra repentina da parte dell'autista dell'autovettura” (doc. 9 parte attrice). In risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice, il ctu Ing. ha poi precisato che la vettura condotta dalla si trovava “al Per_4 CP_3
centro della carreggiata e non sul bordo sinistro dell'asse della carreggiata, come dovrebbe essere durante una manovra di svolta a sinistra” e che dunque “la manovra effettuata dal conducente della vettura è in contrasto con l'art. 154 del vigente CdS”.
Tale elemento probatorio è utilizzabile anche nel presente giudizio, alla luce del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui: “il giudice può servirsi, ai fini del decidere, anche di prove atipiche, e dunque anche di prove assunte in un diverso procedimento, tra le quali rientrano le consulenze tecniche esperite in diversi giudizi, … (Cass. 16069/n. 2001; Cass. 19521/2019; Cass. 2947/2023)”
(da ultimo, Cass. ord. n. 29713/2024).
La ricostruzione della dinamica del sinistro risulta, inoltre, coerente con quanto affermato anche dai testi e all'udienza del 07/04/2017 nell'ambito del medesimo procedimento Tes_2 Tes_3
davanti al giudice di pace, dalle quali è emerso anche che la aveva iniziato la manovra di svolta CP_3
a sinistra, senza previa segnalazione mediante indicatore di direzione, in maniera repentina e senza
7 porsi verso il margine sinistro della strada.
Pertanto, alla luce di tali elementi probatori, sussiste senza alcun dubbio una condotta colposa della causalmente ricollegata al sinistro e, pertanto, deve escludersi che il sinistro sia stato causato CP_3 esclusivamente dalla condotta dell' contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia di Pt_1
assicurazioni convenuta.
Occorre dunque valutare se, come dedotto dalla convenuta, sia applicabile al caso di specie la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c.
Si osserva che la responsabilità in tema di circolazione di veicoli è disciplinata dall'art. 2054 c.c. il quale, dopo aver stabilito al primo comma che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, pone, al comma immediatamente successivo, una presunzione di corresponsabilità che grava su entrambi i conducenti.
La disposizione, infatti, stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Sul punto, la giurisprudenza ha anche recentemente ribadito l'ormai consolidato orientamento sull'art. 2054 comma 2 c.c., secondo cui:
“- il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del 2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353 del 2019; n. 18479 del 2015; n.
1317 del 2006);
- il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del
2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n.
21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124);
- la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del
8 collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n.
5226); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 19115 del 2020, cit. ;
15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343);
- l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n.
4909 del 1996; n. 2038 del 1994)” (cfr. Cass. civ., n. 21024/2024).
Ora, in relazione alla manovra di svolta a sinistra, occorre osservare ulteriormente che secondo la giurisprudenza “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso)
…” (Cass. civ., n. 30070/2022).
Nel caso di specie gli elementi istruttori sopra indicati e utilizzabili nel presente giudizio, hanno consentito di accertare la condotta gravemente colposa della la quale repentinamente, senza CP_3
porsi sul margine sinistro della corsia, senza attivare il segnalatore di direzione, e soprattutto senza accertarsi che alcun veicolo provenisse da tergo, svoltò a sinistra, investendo così il motoveicolo condotto dall'attore.
I medesimi elementi istruttori hanno, tuttavia, permesso di accertare, altresì, il fatto che l' Pt_1 provenisse da tergo e che, dunque, al momento dell'impatto si trovasse in fase di sorpasso del veicolo condotto dalla CP_3
Ciò è stato accertato innanzitutto dal ctu Ing. nel procedimento svoltosi avanti al giudice di Per_4 pace, il quale ha affermato che “tale manovra (ovvero quella di svolta a sinistra da parte della CP_3
è stata effettuata proprio nel momento in cui il motociclo sopravanzava la vettura”.
La circostanza che il motociclo si trovasse in fase di sorpasso trova riscontro, inoltre, nelle testimonianze assunte nel giudizio avanti al giudice di pace. In particolare, il teste Testimone_1 all'udienza del 3 febbraio 2017 aveva dichiarato che “il motociclo nel tentativo di eseguire il sorpasso, urtava il veicolo impegnato nella manovra di svolta …”; la teste ha Testimone_4
9 dichiarato che l' “ha superato la NC Y, ha continuato la sua manovra, ma non ha Pt_1 superato la mezzeria, tentando di superare la NC Y …”.
Emerge dunque l'esistenza di una condotta colposa anche dell' che, in violazione di quanto Pt_1 disposto dall'art. 148 comma 12 del Codice della Strada stava effettuando un sorpasso in corrispondenza di un'intersezione stradale. Si osservi, infatti, che contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, è rimasto accertato che la manovra di svolta a sinistra era in quel punto consentita
(cfr. p. 7 della relazione peritale del ctu Ing. . Per_4
In ragione di quanto sopra esposto, accertata anche a carico dell' la violazione della Pt_1
normativa sulla circolazione stradale, ritiene il giudice di dover riconoscere la sussistenza di un concorso colposo dello stesso nella causazione del sinistro, da attribuirsi alla luce delle circostanze concrete e, in particolare, della gravità delle rispettive colpe, nella misura del 20% a carico dell' e dell'80% a carico della Pt_1 CP_3
***
Accertata la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro secondo le rispettive proporzioni, occorre procedere alla identificazione e quantificazione del danno subito da e della Parte_1 Controparte_2
Dalla documentazione medica in atti e dalla consulenza tecnica medico-legale, è emerso che a seguito del sinistro ha riportato le seguenti lesioni, che il ctu dott. ha ritenuto Parte_1 Per_5 compatibili con il sinistro di cui è causa: “trauma cranico facciale con ferita lacero contusa sopracciglio sinistro. Sublussazione acromion claveare sinistra. frattura dello scafoide della mano sinistra. Frattura condilo esterno femore destro. Frattura quarto e quinto metatarso piede destro.
Frattura sotto capitata del quarto e quinto metatarso sinistro. Trauma contusivo distorsivo del polso sinistro. Frattura pluriframmentaria falange ungueale primo dito mano sinistra. Abrasioni multiple”
(cfr. p. 9 della relazione peritale).
In conseguenza delle lesioni riportate, è stato ricoverato presso la divisione di Parte_1 ortopedia dell'Ospedale Marino dove veniva sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali.
Prosegue il ctu, rilevando che “veniva quindi posizionata valva gessata F/P ad entrambi gli arti inferiori e stecca di Zimmer per la fratture del I dito della mano. Durante i mesi successivi ha eseguito controlli presso specialisti in ortopedia fino alla stabilizzazione del quadro clinico”.
Ciò premesso, dalla consulenza medico legale espletata, è inoltre emerso che l' ha riportato, Pt_1
in conseguenza delle lesioni sopra richiamate, esiti invalidanti.
Il consulente tecnico ha quantificato il danno c.d. biologico all'integrità psicofisica e alla vita di relazione, nel suo complesso, nella misura del 20%.
Il CTU dott. ha inoltre determinato il periodo di ITT in giorni 35 (di cui 5 di ricovero Per_5
10 ospedaliero), quello di ITP al 75% in giorni 30; ITP al 50 % in giorni 30; ITP al 25% in giorni 25.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, questo Giudice ritiene di dover applicare le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, i criteri di liquidazione del danno che devono essere presi a riferimento dal giudice di merito, sono quelli vigenti al momento della liquidazione, non già quelli vigenti al momento del fatto.
In tal senso, si è chiaramente espressa Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, che afferma che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione-tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio - espressivo di un dato d'esperienza - idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento (an) dell'"eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito”.
Procedendo allora alla liquidazione sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, il danno non patrimoniale subito dall' che deve essere riconosciuto nella Pt_1
misura del 20% alla luce delle osservazioni del CTU, è pari euro 82.382,00 per il danno biologico permanente.
Si precisa che si è tenuto conto anche dell'incremento per la sofferenza patita, accertato in via presuntiva alla luce della gravità della lesione (comportante, come visto, una invalidità permanente pari al 20%), nonché del percorso di cure mediche cui l'attore è stato sottoposto. Si osserva, infatti, che secondo la giurisprudenza della Cassazione, un attendibile criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto
11 più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore conseguente alla lesione stessa. Quanto alla quantificazione dell'incremento per la sofferenza soggettiva si è fatto riferimento all'importo stabilito dalle Tabelle di
Milano, che prendono in considerazione tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
L'importo di euro 82.382,00 deve essere, tuttavia, ridotto del 20% in ragione del concorso colposo, per un totale dovuto di euro 65.905,60.
A titolo di danno biologico temporaneo (corrispondente a un periodo di ITT di giorni 35, di cui 5 di ricovero ospedaliero, di ITP al 75% di giorni 30; ITP al 50 % di giorni 30; ITP al 25% di giorni 25) deve essere, invece, riconosciuta la somma di euro 7.245,00 (pari al 20% di euro 9.056,25).
La somma complessiva dovuta a a titolo di danno non patrimoniale per i titoli di cui Parte_1
sopra e tenuto conto del concorso di colpa al 20% è dunque pari a euro 73.150,60 congrua all'attualità.
***
In relazione al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa ex art. 137 C.d.a., l'attore ha dedotto di aver subito un danno da ridotta capacità lavorativa specifica, la quale rappresenta la
“contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione e a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro” (Cass. Civ.,
10 ottobre 2013, n. 3171).
In relazione alla prova di tale danno, la giurisprudenza ha affermato che “Il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa di altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e se gradatamente deve provare il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa;
e la differenza di guadagni prima e dopo l'atto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
03/09/2019, n. 21988). Sul punto anche Cass. civ., n. 4930/2020: “al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe
l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì l'insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta”.
Ciò premesso in relazione alla prova del suddetto danno patrimoniale, nel caso di specie si evidenzia, tuttavia, che l'attore ha prodotto soltanto la documentazione reddituale relativa all'anno 2013 per redditi percepiti nell'anno 2012, ovvero ben 4 anni prima del verificarsi del sinistro. Quanto al periodo successivo, nessuna documentazione è stata prodotta, cosicché non è possibile calcolare il reddito medio né la conseguente diminuzione reddituale per il periodo successivo al sinistro.
Inoltre, l'attore, pur facendo riferimento al reddito da lavoro dipendente, non ha, invero fornito
12 alcuna prova del fatto di avere ancora in corso un rapporto di lavoro dipendente al momento del sinistro. Dunque, alcun risarcimento per la riduzione del reddito da lavoro dipendente può essere disposto nel caso di specie.
In ogni caso, si osserva che se anche si facesse riferimento alla riduzione del reddito da lavoro autonomo (in quanto è titolare della omonima società Parte_1 Controparte_2
), alcuna diminuzione reddituale e, dunque, alcun danno patrimoniale risulta provato alla
[...]
luce della documentazione prodotta in giudizio.
***
Non si ritiene dovuta inoltre la personalizzazione del danno in ragione della cenestesi lavorativa, dedotta dal danneggiato solo genericamente.
Innanzitutto si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto”.
Tale prova non è stata fornita dall'attore, né si deduce dagli accertamenti del consulente tecnico, che alcunché motiva sul punto.
***
A titolo di danno non patrimoniale all'attore devono, dunque, essere riconosciute le seguenti somme:
- euro 65.905,60 per il danno biologico permanente;
- euro 7.245,00 per il danno biologico temporaneo;
per un totale di euro 73.150,60.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno, conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario.
La prova del mancato guadagno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in questa ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cassazione civile , sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito
13 (21/05/2016), pari a euro 60.705,89 poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia, si ottiene l'importo complessivo di euro 80.195,12 dato dalla somma di capitale e interessi (pari a euro 7.044,52).
Non è invece dovuto il maggior danno da ritardo, posto che alcun elemento è stato fornito dall'attore a supporto di tale danno.
***
È, inoltre, dovuto il risarcimento per le spese mediche sostenute a seguito del sinistro e documentate da parte attrice (docc. da 28 a 49 parte attrice), pari a euro 2.386,121, così come rilevato dal ctu dott. il quale le ha ritenute congrue rispetto al sinistro. Per_5
Nulla risulta dovuto per le spese legali “stragiudiziali e giudiziali” corrisposti al difensore di cui alla doc. n. 27 di parte attrice, dal momento che esse attengono al presente giudizio e, dunque, sono regolate unitamente alle spese di lite.
Quanto alle competenze professionali per spese stragiudiziali è stato, infatti, affermato che il compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali è dovuto al professionista che abbia prestato la sua opera in giudizio soltanto se tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, spettando altrimenti al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 8571 del 27/03/2023).
In relazione al caso di specie, alcuna specificazione è stata effettuata circa la non complementarità dell'attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale e, inoltre, dalla fattura prodotta da parte attrice sembra emergere, invece, che tale attività sia inerente al presente giudizio.
Parimenti infondata è la pretesa volta a ottenere la rifusione delle spese sostenute per la ctu e la ctp
(doc. 50-51) concernenti il giudizio dinnanzi al giudice di pace, posto che si è trattato di un giudizio avente oggetto diverso rispetto al presente e riguardante, in particolare, l'impugnazione della sanzione di cui al verbale di violazione del codice della strada notificato all' e in cui rivestiva Pt_1 il ruolo di controparte il Controparte_9
La somma complessivamente dovuta a a titolo di risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa corrisponde, dunque, a euro 82.581,24.
Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi dalla data della decisione sino al saldo.
***
Deve essere, infine, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la perdita del motoveicolo di proprietà della di Controparte_2 Parte_1
Il grave danneggiamento del motoveicolo risulta, infatti, sufficientemente provato alla luce del 1 Tale è l'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai documenti (da 28 a 49) prodotti da parte attrice, risultante leggermente inferiore rispetto a quella calcolata da parte attrice (euro 2.466,12). 14 “Prontuario per le rilevazioni relative agli incidenti stradali” n. 121/2016 redatto dalla Polizia municipale di Quartu SANA (doc. 4 parte attrice) in relazione al sinistro di cui è causa, nonché dalle fotografie ad esso allegate. Alla pagina indicata quale numero 16 del documento vengono, infatti, riportati i danneggiamenti riportati dal veicolo “B” (ovvero il motoveicolo all'epoca di proprietà della e consistenti nella “rottura di tutta la carena laterale Controparte_2
destra; rottura parafango posteriore;
rottura gruppi ottici posteriori;
rottura paragambe sinistro;
abrasione cupolino paravento”. Da tale descrizione, nonché dalle foto allegate si evince la grave entità dei danni subiti dal motoveicolo di proprietà di parte attrice tale da renderne necessaria la demolizione, come da essa allegato.
Parte attrice ha, inoltre, prodotto (doc. 12 parte attrice) la dichiarazione del 12/09/2019 della
[...]
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza, secondo cui i danni presenti sul mezzo Parte_2
potevano essere stimati in misura superiore al valore commerciale del mezzo alla data del sinistro, indicato in euro 7.800,00.
A fronte di tale deduzione, parte convenuta si è limitata a contestare soltanto in modo generico la domanda dell'attrice affermando che “… per il preteso danno materiale patito dal mezzo di parte attrice, anche in questo caso nessuna prova è stata ex adverso fornita…”, senza contestare specificamente la quantificazione di tale danno né il valore del motoveicolo così come indicato.
Pertanto, anche per ragioni di economia processuale nonché in ragione della mancata specifica contestazione di parte convenuta sul punto, non si è ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione di tale danno, essendo sufficienti i sopra descritti elementi probatori.
Dunque, deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento in favore della (già Controparte_1 [...]
la somma di euro 7.800,00 (doc. 12 di parte attrice, recante la stima del valore Controparte_2
commerciale del mezzo alla data del sinistro da parte della , ridotta del 20% in Parte_2
ragione del concorso di colpa e oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, per un totale di euro 8.243,32.
Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi dalla data della decisione sino al saldo.
***
Risulta, infondata, infine, la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la sensibile riduzione della pretesa risarcitoria dell'attrice e non ritenendosi a tal fine sufficiente la mera circostanza, dedotta dall'attrice, che la convenuta abbia declinato l'invito alla Controparte_4
stipula della convenzione di negoziazione assistita.
***
Le spese processuali sono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 per lo
15 scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro 260.000). Stante la parziale fondatezza delle domande di parte attrice si ritiene equo disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 1/3.
Per la restante parte (2/3), esse sono poste a carico della . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta che il sinistro di cui è causa è avvenuto per responsabilità di nella CP_3 misura dell'80% e di nella misura del 20%; Parte_1
2) Condanna la (GI Controparte_4
), in solido con , al pagamento in favore di a Controparte_5 CP_3 Parte_1
titolo di risarcimento del danno della somma di euro 82.581,24, oltre interessi dalla decisione al saldo;
3) Condanna la (GI Controparte_4
), in solido con al pagamento in favore della Controparte_5 CP_3 CP_1
(già della somma di euro 8.243,32, oltre interessi dalla
[...] Controparte_2
decisione al saldo;
4) Condanna la (GI Controparte_4
) alla rifusione dei 2/3 delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_5 [...]
e della (già liquidate in euro 9.402,00 Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato,
l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica, nella misura di 2/3;
5) Pone definitivamente a carico della Controparte_4
(GI ) le spese della ctu del presente giudizio.
[...] Controparte_5
Così deciso in Cagliari, in data 13/01/2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7621 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Parte_1 C.F._1
SANA (CA) nella Via Melibodes n. 18/F e (già Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Villasimius (CA) nella Via Costante Mameli n. 38 (p. iva ), in
[...] P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliati in Cagliari nella via G. Parte_1
Palomba n. 64 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bellisai che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, attori contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_3 C.F._2
residente in [...], convenuta contumace
(GI Controparte_4 [...]
), con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, p. Iva trasferitaria con CP_5 P.IVA_2 effetto 1° gennaio 2010 del portafoglio assicurativo della di Controparte_4
il tutto come da provvedimento Isvap n. 2742, in persona del suo Controparte_4 CP_6
Procuratore Speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, CP_7
elettivamente domiciliata, unitamente al suddetto difensore, in Cagliari Via Puccini 70 presso lo
Studio dell'Avv. Silvio Putzolu, convenuta
1 Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse degli attori:
“A. accertare e dichiarare che il sinistro stradale di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusive della signora conducente e proprietaria dell'autoveicolo NC Y targato CP_3
BC410CF, assicurato per la R.C.A. presso la Zurich Insurance Company Ltd con polizza n.
70935556 e, conseguentemente:
B. condannando per i titoli di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, in solido fra loro, la signora e la Zurich Insurance Company CP_3
Ltd in persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'incidente e, in concreto:
C. al pagamento in favore del signor della somma di € 580.353,80 o di quell'altra Parte_1
diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento, al netto dell'eventuale rivalsa mutualistica e,
D. al pagamento in favore della (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 7.800,00 o di quell'altra Parte_1
diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento;
E. condannando, altresì, la Zurich Insurance Company Ltd in persona del legale rappresentante pro- tempore, ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa a favore degli attori, per avere ingiustificatamente declinato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in
Legge 162/2014;
F. condannando, inoltre, le controparti al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio che così vengono partitamente indicate (parte attrice in comparsa conclusionale allega prospetto di liquidazione per un totale di euro 43.297,79 comprensivo di accessori di legge)”.
Nell'interesse del convenuto:
“Piaccia all'On. Sig. Giudice, contrariis rejectis, rigettare ogni e qualsiasi domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova.
In via subordinata dichiarare la concorsuale responsabilità di parte attrice ex art. 2054 II comma
c.c., con ogni conseguenza sull'eventuale liquidazione dei danni.
2 In via istruttoria si chiede l'amissione di prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 1 e 2 della premessa del presente atto, da intendersi preceduti da “vero che”, indicando a teste il sig. Tes_1
residente a [...].
[...]
Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15% , Iva e CAP del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 4 ottobre e in data 10 ottobre, e CP_2
la hanno convenuto in giudizio la e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
21/05/2016 in Quartu SANA.
Gli attori hanno esposto quanto segue. in data 21/05/16 alla guida del motoveicolo BMW targato EA99157 di cui era Parte_1
proprietaria la di stava percorrendo il Viale RD da IN in Controparte_2 Parte_1
Quartu SANA (direzione Villasimius) tenendo regolarmente la destra e preceduto dalla NC Y targata BC410CF, di proprietà e condotta da assicurata per la presso la Zurich CP_3 CP_8
Insurance Company LTD con polizza n. 70935556.
Quest'ultima, impegnata in una conversazione telefonica, giunta in corrispondenza dell'intersezione sulla sinistra con la via Asparago e sulla destra con la Via Turbine, aveva rallentato la marcia spostandosi all'estremo margine destro della carreggiata e, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, aveva svoltato sulla sinistra verso la via Asparago.
che stava proseguendo la sua marcia sulla propria destra, veniva investito dal veicolo Parte_1 della L'urto si era verificato all'interno della corsia di destra (la strada, in quel punto, è a due CP_3
corsie con doppio senso di circolazione e con doppia striscia continua) e il motociclista era caduto sull'asfalto in prossimità del centro della carreggiata.
I soccorritori di resisi conto della gravità delle lesioni subite, avevano evitato di Parte_1 spostarlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
In data 01/08/2016 veniva notificato dalla Polizia Locale di Quartu SANA alla Controparte_2
un verbale di violazione del Codice della Strada del 04/07/2016 redatto dagli agenti
[...]
e con il quale veniva contestata la violazione degli artt. 148, comma 12 Persona_1 Persona_2
e 16 del Cds.
Gli odierni attori hanno presentato ricorso al Giudice di Pace di Cagliari avverso la predetta sanzione, il quale a seguito dell'istruttoria svolta (tra cui anche una CTU sulla dinamica del sinistro stradale) con sentenza n. 724/2019 accoglieva il ricorso, riconoscendo le ragioni dei ricorrenti. Ciò anche alla luce della relazione tecnica di parte redatta dall'Ing. il quale aveva supposto che “i rilievi Per_3 eseguiti dall'autorità potrebbero essere suscettibili d'errore”.
3 Anche dalle dichiarazioni effettuate dai testimoni e secondo gli attori poteva Tes_2 Tes_3
confermarsi che la dinamica del sinistro fosse quella descritta, ovvero che la aveva tagliato la CP_3 strada al motociclo condotto dall' Egli non stava effettuando un sorpasso della vettura Pt_1
condotta dalla in quanto la medesima si trovava in corrispondenza dell'estremo margine destro CP_3 della carreggiata senza aver preventivamente manifestato l'intenzione di compiere una svolta a sinistra.
Tale valutazione era stata poi confermata dalla ctu depositata dall'Ing. nominato dal Per_4 giudice di pace il quale aveva così descritto il sinistro: “in data 21/05/2016 poco dopo le ore 6.00, la signora alla guida della vettura NC Y targata BC410CF e il signor CP_3 Parte_1
alla guida del motociclo BMW gt 65 targato EA99157 percorrevano il viale RD Da IN …
Giunti in prossimità dell'intersezione stradale con la via Asparago (sulla sinistra) e la via Turbine
(sulla destra), l'autovettura che precedeva il motociclo e che sicuramente non viaggiava in prossimità del centro strada, svoltava sulla sinistra con l'intento d'imboccare la via Asparago. Tale manovra è stata effettuata proprio nel momento in cui il motociclo sopravanzava la vettura. Il fatto che non vi siano tracce di frenate hanno indotto lo scrivente a pensare che vi sia stata una manovra repentina da parte dell'autista dell'autovettura”.
In ogni caso, secondo gli attori, la manovra della non era consentita dalla segnaletica verticale, CP_3
mentre quella orizzontale appariva totalmente sbiadita e non visibile. Ciò era stato già evidenziato dal ctp Ing. che aveva affermato che “non è presente, nell'incrocio, un'aiuola spartitraffico Per_3 necessaria per creare la corsia di canalizzazione relativa alla direzione … omissis … assunta dalla
Sig.ra in occasione dell'evento”. Infatti, non era presente alcun cartello che indica la possibilità CP_3
di girare a sinistra in via Asparago, segnaletica invece presente subito dopo tale incrocio e in senso di marcia opposto.
A seguito del sinistro, il motociclo di proprietà della di veniva Controparte_2 Parte_1
completamente distrutto, tanto che se ne rendeva necessaria la demolizione (con una perdita economica di euro 7.800,00) e veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso Parte_1 dell'Ospedale Marino di Cagliari, dove rimaneva ricoverato fino al 25/05/2016.
L'attore ha rappresentato che a partire da quel giorno egli ha effettuato numerose visite mediche e vari interventi chirurgici e che risulta affetto da una invalidità permanente, intesa come danno biologico, valutata nel 25% del totale, oltre a una invalidità temporanea totale di giorni 90 e un'invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%.
Egli, inoltre, era formalmente dipendente della propria Società e, a causa delle lesioni riportate, dovette dimettersi dall'attività lavorativa subendo quindi un rilevante danno economico.
I danni economici, calcolati sulla base dell'art. 137 c.d.a. con la formula della capitalizzazione
4 anticipata sono da quantificare in euro 517.869,00 (156.000,00 X 15,622 X 25 / 100 – 15%).
A ciò deve essere sommato l'importo di euro 1.000,00 dovuto, a titolo di spese legali stragiudiziali e giudiziali, la somma di euro 2.466,12 a titolo di spese mediche, la somma di euro 1.723,08 corrisposta al ctu e l'importo di euro 888,16 corrisposto al ctp.
I danni riportati dall' sono stati così riassunti: Pt_1
- Euro 102.380,00 per 25% di invalidità permanente, quale danno biologico;
- Euro 15.000,00 per 15% di aumento personalizzato;
- Euro 9.900,00 per 90 giorni di I.T.T.;
- Euro 3.300,00 per 60 giorni di I.T.P. al 50%;
- Euro 25.000,00 per i danni morali;
- Euro 40.000,00 per i danni esistenziali;
- Euro 1.000,00 per spese legali stragiudiziali;
- Euro 2.466,12 per spese mediche;
- Euro 1.723,08 per compenso dell'Ing. Per_4
- Euro 888,16 per compenso Ing. ; Per_3
- Euro 517.869,00 per il danno patrimoniale da I.P.;
- Euro 46.800,00 per il danno patrimoniale da I.T.;
- Euro 15.600,00 per il danno patrimoniale da I.T.;
Per un totale quindi di euro 781.926,36, oltre a euro 7.800,00 per il motoveicolo di proprietà della società attrice.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2020 si è costituita in giudizio la
, trasferitaria del portafoglio assicurativo della Zurich Insurance Company Ltd, Controparte_5
contestando innanzitutto la dinamica del sinistro così come descritta dagli attori. In ogni caso, secondo la convenuta, la fattispecie dovrebbe essere regolata dalla presunzione di responsabilità concorsuale ex art. 2054 comma 2 c.c., per cui sarebbe onere di parte attrice provare la pretesa responsabilità esclusiva della convenuta.
Nel caso di specie, al contrario, la presunzione sarebbe superabile in senso sfavorevole a parte attrice, nel senso che a dovrebbe essere attribuita l'integrale responsabilità del fatto per cui è Parte_1
causa. Infatti, come risulta dal verbale di Polizia Municipale, stava procedendo a forte Parte_1
velocità e stava tentando il sorpasso della NC Y condotta dalla che procedeva davanti e CP_3
aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.
In ogni caso, dovrebbe applicarsi al caso di specie la presunzione di corresponsabilità.
Infatti, se l' avesse osservato le dovute norme comportamentali, egli avrebbe potuto Pt_1
5 effettuare una manovra di emergenza finalizzata ad evitare il mezzo della CP_3
D'altronde all' era stata contestata la violazione dell'art. 148 comma 12 e 16 Cds con Pt_1
applicazione della relativa sanzione, poi annullata dal giudice di pace con decisione però non opponibile né alla conducente né alla compagnia assicurativa.
La ha, poi, rilevato l'assenza di prova circa il necessario nesso di causalità tra i Controparte_4
pretesi e non provati danni e il sinistro di cui è causa, nonché in ogni caso la manifesta eccessività della quantificazione operata dall' In particolare, ha contestato la quantificazione del danno Pt_1
non patrimoniale in quanto eccessiva, anche tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il danno non patrimoniale non si articola in diverse sottocategorie: dunque, non sarebbe avanzabile una pretesa di liquidazione dei danni biologico, morale ed esistenziale che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione risarcitoria.
In relazione, poi, alla quantificazione del danno patrimoniale la convenuta ha rilevato anche la totale assenza di prova in relazione alla produzione di reddito in capo a parte attrice, nonché del relativo decremento reddituale.
Analoghe osservazioni sono state svolte anche per quanto concerne il danno materiale patito dal mezzo di parte attrice.
Anche il maggior danno da svalutazione appare del tutto sfornito di prova, non essendovi neppure in via presuntiva alcun elemento sull'impiego alternativo di tale somma.
***
All'udienza del 18 febbraio 2020 il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha assegnato i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. CP_3
Con ordinanza del 22 aprile 2022 il giudice, esaminate le richieste istruttorie delle parti, non ha ammesso la prova per testi dedotta da entrambe le parti (ritenuta irrilevante e superflua ai fini della decisione in ragione dei documenti prodotti e, in particolare la ctu resa nel procedimento svoltosi davanti al giudice di pace) e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nominando il dott. Persona_5
In data 26/10/2022 il ctu ha depositato la relazione peritale, rispondendo ai quesiti formulati dal giudice con ordinanza del 22/4/2022.
Con ordinanza del 18 gennaio 2023 il giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 febbraio 2024, poi rinviata all'11 giugno 2024.
Con successiva ordinanza del 14 giugno 2024 la causa è stata tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali nei termini, mentre non hanno depositato repliche.
6 ***
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ctu medico-legale.
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La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata.
Quanto alla dinamica del sinistro è controverso tra le parti se esso sia attribuibile alla condotta esclusiva della dell' ovvero al concorso di entrambi a norma dell'art. 2054, secondo CP_3 Pt_1
comma c.c.
Occorre, innanzitutto, rilevare che la dinamica del sinistro è stata compiutamente descritta dal Ctu
Ing. nella relazione peritale depositata nel giudizio r.g. 3535/2016 davanti al giudice di pace di Per_4
Cagliari tra e il con cui il primo aveva impugnato il Parte_1 Controparte_9
verbale di violazione del Codice della Strada.
In particolare, il ctu ha descritto la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “In data 21/05/2016 poco dopo le ore 6,00, la signora alla guida della vettura NC Y … e il signor CP_3
alla guida del motociclo BMW GT 65 … percorrevano il Viale RD da IN, nel Parte_1
territorio del Comune di Quartu S.E., con direzione Flumini di Quartu/Villasimius. Giunti in prossimità dell'intersezione stradale con la Via Asparago (sulla sinistra) e la Via Turbine (sulla destra), l'autovettura che precedeva il motociclo e che sicuramente non viaggiava in prossimità del centro strada, svoltava sulla sinistra con l'intento d'imbroccare la Via Asparago. Tale manovra è stata effettuata proprio nel momento in cui il motociclo sopravanzava la vettura. Il fatto che non vi siano tracce di frenate hanno indotto lo scrivente a pensare che vi sia stata una manovra repentina da parte dell'autista dell'autovettura” (doc. 9 parte attrice). In risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice, il ctu Ing. ha poi precisato che la vettura condotta dalla si trovava “al Per_4 CP_3
centro della carreggiata e non sul bordo sinistro dell'asse della carreggiata, come dovrebbe essere durante una manovra di svolta a sinistra” e che dunque “la manovra effettuata dal conducente della vettura è in contrasto con l'art. 154 del vigente CdS”.
Tale elemento probatorio è utilizzabile anche nel presente giudizio, alla luce del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui: “il giudice può servirsi, ai fini del decidere, anche di prove atipiche, e dunque anche di prove assunte in un diverso procedimento, tra le quali rientrano le consulenze tecniche esperite in diversi giudizi, … (Cass. 16069/n. 2001; Cass. 19521/2019; Cass. 2947/2023)”
(da ultimo, Cass. ord. n. 29713/2024).
La ricostruzione della dinamica del sinistro risulta, inoltre, coerente con quanto affermato anche dai testi e all'udienza del 07/04/2017 nell'ambito del medesimo procedimento Tes_2 Tes_3
davanti al giudice di pace, dalle quali è emerso anche che la aveva iniziato la manovra di svolta CP_3
a sinistra, senza previa segnalazione mediante indicatore di direzione, in maniera repentina e senza
7 porsi verso il margine sinistro della strada.
Pertanto, alla luce di tali elementi probatori, sussiste senza alcun dubbio una condotta colposa della causalmente ricollegata al sinistro e, pertanto, deve escludersi che il sinistro sia stato causato CP_3 esclusivamente dalla condotta dell' contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia di Pt_1
assicurazioni convenuta.
Occorre dunque valutare se, come dedotto dalla convenuta, sia applicabile al caso di specie la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c.
Si osserva che la responsabilità in tema di circolazione di veicoli è disciplinata dall'art. 2054 c.c. il quale, dopo aver stabilito al primo comma che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, pone, al comma immediatamente successivo, una presunzione di corresponsabilità che grava su entrambi i conducenti.
La disposizione, infatti, stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Sul punto, la giurisprudenza ha anche recentemente ribadito l'ormai consolidato orientamento sull'art. 2054 comma 2 c.c., secondo cui:
“- il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del 2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353 del 2019; n. 18479 del 2015; n.
1317 del 2006);
- il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del
2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n.
21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124);
- la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del
8 collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n.
5226); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 19115 del 2020, cit. ;
15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343);
- l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n.
4909 del 1996; n. 2038 del 1994)” (cfr. Cass. civ., n. 21024/2024).
Ora, in relazione alla manovra di svolta a sinistra, occorre osservare ulteriormente che secondo la giurisprudenza “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso)
…” (Cass. civ., n. 30070/2022).
Nel caso di specie gli elementi istruttori sopra indicati e utilizzabili nel presente giudizio, hanno consentito di accertare la condotta gravemente colposa della la quale repentinamente, senza CP_3
porsi sul margine sinistro della corsia, senza attivare il segnalatore di direzione, e soprattutto senza accertarsi che alcun veicolo provenisse da tergo, svoltò a sinistra, investendo così il motoveicolo condotto dall'attore.
I medesimi elementi istruttori hanno, tuttavia, permesso di accertare, altresì, il fatto che l' Pt_1 provenisse da tergo e che, dunque, al momento dell'impatto si trovasse in fase di sorpasso del veicolo condotto dalla CP_3
Ciò è stato accertato innanzitutto dal ctu Ing. nel procedimento svoltosi avanti al giudice di Per_4 pace, il quale ha affermato che “tale manovra (ovvero quella di svolta a sinistra da parte della CP_3
è stata effettuata proprio nel momento in cui il motociclo sopravanzava la vettura”.
La circostanza che il motociclo si trovasse in fase di sorpasso trova riscontro, inoltre, nelle testimonianze assunte nel giudizio avanti al giudice di pace. In particolare, il teste Testimone_1 all'udienza del 3 febbraio 2017 aveva dichiarato che “il motociclo nel tentativo di eseguire il sorpasso, urtava il veicolo impegnato nella manovra di svolta …”; la teste ha Testimone_4
9 dichiarato che l' “ha superato la NC Y, ha continuato la sua manovra, ma non ha Pt_1 superato la mezzeria, tentando di superare la NC Y …”.
Emerge dunque l'esistenza di una condotta colposa anche dell' che, in violazione di quanto Pt_1 disposto dall'art. 148 comma 12 del Codice della Strada stava effettuando un sorpasso in corrispondenza di un'intersezione stradale. Si osservi, infatti, che contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, è rimasto accertato che la manovra di svolta a sinistra era in quel punto consentita
(cfr. p. 7 della relazione peritale del ctu Ing. . Per_4
In ragione di quanto sopra esposto, accertata anche a carico dell' la violazione della Pt_1
normativa sulla circolazione stradale, ritiene il giudice di dover riconoscere la sussistenza di un concorso colposo dello stesso nella causazione del sinistro, da attribuirsi alla luce delle circostanze concrete e, in particolare, della gravità delle rispettive colpe, nella misura del 20% a carico dell' e dell'80% a carico della Pt_1 CP_3
***
Accertata la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro secondo le rispettive proporzioni, occorre procedere alla identificazione e quantificazione del danno subito da e della Parte_1 Controparte_2
Dalla documentazione medica in atti e dalla consulenza tecnica medico-legale, è emerso che a seguito del sinistro ha riportato le seguenti lesioni, che il ctu dott. ha ritenuto Parte_1 Per_5 compatibili con il sinistro di cui è causa: “trauma cranico facciale con ferita lacero contusa sopracciglio sinistro. Sublussazione acromion claveare sinistra. frattura dello scafoide della mano sinistra. Frattura condilo esterno femore destro. Frattura quarto e quinto metatarso piede destro.
Frattura sotto capitata del quarto e quinto metatarso sinistro. Trauma contusivo distorsivo del polso sinistro. Frattura pluriframmentaria falange ungueale primo dito mano sinistra. Abrasioni multiple”
(cfr. p. 9 della relazione peritale).
In conseguenza delle lesioni riportate, è stato ricoverato presso la divisione di Parte_1 ortopedia dell'Ospedale Marino dove veniva sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali.
Prosegue il ctu, rilevando che “veniva quindi posizionata valva gessata F/P ad entrambi gli arti inferiori e stecca di Zimmer per la fratture del I dito della mano. Durante i mesi successivi ha eseguito controlli presso specialisti in ortopedia fino alla stabilizzazione del quadro clinico”.
Ciò premesso, dalla consulenza medico legale espletata, è inoltre emerso che l' ha riportato, Pt_1
in conseguenza delle lesioni sopra richiamate, esiti invalidanti.
Il consulente tecnico ha quantificato il danno c.d. biologico all'integrità psicofisica e alla vita di relazione, nel suo complesso, nella misura del 20%.
Il CTU dott. ha inoltre determinato il periodo di ITT in giorni 35 (di cui 5 di ricovero Per_5
10 ospedaliero), quello di ITP al 75% in giorni 30; ITP al 50 % in giorni 30; ITP al 25% in giorni 25.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, questo Giudice ritiene di dover applicare le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, i criteri di liquidazione del danno che devono essere presi a riferimento dal giudice di merito, sono quelli vigenti al momento della liquidazione, non già quelli vigenti al momento del fatto.
In tal senso, si è chiaramente espressa Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, che afferma che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione-tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio - espressivo di un dato d'esperienza - idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento (an) dell'"eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito”.
Procedendo allora alla liquidazione sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, il danno non patrimoniale subito dall' che deve essere riconosciuto nella Pt_1
misura del 20% alla luce delle osservazioni del CTU, è pari euro 82.382,00 per il danno biologico permanente.
Si precisa che si è tenuto conto anche dell'incremento per la sofferenza patita, accertato in via presuntiva alla luce della gravità della lesione (comportante, come visto, una invalidità permanente pari al 20%), nonché del percorso di cure mediche cui l'attore è stato sottoposto. Si osserva, infatti, che secondo la giurisprudenza della Cassazione, un attendibile criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto
11 più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore conseguente alla lesione stessa. Quanto alla quantificazione dell'incremento per la sofferenza soggettiva si è fatto riferimento all'importo stabilito dalle Tabelle di
Milano, che prendono in considerazione tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
L'importo di euro 82.382,00 deve essere, tuttavia, ridotto del 20% in ragione del concorso colposo, per un totale dovuto di euro 65.905,60.
A titolo di danno biologico temporaneo (corrispondente a un periodo di ITT di giorni 35, di cui 5 di ricovero ospedaliero, di ITP al 75% di giorni 30; ITP al 50 % di giorni 30; ITP al 25% di giorni 25) deve essere, invece, riconosciuta la somma di euro 7.245,00 (pari al 20% di euro 9.056,25).
La somma complessiva dovuta a a titolo di danno non patrimoniale per i titoli di cui Parte_1
sopra e tenuto conto del concorso di colpa al 20% è dunque pari a euro 73.150,60 congrua all'attualità.
***
In relazione al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa ex art. 137 C.d.a., l'attore ha dedotto di aver subito un danno da ridotta capacità lavorativa specifica, la quale rappresenta la
“contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione e a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro” (Cass. Civ.,
10 ottobre 2013, n. 3171).
In relazione alla prova di tale danno, la giurisprudenza ha affermato che “Il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa di altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e se gradatamente deve provare il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa;
e la differenza di guadagni prima e dopo l'atto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
03/09/2019, n. 21988). Sul punto anche Cass. civ., n. 4930/2020: “al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe
l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì l'insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta”.
Ciò premesso in relazione alla prova del suddetto danno patrimoniale, nel caso di specie si evidenzia, tuttavia, che l'attore ha prodotto soltanto la documentazione reddituale relativa all'anno 2013 per redditi percepiti nell'anno 2012, ovvero ben 4 anni prima del verificarsi del sinistro. Quanto al periodo successivo, nessuna documentazione è stata prodotta, cosicché non è possibile calcolare il reddito medio né la conseguente diminuzione reddituale per il periodo successivo al sinistro.
Inoltre, l'attore, pur facendo riferimento al reddito da lavoro dipendente, non ha, invero fornito
12 alcuna prova del fatto di avere ancora in corso un rapporto di lavoro dipendente al momento del sinistro. Dunque, alcun risarcimento per la riduzione del reddito da lavoro dipendente può essere disposto nel caso di specie.
In ogni caso, si osserva che se anche si facesse riferimento alla riduzione del reddito da lavoro autonomo (in quanto è titolare della omonima società Parte_1 Controparte_2
), alcuna diminuzione reddituale e, dunque, alcun danno patrimoniale risulta provato alla
[...]
luce della documentazione prodotta in giudizio.
***
Non si ritiene dovuta inoltre la personalizzazione del danno in ragione della cenestesi lavorativa, dedotta dal danneggiato solo genericamente.
Innanzitutto si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto”.
Tale prova non è stata fornita dall'attore, né si deduce dagli accertamenti del consulente tecnico, che alcunché motiva sul punto.
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A titolo di danno non patrimoniale all'attore devono, dunque, essere riconosciute le seguenti somme:
- euro 65.905,60 per il danno biologico permanente;
- euro 7.245,00 per il danno biologico temporaneo;
per un totale di euro 73.150,60.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno, conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario.
La prova del mancato guadagno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in questa ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cassazione civile , sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito
13 (21/05/2016), pari a euro 60.705,89 poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia, si ottiene l'importo complessivo di euro 80.195,12 dato dalla somma di capitale e interessi (pari a euro 7.044,52).
Non è invece dovuto il maggior danno da ritardo, posto che alcun elemento è stato fornito dall'attore a supporto di tale danno.
***
È, inoltre, dovuto il risarcimento per le spese mediche sostenute a seguito del sinistro e documentate da parte attrice (docc. da 28 a 49 parte attrice), pari a euro 2.386,121, così come rilevato dal ctu dott. il quale le ha ritenute congrue rispetto al sinistro. Per_5
Nulla risulta dovuto per le spese legali “stragiudiziali e giudiziali” corrisposti al difensore di cui alla doc. n. 27 di parte attrice, dal momento che esse attengono al presente giudizio e, dunque, sono regolate unitamente alle spese di lite.
Quanto alle competenze professionali per spese stragiudiziali è stato, infatti, affermato che il compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali è dovuto al professionista che abbia prestato la sua opera in giudizio soltanto se tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, spettando altrimenti al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 8571 del 27/03/2023).
In relazione al caso di specie, alcuna specificazione è stata effettuata circa la non complementarità dell'attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale e, inoltre, dalla fattura prodotta da parte attrice sembra emergere, invece, che tale attività sia inerente al presente giudizio.
Parimenti infondata è la pretesa volta a ottenere la rifusione delle spese sostenute per la ctu e la ctp
(doc. 50-51) concernenti il giudizio dinnanzi al giudice di pace, posto che si è trattato di un giudizio avente oggetto diverso rispetto al presente e riguardante, in particolare, l'impugnazione della sanzione di cui al verbale di violazione del codice della strada notificato all' e in cui rivestiva Pt_1 il ruolo di controparte il Controparte_9
La somma complessivamente dovuta a a titolo di risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa corrisponde, dunque, a euro 82.581,24.
Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi dalla data della decisione sino al saldo.
***
Deve essere, infine, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la perdita del motoveicolo di proprietà della di Controparte_2 Parte_1
Il grave danneggiamento del motoveicolo risulta, infatti, sufficientemente provato alla luce del 1 Tale è l'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai documenti (da 28 a 49) prodotti da parte attrice, risultante leggermente inferiore rispetto a quella calcolata da parte attrice (euro 2.466,12). 14 “Prontuario per le rilevazioni relative agli incidenti stradali” n. 121/2016 redatto dalla Polizia municipale di Quartu SANA (doc. 4 parte attrice) in relazione al sinistro di cui è causa, nonché dalle fotografie ad esso allegate. Alla pagina indicata quale numero 16 del documento vengono, infatti, riportati i danneggiamenti riportati dal veicolo “B” (ovvero il motoveicolo all'epoca di proprietà della e consistenti nella “rottura di tutta la carena laterale Controparte_2
destra; rottura parafango posteriore;
rottura gruppi ottici posteriori;
rottura paragambe sinistro;
abrasione cupolino paravento”. Da tale descrizione, nonché dalle foto allegate si evince la grave entità dei danni subiti dal motoveicolo di proprietà di parte attrice tale da renderne necessaria la demolizione, come da essa allegato.
Parte attrice ha, inoltre, prodotto (doc. 12 parte attrice) la dichiarazione del 12/09/2019 della
[...]
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza, secondo cui i danni presenti sul mezzo Parte_2
potevano essere stimati in misura superiore al valore commerciale del mezzo alla data del sinistro, indicato in euro 7.800,00.
A fronte di tale deduzione, parte convenuta si è limitata a contestare soltanto in modo generico la domanda dell'attrice affermando che “… per il preteso danno materiale patito dal mezzo di parte attrice, anche in questo caso nessuna prova è stata ex adverso fornita…”, senza contestare specificamente la quantificazione di tale danno né il valore del motoveicolo così come indicato.
Pertanto, anche per ragioni di economia processuale nonché in ragione della mancata specifica contestazione di parte convenuta sul punto, non si è ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione di tale danno, essendo sufficienti i sopra descritti elementi probatori.
Dunque, deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento in favore della (già Controparte_1 [...]
la somma di euro 7.800,00 (doc. 12 di parte attrice, recante la stima del valore Controparte_2
commerciale del mezzo alla data del sinistro da parte della , ridotta del 20% in Parte_2
ragione del concorso di colpa e oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, per un totale di euro 8.243,32.
Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi dalla data della decisione sino al saldo.
***
Risulta, infondata, infine, la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la sensibile riduzione della pretesa risarcitoria dell'attrice e non ritenendosi a tal fine sufficiente la mera circostanza, dedotta dall'attrice, che la convenuta abbia declinato l'invito alla Controparte_4
stipula della convenzione di negoziazione assistita.
***
Le spese processuali sono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 per lo
15 scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro 260.000). Stante la parziale fondatezza delle domande di parte attrice si ritiene equo disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 1/3.
Per la restante parte (2/3), esse sono poste a carico della . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta che il sinistro di cui è causa è avvenuto per responsabilità di nella CP_3 misura dell'80% e di nella misura del 20%; Parte_1
2) Condanna la (GI Controparte_4
), in solido con , al pagamento in favore di a Controparte_5 CP_3 Parte_1
titolo di risarcimento del danno della somma di euro 82.581,24, oltre interessi dalla decisione al saldo;
3) Condanna la (GI Controparte_4
), in solido con al pagamento in favore della Controparte_5 CP_3 CP_1
(già della somma di euro 8.243,32, oltre interessi dalla
[...] Controparte_2
decisione al saldo;
4) Condanna la (GI Controparte_4
) alla rifusione dei 2/3 delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_5 [...]
e della (già liquidate in euro 9.402,00 Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato,
l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica, nella misura di 2/3;
5) Pone definitivamente a carico della Controparte_4
(GI ) le spese della ctu del presente giudizio.
[...] Controparte_5
Così deciso in Cagliari, in data 13/01/2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
16