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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Cristian Zamfir ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Cristian Zamfir resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 18 marzo 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data 21 marzo 2022 a Carpineni CP_1
(Moldavia), dalla cui unione è nato il figlio in data 1 maggio 2022 a Carpineni. Per_1
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Separazione personale dei coniugi
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) disporre la separazione dei coniugi e , con addebito della Parte_1 CP_1
stessa al marito per i motivi sopra esposti;
2) disporre l'affidamento esclusivo o super-esclusivo del figlio minorenne Persona_2 nato in [...] l'[...], alla madre con domicilio presso la residenza della stessa;
3) assegnare la casa coniugale in Trento, via Paludi n. 17, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
4) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) disporre che tutti i contributi provinciali o statali a favore del nucleo famigliare vengano percepiti in via esclusiva dalla sig.ra , con corrispondente obbligo per il sig. di Pt_1 CP_1
comunicare alle Autorità preposte tale circostanza;
6) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio previa accordo con la madre e senza la possibilità di espatrio;
Divorzio
7) decorsi i termini previsti dalla legge e verificato che la vita coniugale non è ripresa, voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1
, alle stesse condizioni della separazione. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura oltre 15% per spese generali, CNPA e
IVA di legge”.
2 La sig.ra ha dato atto che i coniugi sono comproprietari della casa familiare sita in via Pt_1
Paludi n. 17 a Trento, acquistata nel mese di febbraio del 2023 accendendo un mutuo di €
100.000,00.
La parte ricorrente ha dedotto che il sig. ha abbandonato improvvisamente CP_1
l'abitazione familiare nel mese di maggio del 2023 per trasferirsi all'estero e intrattenere una relazione extraconiugale, cessando di contribuire alle spese familiari e al pagamento del mutuo cointestato;
successivamente, in vista di un suo ritorno in Italia con la nuova compagna, egli ha chiesto alla ricorrente di lasciare la casa familiare insieme al figlio.
La sig.ra ha dato atto che svolge il lavoro di cameriera con reddito mensile di circa € Pt_1
1.400,00, e che il sig. ha abbandonato temporaneamente il lavoro in Italia nel mese di CP_1
maggio 2023 e attualmente non se ne conosce la situazione reddituale.
All'udienza del 23 aprile 2024 sono comparse entrambe le parti. La parte resistente ha conferito procura allo stesso patrono della ricorrente, depositata il giorno stesso in PCT. In quella sede la parte ricorrente ha dato atto di rinunciare all'addebito della separazione e i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con affido super esclusivo del minore alla sig.ra in quanto il sig. risiederà all'estero e non sarebbe Pt_1 CP_1
possibile per la madre acquisire il consenso paterno per ogni pratica riguardante il figlio.
Con sentenza n. 481/2024 del Tribunale di Trento di data 30 aprile 2024, pubblicata il 2 maggio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento esclusivo o super-esclusivo del figlio minorenne
nato in [...] l'[...], alla madre con domicilio presso la residenza Persona_2
della stessa;
2) assegnare la casa coniugale in Trento, via Paludi n. 17, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
3) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) disporre che tutti i contributi provinciali o statali a favore del nucleo famigliare vengano percepiti in via esclusiva dalla sig.ra , con corrispondente obbligo per il sig. di Pt_1 CP_1
comunicare alle Autorità preposte tale circostanza;
3 5) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio previa accordo con la madre e senza la possibilità di espatrio”.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, allegate alla nota di deposito di data 15 marzo 2025, domandando altresì modificarsi la condizione n.3, con eliminazione della dicitura “o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”:
“1) disporre l'affidamento super-esclusivo del figlio minorenne nato in [...]
Moldavia l'1.05.2022, alla madre con domicilio presso la residenza della stessa;
2) assegnare la casa coniugale in Trento, via Paludi n. 17, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
3) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) disporre che tutti i contributi provinciali o statali a favore del nucleo famigliare vengano percepiti in via esclusiva dalla sig.ra , con corrispondente obbligo per il sig. di Pt_1 CP_1
comunicare alle Autorità preposte tale circostanza;
5) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio previo accordo con la madre e senza la possibilità di espatrio;
”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione (in data 23 aprile 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale n. 481/2024 di data 30 aprile 2024 che ha pronunciato la separazione (pubblicata il 2 maggio 2024).
4 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore
– peraltro, già in essere sin dalla fase di separazione – corrispondenti al suo interesse Per_1
morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che, nel caso che occupa, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori – sebbene per espressa previsione normativa debba di regola essere privilegiato (art. 337ter, co. 2 c.c.) – risulta contrario all'interesse del figlio, tenuto conto che il trasferimento del padre all'estero costituisce, in concreto, un ostacolo all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, precludendo o rendendo molto difficoltosa l'assunzione delle decisioni nell'interesse del figlio.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) a C.F._1 CP_1 C.F._2
Carpineni (Moldavia) in data 21 marzo 2022, alle condizioni accessorie precisate all'udienza del 18 marzo 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Cristian Zamfir ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Cristian Zamfir resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 18 marzo 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data 21 marzo 2022 a Carpineni CP_1
(Moldavia), dalla cui unione è nato il figlio in data 1 maggio 2022 a Carpineni. Per_1
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Separazione personale dei coniugi
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) disporre la separazione dei coniugi e , con addebito della Parte_1 CP_1
stessa al marito per i motivi sopra esposti;
2) disporre l'affidamento esclusivo o super-esclusivo del figlio minorenne Persona_2 nato in [...] l'[...], alla madre con domicilio presso la residenza della stessa;
3) assegnare la casa coniugale in Trento, via Paludi n. 17, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
4) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) disporre che tutti i contributi provinciali o statali a favore del nucleo famigliare vengano percepiti in via esclusiva dalla sig.ra , con corrispondente obbligo per il sig. di Pt_1 CP_1
comunicare alle Autorità preposte tale circostanza;
6) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio previa accordo con la madre e senza la possibilità di espatrio;
Divorzio
7) decorsi i termini previsti dalla legge e verificato che la vita coniugale non è ripresa, voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1
, alle stesse condizioni della separazione. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura oltre 15% per spese generali, CNPA e
IVA di legge”.
2 La sig.ra ha dato atto che i coniugi sono comproprietari della casa familiare sita in via Pt_1
Paludi n. 17 a Trento, acquistata nel mese di febbraio del 2023 accendendo un mutuo di €
100.000,00.
La parte ricorrente ha dedotto che il sig. ha abbandonato improvvisamente CP_1
l'abitazione familiare nel mese di maggio del 2023 per trasferirsi all'estero e intrattenere una relazione extraconiugale, cessando di contribuire alle spese familiari e al pagamento del mutuo cointestato;
successivamente, in vista di un suo ritorno in Italia con la nuova compagna, egli ha chiesto alla ricorrente di lasciare la casa familiare insieme al figlio.
La sig.ra ha dato atto che svolge il lavoro di cameriera con reddito mensile di circa € Pt_1
1.400,00, e che il sig. ha abbandonato temporaneamente il lavoro in Italia nel mese di CP_1
maggio 2023 e attualmente non se ne conosce la situazione reddituale.
All'udienza del 23 aprile 2024 sono comparse entrambe le parti. La parte resistente ha conferito procura allo stesso patrono della ricorrente, depositata il giorno stesso in PCT. In quella sede la parte ricorrente ha dato atto di rinunciare all'addebito della separazione e i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con affido super esclusivo del minore alla sig.ra in quanto il sig. risiederà all'estero e non sarebbe Pt_1 CP_1
possibile per la madre acquisire il consenso paterno per ogni pratica riguardante il figlio.
Con sentenza n. 481/2024 del Tribunale di Trento di data 30 aprile 2024, pubblicata il 2 maggio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento esclusivo o super-esclusivo del figlio minorenne
nato in [...] l'[...], alla madre con domicilio presso la residenza Persona_2
della stessa;
2) assegnare la casa coniugale in Trento, via Paludi n. 17, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
3) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) disporre che tutti i contributi provinciali o statali a favore del nucleo famigliare vengano percepiti in via esclusiva dalla sig.ra , con corrispondente obbligo per il sig. di Pt_1 CP_1
comunicare alle Autorità preposte tale circostanza;
3 5) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio previa accordo con la madre e senza la possibilità di espatrio”.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, allegate alla nota di deposito di data 15 marzo 2025, domandando altresì modificarsi la condizione n.3, con eliminazione della dicitura “o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”:
“1) disporre l'affidamento super-esclusivo del figlio minorenne nato in [...]
Moldavia l'1.05.2022, alla madre con domicilio presso la residenza della stessa;
2) assegnare la casa coniugale in Trento, via Paludi n. 17, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
3) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) disporre che tutti i contributi provinciali o statali a favore del nucleo famigliare vengano percepiti in via esclusiva dalla sig.ra , con corrispondente obbligo per il sig. di Pt_1 CP_1
comunicare alle Autorità preposte tale circostanza;
5) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio previo accordo con la madre e senza la possibilità di espatrio;
”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione (in data 23 aprile 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale n. 481/2024 di data 30 aprile 2024 che ha pronunciato la separazione (pubblicata il 2 maggio 2024).
4 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore
– peraltro, già in essere sin dalla fase di separazione – corrispondenti al suo interesse Per_1
morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che, nel caso che occupa, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori – sebbene per espressa previsione normativa debba di regola essere privilegiato (art. 337ter, co. 2 c.c.) – risulta contrario all'interesse del figlio, tenuto conto che il trasferimento del padre all'estero costituisce, in concreto, un ostacolo all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, precludendo o rendendo molto difficoltosa l'assunzione delle decisioni nell'interesse del figlio.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) a C.F._1 CP_1 C.F._2
Carpineni (Moldavia) in data 21 marzo 2022, alle condizioni accessorie precisate all'udienza del 18 marzo 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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