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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci, ha pronunziato all'udienza del 15/10/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 3285/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. CIRO TOSCANO; Parte_1
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA; CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 16/05/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità e i requisiti di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in trattamento farmacologico, diabete mellito, ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale, sindrome ansiosa- depressiva, obesità e dalle altre patologie indicate nell'allegata documentazione medica”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. All'udienza del 30/04/2025 il giudice, rilevato che il CTU non si era apertamente espresso in ordine alla condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L 104/1992, invitava lo stesso sotto il vincolo del già prestato giuramento a precisare la propria valutazione in ordine a tale condizione. Con integrazione depositata in data 23/05/2025 il CTU ribadiva la precedente valutazione con riconoscimento di una percentuale di invalidità del 67% e affermava l'insussistenza delle condizioni di gravità postulate dall'art. 3 comma 3 della L 104/1992. Ciò precisato, si osserva che le valutazioni del consulente appaiono corrette e motivate e che le censure di parte opponente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Con il ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente, in particolare, contestava le percentuali riconosciute dal CTU alle patologie riscontrate, ritenute al di sotto dei minimi tabellari evidenziando che:
- con riferimento al diabete mellito II veniva applicato il codice 9309 (minimo 41% massimo 50%) con riconoscimento di una percentuale del 35%;
- con riferimento all' ipoacusia bilaterale neurosensoriale veniva applicato il codice 4005 in luogo del codice 4004 con riconoscimento di una percentuale del 15%;
- con riferimento all'obesità con complicanze artrosiche veniva applicato il codice 7105 (min 31% massimo 40% con riconoscimento di una percentuale di invalidità del 15% Ebbene, le doglianze espresse appaiono prive di fondamento sia logico che giuridico, atteso che nella puntuale ed esaustiva perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP vi sono ampie argomentazioni circa la scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione ed invero:
- quanto alla valutazione del diabete mellito di tipo II il CTU applica il codice 9309 (diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanze micro macroangiopatiche) riconoscendo una percentuale di invalidità del 30% stante l'assenza di complicanze micro e macro angiopatiche ed in ragione del buon compenso clinico a riposo;
- quanto alla valutazione della ipoacusia bilaterale neurosensoriale il CTU applica il codice 4005 con riconoscimento di una percentuale di invalidità del 15% come da esami audiometrici allegati che permettono una stima del deficit clinico in mancanza di esame audiometrico tonale o vocale;
- quanto all' obesità il CTU applica il codice 7105 con una percentuale del 15% in considerazione dell'obesità I (moderato) classe moderato senza manifestazioni artrosiche di impegno funzionale.
In conclusione, apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento in capo alla parte assistita di una invalidità nella misura del 67% e della condizione di cui al comma 1 dell'art. 3 L.104/92 senza connotazione di gravità. Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente al ricorso in opposizione ad ATP deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Per tale ragione non si è provveduto a disporre una nuova CTU nel presente giudizio in quanto meramente esplorativa. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento al procedimento di atp e al procedimento di opposizione. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' Si comunichi. Così deciso in Nola il 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci, ha pronunziato all'udienza del 15/10/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 3285/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. CIRO TOSCANO; Parte_1
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA; CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 16/05/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità e i requisiti di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in trattamento farmacologico, diabete mellito, ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale, sindrome ansiosa- depressiva, obesità e dalle altre patologie indicate nell'allegata documentazione medica”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. All'udienza del 30/04/2025 il giudice, rilevato che il CTU non si era apertamente espresso in ordine alla condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L 104/1992, invitava lo stesso sotto il vincolo del già prestato giuramento a precisare la propria valutazione in ordine a tale condizione. Con integrazione depositata in data 23/05/2025 il CTU ribadiva la precedente valutazione con riconoscimento di una percentuale di invalidità del 67% e affermava l'insussistenza delle condizioni di gravità postulate dall'art. 3 comma 3 della L 104/1992. Ciò precisato, si osserva che le valutazioni del consulente appaiono corrette e motivate e che le censure di parte opponente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Con il ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente, in particolare, contestava le percentuali riconosciute dal CTU alle patologie riscontrate, ritenute al di sotto dei minimi tabellari evidenziando che:
- con riferimento al diabete mellito II veniva applicato il codice 9309 (minimo 41% massimo 50%) con riconoscimento di una percentuale del 35%;
- con riferimento all' ipoacusia bilaterale neurosensoriale veniva applicato il codice 4005 in luogo del codice 4004 con riconoscimento di una percentuale del 15%;
- con riferimento all'obesità con complicanze artrosiche veniva applicato il codice 7105 (min 31% massimo 40% con riconoscimento di una percentuale di invalidità del 15% Ebbene, le doglianze espresse appaiono prive di fondamento sia logico che giuridico, atteso che nella puntuale ed esaustiva perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP vi sono ampie argomentazioni circa la scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione ed invero:
- quanto alla valutazione del diabete mellito di tipo II il CTU applica il codice 9309 (diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanze micro macroangiopatiche) riconoscendo una percentuale di invalidità del 30% stante l'assenza di complicanze micro e macro angiopatiche ed in ragione del buon compenso clinico a riposo;
- quanto alla valutazione della ipoacusia bilaterale neurosensoriale il CTU applica il codice 4005 con riconoscimento di una percentuale di invalidità del 15% come da esami audiometrici allegati che permettono una stima del deficit clinico in mancanza di esame audiometrico tonale o vocale;
- quanto all' obesità il CTU applica il codice 7105 con una percentuale del 15% in considerazione dell'obesità I (moderato) classe moderato senza manifestazioni artrosiche di impegno funzionale.
In conclusione, apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento in capo alla parte assistita di una invalidità nella misura del 67% e della condizione di cui al comma 1 dell'art. 3 L.104/92 senza connotazione di gravità. Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente al ricorso in opposizione ad ATP deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Per tale ragione non si è provveduto a disporre una nuova CTU nel presente giudizio in quanto meramente esplorativa. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento al procedimento di atp e al procedimento di opposizione. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' Si comunichi. Così deciso in Nola il 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Francesca Fucci