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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2276/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 10.8.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Valentina Magrin
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: affido e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1) disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre, con residenza fissata Persona_1
presso l'abitazione della stessa, attualmente in Fiumicello-Villa Vicentina via Libertà 9, con autorizzazione alla madre alla richiesta, senza il consenso del padre, al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
2) disporre a carico del padre l'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, come da Protocollo
in uso al Tribunale di Udine;
3) spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (8.4.2011), nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, Per_1
presentato da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
-considerato che il padre non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente in udienza davanti al G.D. per far valere le sue ragioni, sicché ne è stata dunque dichiarata la contumacia;
-premesso che la madre ha dedotto che la convivenza con il padre del minore è cessata da molti anni ed il padre non vede il figlio dal mese di settembre 2019, né ha mai provveduto al mantenimento di
; Per_1
-ritenuto, dunque, che sussistono le condizioni per l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre: infatti, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace in giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per il minore (cfr.
2 Tribunale Milano n. 6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni del figlio nel superiore interesse di quest'ultimo ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento” (cfr. Tribunale Milano 20.3.2014)
-ritenuto che, atteso il totale disinteresse paterno ai bisogni del minore, gli incontri padre/figlio dovranno avvenire solamente su accordo tra i genitori, con preavviso di almeno una settimana ed alla presenza della madre ovvero di terza persona di fiducia della madre, tenuto altresì conto delle esigenze di studio, di riposo e ludiche del ragazzo;
-rilevato che la madre ha chiesto un assegno di mantenimento per il figlio pari al limite minimo di cui al Protocollo del Tribunale di Udine, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, anch'esse secondo le modalità suggerite dal Protocollo in uso al Tribunale di Udine: sicché tale richiesta può essere accolta;
-considerato che alla madre spetta anche l'intero assegno unico universale per il figlio in ragione dell'affido super esclusivo del minore;
-che non vi è richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali e le stesse possono dunque venire integralmente compensate tra le parti, anche in ragione della mancata opposizione alle domande della ricorrente da parte del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con residenza fissata Persona_1
presso l'abitazione della stessa, attualmente in Fiumicello-Villa Vicentina via Libertà 9, con autorizzazione alla madre alla richiesta, senza il consenso del padre, al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
2) dispone che gli incontri padre/figlio dovranno avvenire solamente su accordo tra i genitori, con preavviso di almeno una settimana ed alla presenza della madre ovvero di terza persona di fiducia della madre, tenuto altresì conto delle esigenze di studio, di riposo e ludiche del ragazzo;
3) dispone a carico del padre l'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro
150,00 mensili, annualmente rivalutabili ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni
3 mese in forma tracciabile, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, come da
Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
4) spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 15.5.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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