Articolo 30 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
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18 dicembre 2024
Art. 30. Modifiche alla definizione di incubatore certificato 1. All' articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: « oppure nell'attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative »; b) al comma 7:
1) alla lettera a), le parole: « costituzione e/o incubazione di start-up » sono sostituite dalle seguenti: « costituzione o incubazione o accelerazione di start-up »;
2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le seguenti: « o supportate »;
3) alla lettera d), dopo le parole: «personale ospitato» sono aggiunte le seguenti: « o personale delle start-up innovative supportate »;
4) alla lettera e), le parole: « rispetto all'anno, precedente » sono sostituite dalle seguenti: « delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente »;
5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: «incubate», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « o supportate »; c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incubatori certificati che svolgono attivita' di supporto e di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente ». 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , con riferimento allo svolgimento delle attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attivita' di incubazione e sviluppo.
3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attivita' di supporto e di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' articolo 25, commi 5 , 7 e 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita'). - (Omissis)
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: "incubatore certificato" e' una societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative oppure nell'attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7.
(Omissis)
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione o incubazione o accelerazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate o supportate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato o personale delle start-up innovative supportate;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate o supportate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate o supportate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate o supportate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile , a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. Gli incubatori certificati che svolgono attivita' di supporto e di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 26, comma 8, e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 :
«Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio). - (Omissis)
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell' articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 , nonche' di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.».
«Art. 27 (Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato). - 1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024