Articolo 404 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 403Articolo 405
Versione
12 maggio 1963
Art. 404. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1945-46, sono stabiliti, come
dalla deliberazione della Corte dei conti,
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1945-46 (art. 400) ........................... L. 2.776.105,60 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 402) ............... " 6.094.611,51
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1943 ... L. 8.870.717,11
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963