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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4614/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4614 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “Contratti bancari”
Tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 36, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Ducci Donati, ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dei Conti n. 3, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio rappresentando di Parte_2 Controparte_1 aver intrattenuto con quest'ultima i rapporti di conto corrente nn. 113325,
113426 e 2417/00322 accesi presso la filiale di Perugia della banca convenuta.
pagina 1 di 10 Versando in atti perizie tecniche di parte, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, assumendo la sussistenza di usura oggettiva sopravvenuta, oltre all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto per essere la relativa clausola nulla per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c.
La società attrice ha pertanto chiesto la condanna della banca alla restituzione della somma di euro 65.172,57 per gli addebiti illegittimi operati.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
14/12/2018, si è costituita in giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande, contestando altresì l'idoneità delle perizie tecniche di parte a supplire tale carenza, tenuto anche conto che il C.T.P. non ha né utilizzato le Istruzioni della Banca d'Italia ai fini della valutazione della legittimità degli addebiti, né applicato le specifiche pattuizioni contrattuali relative ai tassi di interesse dei conti correnti.
Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito azionato da parte attrice sui rapporti n. 113325 e n. 113426, essendo prescritte tutte le rimesse solutorie anteriori all'11/09/2005, stante l'interruzione della prescrizione dell'11/09/2005 intervenuta con l'avvio della procedura di mediazione.
Nel merito, la banca ha contestato la pretesa illegittimità dell'anatocismo ex adverso invocata, sull'assunto che i conti correnti e i relativi conti anticipi, aperti dopo la Delibera C.I.C.R. del 2000, prevedono la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità.
Ha negato di aver convenuto l'applicazione di interessi usurari, sostenendo che il consulente di parte attrice è incorso in vizio metodologico per non aver utilizzato le Istruzioni della Banca d'Italia, e ha affermato la legittimità delle c.m.s. applicate per essere state espressamente pattuite.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attrice.
Scambiate le rispettive memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI co. n. 1), 2), 3)
c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale e C.T.U. contabile.
pagina 2 di 10 Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- come da come da atto di citazione, ovvero “Accertati e Parte_1 determinati per le ragioni espresse in narrativa e per i singoli titoli ivi addotti, gli errati ed illegittimi addebiti nonché la sussistenza di un credito per la complessiva somma di euro 65.172,57 condannare la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della suddetta somma oltre a rivalutazione monetaria o alla diversa somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria e/o da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari di causa”.
- come da comparsa di costituzione, ovvero “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare: stante la assoluta indeterminatezza, genericità ed assenza di prova delle domande della società attrice soc. in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esposte sulla base di due elaborati errati in fatto, in dritto e contabilmente, dichiarare la presente causa inammissibile con ogni conseguenza di legge. In via preliminare ulteriore: accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente ordinario oggetto di causa n. 113325 già n. 26461 ed il contratto di anticipazioni n.
113426, già n. 265662 aperti in data 06.08.2003 e chiusi in data
18.01.2012, sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale e pertanto nessun accertamento o ricalcolo circa l'incidenza dell'interesse anatocistico o usurario o di rettifica saldi o di valuta o di clausole contrattuali pretese nulle quali la c.m.s. dovrà venir effettuato ante 11.09.2005 su tali rapporti né, posta la prescrizione maturata, possono venire spiegate ed accolte su di essi
l'azione di ripetizione per le causali richieste dalla controparte, azioni tutte coperte dalla prescrizione così come quivi eccepita. Nel merito: Voglia
l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Perugia respingere le richieste tutte avanzate dalla soc. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore nei confronti del poiché infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, erronee, ultronee e non provate, richiedendo essa, tra le altre domande, il ricalcolo per pretesa incidenza dell'interesse anatocistico non
pagina 3 di 10 sussistente nei due conti correnti oggetto di causa stante la applicazione contrattuale del regime di reciprocità o la infondata pretesa di superamento del tasso soglia o di presenza di usura, circostanze mai avvenute, con domande non provate poiché basate su calcoli errati ed effettuati senza tener conto della documentazione contrattuale e delle Istruzioni di Banca
d'Italia e con richiesta infondata e parzialmente prescritta di restituzione somme domande tutte smentite dalla documentazione in atti. Vittoria di spese e compensi”.
Le parti hanno proceduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. La domanda è infondata.
1.1. Parte attrice assume l'usurarietà oggettiva sopravvenuta dei tassi di interesse applicati al rapporto di conto corrente n. 113325 e relativo conto anticipi n.
113426, accesi in data 06/08/2003 e chiusi in data 18/01/2012, nonché al rapporto di conto corrente n. 2417/00322 acceso in data 30/06/2009 e chiuso in data 29/06/2018.
L'eccezione è priva di fondamento.
In punto di diritto, giova premettere che l'art. 644, co III c.p., che disciplina il reato di usura, non indica in modo fisso il tasso soglia usurario, ma demanda alla legge il compito di "stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".
L'art. 1 della L. n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, stabilisce che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". L'art. 2 prevede poi che "1. il
Ministro del Tesoro, sentiti la B.I. e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla B.I. ai sensi degli articoli
106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel corso del trimestre precedente per
pagina 4 di 10 operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la B.I. e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale... 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali" (nella formulazione originaria, ante D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, applicabile ratione temporis al caso di specie, il tasso soglia era invece quello medio aumentato del 50%).
Secondo l'intenzione del legislatore, dunque, l'operazione è usuraria solo quando si discosta in modo rilevante (oggi del 25% oltre 4 punti, oltre il 50% nella previgente disciplina) dalle condizioni economiche mediamente applicate alla clientela dagli operatori del settore.
Merita in questa sede richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento ai contratti di mutuo ma con principio estensibile anche ai contratti di conto corrente come quelli per cui è causa, secondo cui allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale
pagina 5 di 10 di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede” cfr. Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n.
24675 del 19/10/2017, Rv. 645811).
Ne consegue che soltanto in presenza di pattuizione ab origine usuraria – anche tenuto conto di una eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali – si potrebbe ritenere nulla la clausola determinativa del tasso di interesse.
Né sussistono ragioni, trattandosi di pronuncia resa dal giudice della nomofilachia nel suo più autorevole consesso, per discostarsi dall'applicazione di siffatto indirizzo.
Merita precisare anche che, nell'ipotesi in cui l'istituto di credito provveda a modificare i tassi debitori e per effetto di tale modifica si riscontri l'usurarietà dei tassi di interesse, ricorre sempre un'ipotesi di usura originaria, non sopravvenuta, poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso soglia, ma è usurario ab origine rispetto al suddetto tasso soglia.
Costituisce, tuttavia, onere del correntista indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche la data della pattuizione di quel tasso e, dunque, specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo a fronte di tale specifica allegazione è possibile il rispetto, da un lato, del principio dispositivo e, dall'altro, del diritto di difesa della controparte.
Se, infatti, fosse sufficiente per il correntista addurre la natura usuraria degli interessi nel corso del rapporto, senza altrimenti argomentare in ordine a quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione del tasso di interesse ritenuto usurario, non sarebbe possibile né per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il decreto ministeriale da applicarsi ratione temporis, né per la controparte difendersi adeguatamente sull'usurarietà del tasso di interesse.
pagina 6 di 10 D'altra parte, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.
19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame.
Né potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione la rilevabilità d'ufficio dell'usurarietà del tasso.
Il rilievo d'ufficio, infatti, costituisce una valutazione di diritto che il giudice opera sulla base di un fatto già compiutamente allegato, non essendo comunque consentito al giudice, in ossequio al principio dispositivo, rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio – a cui è stato demandato il compito di verificare il superamento del tasso soglia usura – ha evidenziato come il superamento del tasso si è avuto, in relazione al contratto di conto corrente n.
2417/00322, in taluni trimestri successivi al trimestre di apertura del contratto di conto corrente (IV trimestre 2010, I, II, III, IV trimestre 2011, I, II, III, IV trimestre 2012 e III trimestre 2015).
Si tratta, come anche argomentato da parte attrice che ha proprio lamentato l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia nel corso del rapporto
“ancorché lecitamente pattuiti” (cfr. pag.
6-7 dell'atto di citazione), di usura sopravvenuta, la quale – come detto – non è causa di nullità della clausola determinativa degli interessi.
Per quanto, invece, concerne il conto corrente n. 113325 e relativo conto anticipi n. 113426, il CTU non ha riscontrato il superamento del tasso soglia, sicché anche in relazione a questi rapporti la doglianza si appalesa infondata.
pagina 7 di 10 1.2. Anche l'eccezione relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici risulta infondata.
Il contratto di apertura di conto corrente n. 113325 e il relativo conto anticipi, infatti, sono stati stipulati in data 06/08/2003, ossia successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 342/1999 che, modificando l'art. 120 TUB, ha demandato alla delibera del CICR del 09/02/2000 di determinare le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
In particolare, la richiamata delibera del CICR ha previsto, all'art. 2 relativo al contratto di conto corrente, che “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti.
Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi.
Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La disposizione in questione, quindi, stabilisce la possibilità di prevedere espressamente nel contratto di mutuo una deroga all'art. 1283 c.c., consentendo la capitalizzazione periodica degli interessi nel corso del rapporto, purché gli interessi creditori e quelli debitori siano conteggiati con la stessa periodicità.
Ebbene, nella specie, il CTU ha avuto modo di riscontrare come la banca abbia pattuito e applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori e sul punto alcuna obiezione è stata posta né dal CTP dell'attrice né dall'attrice stessa.
È evidente, quindi, come risulti rispettato il disposto della richiamata delibera in punto di pari periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi.
Allo stesso modo, anche il contratto di apertura del conto corrente n.
2417/00322 è successivo all'adozione della delibera Cicr del 2000, essendo stato stipulato in data 30/06/2009.
Il predetto contratto prevede, all'art. 9, che “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità,
pagina 8 di 10 portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge”.
È anche in questo caso rispettato il disposto della richiamata delibera in punto di pari periodicità dell'addebito e dell'accredito degli interessi.
La censura va, pertanto, rigettata.
1.3. Parte attrice lamenta anche la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto e domanda, in ragione di ciò, la restituzione degli importi illegittimamente addebitati al cliente.
Sostiene che la clausola che prevede la commissione dovrebbe quantomeno indicare tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
Ciò posto, si osserva come, in riferimento al conto corrente n. 2417/00322 e al conto anticipi n. 113426 il CTU non ha riscontrato l'applicazione della commissione di massimo scoperto e sul punto alcuna obiezione è stata mossa dal
CTP di parte attrice e dalla parte attrice stessa.
Per quanto, invece, concerne il conto corrente n. 113425 in cui è stata riscontrata dal CTU l'applicazione della predetta commissione, non si può fare a meno di osservare come la doglianza in ordine alla nullità della clausola si appalesi solo genericamente formulata.
Non vi è, infatti, alcun riferimento alla clausola determinativa della commissione e ai vizi di indeterminatezza da cui sarebbe afflitta, non avendo parte attrice specificato in cosa si estrinsechi l'indeterminatezza dalla medesima lamentata.
L'attrice si è limitata a richiamare principi giurisprudenziali senza calarli nel caso di specie e, quindi, senza fornire allegazioni specifiche sulle cause di nullità per indeterminatezza che sono poste alla base dell'eccezione.
In altri termini, non è chiarito se la clausola che ha previsto la commissione è priva dell'indicazione della percentuale, della base di calcolo, dei criteri o della periodicità dell'addebito.
Come detto al punto 1.1., era onere del correntista chiarire in che termini la clausola sarebbe affetta da nullità.
pagina 9 di 10 Solo a fronte di tale specifica allegazione è possibile il rispetto, da un lato, del principio dispositivo e, dall'altro, del diritto di difesa della controparte.
Se, infatti, fosse sufficiente per il correntista addurre la natura indeterminata della clausola, senza altrimenti argomentare in ordine a quale sia l'elemento o gli elementi determinanti mancanti, non sarebbe possibile né per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda, né per la controparte difendersi adeguatamente.
Per le ragioni esposte, quindi, la doglianza non merita accoglimento.
2. Il rigetto della domanda attorea determina l'applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., per cui parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e all'attività difensiva svolta, con la sola precisazione che si procederà all'applicazione della riduzione massima, stante la natura non complessa delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice come liquidate con separato decreto del 12/01/2022.
Così deciso in Perugia, il 2 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4614 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “Contratti bancari”
Tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 36, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Ducci Donati, ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dei Conti n. 3, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio rappresentando di Parte_2 Controparte_1 aver intrattenuto con quest'ultima i rapporti di conto corrente nn. 113325,
113426 e 2417/00322 accesi presso la filiale di Perugia della banca convenuta.
pagina 1 di 10 Versando in atti perizie tecniche di parte, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, assumendo la sussistenza di usura oggettiva sopravvenuta, oltre all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto per essere la relativa clausola nulla per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c.
La società attrice ha pertanto chiesto la condanna della banca alla restituzione della somma di euro 65.172,57 per gli addebiti illegittimi operati.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
14/12/2018, si è costituita in giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande, contestando altresì l'idoneità delle perizie tecniche di parte a supplire tale carenza, tenuto anche conto che il C.T.P. non ha né utilizzato le Istruzioni della Banca d'Italia ai fini della valutazione della legittimità degli addebiti, né applicato le specifiche pattuizioni contrattuali relative ai tassi di interesse dei conti correnti.
Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito azionato da parte attrice sui rapporti n. 113325 e n. 113426, essendo prescritte tutte le rimesse solutorie anteriori all'11/09/2005, stante l'interruzione della prescrizione dell'11/09/2005 intervenuta con l'avvio della procedura di mediazione.
Nel merito, la banca ha contestato la pretesa illegittimità dell'anatocismo ex adverso invocata, sull'assunto che i conti correnti e i relativi conti anticipi, aperti dopo la Delibera C.I.C.R. del 2000, prevedono la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità.
Ha negato di aver convenuto l'applicazione di interessi usurari, sostenendo che il consulente di parte attrice è incorso in vizio metodologico per non aver utilizzato le Istruzioni della Banca d'Italia, e ha affermato la legittimità delle c.m.s. applicate per essere state espressamente pattuite.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attrice.
Scambiate le rispettive memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI co. n. 1), 2), 3)
c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale e C.T.U. contabile.
pagina 2 di 10 Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- come da come da atto di citazione, ovvero “Accertati e Parte_1 determinati per le ragioni espresse in narrativa e per i singoli titoli ivi addotti, gli errati ed illegittimi addebiti nonché la sussistenza di un credito per la complessiva somma di euro 65.172,57 condannare la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della suddetta somma oltre a rivalutazione monetaria o alla diversa somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria e/o da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari di causa”.
- come da comparsa di costituzione, ovvero “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare: stante la assoluta indeterminatezza, genericità ed assenza di prova delle domande della società attrice soc. in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esposte sulla base di due elaborati errati in fatto, in dritto e contabilmente, dichiarare la presente causa inammissibile con ogni conseguenza di legge. In via preliminare ulteriore: accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente ordinario oggetto di causa n. 113325 già n. 26461 ed il contratto di anticipazioni n.
113426, già n. 265662 aperti in data 06.08.2003 e chiusi in data
18.01.2012, sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale e pertanto nessun accertamento o ricalcolo circa l'incidenza dell'interesse anatocistico o usurario o di rettifica saldi o di valuta o di clausole contrattuali pretese nulle quali la c.m.s. dovrà venir effettuato ante 11.09.2005 su tali rapporti né, posta la prescrizione maturata, possono venire spiegate ed accolte su di essi
l'azione di ripetizione per le causali richieste dalla controparte, azioni tutte coperte dalla prescrizione così come quivi eccepita. Nel merito: Voglia
l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Perugia respingere le richieste tutte avanzate dalla soc. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore nei confronti del poiché infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, erronee, ultronee e non provate, richiedendo essa, tra le altre domande, il ricalcolo per pretesa incidenza dell'interesse anatocistico non
pagina 3 di 10 sussistente nei due conti correnti oggetto di causa stante la applicazione contrattuale del regime di reciprocità o la infondata pretesa di superamento del tasso soglia o di presenza di usura, circostanze mai avvenute, con domande non provate poiché basate su calcoli errati ed effettuati senza tener conto della documentazione contrattuale e delle Istruzioni di Banca
d'Italia e con richiesta infondata e parzialmente prescritta di restituzione somme domande tutte smentite dalla documentazione in atti. Vittoria di spese e compensi”.
Le parti hanno proceduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. La domanda è infondata.
1.1. Parte attrice assume l'usurarietà oggettiva sopravvenuta dei tassi di interesse applicati al rapporto di conto corrente n. 113325 e relativo conto anticipi n.
113426, accesi in data 06/08/2003 e chiusi in data 18/01/2012, nonché al rapporto di conto corrente n. 2417/00322 acceso in data 30/06/2009 e chiuso in data 29/06/2018.
L'eccezione è priva di fondamento.
In punto di diritto, giova premettere che l'art. 644, co III c.p., che disciplina il reato di usura, non indica in modo fisso il tasso soglia usurario, ma demanda alla legge il compito di "stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".
L'art. 1 della L. n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, stabilisce che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". L'art. 2 prevede poi che "1. il
Ministro del Tesoro, sentiti la B.I. e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla B.I. ai sensi degli articoli
106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel corso del trimestre precedente per
pagina 4 di 10 operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la B.I. e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale... 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali" (nella formulazione originaria, ante D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, applicabile ratione temporis al caso di specie, il tasso soglia era invece quello medio aumentato del 50%).
Secondo l'intenzione del legislatore, dunque, l'operazione è usuraria solo quando si discosta in modo rilevante (oggi del 25% oltre 4 punti, oltre il 50% nella previgente disciplina) dalle condizioni economiche mediamente applicate alla clientela dagli operatori del settore.
Merita in questa sede richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento ai contratti di mutuo ma con principio estensibile anche ai contratti di conto corrente come quelli per cui è causa, secondo cui allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale
pagina 5 di 10 di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede” cfr. Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n.
24675 del 19/10/2017, Rv. 645811).
Ne consegue che soltanto in presenza di pattuizione ab origine usuraria – anche tenuto conto di una eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali – si potrebbe ritenere nulla la clausola determinativa del tasso di interesse.
Né sussistono ragioni, trattandosi di pronuncia resa dal giudice della nomofilachia nel suo più autorevole consesso, per discostarsi dall'applicazione di siffatto indirizzo.
Merita precisare anche che, nell'ipotesi in cui l'istituto di credito provveda a modificare i tassi debitori e per effetto di tale modifica si riscontri l'usurarietà dei tassi di interesse, ricorre sempre un'ipotesi di usura originaria, non sopravvenuta, poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso soglia, ma è usurario ab origine rispetto al suddetto tasso soglia.
Costituisce, tuttavia, onere del correntista indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche la data della pattuizione di quel tasso e, dunque, specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo a fronte di tale specifica allegazione è possibile il rispetto, da un lato, del principio dispositivo e, dall'altro, del diritto di difesa della controparte.
Se, infatti, fosse sufficiente per il correntista addurre la natura usuraria degli interessi nel corso del rapporto, senza altrimenti argomentare in ordine a quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione del tasso di interesse ritenuto usurario, non sarebbe possibile né per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il decreto ministeriale da applicarsi ratione temporis, né per la controparte difendersi adeguatamente sull'usurarietà del tasso di interesse.
pagina 6 di 10 D'altra parte, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.
19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame.
Né potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione la rilevabilità d'ufficio dell'usurarietà del tasso.
Il rilievo d'ufficio, infatti, costituisce una valutazione di diritto che il giudice opera sulla base di un fatto già compiutamente allegato, non essendo comunque consentito al giudice, in ossequio al principio dispositivo, rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio – a cui è stato demandato il compito di verificare il superamento del tasso soglia usura – ha evidenziato come il superamento del tasso si è avuto, in relazione al contratto di conto corrente n.
2417/00322, in taluni trimestri successivi al trimestre di apertura del contratto di conto corrente (IV trimestre 2010, I, II, III, IV trimestre 2011, I, II, III, IV trimestre 2012 e III trimestre 2015).
Si tratta, come anche argomentato da parte attrice che ha proprio lamentato l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia nel corso del rapporto
“ancorché lecitamente pattuiti” (cfr. pag.
6-7 dell'atto di citazione), di usura sopravvenuta, la quale – come detto – non è causa di nullità della clausola determinativa degli interessi.
Per quanto, invece, concerne il conto corrente n. 113325 e relativo conto anticipi n. 113426, il CTU non ha riscontrato il superamento del tasso soglia, sicché anche in relazione a questi rapporti la doglianza si appalesa infondata.
pagina 7 di 10 1.2. Anche l'eccezione relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici risulta infondata.
Il contratto di apertura di conto corrente n. 113325 e il relativo conto anticipi, infatti, sono stati stipulati in data 06/08/2003, ossia successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 342/1999 che, modificando l'art. 120 TUB, ha demandato alla delibera del CICR del 09/02/2000 di determinare le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
In particolare, la richiamata delibera del CICR ha previsto, all'art. 2 relativo al contratto di conto corrente, che “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti.
Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi.
Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La disposizione in questione, quindi, stabilisce la possibilità di prevedere espressamente nel contratto di mutuo una deroga all'art. 1283 c.c., consentendo la capitalizzazione periodica degli interessi nel corso del rapporto, purché gli interessi creditori e quelli debitori siano conteggiati con la stessa periodicità.
Ebbene, nella specie, il CTU ha avuto modo di riscontrare come la banca abbia pattuito e applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori e sul punto alcuna obiezione è stata posta né dal CTP dell'attrice né dall'attrice stessa.
È evidente, quindi, come risulti rispettato il disposto della richiamata delibera in punto di pari periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi.
Allo stesso modo, anche il contratto di apertura del conto corrente n.
2417/00322 è successivo all'adozione della delibera Cicr del 2000, essendo stato stipulato in data 30/06/2009.
Il predetto contratto prevede, all'art. 9, che “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità,
pagina 8 di 10 portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge”.
È anche in questo caso rispettato il disposto della richiamata delibera in punto di pari periodicità dell'addebito e dell'accredito degli interessi.
La censura va, pertanto, rigettata.
1.3. Parte attrice lamenta anche la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto e domanda, in ragione di ciò, la restituzione degli importi illegittimamente addebitati al cliente.
Sostiene che la clausola che prevede la commissione dovrebbe quantomeno indicare tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
Ciò posto, si osserva come, in riferimento al conto corrente n. 2417/00322 e al conto anticipi n. 113426 il CTU non ha riscontrato l'applicazione della commissione di massimo scoperto e sul punto alcuna obiezione è stata mossa dal
CTP di parte attrice e dalla parte attrice stessa.
Per quanto, invece, concerne il conto corrente n. 113425 in cui è stata riscontrata dal CTU l'applicazione della predetta commissione, non si può fare a meno di osservare come la doglianza in ordine alla nullità della clausola si appalesi solo genericamente formulata.
Non vi è, infatti, alcun riferimento alla clausola determinativa della commissione e ai vizi di indeterminatezza da cui sarebbe afflitta, non avendo parte attrice specificato in cosa si estrinsechi l'indeterminatezza dalla medesima lamentata.
L'attrice si è limitata a richiamare principi giurisprudenziali senza calarli nel caso di specie e, quindi, senza fornire allegazioni specifiche sulle cause di nullità per indeterminatezza che sono poste alla base dell'eccezione.
In altri termini, non è chiarito se la clausola che ha previsto la commissione è priva dell'indicazione della percentuale, della base di calcolo, dei criteri o della periodicità dell'addebito.
Come detto al punto 1.1., era onere del correntista chiarire in che termini la clausola sarebbe affetta da nullità.
pagina 9 di 10 Solo a fronte di tale specifica allegazione è possibile il rispetto, da un lato, del principio dispositivo e, dall'altro, del diritto di difesa della controparte.
Se, infatti, fosse sufficiente per il correntista addurre la natura indeterminata della clausola, senza altrimenti argomentare in ordine a quale sia l'elemento o gli elementi determinanti mancanti, non sarebbe possibile né per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda, né per la controparte difendersi adeguatamente.
Per le ragioni esposte, quindi, la doglianza non merita accoglimento.
2. Il rigetto della domanda attorea determina l'applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., per cui parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e all'attività difensiva svolta, con la sola precisazione che si procederà all'applicazione della riduzione massima, stante la natura non complessa delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice come liquidate con separato decreto del 12/01/2022.
Così deciso in Perugia, il 2 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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