Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1611
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

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Massime1

La revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, prevista dall'art. 673 cod.proc.pen., deve essere disposta anche in caso di giudicato formatosi successivamente al tempo dell'intervenuta abrogazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, annullando senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno, commesso prima della sostituzione dell'art. 6 comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998 ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. h), della legge 2009, n. 94, che ha abrogato tale fattispecie incriminatrice nei confronti degli stranieri in posizione irregolare).

Commentario1

  • 1La resistibile stabilità del giudicato: revocabile in executivis la
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Chi avesse creduto, qualche anno fa, che alcune incrinature realizzatesi - inizialmente sotto la spinta di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e poi di varie dichiarazioni di incostituzionalità - nella monolitica intangibilità del giudicato penale, avrebbero finito per risolversi in modeste eccezioni per qualche limitato problema di esecuzione, si sarebbe sbagliato di grosso. Le iniziali "aperture" hanno cominciato a dilatarsi con una sorta di effetto "a cascata" probabilmente all'inizio non preventivabile, o non prevedibile per ampiezza nei termini in cui si è realizzato, per quanto logicamente necessitato dalla eadem ratio. Sicché ci si è presto resi conto che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1611
Data del deposito : 2 dicembre 2014

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