Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
La revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, prevista dall'art. 673 cod.proc.pen., deve essere disposta anche in caso di giudicato formatosi successivamente al tempo dell'intervenuta abrogazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, annullando senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno, commesso prima della sostituzione dell'art. 6 comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998 ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. h), della legge 2009, n. 94, che ha abrogato tale fattispecie incriminatrice nei confronti degli stranieri in posizione irregolare).
Commentario • 1
- 1. La resistibile stabilità del giudicato: revocabile in executivis laGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Chi avesse creduto, qualche anno fa, che alcune incrinature realizzatesi - inizialmente sotto la spinta di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e poi di varie dichiarazioni di incostituzionalità - nella monolitica intangibilità del giudicato penale, avrebbero finito per risolversi in modeste eccezioni per qualche limitato problema di esecuzione, si sarebbe sbagliato di grosso. Le iniziali "aperture" hanno cominciato a dilatarsi con una sorta di effetto "a cascata" probabilmente all'inizio non preventivabile, o non prevedibile per ampiezza nei termini in cui si è realizzato, per quanto logicamente necessitato dalla eadem ratio. Sicché ci si è presto resi conto che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/12/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria S. - rel. Consigliere - N. 3428
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 19853/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
e GO AL FE AL, nato nella Repubblica Dominicana il 27/04/1985;
avverso l'ordinanza del 16 aprile 2014 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la revoca della sentenza emessa il 18 maggio 2011, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da GO AL FE AL, diretta ad ottenere la revoca della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 18 maggio 2011, irrevocabile dal 24 ottobre 2011, con la quale il GO era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 600,00 Euro di ammenda per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, commesso in Roma il 18 settembre 2008.
Il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che alla revoca della sentenza ostasse la formazione del giudicato sul quale non potevano incidere mutamenti giurisprudenziali, come quello intervenuto con riguardo al suddetto reato, giusta sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, del 24 febbraio 2011, ricorrente Alacev.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorrono per cassazione sia il Procuratore della Repubblica di Roma, sia il GO tramite il difensore, avvocato Madia Giuseppe.
Entrambi denunciano violazione di legge in relazione all'art. 2 c.p. e 673 c.p.p.; il solo difensore anche il difetto di motivazione.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta depositata il 17 luglio 2014, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con revoca della sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Il reato oggetto della sentenza di condanna risulta commesso il 18 settembre 2008, prima della sostituzione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbreviato in T.U. imm.- ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h).
A seguito della suddetta modifica normativa, la Corte, a sezioni unite, ha affermato che il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione contestuale sia del passaporto o di altro documento di identificazione, sia del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato, prescrizioni previste dalla nuova formulazione dell'art. 6, comma 3, T.U. imm. come cumulative e non alternative, è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare. Ne consegue che, successivamente al reato oggetto dell'incidente in esame, commesso il 18 settembre 2008, si è verificata l'abrogazione della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep. 27/04/2011, Alacev, Rv. 249546), essendo inesigibile da quest'ultimi, proprio perché presenti irregolarmente nel territorio dello Stato, la cumulativa esibizione del passaporto (o di altro documento di identificazione) e del permesso di soggiorno (o dell'attestazione di regolare presenza in Italia).
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 2, la cessazione dell'esecuzione della condanna e degli effetti penali per il fatto non più previsto come reato;
e, in sede esecutiva, la revoca della sentenza di condanna.
E, invero, la disposizione in tema di revoca della sentenza per abolizione del reato, di cui all'art. 673 c.p.p., come è stato osservato in recente precedente di questa stessa sezione (sentenza n. 12982 del 19/03/2014, Jankovic, non massimata), va applicata indipendentemente dal tempo della sentenza di condanna, se emessa prima o dopo l'abrogazione stessa, poiché esprime l'interesse superiore dell'ordinamento a che nessuno risulti condannato per un reato non (più) previsto come tale dalla legge e, quindi, anche nel caso di giudicato formatosi successivamente al tempo dell'intervenuta abrogazione.
Nel caso in esame, poiché GO AL, cittadino dominicano, era irregolarmente presente nel territorio dello Stato alla data del 18 settembre 2008, non è configurabile a suo carico il reato di cui all'art. 6, comma 3, T.U. imm., secondo il previgente testo abrogato;
e, conseguentemente, si impone la revoca della sentenza di condanna, pur emessa dopo la detta abrogazione, per abolizione del reato, e non per mero mutamento giurisprudenziale determinante l'abrogazione implicita della norma e non della disposizione, secondo la tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata.
2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la revoca della sentenza del Tribunale di Roma in data 18 maggio 2011, irrevocabile il 24 ottobre 2011, perché il fatto non è previsto come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza emessa il 18 maggio 2011 dal Tribunale di Roma nei confronti di GO AL FE AL, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015