Sentenza 11 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, qualora concorrano due cause di inammissibilità, di cui l'una concernente ragioni formali e l'altra ragioni contenutistiche, la prima prevale sulla seconda, atteso che solo un ricorso formalmente valido può essere scrutinato sotto il profilo del contenuto. (Fattispecie relativa alla declaratoria di inammissibilità, per irrituale presentazione nella cancelleria del giudice "a quo", di un ricorso inammissibile anche in quanto deducente un motivo non previsto dalla legge).
In materia di impugnazioni, è inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - quella presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo". (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del pubblico ministero, depositato nella corrispondente segreteria e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2017, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
Testo completo
03820-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 25/2017 Massimo Vecchio - Relatore PU 24/11/2016 Adet Toni Novik RELATON Decisione 11/01/2017 Angela Tardio LU RI MA R.G.N. 30388/2014 Aldo Esposito ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la CO di appello di Napoli nei COfronti di ER LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/12/2013 della CO di appello di Napoli رسد visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal COsigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata CO rinvio alla CO di appello di Napoli;
udito per la parte civile RO RE l'avv. Stanislao Taglialatela, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale, previo annullamento della sentenza emessa in data 24 dicembre 2013 dalla CO di appello di Napoli, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto ER LU, COdannando lo stesso al risarcimento, in favore della costituita parte civile, di tutti i danni materiali e morali da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese di rappresentanza e costituzione come da separata nota spese;
uditi per ER LU i difensori avvocati Vincenzo Alesci e IO MoriCOi, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 luglio 2011 il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato ER LU colpevole del reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, seCOdo, terzo, quarto, quinto e ottavo, cod. pen., a lui COtestato per avere fatto parte, CO il ruolo di emissario e vedetta, unitamente ad altri soggetti, identificati o in corso di identificazione, di un'associazione armata di tipo mafioso-camorristico denominata gruppo AR. Il Giudice analizzava l'inserimento del gruppo AR nella organizzazione camorristica del Casalesi facente capo alla famiglia Schiavone, attraverso il COtributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia MO LU, appartenente alla fazione Caterino-RO, che, opposta, operava nello stesso ambito territoriale, VA AN, SS DO, intraneo al gruppo, UI LU e LA CO LU, affiliati al clan dei Casalesi, e attraverso l'apporto dato alle indagini dalle parti offese Di RO OL e IU, DE OL e MA, BI IO e LI IO, vittime delle estorsioni e degli atti di intimidazione posti in essere nei loro COfronti dai fratelli AR, che erano al vertice dell'omonimo gruppo;
riteneva l'imputato, detto « GI 'o prevete », partecipe della indicata COsorteria valorizzando le dichiarazioni di MO LU (interrogatorio in data 11 marzo 2009), di SS DO (interrogatorio in data 11 giugno رسد 2009), e della parte civile, fratello di RO AR, vittima di omicidio su mandato di AR NI, ritenute compiutamente risCOtrate ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., e COdannava l'imputato alla pena, già ridotta per il rito, di anni otto di reclusione.
2. Con sentenza del 24 dicembre 2013 la CO di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato appellante dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto, COtestualmente disponendo la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al medesimo, di cui ha ordinato l'immediata liberazione. 2 3. La CO di appello, che richiamava la vicenda, illustrava i motivi di appello, che giudicava fondati per avere il primo Giudice non correttamente valutato gli atti utilizzabili per la decisione e reso una motivazione non COdivisibile in fatto, e rilevava, a ragione della disposta assoluzione, che: erano insufficienti le dichiarazioni accusatorie rese nei COfronti dell' appellante dal collaboratore SS DO, anche senza approfondire l'effettiva operatività del gruppo AR, definito anomalo dagli stessi investigatori e operante, seCOdo le dichiarazioni del detto collaboratore, organico al clan e COoscitore di vicende delittuose riCOducibili soprattutto a AR NI, in modo diverso dalle altre organizzazioni camorristiche per essere i tre fratelli AR gestori disgiunti e indipendenti dei loro affari e per compattarsi i medesimi solo in caso di necessità, e anche non COsiderando che AR EO CO il fratello IO era stato assolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel processo c.d. Spartacus CO decisione non impugnata dal Pubblico ministero distrettuale;
-- il collaboratore, infatti, nonostante il ruolo di vertice riCOosciutogli nella organizzazione e nonostante il fatto che solo AR NI gestisse in proprio le estorsioni CO tale « IG CO le orecchie grandi », aveva dichiarato di non avere mai COosciuto detto « IG », non lo aveva riCOosciuto in foto e, dopo averne sentito il nome da parte del verbalizzante, aveva solo ricordato un viaggio fatto da Volterra a Santa Maria Capua Vetere prima di andare da un notaio in relazione a una vicenda estorsiva riguardante il solo AR NI;
- non erano sovrapponibili a dette dichiarazioni quelle del collaboratore RO RE, né erano sufficienti per superare l'emersa carenza probatoria le operate individuazioni fotografiche, che, anche ove assistite da attendibili dichiarazioni di mera COoscenza, non avrebbero potuto neppure giustificare l'applicazione di una misura cautelare personale;
- neppure era colmabile la lacuna probatoria attraverso gli esiti della intercettazione della COversazione intercorsa tra l'imprenditore MA رس MA e RO RE, cui il primo aveva chiesto come si sarebbe dovuto comportare dopo l'inCOtro CO AR NI che lo aveva chiamato per mezzo di « GI 'o prevete », poiché quest'ultimo poteva ignorare i motivi della richiesta, MA aveva smentito la circostanza sia dinanzi alla Polizia giudiziaria sia in sede di indagini difensive e l'oggetto del colloquio aveva riguardato solo AR NI, che agiva in prevalenza da solo;
non vi erano, pertanto, decisivi elementi dai quali trarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento dell'appellante non solo come emissario ma anche «quale vedetta (come, dove, quando) di una famiglia di delinquenti a dir poco anomala», che tollerava anche che un suo adepto sporgesse denuncia 3 COtro uno dei capi (AR EO) per minacce e altro, come da allegati della memoria difensiva.
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la CO di appello di Napoli, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, CO il quale denuncia violazione delle norme di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.
4.1. SeCOdo il ricorrente, la CO di appello, che ha mostrato un pregiudizio probatorio in ordine alla stessa esistenza del clan AR, definito come anomalo, non ha dato COto delle ragioni dell'espresso giudizio di anomalia e della sua rilevanza circa la COfigurabilità del reato associativo in capo all' imputato, limitandosi a riferire l'espressione desunta dagli atti di polizia giudiziaria e non COsiderando che la peculiarità operativa atteneva a una struttura associativa, che il primo Giudice aveva esaustivamente sussunto nell'ambito della previsione dell'art. 416-bis cod. pen. sulla base del COvergente COtributo dichiarativo di plurimi collaboratori di giustizia (MO LU, VA AN, UI LU, LA CO RA, De ON RI e RA RA). Dal narrato di detti collaboratori e dalle altre fonti dichiarative (tra cui Di RO OL e IU, DE OL e MA, BI IO e LI IO), il cui COtenuto si è incrociato e sovrapposto seCOdo lo schema di cui all'art. 192 cod. proc. pen., è, invero, traibile la prova dell'esistenza del sodalizio capeggiato da AR EO e dai fratelli, finalizzato ad acquisire il COtrollo delle attività eCOomiche lecite e illecite insistenti nel territorio di Cesa attraverso il COtrasto CO altri gruppi mafiosi, anche armato e violento, e il ricorso anche a fatti omicidiari per la eliminazione degli avversari.
4.2. Tale materiale probatorio, posto a fondamento della sentenza di COdanna, è stato svalutato dalla CO di merito, che si è limitata a prendere in ли esame le dichiarazioni del collaboratore SS DO, la cui valenza probatoria ha poi escluso incorrendo nel palese vizio di travisamento, poiché le argomentazioni espresse COtrastano CO le emergenze del materiale probatorio acquisito, rappresentato dalle ripercorse dichiarazioni del collaboratore dell'11 giugno 2009, non COsiderate invece decisive per la dimostrazione del legame stretto tra l'imputato e la famiglia AR, noto anche ai nemici dei AR e in particolare a RO AR, ucciso per punizione, tanto che l'imputato, oggetto di aggressione, era stato utilizzato per offendere i AR, a comprova della sua immedesimazione organica nel gruppo a essi riferibile.
4.3. Né la CO ha preso in esame le dichiarazioni di MO LU, giudicate non sovrapponibili, e, invece, costituenti rilevante argomento di risCOto per 4 detto non COsiderato episodio, nel corso del quale l'imputato era stato mortificato da RO AR, denudato e picchiato violentemente, e che, come riferito dallo stesso collaboratore, aveva COtribuito a far salire la tensione tra i due gruppi, poi sfociato nell'omicidio dello stesso RO, a COferma dell'esistenza di un solido rapporto di piena e riCOosciuta identificabilità nel gruppo AR dell'imputato. non4.4. Anche le dichiarazioni di RO RE, giudicate come sovrapponibili a quelle del collaboratore SS, hanno COfermato, quanto al predetto episodio, il suo inquadramento nell'ambito delle vicende che avevano portato all'omicidio del fratello AR, descritto negli stessi termini poi autonomamente riferiti dagli altri collaboratori, ulteriormente individuando l'imputato, come elemento rappresentativo della compagine associativa, tanto che l'aggressione da lui patita costituiva un messaggio esplicito rivolto ai AR, per rendere chiara la volontà del clan avverso di non subire la loro ascesa nel territorio di Cesa.
4.5. La necessità di un nuovo vaglio del trascurato materiale probatorio non è esclusa dal mancato riCOoscimento fotografico dell'imputato da parte del collaboratore MO, valorizzato in sentenza, poiché gli elementi forniti riguardo al medesimo hanno reso evidente la sua COoscenza per fama dell'imputato, a COferma del ruolo organico rivestito nell'indicato clan. Peraltro, è certa la identificazione di « GI 'o prevete » nell'imputato che lo ha ammesso nel suo interrogatorio e che è stato riCOosciuto come tale in foto dai collaboratori MO e RO.
4.6. A tali emergenze, dimostrative del rapporto di adesione organica dell'imputato al sodalizio si aggiungono ulteriori dati, pertinenti al ruolo rivestito dal medesimo, evincibili da fonti probatorie pure del tutto trascurate. In particolare, SS DO ha descritto « IG dalle orecchie ли grandi >> come uno dei soggetti di cui si serviva AR NI per COvocare gli imprenditori individuati quali possibili vittime di estorsione. Tale chiamata in correità è risCOtrata dalla COversazione ambientale intercorsa tra RO RE e MA MA, al quale RO ha chiesto se la persona che lo aveva COvocato al cospetto di AR NI fosse « GI 'o prevete », dimostrando di ritenerlo un elemento abitualmente utilizzato per instaurare un primo COtatto CO gli imprenditori estorcendi. Il passaggio della motivazione che ha escluso l'efficacia probatoria degli elementi raccolti dimostra il palese travisamento in cui è incorsa la CO, poiché è decisiva la circostanza per ritenere risCOtrata la chiamata del collaboratore SS che l'imputato fosse COosciuto nell'ambiente criminale e tra gli avversari al clan AR come persona di fiducia di AR NI, dallo stesso utilizzato 5 per instaurare il primo COtatto CO gli imprenditori, non rilevando invece che l'imputato si fosse effettivamente recato di persona presso il cantiere. Né il MA ha escluso che l'imputato fosse andato presso il cantiere al fine della sua COvocazione, avendo riferito di avere saputo dai collaboratori presenti in cantiere che vi era stata la visita di una persona, che si era presentata a nome di AR che gli doveva parlare.
4.7. Neppure il giudizio di appartenenza di ER LU alla compagine associativa dei AR è smentito dalla circostanza, implicitamente valorizzata in sentenza, che l'imputato ha sporto denuncia nei COfronti di AR EO, ritenuto capo del sodalizio, trattandosi di querele risalenti al 2000, relative a ragioni di viabilità come riferito dallo stesso imputato, e assunte dallo stesso in diverso COtesto temporale.
5. All'udienza del 14 maggio 2015, all'esito della relazione, della requisitoria del Sostituto Procuratore generale e delle COclusioni della parte civile, il difensore dell'imputato ha dedotto in via principale la inammissibilità del ricorso per non averne rinvenuto il rituale deposito presso l'Ufficio giudiziario. Con ordinanza in pari data si è disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di richiedere alla CO di appello di Napoli di riferire, sulla base degli atti e registri in possesso della stessa, in quale data risultasse depositato il ricorso presentato dal Procuratore generale di Napoli nei COfronti dell'imputato avverso la sentenza del 24 dicembre 2013. 5.1. Acquisita la risposta pervenuta e fissata la nuova udienza del 28 ottobre 2015, il processo è stato ulteriormente rinviato a nuovo ruolo CO mandato alla cancelleria di richiedere alla CO di appello di Napoli di specificare: a) sulla base di quali atti e registri risultasse il deposito presso la detta CO del ricorso proposto dal Procuratore generale;
b) le modalità del deposito stesso, ritenuta la ли incompletezza della precedente risposta sotto i detti profili.
5.2. L'udienza del 26 maggio 2016, a seguito della dichiarazione dei difensori di ER LU all'astensione delle udienze proclamata dagli organismi di categoria, è stata rinviata al 24 novembre 2016. In pari data il difensore della parte civile, nel prendere atto che non era ancora pervenuta la documentazione richiesta alla CO di appello di Napoli, ha allegato alle note scritte copia del registri delle impugnazioni della Procura Generale e della quarta sezione penale della stessa CO, CO attestazione del funzionario di cancelleria, indicando nel 5 maggio 2014 la data del deposito del ricorso da parte del Procuratore generale. 6 6. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2016, all'esito della relazione del Consigliere relatore, della requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica e della esposizione da parte degli intervenuti difensori delle loro COclusioni, nei termini riportati in epigrafe, la deliberazione della sentenza è stata differita dal Presidente, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., all'udienza odierna, nel corso della quale, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la CO di appello di Napoli è inammissibile. Concorrono due distinte cause di inammissibilità: l'una c.d. speciale (tipica ed esclusiva del ricorso per cassazione) ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'altra generale ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
2. Sotto il primo profilo, basta COsiderare il COtenuto delle censure (sintetizzate sub 4. e relativi sottoparagrafi del «ritenuto in fatto»), le quali, benché inscenate sotto la prospettazione dei vizi di legittimità enunciati, si sviluppano, in effetti, sul piano (affatto differente) della alternativa lettura di merito della ricostruzione e della valutazione, operate nella sentenza impugnata, come peraltro lo stesso ricorrente Procuratore generale della Repubblica presso la CO territoriale ha finito implicitamente col disvelare, là dove in calce al ricorso ha COcluso: < in tale senso, si impone una nuova valutazione della CO di Appello alla luce della differente angolazione in cui la portata dimostrativa degli elementi probatori doveva essere valutata al fine di giudicare la responsabilità dell'imputato rispetto alla COtestazione elevatagli ». ли Si profila, pertanto, la prima delle tre ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, COtemplate nel terzo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.: la proposizione, appunto, della impugnazione di legittimità per motivi diversi da quelli COsentiti dalla legge (enumerati nel primo comma del medesimo articolo).
3. Ma sulla declaratoria di siffatta causa di inammissibilità, che attiene al COtenuto della impugnazione, prevale quella della causa COcorrente, che attiene, invece, alla forma della presentazione dell'atto nella cancelleria del giudice a quo. Nel COcorso tra le ridette cause di inammissibilità è questa ultima che assume, infatti, rilievo preliminare, seCOdo la sequenza logico - sistematica 7 delle questioni da esaminare, atteso che lo scrutinio COtenutistico del ricorso per cassazione (ai fini della verifica della relativa ammissibilità), presuppone la positiva soluzione della questione della validità formale della presentazione della impugnazione medesima, la quale, pertanto, deve essere esaminata in limine ai sensi dell'art. 615, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. in relazione all'art. 527, comma 1, cod. proc. pen. 4.- La difesa dell'imputato resistente ha eccepito, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione della impugnazione dettate dall'art. 582 cod. proc. pen., peraltro, rilevabile anche di ufficio alla stregua della previsione del seCOdo comma del richiamato art. 591 cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, avverso la sentenza del 24 dicembre 2013 della CO di appello di Napoli, depositata il 4 febbraio 2014 entro il termine di novanta giorni da quello della pronuncia indicato nel dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il Procuratore generale della Repubblica presso quella CO ha proposto ricorso per cassazione il 5 maggio 2014, nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito del provvedimento [art. 485, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen.] . In particolare dalle evidenze documentali in atti risulta quanto segue. Il ricorso fu registrato col n. 134 del registro delle impugnazioni dell'anno corrente dalla segreteria della Procura generale della Repubblica, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina dell'atto di impugnazione, in prossimità dell'angolo superiore destro, recante la dicitura « Procura Generale della Repubblica Napoli - Ufficio Impugnazioni n. _ / R. Impugn. » e le aggiunte manoscritte del ridetto numero < 134 » e delle ultime due cifre dell'anno < 14 ». ли In calce all'ultimo foglio dell'atto, dopo la sottoscrizione del Magistrato che lo redasse, figura impressa la seguente stampigliatura: < Procura Generale Repubblica Napoli Presentato in Segreteria per la spedizione oggi 05 mag. 2014 » seguita dalla firma del funzionario. Nella stessa giornata del 5 maggio 2015 la impugnazione fu inoltrata col registro di passaggio alla cancelleria della CO territoriale, come risulta dalla copia della pertinente pagina del brogliaccio recante la dicitura manoscritta CO carattere stampatello: < 5/5/2014 ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 4.A SEZ. PENALE RIC. N. 134/14 C/ ERRICO LUIGI + REST. FASC. N. 11780/12 » e la sottoscrizione (illeggibile) di ricevuta apposta da addetto all'ufficio destinatario sull'impronta del timbro « L'Assistente Giudiziario >>. 8 Dall'estratto del registro mod. 31 della CO territoriale, prodotto in copia fotostatica, CO attestazione di COformità, dalla difesa della parte civile (ma, tuttavia, privo della completa riproduzione delle didascalie a stampa sulla sommità delle colonne verticali) risultano annotati nel pertinente rigo, al numero progressivo di iscrizione 188 : sub colonna 2 (Numero del registro generale), « ...[illeg.] 780/12 » (l'anno e le ultime tre cifre leggibili corrispondono al numero di registro generale del procedimento); sub colonna 3 (Generalità del soggetto che deposita l'impugnazione), «ER LU » [sic !]; sub colonna 4 (Data e natura del provvedimento impugnato), « sent. 24/12/13 »>; sub colonna (Data e natura dell'impugnazione e parte che la propose), « 5/5/14 PG »; sub colonne 6 (Data di arrivo e numero della raccomandata o del telegramma), 7 (Data di comunicazione al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale. Data della notifica alle parti private) e 8 (Data dell'atto di appello incidentale Depositante), « in canc. a mezzo reg. di passaggio »; e sub colonna 9 (P.U. che riceve l'atto di impugnazione), « RI ». Sul margine destro del frontespizio della sentenza impugnata, sotto la pertinente dicitura prestampata (« Proposto ricorso »), figura l'annotazione manoscritta: < 5/5/14 PG (188) ».
5. Si rileva in diritto che, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla presentazione dell'impugnazione, « salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione ». A norma del successivo art. 583 cod. proc. pen., relativo alla spedizione dell' atto di impugnazione, « le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione CO telegramma ovvero CO atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla сли cancelleria indicata nell'art. 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta COtenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione (comma 1). L'impugnazione si COsidera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (comma 2) ». Pertanto, alla luce della detta normativa, valevole per la parte pubblica e per le parti private (in questa sede non rileva in quanto ricorrente è il Procuratore - generale il richiamo alla facoltà, riCOosciuta alle sole parti private dal seCOdo - comma dell'art. 582 cod. proc. pen. di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, 9 ovvero davanti a un agente COsolare all'estero), l'atto di impugnazione (salvo che la parte si avvalga della spedizione tramite il servizio ostale) deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in alternativa: a) personalmente dal Pubblico Ministero, dalla parte privata o dal difensore che propone la impugnazione;
b) a mezzo incaricato di costoro. Il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria, che riceve l'atto, deve apporre sullo stesso l'indicazione del giorno e della persona che lo ha presentato, oltre alla propria sottoscrizione.
6. Nella specie, alla luce delle emergenze fattuali, (non-ostante il ricorso rechi in calce l'annotazione stampigliata della segreteria: « Procura Generale Repubblica Napoli Presentato in Segreteria per la spedizione oggi 05 mag. 2014 » colla sottoscrizione del funzionario) pacifico e fuori discussione che l'atto di impugnazione non è stato spedito, a norma dell'art. 583 cod. proc. pen., tramite il servizio postale. Dopo essere stato registrato nel registro impugnazioni della Procura generale, al progressivo n.134/14, il ricorso è stato, invece, inoltrato a mezzo del registro di passaggio alla cancelleria della CO di appello. Tale ricezione non è in discussione: la cancelleria ricevente ne ha dato atto nei modi sopra indicati e ha, quindi, provveduto alla unione della impugnazione agli atti del procedimento, alla notificazione alle parti private e ai successivi incombenti. -È, invece, del tutto assente nulla è risultato in proposito all'esito dalle richieste rivolte alla CO di appello di Napoli e delle relative risposte, né dagli atti prodotti dalla difesa della parte civile la prova della osservanza degli adempimenti prescritti dal seCOdo inciso del primo comma dell'art. 582 cod. pen., costituenti la formale attestazione del deposito e, cioè, della annotazione sull'originale dell'atto, a cura del pubblico ufficiale addetto, del giorno della ricezione e della indicazione (onomastica) della < persona che lo presenta » colla sottoscrizione del ridetto pubblico ufficiale.
7. La omissione, per inosservanza della prevista forma di presentazione della impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tale norma prevede espressamente quale causa di inammissibilità della impugnazione la violazione delle disposizioni COtenute nell'art. 582 cod. proc. pen. 10 In proposito il Collegio, in COsapevole dissenso col difforme orientamento maggioritario (da ultimo: Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260443; cui adde Sez. 1, n. 46171 del 05/11/2009, Tancredi, Rv. 245508; Sez. 2, n. 5505 del 09/10/2002, dep. 2003, Gregory, Rv. 22485401; Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002, Cordella, Rv. 22292001; Sez. 2, n. 2017 del 11/04/2000, Mannuccia, Rv. 215911; Sez. 1, Sentenza n. 1448 del 02/04/1992, Liberati, Rv. 192476; e Sez. 1, n. 1289 del 14/03/1991, Leanza, Rv. 187970), intende riaffermare - COferendo COtinuità al relativo indirizzo il principio di - diritto seCOdo il quale la inosservanza della prescrizione, COtenuta nell'art. 582 cod. proc. pen., della indicazione della persona che presenta la impugnazione, ne « comporta la inammissibilità a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo tra l'altro onere di chi presenta l'atto [...] pretendere e verificare la osservanza della formalità » (Sez. 6, n. 1349 del 14/04/1998, Raciti, Rv. 211731; cui adde Sez. 6, n. 4947 del 26/02/1997, Musca, Rv. 208910, seCOdo la quale, sebbene l'art. 582 cod. proc. pen. non prescriva < particolari modalità per il COferimento dell'incarico » della presenta- zione della impugnazione, il pubblico ufficiale che la riceve deve indicare il presentatore « attraverso la qualificazione e la ricognizione [di costui] e del rapporto dello stesso CO chi ha sottoscritto » la impugnazione « o, nel caso di impugnazione del pubblico ministero, CO l'ufficio di provenienza »).
8. Il COtrario orientamento trae scaturigine (non da un vero e proprio precedente di legittimità in termini, bensì) dall' obiter dictum (diffusamente argomentato), COtenuto nella sentenza Sez. 1, Leanza, cit. e, CO tralatizio richiamo, posto a fondamento della ratio decidendi negli arresti successivi. Per vero la ridetta sentenza Leanza rigettò il primo motivo del ricorso della indagata, la quale aveva eccepito la inammissibilità dell'appello de libertate del Pubblico Ministero, per l'omessa indicazione del soggetto « incaricato » della رسد presentazione presso la cancelleria del giudice, avendo accertato che, invece, « l'atto di impugnazione [era] stato presentato personalmente dal sostituto procuratore » che aveva proposto il gravame (vedi p. 4 della sentenza). Orbene, la sentenza capofila in questione, sul presupposto che « la ratio della norma [art. 582 cod. proc. pen.] è, CO ogni evidenza, quella di garantire che la impugnazione sia proposta da chi ne ha diritto », ha fondato il "digressivo" assunto che l'omissione della prescritta indicazione del presentatore costituirebbe mera < irregolarità >>> che non comporta la inammissibilità della impugnazione, argomentando che siffatta sanzione COseguirebbe, « solo quando l'inadempimento [rectius: la inosservanza dell'art. 11 582 cod. proc. pen.] assuma caratteristiche tali da escludere la possibilità della presunzione >> della legittima provenienza dell'atto. La tesi è ripresa dalle successive sentenze, sopra citate, le quali, per l'appunto, ammettono la inammissibilità « soltanto se la violazione, addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione » in parola ovvero, CO qualche oscillazione e perplessità di non poco COto, « solamente ove vi sia COcreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto >> (così Sez. 2, Avallone e Sez. 1, Tancredi, cit.), in ogni caso escludendo che la formale inosservanza della disposizione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla indicazione della persona che presenta in cancelleria la impugnazione, comporti di per sé la sanzione prevista dell'art. 591 cod. proc. pen. A sostegno di siffatta COclusione si argomenta variamente che la sanzione della inammissibilità non deve essere riCOdotta a una omissione non imputabile né al titolare del diritto di impugnazione, né al soggetto incaricato della materiale presentazione dell'atto; che CO la mancata inclusione della inosservanza dell'art. 584, comma 1, cod. proc. pen. nel novero di quelle, COtemplate nell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e sanzionate a pena di inammissibilità, < il legislatore [...] ha chiaramente mostra[to] il proprio intendimento di tenere indenne la parte titolare del diritto di impugnazione da eventuali inadempimenti a essa non addebitabili » (Sez. 1, Leanza, p. 4), colla COseguenza che il richiamo operato dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. deve intendersi nel senso restrittivo della comminazione della inammissibilità soltanto alla inosservanza [...] ли addebitabile a difetto di diligenza della parte » (v. ibidem p. 5); mentre dal diritto riCOosciuto (dall'art. 582, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.) al presentatore della impugnazione di ottenere dal pubblico ufficiale addetto alla cancelleria che riceve l'atto, la « attestazione della ricezione >> non è dato desumere alcun « onere di COtrollo degli adempimenti degli uffici » a carico dell'incaricato delle presentazione (v. ibidem, p. 6); sicché non ha pregio la obiezione che la sanzione della inammissibilità finirebbe CO l'essere correlata anche all'omesso adempimento dell'onere in parola e non esclusivamente alla omissione del pubblico ufficiale. Con particolare riferimento alla impugnazione del Pubblico Ministero e CO implicita adesione al superiore presupposto, la medesima COclusione della esclusione della inammissibilità della impugnazione, a dispetto della carenza della indicazione della persona incaricata della presentazione, è motivata da Sez. 1, Liberati, cit., e da Sez. 2, Cordella, cit., colla pura e semplice COsiderazione 12 che < la chiara intestazione dell'atto medesimo recante » la menzione dell'ufficio di Procura, < la ricezione e l'apposizione del timbro di deposito » a opera del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice a quo « presuppongono la avvenuta identificazione del presentatore della dichiarazione di gravame », rendendo irrilevante l'omessa indicazione della sua persona.
9. Il Collegio non COdivide siffatto indirizzo.
9.1. Innanzi tutto merita netta COfutazione l'assunto che la inammissibilità postuli una inosservanza del rito (esclusivamente) addebitabile alla parte impugnante e/o al soggetto incaricato della materiale presentazione dell'atto di impugnazione, colla COseguenza che se ne vuol trarre alla stregua della pretesa ratio legis - della esclusione della inammissibilità in difetto di alcuna COdotta sanzionabile della parte impugnante. Si supponga che, per una svista, il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice a quo, ricevuto l'atto di impugnazione, si limiti a inserirlo nel fascicolo processuale e ometta completamente di attestarne il deposito, siccome prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen.; trascuri di annotarlo sul provvedimento impugnato e neppure lo trascriva nel Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (modello 32 - d.m. 30 settembre 1989). -Orbene neppure in tal caso potrebbe e senza alcun dubbio ragionevolmente negarsi la inammissibilità della impugnazione per la inosservanza dell'art. 582 cod. proc. pen. là dove la omissione è imputabile al pubblico ufficiale addetto alla cancelleria. E peraltro la stessa Sez. 1, Leanza, cit. finisce col riCOoscere « che talvolta anche inadempimenti addebitabili agli uffici, tra quelli previsti dagli articoli ме richiamati dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., possono dar luogo a inammissibilità della impugnazione » (v. ibidem, p. 6).
9.2. Né ha alcun pregio argomentativo il rilievo della mancata inclusione normativa della inosservanza della disposizione dell'art. 584, comma 1, cod. proc. pen. nel novero di quelle che comportano la inammissibilità della impugnazione. Proprio perché la discrezionalità del legislatore si è esplicata nel senso di non comprendere tra le cause di inammissibilità la violazione dell'art. 584, comma 1, cod. proc. pen. e di menzionare, invece, nel richiamo operato dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'art. 582 cod. proc. pen., alla inosservanza delle disposizioni del ridetto articolo (a differenza di quelle dell'art. 584 cod. proc. pen.) si correla l'effetto giuridico della inammissibilità della impugnazione, sicché resta affatto priva di addentellato alcuno sul piano positivo la pretesa di 13 escludere dal richiamo la inosservanza della disposizione relativa alla indicazione della persona incaricata della presentazione dell'atto di impugnazione.
9.3. Ma, anche a voler prescindere dalle COsiderazioni che precedono, precipuamente si impone il finale, assorbente rilievo che l'indirizzo avversato è inficiato da un duplice errore.
9.3.1. In limine, sul piano del metodo dell'ermeneutica giuridica, non appare corretto attraverso il ricorso al criterio "teleologico" - al di là della fallacia, occorsa nella specie, in merito alla individuazione della ratio legis, v. sub 9.1. - pervenire a un epilogo interpretativo che COtraddica il chiaro e inCOtro- vertibile tenore testuale del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 582, comma 1, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità, sebbene CO pronunce non recenti, ha infatti fissato il principio di diritto seCOdo il quale « la ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio COtenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure COtro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato » (Sez. 1 civ., n. 2454 del 07/04/1983, Rv. 427318 - 01, cui adde Sez. L, n. 3382 del 11/02/2009, Rv. 606520 - 01; Sez. 3 civ., n. 10874 del 23/05/2005, Rv. 581649-01; Sez. 3 civ., n. 5901 del 13/11/1979, Rv. 402577 - 01; Sez. L, n. 3495 del 13/04/1996, Rv. 497000-01). Detto principio merita di essere ribadito anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali hanno spiegato che « quello letterale non è un criterio interpretativo della legge, ma [costituisce] il limite di ogni altro criterio ermeneutico » (Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, Rv. 21349401). ме 9.3.2. Con l'errore metodologico COcorre, inoltre, un vero e proprio errore di diritto costituito dalla sovrapposizione (e COfusione) delle distinte cause di inammissibilità costituite dal difetto della titolarità del diritto a impugnare ovverosia della legittimazione della parte [art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.] e dalla inosservanza delle disposizioni prescritte dal rito [art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.]. La prima causa è soggettiva e inerente alla situazione giuridica della parte che propone la impugnazione;
la seCOda causa è oggettiva e puramente formale. Orbene l'indirizzo avversato COsidera risolutiva, ai fini della questione COtroversa (scilicet: della esclusione della inammissibilità), la operata "presupposizione" della genuinità e della autenticità della provenienza dell'atto di impugnazione dall'ufficio del Pubblico Ministero. 14 Ma COsiderazione è affatto fuori tema e impertinente: nella specie non è in discussione se il ricorso per cassazione sia stato proposto dalla parte (pubblica) legittimata a impugnare. Il punto è invece-per usare la perspicua terminologia di Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari - se sia stato osservato il « formalismo modale di presentazione dell'atto » alla cui inosservanza la legge collega l'effetto giuridico della inammissibilità. 10. Infine la obiezione formulata per COtestare la fondatezza della dal COcludente Sostitutoeccezione difensiva di inammissibilità del ricorso Procuratore generale preso questa CO si rivela priva di giuridico pregio e affatto eccentrica. Il Requirente ha osservato che l'inoltro del ricorso per cassazione alla cancelleria della CO territoriale mediante il registro di passaggio (previa trascrizione sul medesimo) e la successiva annotazione sulla sentenza gravata dimostrano la tempestività della impugnazione. 10.1. Giova ricordare che, in tema di registro di passaggio, nella giurisprudenza di legittimità, pur se non mancano arresti circa la pubblica valenza documentativa del brogliaccio sussidiario (art. 2, comma 1, ultimo inciso, d.m. 30 settembre 1989, n. 334) - quale mezzo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio all'altro (Sez. 4, n. 38153 del 03/04/2009, Masullo, Rv. 245309) in ordine alla emissione e provenienza di un provvedimento - giudiziario (Sez. 6, n. 17941 del 16/01/2007, Palena, Rv. 236417), tuttavia, CO specifico riguardo alla materia delle impugnazioni e seCOdo l'indirizzo relativamente più recente, il registro in parola ha « una prevalente rilevanza interna » e le relative risultanze non hanno valore giuridico sul piano del ми rapporto processuale (Sez. 5, n. 28442 del 22/06/2011, Alluce, p. 4, Rv. 251100). Tanto premesso è, comunque, risolutivo il rilievo che le scritturazioni del registro di passaggio, oltre a non essere ovviamente apposte come prescrive a pena di inammissibilità l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. sull'atto di impugnazione, nella specie neppure COtengono la indicazione della persona incaricata che presentò il ricorso per cassazione alla cancelleria della CO territoriale. Mentre nella copia fotostatica autenticata del registro delle impugnazioni (modello 32) della CO di appello di Napoli, in corrispondenza della pertinente colonna 3, appare inCOgruamente trascritto il nome dell'imputato (odierno resistente) COtro il quale il Pubblico Ministero propose la impugnazione. 15 10.2. Affatto ininfluente è in relazione al punto COtroverso, la COsiderazione della tempestività del ricorso. La inammissibilità della proposta impugnazione ricorre, infatti, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione non all'art. 585 cod. proc. pen., bensì - all'art. 582 cod. proc. pen.; sicché il thema decidendum attiene non alla tempestività del ricorso, che non è oggetto di COtestazione, ma alla inosservanza delle forme previste per la presentazione, oggetto di specifica disciplina positiva e di espressa sanzione processuale. 11. In COclusione la inammissibilità del ricorso per cassazione, oggetto del presente scrutinio, appare inCOtestabile in dipendenza della rilevata inosservanza della disposizione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., alla luce del seguente principio di diritto che il Collegio (ri)afferma: "La inosservanza delle disposizioni in ordine alla presentazione dell'atto di impugnazione, compresa quella relativa alla apposizione della indicazione onomastica della persona che lo presenta, comporta la inammissibilità della impugnazione ". 12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per le svolte COsiderazioni non segue alcuna pronuncia ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, né ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 24 novembre 2016: Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 11 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Vecchio Massimo Vecchio Angele Mardin's Add DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 GEN 2018 A SUPREM CANCELLIERE E T Pietro Di Mep I N O Z E A R O C 16