Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2017, n. 3820
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Sentenza 11 gennaio 2017

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In tema di ricorso per cassazione, qualora concorrano due cause di inammissibilità, di cui l'una concernente ragioni formali e l'altra ragioni contenutistiche, la prima prevale sulla seconda, atteso che solo un ricorso formalmente valido può essere scrutinato sotto il profilo del contenuto. (Fattispecie relativa alla declaratoria di inammissibilità, per irrituale presentazione nella cancelleria del giudice "a quo", di un ricorso inammissibile anche in quanto deducente un motivo non previsto dalla legge).

In materia di impugnazioni, è inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - quella presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo". (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del pubblico ministero, depositato nella corrispondente segreteria e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2017, n. 3820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3820
    Data del deposito : 11 gennaio 2017

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