Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23284
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Sentenza 22 aprile 2004

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Nell'ambito della tutela del diritto d'autore, non esiste differenza tra l'opera musicale e la sua esecuzione, in quanto l'opera dell'ingegno musicale non consiste nella composizione grafica della partitura, ma coincide con la esternazione della creazione musicale in evento sonoro, ne' il legame ontologico tra autore ed opera musicale può essere vanificato dalla circostanza contingente che l'opera venga eseguita da un interprete o venga registrata su supporto meccanico, oppure sia radiodiffusa. Inoltre, attesa l'indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale spettanti in via esclusiva al suo autore, il consenso di questi alla registrazione dell'opera musicale su disco fonografico non comporta anche la cessione del potere di radiodiffusione e pertanto risponde del reato di cui all'art. 171 comma primo lett. b) della legge n. 633 del 1941, anche dopo le modifiche apportate alla materia dal D.Lgs. n. 68 del 2003, il responsabile dell'emittente radiofonica che abbia diffuso alcune composizioni musicali, senza autorizzazione dell'autore, mediante l'utilizzazione dei dischi o altri supporti di riproduzione dell'opera stessa in commercio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23284
    Data del deposito : 22 aprile 2004

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