Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Nell'ambito della tutela del diritto d'autore, non esiste differenza tra l'opera musicale e la sua esecuzione, in quanto l'opera dell'ingegno musicale non consiste nella composizione grafica della partitura, ma coincide con la esternazione della creazione musicale in evento sonoro, ne' il legame ontologico tra autore ed opera musicale può essere vanificato dalla circostanza contingente che l'opera venga eseguita da un interprete o venga registrata su supporto meccanico, oppure sia radiodiffusa. Inoltre, attesa l'indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale spettanti in via esclusiva al suo autore, il consenso di questi alla registrazione dell'opera musicale su disco fonografico non comporta anche la cessione del potere di radiodiffusione e pertanto risponde del reato di cui all'art. 171 comma primo lett. b) della legge n. 633 del 1941, anche dopo le modifiche apportate alla materia dal D.Lgs. n. 68 del 2003, il responsabile dell'emittente radiofonica che abbia diffuso alcune composizioni musicali, senza autorizzazione dell'autore, mediante l'utilizzazione dei dischi o altri supporti di riproduzione dell'opera stessa in commercio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23284 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/04/2004
1. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 760
3. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 38085/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC AN, n. a Spirano (BG) l'11.9.1958;
avverso la SENTENZA 16.6.2003 della Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fiale Aldo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Udito, per la parte civile, l'Avv. MANDEL Maurizio, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il Difensore, avv. PORTA Eugenio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.12.1997 il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio aveva affermato la responsabilità penale di AN AN in ordine al reato di cui:
- all'art. 171, lett. b), della legge 22.4.1941, n. 633, perché - quale responsabile dell'emittente radiofonica "L'Altra Radio 105 Lombardia" - diffondeva, senza autorizzazione, composizioni musicali tutelate dalla S.I.A.E. (in Spirano, fino al 18.9.1991) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di lire 200.000 di multa, nonché al risarcimento del danno e delle spese a favore della S.I.A.E., costituitasi parte civile. La Corte di Appello di Brescia - con sentenza del 16.6.2003 - ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., relativamente ai limiti di esercitabilità del diritto dell'autore di un'opera musicale.
L'oggetto del diritto di autore sarebbe costituito dall'opera, mentre le rappresentazioni e le esecuzioni (le sole che possono essere radiodiffuse) sarebbero oggetto del diritto esclusivo di chi le ha realizzate, cioè degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori dei fonogrammi, e non potrebbero essere ricomprese nel diritto dell'autore;
2. violazione degli artt. 2575-2577 cod. civ., in relazione all'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., giacché i giudici del merito avrebbero erroneamente confuso la nozione di opera e quella della sua esecuzione.
Secondo l'assunto del ricorrente, il fatto contestato non è la radiodiffusione di opere musicali, bensì la radiodiffusione delle esecuzioni di opere o brani musicali, operata mediante l'utilizzazione dei supporti in commercio, portanti la fissazione dei fonogrammi di esecuzioni musicali realizzati e posti in vendita dal produttore di essi col consenso dell'autore dell'opera;
3. violazione dell'art. 107 e degli artt. da 136 a 141 della legge n. 633/1941, per incoerente valutazione del fenomeno dell'esaurimento del diritto di autore in seguito alla stipulazione del contratto con il quale questi concede la facoltà di rappresentare od eseguire la propria opera.
Con il contratto di esecuzione di composizione musicale, invero, l'autore alienerebbe, senza riserve ed in via esclusiva, a favore dell'esecutore dell'opera musicale, tutti i diritti di utilizzazione, esaurendo totalmente il proprio diritto, anche per quanto concerne i compensi;
4. violazione degli artt. 51 e segg. della legge n. 633/1941, dell'art. 21 Cost. e dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tali norme - secondo il ricorrente - riconoscono il diritto di radiodiffusione come diritto soggettivo perfetto, che non può essere impedito, e la sua prevalenza sugli interessi dei singoli autori delle opere radiodiffuse.
A riprova di ciò, il D.P.C.M. n. 338 dell'11.7.2001, nel dare esecuzione alla legge n. 248/2000, esclude le radiotelevisioni (e solo esse) dall'obbligo di applicare il contrassegno S.I.A.E. sui supporti utilizzati per le proprie trasmissioni;
5. violazione dell'art. 606, lett. a), b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 171, lett. b), della legge n. 633/1941, perché ne' la diffusione, ne' la radiodiffusione, ne' l'utilizzazione di un'esecuzione musicale senza specifica autorizzazione rientrerebbero tra le condotte previste dalla legge come reato;
6. erronea interpretazione dello statuto della S.I.A.E., che tutela i diritti di utilizzazione degli autori, ma non quelli degli esecutori, nè dei produttori di dischi o analoghi supporti;
7. violazione dell'art. 606, lett. a), b) ed e), c.p.p. sul punto dell'efficacia probatoria dei certificati prodotti dalla S.I.A.E.. Questi certificati, che dovrebbero provare il credito della S.I.A.E. per i compensi che pretende dovuti agli autori - secondo il ricorrente - sarebbero privi di valore in quanto non soddisfacenti l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.. Le doglianze anzidette sono state ulteriormente sviluppate dal difensore con successiva memoria, ove è stata altresì eccepita violazione di legge, giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la Direttiva 92/100/CEE, le cui norme sono vincolanti per tutti i giudici dell'Unione Europea. Questa Corte, pertanto, profilandosi una questione di interpretazione di una direttiva europea, dovrebbe rimettere la stessa alla Corte di Giustizia, competente in via esclusiva ad interpretare le norme del Trattato CEE e le direttive del Consiglio d'Europa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. L'imputato propone, infatti, nei motivi di ricorso e nella memoria successivamente depositata, una pluralità di questioni giuridiche che sono state ripetutamente ed univocamente risolte da questa Corte Suprema con soluzioni contrarie a quelle da lui prospettate. Trattasi di questioni esaminate anche dalle Sezioni unite penali - con la sentenza n. 22 del 5.7.2000, rie Salafrica - e le argomentazioni di tale sentenza - non essendo state introdotte, con la legge 18.8.2000. n. 248 e con il D.Lgs.
9.4.2003. n. 68. modifiche normative sostanziali alla legge n. 633/1941 che riguardino i fatti contestati e non risultando addotte prospettazioni che, al di là del profilo formale, possano considerarsi nuove e diverse - vanno puntualmente ribadite.
Le doglianze articolate dal ricorrente si ricollegano, invero, ad interpretazioni soggettive fondate su "parti" di norme: ora estrapolate da proposizioni non scindibili ed isolate dal complessivo contesto;
ora rivolte a specifiche e non estensibili categorie di destinatati;
ora amputate delle condizioni e specificazioni alle quali è subordinata la loro applicazione;
ora addirittura semplicemente supposte di tenore conforme alla tesi sostenuta. Una prospettazione siffatta si palesa del tutto disancorata dai canoni ermeneutici tradizionali del sistema normativo, dettati dagli artt. 12 e segg. delle disposizioni sulla legge in generale, ed alla stregua della consolidata unitarietà dei principi di diritto affermati in sede di legittimità, non può che rilevarsene la manifesta infondatezza.
2. Le Sezioni Unite - con la sentenza n. 22/2000 - hanno rilevato che, secondo la legge speciale sul diritto d'autore e il codice civile, l'autore, con la creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, acquista a titolo originario un diritto d'autore (art. 6 della legge 22.4.1941, n. 633; art. 2576 cod. civ.), che ha un duplice contenuto, morale e patrimoniale (art. 2577 cod. civ.).
Il diritto morale d'autore attiene alla paternità e all'integrità dell'opera e comprende il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, di opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione, di ritirare l'opera dal commercio: come diritto a contenuto personale, esso è imprescrittibile, irrinunciabile ed inalienabile. Il diritto patrimoniale, invece, riguarda l'utilizzazione economica dell'opera in via esclusiva ed è prescrittibile e trasmissibile. Più specificamente, il diritto patrimoniale attribuisce all'autore la facoltà esclusiva di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, come previsto dalla legge n. 633/1941 (art. 12). Gli artt. da 13 a 18 della stessa legge (con le modifiche successivamente apportate fino al D.Lgs 9.4.2003, n. 68) elencano specificamente queste facoltà patrimoniali, stabilendone il contenuto. Per quanto riguarda in particolare l'opera musicale, possono ricordarsi: il diritto di riproduzione, che ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera (art. 13); il diritto di esecuzione in pubblico (art. 15); il diritto di diffusione, che si identifica nella facoltà di diffondere a distanza l'opera con qualsiasi mezzo, quale il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione e altri mezzi analoghi (art. 16); il diritto esclusivo di distribuzione dell'opera, cioè di metterla in commercio, di porta in circolazione o comunque a disposizione del pubblico (art. 17, comma 1).
Questi vari diritti di utilizzazione economica sono espressamente dichiarati indipendenti tra loro, sicché l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (art. 19). Sempre con riferimento all'opera musicale, l'art. 61 della legge n. 633/1941 (anche nella più recente formulazione) attribuisce all'autore i diritti esclusivi:
- di adattare o registrare l'opera su qualsiasi supporto riproduttore di suoni, di voci e di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
- di riprodurre in più esemplari, distribuire, noleggiare o dare in prestito gli esemplari dell'opera così registrata;
- di eseguire pubblicamente e comunicare l'opera mediante l'impiego di qualunque supporto.
Anche per questi diritti derivanti dalla registrazione è ribadito il principio dell'indipendenza, giacché la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione commerciale non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico, ivi compresa la radiodiffusione, regolata dalle norme contenute nella sezione 5^ della legge n. 633/1941 (art. 61, 2 comma, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2003).
3. Accanto al diritto d'autore (disciplinato specificamente nel titolo primo), la legge n. 633/1941, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 68/2003, disciplina i c.d. diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (titolo secondo), che riguardano principalmente:
- i diritti dei produttori di fonogrammi (capo 1^);
- i diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (capo 2^);
- i diritti, sia morali che patrimoniali, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (capo 3^).
I produttori di dischi e di analoghi supporti hanno il diritto esclusivo di riprodurre e di distribuire commercialmente i supporti stessi, sempre però facendo "salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo 1^" (art. 72).
Gli esercenti emissioni radiofoniche o televisive hanno il diritto esclusivo di autorizzare le fissazioni delle proprie emissioni, di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle predette fissazioni, di autorizzare la ritrasmissione e la distribuzione delle proprie emissioni, ma sempre "senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, (...) degli artisti interpreti e degli artisti esecutori" (art. 79). Sia i produttori fonografici, sia gli interpreti e gli esecutori che sono protagonisti dell'interpretazione o dell'esecuzione fissata nel supporto fonografico, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro del supporto stesso a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva (art. 73, come sostituito dal D.Lgs. n. 68/2003).
4. L'autore di opera musicale - dunque - ha il diritto di riproduzione per le stampe della partitura musicale, il diritto di esecuzione, il diritto di diffusione e il diritto di registrazione dell'opera su disco o altro strumento meccanico. L'esecuzione dell'opera può avvenire "dal vivo", oppure mediante l'impiego del disco o dello strumento in cui l'opera è stata precedentemente registrata.
Di regola, l'autore cede all'editore il diritto di riproduzione dell'opera per le stampe (attraverso un contratto di edizione, di cui agli artt. 118-135 della legge n. 633/1941), mentre cede al produttore fonografico il diritto di registrazione su disco o analogo supporto e quello di distribuzione commerciale del supporto stesso (contratto di edizione fonografica). L'autore, infine, per l'esercizio dei suoi diritti patrimoniali, ha la possibilità di avvalersi della intermediazione della S.I.A.E., iscrivendosi alla stessa Società, alla quale è riservata in via esclusiva tale attività a norma delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia (art. 180 della legge n. 633/1941).
5. Alla stregua di quanto è stato premesso - in una prospettiva di trattazione sistematica e coordinata delle doglianze articolate dal ricorrente - deve poi rilevarsi che non vi è alcun motivo per discostarsi dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, concorde nel ravvisare la configurabilità del reato di cui all'art. 171, 1 comma - lett. b), legge n. 633/1941 nell'ipotesi di diffusione
- dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della S.I.A.E. La norma in esame punisce "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma"... "rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico". Nel concetto di diffusione la qualsiasi forma dell'opera protetta" è sicuramente compresa la "radiodiffusione", poiché l'art. 16 della stessa legge n. 633/1941, nel precisare il contenuto del diritto esclusivo di diffondere riconosciuto all'autore, testualmente ricomprende in esso l'impiego della radio, della televisione ed altri mezzi analoghi. La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico è ipotesi che l'art. 171, lett. b), menziona non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che già la sola amplificazione, che estende la possibilità di ascolto alle persone non immediatamente vicine alla rappresentazione, rientra nella previsione normativa;
ne consegue che, a maggior ragione, la tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa è da ritenersi apprestata per la diffusione al più vasto e indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio raggiunto dall'emittente.
Il legislatore, dunque, ha equiparato l'esecuzione effettuata in privato, ma comunicata al pubblico, a quella eseguita in presenza del pubblico ed ha sanzionato sia il fatto della diffusione sia quello dell'esecuzione o rappresentazione in difetto di autorizzazione.
6. La distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere" - che il ricorrente utilizza, nell'interpretazione delle norme, con criteri ermeneutici assolutamente soggettivi - è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione abusiva. La distinzione tra la diffusione primaria o diretta, che avrebbe per oggetto l'opera (e sarebbe l'unica vietata) e la diffusione secondaria o indiretta, che avrebbe per oggetto l'esecuzione dell'opera già fissata in supporto meccanico (e sarebbe consentita), costituisce un mero artificio dialettico che non ha fondamento giuridico.
La prospettazione difensiva pretende di attribuire all'autore della composizione musicale un diritto meramente nominale (sulle note del pentagramma e sullo spartito e, quindi, sulla mera composizione grafica, suscettibile soltanto di pubblicazione e di distribuzione), sottraendogli invece la principale e fondamentale facoltà di utilizzazione funzionalmente legata all'esecuzione, per mezzo della quale l'opera musicale viene normalmente comunicata attraverso la realizzazione fonica del suo contenuto (rappresentata, eseguita in pubblico, ovvero radiotrasmessa).
L'opera dell'ingegno musicale non consiste, però, nella composizione grafica della partitura e l'esecuzione dell'opera musicale non è altro che l'esternazione in evento sonoro della creazione musicale, significata ma non incorporata in segni grafici. Il legame ontologico tra autore e opera, che caratterizza il diritto d'autore e specificamente il legame tra autore e opera musicale, non può essere vanificato dalla circostanza contingente che l'opera venga eseguita da un interprete (o dallo stesso autore come interprete di se stesso), o venga registrata in un supporto meccanico, oppure sia radiodiffusa (cioè diffusa attraverso emittenti radiofoniche o televisive).
La tesi sostenuta dal ricorrente ignora oggettivamente sia la distinzione e la reciproca indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione dell'opera che fanno capo all'autore sia la distinzione tra i diritti dell'autore e i diritti connessi intestati agli interpreti esecutori, ai produttori fonografici ed alle imprese di radiodiffusione. La circostanza che il bene immateriale protetto non possa essere sfruttato indipendentemente dalla sua esecuzione, registrazione o radiodiffusione e, in morti casi, venga utilizzato attraverso un supporto meccanico che lo incorpora, non può vanificarne il carattere immateriale;
così come non può annullare la differenza giuridica ed economica tra il diritto d'autore e i diritti connessi degli interpreti, dei produttori fonografici e delle emittenti radiotelevisive. Per conseguenza, quando un autore cede ad altri il diritto di eseguire pubblicamente la sua opera (art. 15) e cede a un produttore il diritto alla riproduzione fonografica (art. 13), egli - per il richiamato principio di indipendenza - non trasferisce anche il diritto alla radiodiffusione (art. 16), sicché il soggetto esercente la radiodiffusione che diffonda l'opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, senza il consenso dell'autore, è privo di titolo e incorre nella sanzione penale prevista dall'art. 171.
Per questa ragione è priva di fondamento la tesi, che sorregge tutta l'impostazione del ricorrente, secondo cui l'autore che ceda a un produttore fonografico il diritto di registrare su disco l'esecuzione della sua opera musicale si spoglia definitivamente di ogni diritto d'autore sull'esecuzione dell'opera stessa, al punto tale che qualsiasi emittente radiotelevisiva avrebbe un autonomo diritto a radiodiffondere l'esecuzione dell'opera registrata su disco o su altro supporto meccanico.
Una test siffatta non è sostenibile, non solo perché presuppone una distinzione tra opera ed esecuzione dell'opera musicale, che è irrilevante (nel senso sopra evidenziato) ai fini che qui interessano, ma anche perché:
a) secondo il ripetuto principio di indipendenza, il trasferimento del diritto di riproduzione discografica da parte dell'autore (attraverso il c.d. contratto di edizione musicale stipulato tra autore e produttore discografico) non implica alienazione o comunque estinzione del diritto patrimoniale dell'autore di diffondere l'opera con qualsiasi mezzo (art. 61, comma 2);
b) i diritti connessi acquisiti dal produttore discografico non possono limitare i diritti spettanti all'autore, che sono fatti espressamente salvi (art. 72);
c) anche la disciplina dei diritti connessi degli interpreti ed esecutori non costituisce limitazione dei diritti d'autore;
d) paramenti i diritti connessi che spettano alle imprese esercenti emittenza radiotelevisiva possono essere esercitati sempre "senza pregiudizio dei diritti sanciti a favore degli autori e dei produttori di fonogrammi" (art. 79, comma 1);
e) la tesi medesima porterebbe all'assurda conseguenza che l'autore resterebbe privato anche del suo diritto a ritirare dal commercio, per gravi ragioni morali, l'opera (e la sua esecuzione registrata):
che è un suo diritto personale, come tale intrasmissibile (art. 2582 cod. civ. e art. 142 legge a 633/1941).
7. Assume ancora il ricorrente che il contratto di edizione musicale avrebbe "carattere globale" nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore-produttore dei supporti fonografici acquisterebbe, senza riserve ed in via esclusiva, tutti i diritti di utilizzazione dell'opera (necessariamente interdipendenti) e tutti i diritti economici dell'autore, per una durata non inferiore a quella di protezione legale, con facoltà di diffondere e mettere in commercio la composizione per qualunque scopo e con qualsiasi mezzo o strumento e senza alcun limite territoriale o spaziale.
In proposito, però, non può non rilevarsi:
- che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica di un'opera musicale può avvenire non soltanto attraverso un contratto di edizione musicale, ma pure mediante un contratto di vendita, nonché con forme contrattuali diverse tipiche e atipiche (vigendo, in materia, il principio di libera trasferibilità);
- che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica non comporta cessione dei diritti morali di autore (si ricordino le disposizioni dell'art. 20 della legge n. 633/1941, nonché la possibilità di ritiro dell'opera dal commercio prevista dall'art. 142 della stessa legge e dall'art. 2582 cod. civ.);
- che i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, specificati negli articoli da 12 a 18 della legge n. 633/1941, ai sensi del successivo art. 19 sono indipendenti fra loro e "l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti";
- che i "diritti del produttore di fonogrammi" sono disciplinati dal titolo 2^, capo 1^, della legge n. 633/1941 (artt. da 72 a 78);
- che il contratto di riproduzione fonomeccanica è istituto negoziale diverso dal contratto di radiodiffusione dell'opera;
- che ogni singolo contratto di edizione musicale deve essere interpretato attraverso l'analisi precipua dei concreti accordi negoziali in esso trasfusi.
8. Il diritto di radiodiffusione senza alcun dubbio rientra nella previsione dell'art. 21 della Costituzione (vedi ampiamente, sul punto Cass., Sez. 3^, 23.6.1998, ric. Cauli) e proprio per effetto di siffatto riconoscimento la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 1976, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 nella parte in cui non consentivano alle emittenti private (previa autorizzazione statale) l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Ma l'art. 21 della Carta fondamentale, a maggior ragione, riconosce e tutela contestualmente la libera diffusione, da parte dell'autore, dell'opera dell'ingegno proprio.
La giurisprudenza consolidata della Consulta configura, pertanto, un quadro costituzionale di contenuto perfettamente opposto a quello che la difesa del ricorrente pretenderebbe di accreditare, perché incentrato sul presupposto che la tutela dell'autore "acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi".
La Corte Costituzionale, in proposito, con la sentenza n. 108 del 6.4.1995 - richiamando la propria giurisprudenza precedente (decisioni nn. 361/1988, 110/1973, 65/1972 e 25/1968) che ha individuato nell'esercizio e nella tutela del diritto di autore una "rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica", tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi i difesa sia penali che civili - ha posto in rilevo che "a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore. La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura".
Sempre la Corte Costituzionale ha affermato che "nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti;
bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241/1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili (ordinanza n. 361/1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi, e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura".
Ha ricordato ancora la Consulta che la "proprietà intellettuale" è stata riconosciuta dalle Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato C.E.E. (novellato e confermato dal Trattato di Maastricht) ed in proposito è opportuno ricordare che:
- la Convenzione di Berna, nell'ultima stesura recepita dall'Italia con la legge n. 399 del 1978, oltre ad avere qualificato "esclusivo" il diritto dell'autore dell'opera musicale di rappresentarla ed eseguirla con qualsiasi mezzo e procedimento (art. 11, alinea 1), eguale diritto esclusivo ha riservato agli autori in merito "alla trasmissione pubblica con qualsiasi mezzo della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere" (alinea 2), specificando nel successivo art. 11 bis che quest'ultimo diritto esclusivo comprende "la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni o immagini", nonché stabilendo, infine, che - salvo patto contrario - l'autorizzazione alla diffusione non comporta anche l'autorizzazione a registrare con mezzi e strumenti di ogni genere l'opera radiodiffusa;
- la Convenzione universale di Ginevra sul diritto di autore, riveduta a Parigi il 24.7.1971, cui l'Italia ha aderito con le leggi n. 923/1956 e n. 399/1978, stabilisce (artt. 1 e 4) che il diritto dell'autore sulle opere musicali comprende "in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi mezzo, la rappresentazione e le esecuzioni pubbliche e "la radiodiffusione". Nel nostro ordinamento, infine:
a) gli artt. 12 e 16 della legge n. 633 del 1941 ricomprendono nel contenuto del diritto di autore (come si intitola il Capo 3^ della legge, del quale fanno parte) il diritto - che viene qualificato esclusivo - di comunicazione al pubblico, il quale "ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso" (così testualmente l'art. 16, come sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 68/2003);
b) l'art. 61 della legge n. 633/1941 (anche con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 68/2003), in merito alle opere registrate su supporti, conferisce all'autore il diritto esclusivo "di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto" (1 comma, lett. c) ed espressamente stabilisce (al 2^ comma) che la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione o di comunicazione al pubblico". L'assunto secondo il quale - una volta che l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera - questa entrerebbe nella disponibilità esclusiva della casa discografica resta smentito, dunque, dalla lettera del secondo comma dell'art. 61 della legge n. 633/1941 (anche dopo le modifiche introdotte con D.Lgs. il 68/2003) ove viene testualmente specificato che "la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico".
La stessa Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare, in proposito (sentenza n. 215/1986), che il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, "trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo", ed ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e segg. della legge n. 633 del 1941 sia sotto il profilo che non consentono alle emittenti radiofoniche locali la possibilità di radiodiffondere, senza il consenso dell'autore, opere incise su disco o su nastro (ordinanza n. 361/1988), sia sotto quello dell'ingiustificata disparità di trattamento con la R.A.I., atteso che neppure all'ente esercente il servizio pubblico di radiodiffusione è consentito, dall'art. 59 della legge, radiodiffondere dai propri locali opere registrate su disco o su nastro senza il consenso dell'autore (sentenza n. 215/1986).
9. Il sistema normativo come sopra interpretato è perfettamente conforme alla Direttiva 92/100/CEE del Consiglio delle Comunità Europee. Hanno rilevato, in proposito, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22/2000, che: - a norma dell'art. 6 della Direttiva (diritto di fissazione), gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni;
agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 7 (diritto di riproduzione), gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione della fissazione delle loro prestazioni;
ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi;
agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 8 (diritto di radiodiffusione e comunicazione al pubblico), gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche (tranne quando la prestazione avvenga per trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione); agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 9 (diritto di distribuzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
ai produttori di fonogrammi, il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) dei loro fonogrammi;
agli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) delle fissazioni dette loro emissioni.
La disciplina di questi diritti connessi appare ad evidenza di interpretazione univoca. Ma l'art. 14 della Direttiva precisa ulteriormente che il protezione dei diritti connessi accordata dalla Direttiva medesima "lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore".
Nell'ordinamento italiano è stata data fedele attuazione a questa Direttiva. In particolare nessun contrasto o difformità sono ravvisatiti (anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 68/2003):
- nell'art. 17 della legge speciale, dove è stabilito che il diritto esclusivo di distribuzione spettante all'autore comprende il diritto di mettere l'opera in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualunque titolo;
- nell'art. 61 della legge speciale (che disciplina il diritto d'autore per le opere registrate su supporti), dove è stabilito che la cessione da parte dell'autore del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o comunicazione al pubblico;
- nell'art. 72 della legge speciale (che disciplina il diritto connesso del produttore di fonogrammi), dove è stabilito che, salvi i diritti spettanti all'autore, il produttore ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione dei suoi fonogrammi;
- nell'art. 79 della legge speciale (che disciplina il diritto connesso degli esercenti attività di emissione radiofonica), stabilendo che questi esercenti hanno il diritto esclusivo di fissazione, di riproduzione, di ritrasmissione e di distribuzione al pubblico delle loro emissioni, sempre comunque senza pregiudizio dei diritti sanciti a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori. Quest'ultima norma coincide perfettamente con la protezione che gli artt 6, 7, 8 e 9 della Direttiva comunitaria accordano agli organismi di radiodiffusione. E soprattutto essa (nella formulazione sia della Direttiva sia della legge attuativa) non attribuisce affatto alle emittenti radiotelevisive un diritto esclusivo a trasmettete l'opera (o l'esecuzione dell'opera) senza il consenso dell'autore. Infatti, il diritto che essa conferisce agli esercenti radiotelevisivi ha per oggetto l'emissione radiotelevisiva stessa (su cui l'esercente ha una facoltà esclusiva di fissazione, riproduzione ecc.), ma non ha per oggetto l'opera (sulla quale le facoltà di utilizzazione esclusiva spettano all'autore): con la conseguenza che l'emissione radiotelevisiva attraverso la quale venga diffusa un'opera altrui dovrà sempre rispettare i diritti dell'autore.
Va quindi disattesa la richiesta del ricorrente di rimettere alla Corte di giustizia europea la questione interpretativa della Direttiva 92/100/CEE, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 234 del Trattato sull'Unione Europea.
Infatti la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, alla luce del principio secondo cui "in claris non fit interpretatio", è assolutamente concorde nel ritenere che l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione delle norme comunitarie non sussiste allorché la corretta interpretazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a dubbi (ex pluribus in materia penale: Cass. Sez. 5^, n. 3113 del 9.3.1988, Andreotti;
Sez. 6^, n. 7525 del 30.5.1990, Sarra. In materia civile vedi Cass.: Sez. Lav., n. 2254 del 18.3.1996, Sbordone c. Cooperativa Interlavoro;
Sez. 1^, n. 5673 del 9.6.1998, Soc. Philips c. Ministero delle finanze). E nel caso di specie non sussiste alcun dubbio ne' sulla interpretazione della normativa comunitaria, ne' sulla conformità del diritto nazionale a quello comunitario.
10 Il ricorrente lamenta, infine - quanto alle statuizioni civili - che la documentazione prodotta dalla S.I.A.E. non soddisferebbe all'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., trattandosi di atti unilaterali e difettando il contraddittorio e la comunicazione al preteso debitore.
A tal proposito deve rilevarsi che la difesa non ha mai contestato l'autenticità dei prodotti "attestati di tutela" (trattasi delle dichiarazioni dell'opera di cui all'art. 9 dello Statuto della S.I.A.E., redatte in conformità alle prescrizioni regolamentari), sostenendo però - con i motivi di appello - che essi "provano solo Viniziale affidamento di quell'opera ad essa S.I.A.E." ed asserendo (con affermazione che dianzi è stata ampiamente confutata) che la persistenza dell'affidamento sarebbe "categoricamente esclusa dal fatto stesso della legittima esistenza in commercio del supporto portante l'esecuzione di quell'opera".
Anche la effettiva radiodiffusione dei brani musicali, da parte dell'emittente radiofonica in oggetto e per il periodo dal 25.10.1989 al 18.9.1991, per come accertata dagli operatori della S.I.A.E., non è stata mai messa in discussione e l'attestazione di credito depositata in giudizio risulta ritualmente prodotta, ai sensi dell'art. 164, n. 3 della legge n. 633/1941, ed ha efficacia di prova scritta a norma dell'art. 635 c.p.c.. 11. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono dementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa dette ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, in favore della costituita parte civile, liquidate complessivamente in euro 1.225,82, (milleduecentoventicinque/82) di cui euro 1.200,00 per onorario, oltre I.V.A. e contributi Cassa Avvocati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, in favore della costituita parte civile, liquidate complessivamente in euro 1.225,82, di cui euro 1.200,00 per onorario, oltre IVA. e contributi Cassa Avvocati. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004