Provvedimento: […] Si ritiene, infatti, che la fattispecie costitutiva della comunione del diritto d'autore di cui all'art. 10 della legge n. 633/1941 preveda che più soggetti prendano parte alla creazione dell'opera, apportando ciascuno un proprio contributo. Per distinguere, poi, i contributi costitutivi della comunione da quelli che non lo sono, occorre rifarsi al concetto generale di cui agli artt. 1, 6 legge n. 633/1941. A riguardo, si è ritenuto che non possa essere considerato autore di un'opera chi “si sia limitato a fornire consigli o suggerimenti per la realizzazione dell'opera” (Tribunale Venezia, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 01/10/2007; Trib. Milano 05/10/1995), o
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