Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 settembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 aprile 2003 |
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ALTRE RISORSE / NORMATIVA DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLA PRIVACY Legge sul Diritto d'Autore Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941 Vigente al: 23-9-2016 TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo I - Opere protette Articolo 1 [Opere protette] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come …
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Con l'espressione “pirateria informatica” ci si riferisce a tutte quelle attività di natura illecita perpetrate tramite l'utilizzo di strumenti informatici. Tale fattispecie rientra nella più ampia categoria dei c.d. cyber-crimes e si articola in cinque tipologie principali di attività: la pirateria domestica, che si ha quando, nel proprio ambiente domestico, si vanno a realizzare duplicati di software, video e, in generale, di materiale tutelato dal diritto d'autore, tramite masterizzazione e diffusione ad un ristretto numero di persone fisiche; l'underlicensing, che consta nell'installazione di software su un numero di terminali superiore rispetto a quello previsto e consentito dalla …
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Giurisprudenza • 240
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/2015, n. 26259Provvedimento: 2625 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. Sez. 23 Antonio Stefano Agrò - Presidente - . CC 29/10/2015 Maria Cristina Siotto R.G.N. 37275/2014 Giovanni Conti Silvio Amoresano AC Paoloni SA NC . AT CA - Relatore - Maurizio Fumo PA Piccialli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal : Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di DI EL, nato in [...] il [...], alias DI EL nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2014 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 15440Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17733/2022 R.G. proposto da: CA MA, DIGIWORK SRL, rappresentati e difesi dall'avvocato DEBORAH DE ANGELIS; - ricorrente - contro PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NOVARA; - intimata - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI TORINO n. 1287/2021 depositata il 09/02/2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. VINCENZO PICARO Consigliere Dott. DAVIDE DE GIORGIO Consigliere Ud. 22/01/2026 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo 1 : Disposizioni generali
- Art. 1. 1. L' articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 luglio 1941, n. 166. - Art. 2. ART 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All' articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , sono aggiunti i seguenti commi:
"E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399 , nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159 , sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 dei medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter".
4. All' articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
5. Dopo l' articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , con le modifiche introdotte dalla presente legge risulta come segue:
"Art. 68. - E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399 , nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159 , sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opere rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono."
- L' art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, e' punito con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni casi fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena e' della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a L. 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
- La legge 20 giugno 1978, n. 399 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato 4".
- La legge 22 maggio 1993, n. 159 , reca: "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell' art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ".