Articolo 136 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 135Articolo 137
Versione
18 dicembre 1942
Art. 136.

Il contratto con il quale l'autore concede la facolta' di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facolta' non e' esclusiva e non e' trasferibile ad altri.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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