Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 136.
Il contratto con il quale l'autore concede la facolta' di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facolta' non e' esclusiva e non e' trasferibile ad altri.
Il contratto con il quale l'autore concede la facolta' di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facolta' non e' esclusiva e non e' trasferibile ad altri.
Commentario • 1
- 1. Il contratto di rappresentazioneValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/ · 8.839598
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23284Provvedimento: […] 3. violazione dell'art. 107 e degli artt. da 136 a 141 della legge n. 633/1941, per incoerente valutazione del fenomeno dell'esaurimento del diritto di autore in seguito alla stipulazione del contratto con il quale questi concede la facoltà di rappresentare od eseguire la propria opera.Leggi di più...
- radiodiffusione senza autorizzazione dell'autore·
- opera musicale e sua diffusione·
- differenza tra opera musicale e sua esecuzione·
- esclusione·
- diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)·
- beni immateriali: tutela penale