Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12665 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 1 2 6 05 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15370/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Presidente Cron. 26547 Dott. Vincenzo Mileo Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 26 feb- De Matteis Consigliere Dott. Aldo braio 2003 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 4, presso l'avv. Nunzio Avallone che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 1222
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Um- - berto Luigi Picciotto, Pilerio Spadafora, Giuseppe Faiani e Vincenza Gorga che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1473/2000, decisa il 3 maggio 2000 e pub- blicata il 18 maggio 2000, resa dal Tribunale di Nola nel procedi- mento n. 101/96 R.G.; valita le relatione delle cause svelte nelle pov. del 26/02/03 del Cans. Relatore Dott. Albouts Srence!; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza in epigrafe è stata riformata la sentenza del Pre- tore di Nola che rigettava la domanda dell'odierna ricorrente in- tesa ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola. Nel dispositivo il Collegio di merito così statuisce: "Compensa le spese del presente grado di giudizio". In motivazione afferma "Infine le spese di giudizio sono compen- sate tra le parti". Ricorre con due motivi AN AN, limitatamente alla sta- tuizione sulle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE del controricorso,Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità notificato il 15 dicembre 2000 e tempestivamente depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 369 cpc. Ed invero il ricorso principale era stato notificato il 28 luglio 2000 e pertanto il termine di gg. 201 decorrente ai sensi dell'art. 370 cpc dalla scadenza di quello stabilito ugualmente in gg. 20 per il deposito in cancelleria del ricorso principale, 2 era longe et ultra decorso alla data di notifica del controricor- So. Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 DM 5 ottobre 1994 n. 585. Si osserva che a fronte della soccombenza, le spese del primo come del secondo grado vanno liquidate in favore della parte vittoriosa. Col secondo mezzo si denuncia il vizio di motivazione non essendo stata giustificata in alcun modo la compensazione delle spese. I due motivi vanno esaminati congiuntamente siccome intesi a cen- surare la contrarietà alla legge del regime delle spese, come re- golato dal Tribunale, e ancora il difetto di motivazione al ri- guardo. Le censure non appaiono fondate. È giurisprudenza costante che in tema di spese processuali la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione. Ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero la decisione del giudice di merito di 3 compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza ° palese erroneità, 10 stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto ( cfr. in questi sensi: Cass. 14 marzo 1995 n. 2949 cui adde ex plurimis Cass. 10 giugno 1997 n. 5174; Cass. 6 giugno 1996 n. 5275). E una compensazione nei termini ora indicati è pure consentita in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria atteso che la norma eccezionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non ha comportato l'abrogazione del potere discrezionale di disporre la compensazione anche totale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., derivando da tale pronunzia non una condanna, sia pure parziale del lavoratore al pagamento delle spese, ma solo la negazione del suo diritto al rimborso di quelle da lui sostenute (cfr. in tali sensi Cass. 4 novembre 1995 n. 11499; Cass. 13 aprile 1995 n. 4234 cui adde: Cass. 20 maggio 1983 n. 3507; Cass. 8 marzo 1977 n. 966). Si aggiunge che la denunciata sentenza non è carente di motivazio- ne sul punto poiché nella proposizione "infine le spese di giudi- zio sono compensate tra le parti", il Collegio di merito utilizza evidentemente la forma del presente "de futuro", indicando col ta- le tempo del verbo una situazione destinata a verificarsi nel pro- sieguo e quindi tale, siccome contenuta in una sentenza, da inte- grare una precisa statuizione, equivalente a quella, concordemente ritenuta adeguata, circa la sussistenza di giusti motivi di com- 4 pensazione. Si Osserva infine che in effetti manca in dispositivo qualsiasi decisione circa la sorte delle spese del primo grado di giudizio e la polivalente espressione utilizzata in parte motiva non può cer- to sopperire a tale mancanza. La ricorrente peraltro non propone una censura di omessa pronuncia e pertanto questa Corte nulla deve disporre al riguardo. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile. ·
P.Q.M.
La Corte : Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Vincenzo Miles Roma, 26 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alfub you IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria 29 AGO 2003 IL CANCELL ERE 5