Articolo 19 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 15 bisArticolo 18 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 19.

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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