Articolo 2582 del Codice civile
Articolo 2437 terArticolo 2435 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2582.

(Ritiro dell'opera dal commercio).

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto e' personale e intrasmissibile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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