Sentenza 15 settembre 2020
Massime • 1
In tema di messa alla prova, lo sbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione da un reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversità del caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguito dell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2020, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2020 |
Testo completo
007 80-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 1642 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - P.U. 15.9.2020 - Consigliere GI AGOSTINACCHIO R.G.N. 45813/2019 - Consigliere - SERGIO BELTRANI Rel. Consigliere - GIUSEPPINA A. R. PACILLI - Consigliere - GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TT IE, nato a [...] il [...] TT GI, nato a [...] l'[...] GA VA, nato a [...] il [...] GA TT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza n. 2211/2019 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 15.9.2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina AN Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi;
Udito l'avv. Antonio Ielo, in sostituzione dell'avv. IG Santangelo, difensore di Telecom Italia s.p.a., che si è associato alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Uditi l'avv. Maurizio Di Marco, difensore di TA EL e TA IG, l'avv. Aristide Galliano, difensore di LO NC e LO LV, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 15 aprile 2019 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa l'8 luglio 2015 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha assolto TT GI, TT IE e GA VA dal reato associativo di cui al capo a), perché il fatto non sussiste, e ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice ai suddetti imputati. Ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di LO LV e ha sostituito le pene accessorie con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici quanto ad TA IG e TA EL. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Entrambi i giudici del merito hanno affermato la responsabilità di TA EL, TA IG e LO LV, per i reati di: - (capo C) truffa aggravata, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno, avendo sfruttato la qualifica di funzionario Inps di IV NZ (separatamente giudicato), si sono appropriati del denaro, costituito dagli importi dei trattamenti di fine servizio (TFS), spettanti ad alcuni titolari delle pratiche di pensionamento, avendo indotto in errore, con artifizi e raggiri, l'Ente previdenziale, il quale, nella persona del responsabile apicale del procedimento amministrativo Luciano MA Letizia ed attraverso l'Ufficio di ragioneria, aveva disposto l'accreditamento delle somme in favore degli indagati;
(capo D) tentata truffa aggravata, perché, in concorso tra loro ed in - esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo secondo l'identico modus operandi descritto al capo C), hanno compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco ad appropriarsi di importi di trattamenti di fine servizio, destinati ad alcuni titolari di pratiche di pensionamento;
evento non verificatosi perché l'Ufficio di Ragioneria dell'INPS aveva bloccato in extremis le procedure di liquidazione. TA IG è stato ritenuto responsabile anche dei reati di cui all'art. 494 c.p. (capi G e H), perché, comunicando con il call center di Deutsche Bank, si è finto, di volta in volta, uno dei correntisti a nome dei quali sono stati aperti conti correnti nell'ambito del meccanismo fraudolento di cui ai capi che precedono, così avendo indotto in errore l'operatore telefonico e sostituito illecitamente se stesso all'altrui persona. TA IG e TA EL (capi I e L) sono stati ritenuti responsabili anche: del reato di cui all'art. 497 bis c.p., per avere, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formato falsi documenti di identità, riportanti le generalità dei legittimi titolari delle pratiche di TFS di cui ai capi C) e D), documenti che avevano consegnato a terzi, i quali si erano presentati materialmente alla filiale Deutsche Bank di via della Libertà n. 56, per aprire i conti correnti a nome degli ignari pensionati, simulando l'identità di questi ultimi;
2 کرنا del reato di cui all'art. 648 c.p., per avere, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistato o comunque ricevuto le schede telefoniche di cui al capo J), di provenienza delittuosa a loro nota, in quanto intestate fittiziamente a soggetti inconsapevoli o inesistenti. LO NC è stata ritenuta responsabile del delitto di riciclaggio, per avere, in concorso con i propri congiunti LO SC, AL CO e AV MA, compiuto atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, versato dai fratelli TA e da LO LV sul conto corrente di Poste Italiane, provento della truffa di cui al capo C della rubrica. In particolare LO NC e LO SC si erano adoperati per reclutare i due correntisti AL CO e AV MA - che avevano ricevuto sui conti correnti, a loro intestati, più bonifici, provenienti dai conti correnti aperti falsamente a nome dei pensionati LT IE e ZÌ PI e su cui erano confluite le somme versate dall'INPS ed avevano effettuato plurimi prelievi fino a restituire agli altri imputati l'importo accreditato. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di TT IE ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al reato di ricettazione di cui al capo L) della rubrica. 1.1) mancanza di motivazione. Secondo il ricorrente la condanna sarebbe stata pronunciata sulla base di indizi, già indicati nell'ordinanza cautelare emessa, che non sarebbero però né precisi né concordanti, così che non vi sarebbe la prova che le schede telefoniche, oggetto della contestazione, fossero state da lui usate e sul punto la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad indicare che erano nella disponibilità dei fratelli TA mentre sarebbe stato dimostrato che erano nella disponibilità solo di TA IG. Sarebbe stata travisata la dichiarazione di CI PP, che non avrebbe affermato di aver venduto le schede ai fratelli TA ma solo di conoscere i predetti fratelli e non avrebbe affermato di aver ceduto ad TA EL la scheda telefonica, intestata a LA Natalia. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta nemmeno al rilievo difensivo secondo cui le schede telefoniche agganciavano le celle di via della Libertà, in Palermo, ove è sita la Deutsche Bank, in giorni diversi da quelli in cui sono stati aperti i conti correnti dei sedicenti pensionati;
1.2) travisamento della prova. CI PP non avrebbe affermato di aver venduto le schede ai fratelli TA ma solo di conoscere i predetti fratelli e di avere ceduto ad TA EL la scheda SIM avente numero 3204007106 (scheda personale). La Corte territoriale avrebbe introdotto un dato nuovo e travisato;
3 1.3) violazione dell'art. 192 c.p.p., essendo la condanna fondata su indizi non precisi e concordanti, quale, ad esempio, l'utilizzo delle schede da parte degli TA, senza alcuna specificazione di quale dei fratelli avesse effettivamente utilizzato le schede;
l'affermazione del CI limitata alla conoscenza dei fratelli TA e non facente riferimento alla vendita delle schede telefoniche;
l'aggancio delle schede telefoniche alle celle di via della Libertà in giorni però diversi da quelli in cui sono stati aperti i conti correnti;
2) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in ragione non solo dell'incensuratezza ma anche della confessione, resa all'udienza del 7 dicembre 2018; 3) violazione di legge, per non essere stata pronunciata l'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione, pur se, per effetto della legge n. 7 del 15 gennaio 2016, era stato abrogato l'art. 485 c.p. La Corte non avrebbe dato risposta alla deduzione in tal senso formulata solo nella memoria del 7 novembre 2017, in quanto non potuta avanzare nell'atto di gravame, precedente all'entrata in vigore della modifica legislativa;
4) violazione dell'art. 497 bis, comma 2, c.p. e dell'art. 192 c.p. nonché totale mancanza di motivazione. Non vi sarebbe nessun elemento che possa far pensare all'esistenza di carte di identità vere, necessarie per potere ritenere false quelle in questione. Non vi sarebbe poi nessun elemento tale da far ritenere che l'imputato avesse partecipato alla commissione dei reati di cui all'art. 497 bis c.p. 5) illogicità della sentenza sulla messa alla prova parziale. Mentre il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la messa alla prova, essendo stato contestato il delitto di cui all'art. 416 c.p., il giudice d'appello avrebbe motivato erroneamente facendo riferimento alla separazione dei processi, che però sarebbe superata dall'intervenuta assoluzione dal reato associativo. Il ricorrente ha chiesto di volersi pronunciare sulla seguente questione di legittimità: incostituzionalità dell'art. 168 bis c.p. per violazione dell'art. 3 e 27 della Cost. nella parte in cui non preveda la possibilità di riconoscere al giudice di secondo grado di pronunciarsi su una richiesta di ammissione alla messa alla prova, già ritualmente richiesta, quando a seguito del giudizio di merito sia stato escluso il delitto che ne precludeva l'applicazione; 6) violazione dell'art. 238 bis c.p.p.. La Corte d'appello non avrebbe valutato secondo i criteri indicati dall'art. 238 bis c.p.p. e cioè come prova dei fatti in essa affermati la sentenza n. 354/2016, divenuta irrevocabile, che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. Di contro, la Corte d'appello avrebbe considerato la sentenza irrevocabile come un indizio e non come prova dei fatti, così violando l'art. 238 bis c.p.p. Il difensore di TT GI ha dedotto i seguenti motivi: 1) Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle attenuanti generiche: 1.1) totale mancanza di motivazione: la Corte d'appello si sarebbe riportata alle argomentazioni del primo giudice sul diniego delle menzionate circostanze, trascurando del tutto la confessione resa, successivamente alla sentenza di primo grado, sia dinanzi al giudice dell'appello che all'udienza nel procedimento a carico degli altri imputati, che avevano optato per il rito ordinario. Inoltre, la menzionata Corte non avrebbe motivato sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, formulata in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno;
1.2) illogicità: la sentenza impugnata, da un lato, avrebbe dato atto della condotta risarcitoria, dall'altro, non avrebbe concesso le attenuanti generiche, che si sarebbero potute riconoscere valorizzando la suddetta circostanza, seppure non idonea a concretizzare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; 1.3) mancata valutazione della sentenza n. 354/2016, emessa dal Tribunale di Palermo, irrevocabile, in cui si dà atto della qualifica di dichiarante dell'imputato; 1.4) mancata valutazione della prova sopravvenuta, ossia dell'anzidetta sentenza irrevocabile, che farebbe stato sulla qualifica di dichiarante dell'imputato e che sarebbe stata valutata dalla Corte territoriale alla stregua di un indizio anziché come prova completa della qualifica dell'imputato in violazione dell'art. 238 bis c.p.p.; 1.5) violazione dell'art. 238 bis c.p.p., avendo la Corte d'appello, nel valutare la sentenza de qua, fatto riferimento all'art. 192 c.p.p., mentre il richiamo, fatto dall'art. 238 bis c.p.p. all'art. 192, comma 3, c.p.p., sarebbe da riferire alle dichiarazioni rese dal coimputato di reato connesso o dal coimputato che vanno valutate unitamente ad altri elementi di prova, che ne confermano l'attendibilità; tan questi elementi vi sarebbero le sentenze irrevocabile ex art. 238 bis c.p.p.; 2) violazione dell'art. 61 n. 7 c.p. La Corte d'appello non avrebbe valutato secondo i criteri indicati dall'art. 238 bis c.p.p. e cioè come prova dei fatti in essa affermati la sentenza n. 354/2016, divenuta irrevocabile, che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. Di contro, la Corte d'appello avrebbe considerato la sentenza irrevocabile come un indizio e non come prova dei fatti, così violando l'art. 238 bis c.p.p.; 3) violazione dell'art. 497 bis, comma 2, c.p. e dell'art. 192 c.p. nonché totale mancanza di motivazione. Non vi sarebbe nessun elemento che possa far 5 pensare all'esistenza di carte di identità vere, necessarie per potere ritenere false quelle in questione e per poter configurare il reato de quo. La sentenza inoltre si sarebbe limitata a riferire ciò che aveva detto il LO, senza dare nessuna motivazione sulla mancanza di denunce di furto o smarrimento di moduli di documenti o di sequestri di materiali indispensabili alla fabbricazione dei documenti falsi;
4) illogicità della sentenza sulla messa alla prova parziale. Mentre il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la messa alla prova, essendo stato contestato il delitto di cui all'art. 416 c.p., il giudice d'appello avrebbe motivato erroneamente facendo riferimento alla separazione dei processi, che però sarebbe superata dall'intervenuta assoluzione dal reato associativo. Il ricorrente ha chiesto di volersi pronunciare sulla seguente questione di legittimità: incostituzionalità dell'art. 168 bis c.p. per violazione dell'art. 3 e 27 della Cost. nella parte in cui non preveda la possibilità di riconoscere al giudice di secondo grado di pronunciarsi su una richiesta di ammissione alla messa alla prova, già ritualmente richiesta, quando a seguito del giudizio di merito sia stato escluso il delitto che ne precludeva l'applicazione; 5) violazione di legge per non essere stata pronunciata l'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione, pur a seguito dell'abrogazione, per effetto della legge n. 7 del 15 gennaio 2016, dell'art. 485 c.p., reato presupposto della ricettazione. La Corte non avrebbe dato risposta alla deduzione in tal senso formulata soltanto nella memoria del 7 novembre 2017, non potuta avanzare nell'atto di gravame, in quanto precedente all'entrata in vigore della modifica legislativa. Il difensore di GA VA ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine sia alla dimostrazione del contributo, fornito dall'imputato, e all'efficienza causale dell'apporto rispetto all'azione delittuosa, commessa da altri, sia all'adesione consapevole alla medesima azione da parte del ricorrente. Dopo aver ricordato che in sede di appello si era contestata l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso, il ricorrente ha lamentato che la sentenza impugnata avrebbe dedicato poche righe alla sua posizione, senza dare risposta alle deduzioni difensive e valutare se le prove raccolte fossero atte a dimostrare la specifica condotta concorsuale in relazione a ciascuno degli episodi contestati;
2) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla confisca, disposta su beni futuri, quali sono gli stipendi via via percepiti, e in misura eccedente la quota di prezzo o profitto attribuibile al ricorrente. Il difensore di GA TT ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla dimostrazione del contributo, fornito dall'imputata, e all'efficienza causale dell'apporto rispetto all'azione delittuosa, commessa da altri, nonché in ordine all'adesione consapevole alla medesima azione da parte della ricorrente. La responsabilità di quest'ultima sarebbe stata affermata sulla base solo del richiamo alle "dinamiche infra familiari e necessariamente fiduciarie delle modalità di occultamento dei proventi illeciti", che renderebbero inverosimili l'estraneità della ricorrente al disegno criminoso, senza ricercare il contributo causale, fornito dalla stessa alla condotta delittuosa, e vagliare l'elemento soggettivo della fattispecie. Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di concorso di persone nel reato e di connivenza non punibile, la ricorrente ha affermato che nella sentenza impugnata non sarebbe stato spiegato attraverso quali condotte e in quale occasione ella avrebbe istigato, determinato e comunque rafforzato l'intento criminoso del convivente AL. Si sarebbe attribuita rilevanza penale alla conoscenza emersa da mezzi di ricerca della prova esperiti in epoca successiva a quella del reato di aspetti del disegno criminoso e non sarebbe stata - ricercata la più conferente prova di una sollecitazione coeva alla realizzazione del reato, idonea ad influenzare la volontà altrui;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 546 c.p.p., atteso che la Corte d'appello avrebbe dato risposta illogica alle deduzioni difensive, secondo cui le intercettazioni in atti erano successive alla data di commissione del delitto di riciclaggio e da esse non emergeva alcun riferimento alla fase ideativa o realizzativa del fatto contestato ma si evinceva solo il successivo interesse all'illecito guadagno, di cui la LO si sarebbe fatta portatrice per alleviare le difficoltà economiche della famiglia. Non si comprenderebbe quale valida premessa logica o massima di esperienza potesse consentire di inferire necessariamente che sia stata l'imputata a coinvolgere il compagno, al fine di mettere il suo conto corrente a disposizione, quando invece risulterebbero rapporti diretti fra i coimputati AL e LO SC, padre della ricorrente (v. sent. GUP f. 155). La conoscenza da parte della ricorrente di alcuni meccanismi truffaldini - peraltro successiva alla commissione del reato sarebbe segno di un fatto non univoco, tanto più in presenza di una circostanza (l'assunzione a sommarie informazioni del coniuge e della suocera), che aveva sollevato discussioni in famiglia e inquietudine e che ben aveva potuto determinare una conoscenza dei fatti, fino ad allora assente. Per di più, una mera conoscenza, pur se coeva ai fatti, non potrebbe assumere ex se rilevanza penale senza la dimostrazione di un contributo agevolatore tipico. Sarebbe inoltre contraddittorio valorizzare gli esiti delle intercettazioni per affermare la 7 responsabilità della ricorrente per il delitto di riciclaggio, quando gli stessi elementi sono stati correttamente ritenuti privi di rilievo probatorio in relazione al delitto presupposto. E' pervenuta una memoria nell'interesse di TA IG e TA EL, con cui sono state formulate argomentazioni in ordine al motivo n. 3 del ricorso di TA IG e n. 4 del ricorso di TA EL. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati.
1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da TT IE, deve rilevarsi che non è consentito, oltre che privo di specificità, il primo motivo, con cui è stata censurata l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione delle schede telefoniche. Nella sentenza impugnata si evidenzia che "dalle indagini è emerso che i fratelli TA, SP e LO LV hanno fatto ricorso incessante ad utenze telefoniche mobili e alle correlate connessioni telematiche sia per effettuare l'attività di apertura e di movimentazione on line dei conti correnti che per tenersi in reciproco contatto nel tentativo di eludere le indagini: in particolare, se ne servivano per contattare il call center della Deutsche Bank nelle more dell'apertura dei conti correnti, per comunicare tra loro e con il IV, per movimentare tramite la connessione ad internet i conti correnti stessi". - Secondo la Corte d'appello, il meccanismo, ben congegnato, era il seguente: CI PP, addetto alle vendite dell'esercizio commerciale Genvideo s.r.l. di Palermo, intestava le SIM ad ignari cittadini, che avevano effettivamente acquistato una scheda telefonica;
quindi, dopo che il cliente usciva dal negozio, usando le generalità da quest'ultimo precedentemente fornitegli, attivava altre quattro - cinque schede, che vendeva successivamente agli TA. La Corte territoriale, inoltre, ha rimarcato che CI PP, sentito dagli inquirenti, aveva confermato di conoscere i fratelli TA EL, IG e PP, in quanto suoi compaesani, e di avere venduto una SIM (personale) ad TA EL, mentre per il resto aveva reso dichiarazioni reticenti. Alla luce di tali argomentazioni, espresse nella sentenza impugnata, deve rilevarsi, innanzitutto, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte distrettuale non ha travisato le dichiarazioni di CI PP. Nella sentenza impugnata, infatti, non è scritto che CI PP aveva dichiarato di aver venduto schede telefoniche (tranne quella personale) ad TA EL ma è stata valorizzata la circostanza, riferita da CI, relativa alla sua conoscenza con i fratelli TA, quale elemento del compendio probatorio deponente per l'acquisto delle schede telefoniche da parte dei fratelli TA. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, inoltre, la Corte d'appello, attraverso le dichiarazioni del dipendente della banca, come diffusamente riportate a pagina 34 della sentenza impugnata, ha chiarito l'aspetto dell'asserita diversità delle date di aggancio della cella e quelle di apertura dei conti. Sempre con riguardo alle doglianze formulate nel primo motivo, giova ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, Rv. 197250) è ferma nel ritenere che, quando i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, le motivazioni delle sentenze di primo grado e d'appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata si fonde con quella della pronuncia di primo grado, alla quale la Corte d'appello fa espresso richiamo, avendola totalmente condivisa, con la conseguenza che al risultato organico delle due motivazioni occorre far riferimento per vagliare le censure sollevate dai ricorrenti. Ciò vale in particolare per la doglianza del ricorrente sulla riconducibilità non a sé ma solo al fratello IG della ricettazione delle schede telefoniche. Al riguardo, infatti, il giudice di primo grado, con argomentazioni immuni da vizi e richiamate dal Collegio del merito, ha rimarcato che i tabulati telefonici convergono in modo inequivoco a carico proprio di TA EL, "in quanto la cella impegnata dall'utenza indiscutibilmente impegnava la stessa cella in cui erano presenti le schede illecitamente conseguite ed illecitamente utilizzate per la truffa". Il giudice di prime cure ha sottolineato che "la sua posizione corrisponde, dunque, con singolare e ripetitiva precisione in plurime occasioni a quella delle celle impegnate anche dalle schede SIM fittiziamente intestate a stranieri". Alla luce di quanto precede deve allora rilevarsi che le doglianze, articolate nel primo motivo di ricorso, sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità, percepibili ictu oculi, della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle conformi scelte valutative dei giudici 9 del merito, strettamente ancorate a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
1.2 Il secondo motivo del ricorso di TA EL è privo di specificità. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante "l'obiettiva gravità della vicenda delittuosa, anche in ragione della notevolissima entità dei profitti illeciti conseguiti e dei corrispondenti danni patrimoniali". In tal modo, il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).
1.3 E' manifestamente infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata pronuncia di assoluzione dalla ricettazione, avendo il reato presupposto perso rilevanza penale per effetto dell'abrogazione dell'art. 485 c.p., intervenuta successivamente ai fatti. Questa Corte è ferma nel ritenere (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, Rv. 270220) che la ricettazione di un bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. Siffatto principio vale all'evidenza anche per la ricettazione di un bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 485 c.p., abrogato per effetto del D.lgs n. 7 del 2016, perché anche in tal caso si verte in tema di elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice.
1.4 Le censure, veicolate con il quarto motivo del ricorso e con la memoria depositata, sono, in parte, infondate e, in parte, non consentite.
1.4.1 Secondo il ricorrente non potrebbe ritenersi integrato il reato di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen., non essendovi elementi atti a far ritenere esistenti carte di identità vere, necessarie per considerare false quelle in questione. 10 L'assunto poggia sul presupposto della necessaria esistenza di un documento vero, al fine di potere ritenere sussistente il reato di cui all'art. 497 bis c.p. Tale presupposto è errato, atteso che, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Rv. 277006), può integrare una falsità, penalmente rilevante, anche la formazione della copia di un documento inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale. Ciò che rileva, al fine della sussistenza della falsità, non è l'esistenza o meno di un documento originale, quanto l'idoneità di quello falso ad ingannare. Siffatta affermazione è in linea con il recente approdo delle Sezioni unite (n. 35814 del 28/3/2019, Rv. 276285), richiamato dallo stesso ricorrente. Il massimo Consesso, nella pronuncia anzidetta, infatti, ha affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale e, in applicazione del principio formulato, ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale. Alla luce di siffatta regula iuris deve rilevarsi che nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale richiamato le dichiarazioni di LO VA BA, addetto allo sportello dell'agenzia di via della Libertà della Deutsche Bank, il quale aveva affermato che nessuno dei documenti, a lui mostrati, gli aveva destato sospetto sulla contraffazione: dichiarazioni, queste, da cui può trarsi la conclusione che i documenti di identità prodotti erano idonei ad ingannare. Circostanza che rende configurabile la loro falsità, per quanto sopra illustrato.
1.4.2 Deve poi puntualizzarsi che il ricorrente aveva chiesto in appello l'assoluzione dal reato di cui all'art. 497 bis c.p., censurando la possibilità di configurare il falso, in difetto di un atto vero. Non aveva anche censurato l'attribuibilità a sé del reato, sicché la doglianza non può essere proposta in questa sede. Peraltro, deve rilevarsi che essa è stata dedotta senza un confronto specifico con le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado ai fogli 191 e 192, con cui sono state spiegate le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto concorrente nel reato di cui all'art. 497 bis, secondo comma, c.p., che, come affermato da questa Corte, costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - e la cui 11 ratio è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Rv. 277427; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; in senso analogo, Sez. 5, n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188).
1.5 Anche il quinto motivo, afferente alla messa alla prova, non coglie nel segno. Questa Corte (Sez. 2, n. 36672 del 5/7/2017, Rv. 271492) ha già affermato che l'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è soggetta allo sbarramento temporale, indicato dall'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen. Si è già anche puntualizzato che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato. La successiva diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dal giudice di appello, non può avere l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento, detta decisione spiegando effetti solo per l'avvenire; allo stesso modo di quanto avviene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, a proposito del calcolo dei termini di custodia cautelare riguardo ad intervenute modifiche dell'imputazione in fase di giudizio, che non hanno alcun effetto sulle fasi pregresse (Sez. 6, n. 4608 del 05/12/1995, dep. 1996, Di Ronza, Rv. 203779). Nel caso in esame nessun rilievo può avere l'intervenuta assoluzione in appello dal delitto di cui all'art. 416 c.p., che precludeva la possibilità di applicazione dell'istituto de quo. La diversa soluzione, propugnata dal ricorrente, si risolverebbe in una rimessione in termini, non consentita, atteso che l'art. 464 bis cod. proc. pen. indica, a pena di decadenza, delle tempistiche ben precise. Né ha pregio la prospettata, invero in termini generici, questione di legittimità costituzionale. Al riguardo giova ricordare che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli adulti è stato introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). La messa alla prova comporta, oltre alla tenuta da parte dell'imputato di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, al risarcimento del danno, l'affidamento al servizio sociale con un particolare programma. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (art. 168-bis del codice 12 penale). L'esito positivo della prova «estingue il reato per cui si procede» (art. 168-ter cod. pen.). Il nuovo istituto ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il termine entro il quale l'imputato può richiedere la sospensione del processo con messa alla prova è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. Consentire, sia pure in via transitoria, la richiesta nel corso dell'appello, anche dopo che il giudizio si è protratto nel tempo, eventualmente con la partecipazione della parte civile (che avrebbe maturato una legittima aspettativa alla decisione), significherebbe alterare in modo rilevante il procedimento, e il non avere il legislatore previsto ciò non giustifica alcuna censura riferibile all'art. 3 Cost. D'altra parte, a conforto di tale soluzione soccorre anche il rilievo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 240 del 2015, ha ritenuto non illegittima la disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 «nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014». Il Giudice delle leggi ha osservato che "la preclusione, lamentata dal giudice rimettente, dipende solo dal diverso stato dei processi che la subiscono e questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il legislatore gode di ampia discrezionalità nello stabilire la disciplina temporale di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, sicché le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale (ordinanze n. 455 del 2006 e n. 91 del 2005)". Anche da tale pronuncia si trae dunque la regola che, una volta superati i limiti temporali di cui all'art. 464 bis c.p.p. (salvi i casi in cui il giudice dell'appello ritenga illegittimo il diniego della messa alla prova, ritualmente richiesta nei termini ed impugnata con l'appello), non è più possibile avanzare una nuova richiesta.
1.6 L'ultimo motivo del ricorso di TA EL è privo di specificità a fronte delle puntuali osservazioni, compiute dalla Corte del merito, secondo cui doveva riconoscersi esistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, "stante l'entità 13 del danno arrecato all'INPS, oscillante da un minimo di 9 mila euro (pratica ZZ AN) ad un massimo di 77 mila euro (pratica LT IE), di guisa che la richiesta risarcitoria avanzata ammonta ad euro 298.000,00". Altresì correttamente la Corte territoriale ha affermato che non erano per lei vincolanti le conclusioni raggiunte in altro giudizio, consacrate nella sentenza n. 354/2016, che aveva escluso l'aggravante de qua. E' ius receptum, infatti, che (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Rv. 266338) che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.
1.7 Passando al ricorso proposto da TT GI deve rilevarsi che il primo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, manifestamente infondato. Quanto alle censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha valorizzato - quale elemento ostativo "l'obiettiva gravità dei fatti, anche in ragione della notevolissima entità - dei profitti illeciti conseguiti e dei corrispondenti danni patrimoniali". Operazione, questa, consentita, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, già ricordato al § 1.2 con riguardo al ricorso di TA EL, secondo cui, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). Altrettanto consentito era per la Corte effettuare valutazioni diverse da quelle espresse nella sentenza n. 354 del 2016, richiamata dal ricorrente al fine di valorizzare la sua qualifica di dichiarante come elemento positivamente apprezzabile per la concessione delle attenuanti generiche. Come già ricordato in risposta alle censure del ricorrente TA EL, questa Corte (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Rv. 266338) è ferma nel ritenere che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di 14 detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.
1.8 Quanto al motivo n. 2 del ricorso di TA IG possono reiterarsi le argomentazioni svolte nel § 1.6 del ricorso di TA EL.
1.9 In risposta al motivo n. 3 e alla memoria, depositata da TA IG, si rinvia al § 1.4.1; quanto al motivo n. 4 si rinvia al § 1.5 del ricorso di TA EL.
1.10 Il quinto motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata pronuncia di assoluzione dal reato di ricettazione, essendo stato abrogato, successivamente ai fatti, l'art. 485 c.p., è manifestamente infondato. Per siffatta censura può rinviarsi alle argomentazioni formulate nel § 1.3 con riguardo al ricorso proposto da TA EL.
1.11 Passando al primo motivo del ricorso di GA VA, deve osservarsi che, richiamando anche la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha elencato le emergenze probatorie che cristallizzavano la responsabilità concorsuale dell'imputato: "i reiterati contatti con i due TA, lo PE e il IV, sempre con modalità dissimulatorie attraverso l'uso di SIM intestate ad ignari soggetti ovvero a persone inesistenti, e a volte da cabine telefoniche pubbliche in specie in corrispondenza degli accrediti dei proventi delle truffe;
l'aver fatto da trait d'union tra i due TA, la sorella NC e il di lei marito AL CO, ai fini del riciclaggio del denaro;
l'essersi spartito con gli TA e gli altri partecipi del disegno criminoso i proventi delle truffe INPS, siccome dimostrato dalle numerose telefonate intercettate nelle quali egli reclamava, in modo pressante, la consegna del denaro dovuto". Al cospetto della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che le deduzioni difensive, per un verso, non si confrontano con le compiute e lineari argomentazioni svolte dal giudice della cognizione, così omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).
1.12 Il secondo motivo del ricorso è infondato. Questa Corte (Sez. 6, n. 26621 del 10/4/2018, Rv. 273256) ha avuto modo di affermare che, in tema di confisca per equivalente, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto 15 . conseguente in capo a ciascun concorrente e, pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso. E' dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione del reato in concorso con altri. Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale laddove ha affermato che le somme, sequestrate agli imputati, rappresentavano solo una minima parte dei profitti, tratti dalle perpetrate truffe. In tal modo, il Collegio del merito, per un verso, ha osservato che non era stato superato il limite massimo sequestrabile, ossia l'ammontare complessivo del profitto, e, per altro verso, ha ritenuto irrilevante la quota di profitto da ciascun concorrente incamerata. Anche la censura sull'impossibilità di sottoporre a confisca una quota dello stipendio mensile è infondata. La Corte del merito, nel disattendere la medesima doglianza sollevata dall'appellante, ha fatto applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 5801 del 9/11/2016, Rv. 269367), secondo cui, ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca per equivalente, non riveste alcun rilievo l'apparente impossidenza dell'imputato, poiché l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato dal giudice, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca.
1.13 Sono infondate anche le doglianze, veicolate con i due motivi del ricorso proposto da GA TT, i quali, in quanto afferenti entrambi alla ritenuta responsabilità della predetta per il delitto di riciclaggio, possono essere trattati congiuntamente. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte d'appello ha desunto la responsabilità dell'imputata non solo dai rapporti familiari ma anche dalle conversazioni intercettate, che hanno interessato i componenti della famiglia LO, da cui "si ricava agevolmente il riscontro alle risultanze delle documentazioni bancarie che, tra l'altro, inchiodano l'AL come riciclatore di quasi il 50% del totale delle somme truffate all'Inps. In pratica, è il capostipite SC a fungere da intermediario e collante tra il figlio LV e AL CO attraverso l'altra figlia NC, che di quest'ultimo è la convivente". La Corte territoriale ha rimarcato che la consapevolezza dell'illiceità dell'operazione 16 emergeva, tra le altre, dall'intercettazione n. 155 del 26 gennaio 2013, in cui "LO SC, parlando con la figlia LO NC, teme che AL CO non riesca a prelevare dal conto perché è stato bloccato e, quale spiegazione di ciò, fa riferimento ad un'indagine in corso". Il Collegio del merito ha poi espressamente disatteso i rilievi censori secondo cui dalle intercettazioni, tutte successive alle operazioni illecite, non emergeva alcun riferimento alla fase ideativa o realizzativa del fatto contestato ma si evinceva solo il successivo interesse all'illecito guadagno, di cui la LO si sarebbe fatta portatrice per alleviare le difficoltà economiche della famiglia. A tal riguardo la menzionata Corte ha evidenziato che, seppure le intercettazioni erano successive alle operazioni di riciclaggio, dalle stesse emergeva che l'imputata "aveva pressato più volte e con insistenza il padre e il fratello affinché reclamassero da TA EL - appellato quello del Mercedes -il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito, denotando in tal modo piena conoscenza dei meccanismi truffaldini e del ruolo fondamentale dei fratelli TA di collettori finali dei proventi illeciti". Da siffatta piena conoscenza dei meccanismi truffaldini, oltre che dalle dinamiche familiari e dalle modalità fiduciarie delle operazioni di occultamento e riciclaggio dei proventi illeciti, la Corte del merito ha tratto il convincimento che l'imputata non era estranea al disegno criminoso, che vedeva parte attiva il marito, ma aveva istigato o comunque rafforzato la volontà del coniuge a mettere a disposizione il proprio conto corrente postale e a prelevare il denaro ivi bonificato secondo le indicazioni degli TA e di suo fratello LO LV. Trattasi di argomentazioni che, in quanto non manifestamente illogiche e non contraddittorie, resistono ai rilievi censori della ricorrente. Con riferimento all'ambito applicativo della manifesta illogicità, è utile precisare che la verifica del vizio di motivazione in sede di legittimità può attenere sia alla cd. giustificazione interna, concernente la conducenza logica dei nessi tra le premesse di fatto e le conclusioni, sia alla cd. giustificazione esterna, relativa alla plausibilità razionale dei criteri di valutazione utilizzati a tal fine, ma trova un limite preciso: i giudizi sulla congruenza tra premesse e conclusioni e sulla scelta dei parametri di apprezzamento, impiegati dal giudice di merito, devono essere verificati in termini di "accettabilità razionale". Invero, il giudice di legittimità non può certo sostituire i criteri di valutazione e le massime di esperienza utilizzati dal giudice di merito, né può pretendere di riformulare il giudizio di verità delle asserzioni poste a fondamento della decisione. La Corte di cassazione, come osserva anche la Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale, deve poter censurare «motivazioni in cui si traggono 17 conclusioni prive di giustificazione o incompatibili con le premesse, ovvero si adottano massime di esperienza contrastanti con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: ipotesi, queste, che non ricorrono nella specie. Le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, inoltre, laddove hanno ritenuto l'imputata partecipe e non mera connivente passiva, avendo condiviso gli intenti e istigato o comunque rafforzato il proposito criminoso del marito, sono in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 2805 del 22.3.2013, Rv. 258953), secondo cui, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato, commesso da altro soggetto, va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo morale o materiale all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche - solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa.
2. In definitiva, i ricorsi poggiano su motivi nel complesso infondati e, quindi, sono da rigettare, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno condannati anche alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Telecom Italia s.p.a., che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Telecom Italia s.p.a., che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 15 settembre 2020 INPresidente Il Consigliere estensore Giuseppina AN Rosaria Pacilli VAni Diotalley して a. R. Pell DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 GEN. 2021 CANCELLERE Claudia Piane 18