Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Al vigente regime di imperseguibilità dell'indennità premio di servizio (IPS) corrisposta dall'INADEL ai propri iscritti (nella specie, dipendente di un ente morale a carattere locale) consegue, giusta disposto dell'art. 55 d.P.R. n. 180 del 1950, la impignorabilità insequestrabilità ed incedibilità di una quota di essa ai creditori dell'avente diritto, anche se detti creditori abbiano, come nella specie, stipulato con il lavoratore dipendente un contratto di mutuo assistito da cessione del quinto dello stipendio ed il rapporto di lavoro si sia successivamente risolto(nella specie, per destituzione), attesa, tra l'altro, la non assimilabilità dell'indennità "de qua" al trattamento di fine rapporto di lavoro. (Cfr. Corte cost. n. 102 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. DI NANNI L. Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MANZO NF - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente Dott. Rocco Familiari, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POP BERGAMO SCARL, in persona della sua mandataria Soc. Riunione Adriatica di Sicurtà, in persona dei suoi dirigenti Dott. Enrico Raffaelli e Leonardo Tacconi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BARTOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2495/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 2^ Civile, emessa il 16/06/99 e depositata il 15/10/99 (R.G. 767/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. NF MANZO;
udito l'Avvocato Paolo PACIFICI;
udito l'Avvocato Giuseppe BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca OP di Bergamo, in persona della sua mandataria Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (AD) per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di lire 15.400.000 corrispondente ad una frazione della indennità premio servizio (IPS) erogata dall'Istituto al proprio iscritto NF LI, già dipendente dell'Istituto La DE di Busto Arsizio. L'attrice esponeva: 1) di aver stipulato con il LI un contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio;
2) di aver erogato a quel titolo l'importo di lire 24.000.000 che il mutuatario si era impegnato a restituire in 120 rate mensili di lire 200.000 ciascuna;
3) di essere venuto a conoscenza che il rapporto di lavoro del LI si era risolto, per destituzione;
4) di aver invitato l'Istituto la DE (datore di lavoro del LI) a corrispondergli l'importo del T.F.R. di spettanza del dipendente fino alla concorrenza del residuo credito di lire 15.400.000; 5) di aver appreso dall'AD - che sosteneva l'incedibilità ex lege dell'indennità spettante al LI - che in data 11 ottobre 1991 il T.F.R. era stato pagato al LI stesso.
L'AD si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l'Ente al pagamento della somma di lire 15.400.000, con gli interessi. Proposto appello da parte dell'IN (già AD), la Corte d'appello di Milano lo rigettava. La Corte riteneva applicabile l'art. 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, poiché, anche se dettato soltanto per i dipendenti dello Stato, poteva essere esteso per analogia ai dipendenti da enti diversi dallo Stato qual è l'Istituto La DE, istituto di assistenza e beneficenza sottoposto alla vigilanza della pubblica amministrazione. Riteneva altresì che era infondata la tesi dell'incedibilità dell'indennità fine servizio e concludeva nel senso che sussisteva la responsabilità dell'Inadel per aver corrisposto al LI l'indennità premio di servizio - equiparabile all'indennità di fine rapporto (TFR) - nonostante la comunicazione inviata dall'Istituto la DE. Avverso questa sentenza, l'I.N.P.D.A.P. - Istituto di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. La Banca OP di Bergamo soc. coop. a r.l. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 55 del d.P.R. n. 180 del 1950, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del r.d. 2 novembre 1933, n. 2418. Erroneamente la Corte aveva ritenuto applicabile l'art. 43 del d.p.r. n. 180 del 1950, relativo esclusivamente alla cessione di stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato, essendo il LI dipendente di un ente morale a carattere locale. La fattispecie risultava disciplinata dall'art. 55, che vieta la perseguibilità dell'indennità premio di servizio (IPS) pagata ai propri iscritti dall'AD. Inoltre, l'art. 2 del d.p.r. 2 novembre 1933, n. 2418 vieta la cedibilità dell'indennità premio servizio. L'indennità premio di servizio non era poi equiparabile al TFR, come risultava dalle decisioni della Corte costituzionale n. 878 del 1988 e n. 170 del 1990. Il motivo è fondato.
L'art. 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante "approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni", sotto la rubrica "estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza", dispone che "nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38". L'art. 55, a sua volta, sotto la rubrica "applicabilità di disposizioni del titolo 2^ - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni" dispone, per quanto qui interessa, al primo comma, che "per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 13, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio" e al quarto comma che "non si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale per ex l'assistenza dei dipendenti degli enti locali...".
La Corte d'appello di Milano nella sentenza impugnata ha ritenuto:
a) che trova applicazione l'art. 43 che, sia pure previsto soltanto per i dipendenti dello Stato, può essere steso per analogia ai dipendenti di enti diversi dallo Stato;
b) che non trova diversamente applicazione l'art. 55 perché l'indennità in questione che è corrisposta dall'Inadel al dipendente a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, "comprende tutte le voci che compongono la liquidazione del TFR e perciò è equiparata all'indennità di fine rapporto (TFR) e non può essere confusa con l'indennità speciale premio servizio, di natura previdenziale, attribuita ai dipendenti per particolari necessità di assistenza", indennità quest'ultima che peraltro sarebbe stata abolita nel 1982. Non sono condivisibili ne' le premesse ne' le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale.
Quanto alle premesse, innanzi tutto non si comprende il riferimento alla "indennità speciale premio servizio", di natura previdenziale, attribuita ai dipendenti per particolari necessità di assistenza, che sarebbe stata abolita nel 1982. Nella presente causa si discute infatti dell'indennità premio servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, che ha subito modifiche ad opera della legislazione successiva (v. per es. art. 22, comma 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359). Inoltre appare privo di significato il riferimento ad una possibile equiparazione strutturale tra l'indennità premio servizio e il TFR. Ciò che conta, infatti è stabilire qual è il trattamento dell'indennità premio servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 relativamente alla cessione dello stipendio,
disciplinata dal D.P.R. n. 180 del 1950, poiché è questa indennità che è stata corrisposta all'iscritto.
Quanto alle conclusioni, la sentenza impugnata ha erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 43 del testo unico. La causa, infatti, andava decisa facendo invece applicazione del quarto comma dell'art. 55 che prevede, appunto che "non si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali". L'espressione "non perseguibilità" utilizzata dal legislatore riguarda gli effetti della cessione dello stipendio sulla corresponsione dell'indennità alla cessazione del servizio e fa "eccezione" alla regola fissata dall'art. 43, comma terzo del testo unico in base al quale, come sopra si è riportato, qualora la cessazione dal servizio dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità, si fa luogo a ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione (in questi termini v. Corte cost. 6 aprile 1998, n. 102). L'applicazione del quarto comma dell'art. 55 - relativamente al quale è stata ritenuta inammissibile la questione di costituzionalità dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 102 del 1998 - esclude dunque che il residuo debito possa essere fatto valere sull'indennità fine servizio.
Il ricorso deve conseguentemente essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003