Sentenza 5 luglio 2017
Massime • 1
L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2017, n. 36672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36672 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2017 |
Testo completo
36672-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 05.07.2017 Sentenza n. 1771 Reg. gen. n. 2866/2017 composta dai signori: dott. Giovanni Diotallevi Presidente Consigliere dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Fabio Di Pisa Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari dott. Sandra Recchione Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IA NA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 14/11/2016 della Corte di Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari del 4 novembre 2014, riqualificava il fatto di riciclaggio originariamente contestato e per il quale era intervenuta condanna in primo grado, come concorso in frode informatica e rideterminava la pena rispetto a quella di anno uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa 1 In inflitta dal Tribunale-in quella di mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.
2. La Corte riteneva provato che il ricorrente avesse incamerato la somma di 2.300 euro, giunta sul suo conto corrente attraverso la commissione di una frode informatica (cosiddetto phishing), alla quale, così facendo, egli aveva concorso.
3. Ricorre per cassazione NA IA, a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 168-bis cod.pen. in relazione alla mancata sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato conseguente alla riqualificazione del reato, richiesta che la Corte ha erroneamente ritenuto non tempestiva rispetto ai termini di cui agli artt. 421 e 422 cod. proc. pen., nonostante fosse stata formulata dal ricorrente in sede di udienza preliminare, prima della richiesta di accedere al giudizio abbreviato ed anche successivamente, in fase di discussione, in uno con la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto che consentisse l'accesso a tale beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.La collocazione sistematica dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova tra i procedimenti speciali di cui al titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale, esclude, come bene ha rilevato la Corte di Appello, la compatibilità tra tale richiesta e quella di giudizio abbreviato.
2. Tanto si ricava anche dalla procedura prevista dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di sospensione per messa alla prova, laddove si fa riferimento alle fasi dell'udienza preliminare (artt. 421 e 422 cod. proc. pen.), ovvero alla fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo e nel giudizio a citazione diretta, ovvero, ancora, all'art. 458 comma 1, per il giudizio immediato o all'atto di opposizione nel procedimento per decreto. Come si vede, resta fuori da tale previsione la possibilità di accedere al rito premiale in caso di richiesta di patteggiamento ed in caso di richiesta di giudizio abbreviato, entrambe rimesse alla libera volontà dell'imputato tanto quanto la richiesta di sospensione per messa alla prova e soggette ad analoghi sbarramenti temporali, in special modo, per quanto qui rileva, con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato nella fase dell'udienza preliminare o nei procedimenti per citazione diretta davanti al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di sua apertura. 2 m Tale conclusione è, peraltro, in linea con Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017, Fawzi, Rv. 269770. 3. Nel caso in esame, inoltre, vero è che la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova era stata formulata in sede di udienza preliminare, ma in uno con la sollecitazione rivolta al giudice da parte della difesa di modificare l'imputazione, posto che per il reato di riciclaggio per il quale si procedeva, la richiesta non sarebbe stata ammissibile in relazione ai parametri fissati, quoad poenam, dall'art. 168-bis cod.pen.. Ebbene, all'udienza preliminare, né il Pubblico ministero né il giudice avevano ritenuto di modificare l'imputazione, passaggio solo attraverso il quale si sarebbe potuta valutare la richiesta di sospensione con messa alla prova, correttamente rigettata stante il mantenimento della contestazione del reato di riciclaggio.
4. La successiva diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dal giudice di appello, non può avere l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento, detta decisione spiegando effetti solo per l'avvenire; allo stesso modo di quanto avviene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, a proposito del calcolo dei termini di custodia cautelare riguardo ad intervenute modifiche dell'imputazione in fase di giudizio, che non hanno alcun effetto sulle fasi pregresse (Sez. 6, n. 4608 del 05/12/1995, dep. 1996, Di Ronza, Rv. 203779). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 5.07.201 Il Consigliere estensore This follow Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanni Diotallevi Gentle Sphin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 24 LUG 2017 H Cancelliere Funzionari SU Angelo AR ANGE TE OR