Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
La ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.
Commentari • 3
- 1. Calunnia: sussiste anche in caso di successiva abrogazione del reato oggetto di falsa incolpazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (In motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto …
Leggi di più… - 2. Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …
Leggi di più… - 3. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2016, n. 18710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18710 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
1 8 7 1 0 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3406 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - N. 37885/2015 Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EN N. IL 19/12/1962 avverso la sentenza n. 2587/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 12/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mako imele Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO che ha concluso per ill vollelll:this ap Ricer to Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE IO DO ricorre per Cassazione avverso la sentenza 12.7.2015 con la quale la Corte d'Appello di Ancona lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e 334 € di multa per la violazione dell'art. 648 cod. pen. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. §1.) violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., perché la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento pro- fessionale del difensore tempestivamente comunicato. §2.) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte d'Appello non ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale con l'audizione della testimone CH ID relativamente alle circostanze relative alla perdita del possesso del telefonino Nokia mod. 1110. §3.) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di ricetta- zione del telefonino Nokia mod. 1110, mancando la prova dell'esistenza del reato presupposto, e non avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali l'imputato non potesse considerare l'oggetto una res nullius alla luce anche del comportamento della persona offesa che ne ha denunciato lo smarrimento diciotto mesi dopo il fatto e successivamente al sequestro del telefonino all'imputato. §4.) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova dell'ele- mento psicologico del delitto di ricettazione relativamente all'acquisto dei telefoni cellulari. §5.) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqua- lificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 712 cod. pen. §6.) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. §7.) vizio di motivazione e violazione di legge, nel punto in cui è stato rite- nuto sussistente il delitto di ricettazione sulla base di un fatto che non è più consi- derato dalla legge come reato. §8.) vizio di motivazione e violazione dell'art. 157 cod. pen., perché il reato è estinto per sopravvenuta prescrizione. RITENUTO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Secondo la più recente giuri- sprudenza di questa Corte è legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteci- parvi a cagione di concomitanti impegni professionali quando la richiesta, tempe- stivamente proposta, non sia accompagnata dall'indicazione delle specifiche ra- gioni per le quali non è stata possibile la nomina di un sostituto processuale [v. in tal senso Cass. sez. 6 n. 7997 del 17.6.2014, Seck, in Ced Cass. Rv. 262389; Cass. SU n. 41432 del 21.7.2016, Nifo Serrapochiello e altri, in Ced Cass. Rv. 267747]. I motivi da due a sei sono inammissibili. Si tratta di censure che attengono al me- rito della decisione impugnata che è conforme a quella di primo grado. In nessuno dei suddetti motivi vengono esposti vizi specifici della motivazione riconducibili alla fattispecie normativa di cui all'art. 606 I^ comma lett. e) cod. proc. pen., infatti non vengono messe in evidenza contraddittorietà, manifeste illogicità o carenze del compendio argomentativo desumibili dalla lettura del testo del provvedimento impugnato. In particolare, va poi osservato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha dato congrua spiegazione, non censurabile nel merito, delle ragioni per le quali non ha inteso procedere alla rinnovazione del dibattimen- to ex art. 603 cod. proc. pen. Altrettanto manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso. Infatti il delit- to di ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione ad opera del d.lgs 15.1.2016 n. 7, del reato di appropriazione indebita di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è ele- mento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice;
di qui discende che l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferi- mento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricettazione della co- sa [Cass. sez. 7 ord. 20644 del 16.2.2016 in Ced Cass. rv. 267132]. L'ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che al momento della pronuncia della sentenza di appello non risultavano ancora maturati i termini di prescrizione del delitto di ricettazione che, risultando accertato in data 17.1.2009, potrà essere dichiarato estinto solo in data 17.1.2019. Qualora si volesse comunque accedere alla più favorevole tesi per l'imputato e considerare la consumazione del delitto di ricettazione al momento immediata- mente successivo alla consumazione del delitto presupposto (26.8.2006), deve osservarsi che al momento della pronuncia della sentenza di appello (12.7.2015) il termine di prescrizione non era ancora maturato. La manifesta infondatezza dei motivi di gravame, conducenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, preclude ogni possibilità di procedere all'accertamento di cause di estinzione del reato eventualmente maturate successivamente alla da- ta della pronuncia della sentenza di appello. L'inammissibilità del ricorso principale, determina, ex art. 585 comma IV cod. proc. pen., l'inammissibilità di motivi aggiunti rimessi a questa Corte in data 16.11.2016. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 al- la Cassa delle Ammende, ravvisandosi nella condotta processuale dell'imputato gli estremi della responsabilità prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.12.2016 Sentenza a motivazione semplificata Il giudice este il Presidente dr. Piercamillo Davigo Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 APR. 11 Cancelliere IL Funzionario Gindizzin MA E Angelo Maria CANGEMI R P