Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la "ratio" della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse).
Commentario • 1
- 1. Truffa: l'apertura di un conto corrente con false generalità può costituire ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Cassazione penale, sez. V, 22/02/2019, n. 35590). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2014, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/12/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1651
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 44232/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI AS N. IL 08/08/1986;
avverso l'ordinanza n. 976/2014 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 02/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 02/10/2014, il Tribunale di Bologna, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di MI HI, alias MA BA, avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bologna aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ha confermato il provvedimento, con riguardo al reato di cui all'art. 497 bis c.p., comma 2. AM HI aveva esibito, al controllo dei documenti dei passeggeri in partenza per Londra dall'aeroporto di Bologna, un passaporto recante la sua foto, ma le generalità di un soggetto diverso.
2. L'indagato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione dell'art. 497 bis c.p., rilevando che la lettura sistematica dei due commi della previsione normativa impone di ritenere che la più grave sanzione prevista per la seconda ipotesi riguarda i casi di commercializzazione o di favoreggiamento alla circolazione di documenti falsi, rispetto al semplice possesso di documenti per uso personale, contemplata dal comma 1.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano inosservanza dell'art. 20 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c),
e dell'art. 10 c.p., giacché, a fronte delle dichiarazioni del ricorrente, secondo il quale i passaporti contraffatti gli erano stati inviati dall'Iran, non era emerso alcun elemento idoneo a rivelare che la contraffazione era stata posta in essere sul territorio italiano. In conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, in relazione al contestato reato di cui all'art. 497 bis c.p., comma 2, il proprio difetto di giurisdizione (art. 20 c.p.p.)
o, quantomeno, la mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p.. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 9, per avere aggiunto al periculum già individuato dal G.i.p. anche il pericolo di fuga, che non era stato menzionato dal P.M. nella sua originaria richiesta.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b),
nonché mancanza di motivazione, in relazione al ritenuto pericolo di fuga, quanto alla prevedibile irrogazione di una pena detentiva superiore ai due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468, in motivazione), integra il reato di cui all'art. 497 bis c.p., comma 2, il possesso di un passaporto contraffatto,
come nella specie, con il concorso dello stesso possessore, considerato che la ratio della previsione incriminatrice è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis c.p., comma 1, solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore. In altri termini, i due commi di cui all'art. 497 bis puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l'espatrio, da un lato, e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità personali per la connotazione organizzativa che la caratterizza, costituita dalla previa contraffazione del documento stesso ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui alla falsa formazione del documento o, infine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale. Una precisazione, quest'ultima, che induce a ritenere che il possesso di cui al comma primo riguardi il caso, per questo di minore allarme sociale, del possesso di documento per uso personale, in assenza di concorso nella fabbricazione. In tale prospettiva non è, pertanto, condivisibile la doglianza della difesa sulla necessità di una interpretazione estensiva del primo comma in ragione della pratica impossibilità, in caso contrario, di vedere riconosciuta la meno grave fattispecie all'agente che pure sia trovato in possesso di un documento per uso evidentemente personale, contraffatto con apposizione della foto dell'indagato stesso e la iscrizione delle sue generalità. La applicazione, in tale ipotesi, del comma secondo in luogo del comma primo costituisce infatti il frutto di una valutazione del giudice della cautela, sulla base delle prove raccolte a proposito dell'eventuale concorso dell'agente anche nella condotta di falsificazione, non potendosi escludere, per converso, in linea di principio, che anche nella situazione sopra descritta sia operativo il comma 1 della norma, quando possa sostenersi, ad esempio, che una organizzazione criminale di un certo spessore o altra analoga realtà criminale o un terzo abbiano deciso autonomamente la formazione di falsi documenti concernenti il soggetto di interesse, di cui si conoscano generalità e si posseggano, a vario titolo, documenti di diverso tipo o foto, magari forniti in buona fede dallo stesso interessato: documenti, quindi, così falsificati dal terzo al di fuori del concorso del detentore, dei quali poi il soggetto interessato viene dotato per scopi che trascendono quelli personali e immediati (in questi termini, si veda appunto la citata Cass. n. 18535 del 15/02/2013).
2. Inammissibile è il secondo motivo, giacché si tratta di questione che non risulta essere stata prospettata con i motivi del riesame e che involge accertamento di profili fattuali, relativi alla commissione o non de reato nel territorio dello Stato, non sottoposti all'esame del giudice di merito.
La regola che impone il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento (art. 20 c.p.p., comma 1), come pure del difetto di una condizione di procedibilità
(art. 129 c.p.p., comma 1), deve, infatti, essere raccordata con la norma che limita la cognizione di questa Corte, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento fattuale. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni che richiedono, al di là del mero esame degli atti processuali, più approfonditi accertamenti in fatto (nel caso di specie, luogo in cui si è verificata in tutto o in parte l'azione: art. 6 c.p., comma 2), che, come tali, dovevano essere necessariamente sollecitati nel giudizio di riesame.
3. Il terzo e il quarto motivo, in quanto destinati a contestare, sotto diversi profili, il titolo genetico in relazione al ritenuto pericolo di fuga, sono inammissibili, poiché, in tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato, come nella specie (in cui è stato ravvisato uno specifico e concreto pericolo di reiterazione), la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, dal momento che l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (sez. 6, n. 7200 del 08.02.2013, Koci, rv. 254506).
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015