Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2014, n. 5355
CASS
Sentenza 10 dicembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la "ratio" della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse).

Commentario1

  • 1Truffa: l'apertura di un conto corrente con false generalità può costituire ingiusto profitto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Cassazione penale, sez. V, 22/02/2019, n. 35590). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2014, n. 5355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5355
Data del deposito : 10 dicembre 2014

Testo completo